Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 giugno scorso, con l’approvazione del decreto-legge n. 147/2003 ha prorogato il termine di entrata in vigore della seconda parte del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. Pertanto, mentre la prima e la terza parte del T.U. sull’edilizia, e cioè rispettivamente quella relativa all’attività edilizia (artt. da 1 a 51) e quella concernente le disposizioni finali, contenente l’elenco delle norme abrogate e di quelle che restano valide (artt. da 136 e 138) sono entrate regolarmente in vigore lo scorso 1° luglio, la seconda parte del testo in esame (artt. da 52 a 135), concernente le norme tecniche per l’edilizia, entrerà in vigore il 1° gennaio 2004. Tale parte risulta dedicata prevalentemente alle norme sulla sicurezza degli impianti (l. 46/90) la cui sospensione di efficacia potrebbe essere letta come probabile intenzione di intervenire a breve nel settore. La proroga si è resa necessaria in virtù di ragioni di carattere tecnico legate, da un lato, alla necessità di coordinare il Testo unico alla revisione delle norme antisismiche e, dall’altro, all’opportunità di consentire alle pubbliche amministrazioni interessate di adeguarsi alle numerose disposizioni di carattere tecnico contenute nel Testo in esame.
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