Si informa che la Regione Veneto ha approvato la delibera di Giunta Regionale n. 1807 del 08/11/2011 avente ad oggetto:"Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 ‘Norme in materia funeraria’. Definizione dei requisiti" di cui all’articolo 2, comma 2, che interviene in materia di:
REQUISITI DELLA CASA FUNERARIA, stabilendoli sia per gli ambienti di osservazione delle salme, sia per la sala del commiato.
REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRI, che sostanzialmente sono quelli di impermeabilità e di fatto osservati dalla stragrande maggioranza dei carri funebri già in esercizio.
Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.
Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR delle nuove norme regionali.
REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E FORMATIVI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE
La parte di normativa concernente la formazione (almeno 15 ore per il direttore tecnico e gli operatori funebri), prevede un programma sostanzialmente di tipo igienico sanitario minimale (basti pensare alla formazione richiesta in altri Paesi europei o anche in altre Regioni).
La normativa riguardante l’esercizio di attività funebre risente del fatto che è stata costruita in assenza delle recenti norme statali sulla liberalizzazione dell’attività economica, che impongono già dal 13 dicembre 2011 la eliminazione delle restrizioni e al più tardi dopo un anno la eliminazione delle autorizzazioni sostituite da SCIA.
Una normativa, quella veneta, nata vecchia!
CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI
La Regione Veneto ha replicato nella maggior parte dei casi norme già esistenti in materia, ma trasferendone le competenze ai Comuni.
Per le altre materie che la Legge regionale istitutiva prevedeva specifici provvedimenti (entro i termini massimi stabiliti dalla Regione) si è ancora preso tempo o abbandonata la idea di regolamentazione regionale:
"Considerata la complessità della materia, il gruppo di lavoro propone:
a) che le disposizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri e dei crematori previste all’art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. 18/2010 possono al momento essere ancora ricondotte alle previsioni di cui al DPR 285/90 rinviando ad un apposito tavolo tecnico, con il coinvolgimento dei Comuni, l’esame e la definizione dei nuovi requisiti;
b) di rimandare la definizione della malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura e la cremazione, come previsto all’art. 2, comma 2, lettera g), ad un successivo provvedimento in attesa che il Ministero della Salute adotti un atto di indirizzo, come richiesto dalla Direzione Prevenzione con nota prot. 531316 dell’11/10/20210;
c) di confermare, al momento, quanto già stabilito dagli articoli 30 e 31 del DPR 285/90 per il trasporto cadavere, dall’art. 36 per il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili e i requisiti delle casse previsti dagli art. 75 e 76 del DPR 285/90 per le inumazioni e per le tumulazioni;
d) di prendere atto, in merito alla possibilità di realizzazione di manufatti in sostituzione della cassa di legno di cui all’art. 31 del DPR 285/90, delle considerazioni più volte richiamate dall’ufficio legislativo del Ministero della Salute in particolare che "la fattispecie concretamente individuata nel citato art. 31 configura un provvedimento amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all’art. 115, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 112 del 1998" ovvero di compiti e funzioni amministrative conservati allo Stato."
Il testo integrale della delibera n. 1807/2011 è già disponibile sul sito www.euroact.net, nell’area ‘Leggi Regionali’ (si rammenta che possono accedervi solamente per gli utenti paganti, titolari di abbonamento normale o professionale al sito).
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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