Le convenzioni relative a raccolta e trattamento dei rifiuti, se prevedono che la P.a. versi una tariffa a titolo di remunerazione dell’operatore, sono appalti di pubblici servizi, sottoposti alla disciplina ex direttiva 92/50/Cee.
Lo ritiene la Corte europea di Giustizia (sentenza 18 luglio 2007, causa C-382/05), che ha bocciato l’Opcm 3190/2002, laddove prevede che il Commissario delegato, Presidente della Sicilia possa stipulare convenzioni per l’uso della frazione residua dei rifiuti urbani prodotta nei Comuni, individuando gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica, in deroga alle procedure di gara comunitarie.
Secondo la Cdge, in caso di corrispettivo pagato direttamente dalla P.a. al prestatore, avremo un appalto pubblico di servizi; quando il prestatore sarà retribuito col diritto di sfruttare la propria prestazione (sì che questi assuma il rischio legato alla gestione dei servizi) avremo una concessione di servizi, non regolata dalla direttiva 92/50/Cee.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.