Il Consiglio dei Ministri, riunitosi martedì 23 aprile 2019, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato e ha deliberato di impugnare la legge del Regione Lombardia n. 4 del 04/03/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III ‘Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’ del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis ‘Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre’”, in quanto varie norme in materia di polizia mortuaria e di attività funebre si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di “tutela della salute”, invadendo altresì la competenza statale in materia di ordinamento civile e in materia di Stato civile e di anagrafi, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. i) e l), e terzo comma, della Costituzione.
Si precisa che i commi dell’articolo 117 della Costituzione richiamati riguardano:
"2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
….
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
….
3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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