[fun.news.1306] Cassazione precisa campo applicabilità DPR 203/1988

La Corte di Cassazione (con sentenza 40964/2006) ha precisato che l’articolo 267, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (il D.Lgs. ha abrogato il D.P.R. 203/1988, previgente disciplina) nel definire il campo di applicazione della disciplina, ha precisato che essa “si applica agli impianti (..) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera”.
La formulazione precedente consentiva invece l’applicazione agli impianti capaci di produrre emissioni nell’atmosfera.
Prima dell’avvento del D.Lgs. 152/2006 (29 aprile 2006), secondo la Cassazione l’esercizio di un impianto senza richiesta di autorizzazione configurava un reato solo quando l’impianto era capace di produrre emissioni nell’atmosfera; in caso contrario, la gestione dell’impianto non era soggetta alla richiesta di autorizzazione.
Cosicché ora il presupposto del reato di esercizio di impianto senza richiesta di autorizzazione non è più la generica possibilità, ma la concreta attività di produzione di emissioni da parte dell’impianto.

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