[Fun.News 3073] La Toscana inibisce l’osservazione delle salme nelle strutture per il commiato

La Legge Regione Toscana 9 agosto 2016, n.58 ("Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2016"), ed in particolare gli articoli 25 e 26, hanno inibito trasporti di salma a fini di osservazione presso strutture per il commiato (quelle che sono ordinariamente note come case funerarie, in altre regioni).
Il testo dei due articoli di che trattasi è il seguente:
Art. 25 Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) le parole: “o presso apposite strutture adibite al commiato” sono soppresse.
Art. 26 Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 le parole: “all’obitorio,” sono soppresse.

Con tale novella legislativa, il comma 1 dell’ art. 2 della L.R. 18/07 (Trasporto di salme) risulta così modificato:
"Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere". (venendo soppresse con la nuova norma regionale le parole: "o presso apposite strutture adibite al commiato")

Mentre il comma 1 dell’art.3 della L.R. 18/07 (Trasporto di cadavere) risulta così modificato:
"Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi" (venendo soppresse con la nuova norma le parole: "all’obitorio").

La nuova norma è entrata in vigore dal 27 agosto 2016, dopo la pubblicazione sul BURT n. 35 del 12 agosto 2016.
Il testo è reperibile, come gli altri, nell’Area Norme regionali del sito

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