Con la risposta al quesito n.35 del 12 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i capitolati d’appalto vanno assoggettati ad imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di 16 euro per foglio (cioé ogni 4 facciate), poiché, anche se non più obbligatoriamente richiamati nel contratto, ne disciplinano comunque particolari aspetti.
E ciò vale anche per i computi metrici che continuano ad essere assoggettati ad imposta di bollo in caso di presentazione per la registrazione.
Per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento.
L’importo forfettario dell’imposta di bollo si riferisce all’atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all’espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).
Per il settore delle costruzioni, l’Agenzia delle Entrate nella R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio: il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
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