In base all’articolo 32 del Ddl di “delega ambientale” (1753-b, in discussione al Senato) gli illeciti penali in materia paesaggistica potranno essere estinti con il pagamento di una sanzione pecuniaria. Le norme del disegno di legge che affidano al Governo la riformulazione della legislazione ambientale prevedono infatti una modifica al Dlgs 490/1990 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) che consentira’ l’estinzione dei reati integrati tramite l’esecuzione – in assenza o difformita’ dall’autorizzazione amministrativa – di lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali (e di ogni altro reato in materia paesaggistica) dietro il rispetto di due condizioni, ossia: – l’accertamento della “compatibilita’ paesistica” del lavoro effettuato; – il pagamento, ove sia accertato il danno arrecato, di una sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
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