Elenchi risposte

Elenchi di commenti con domande e risposte (in ordine cronologico degli ultimi commenti) relativi ai principali temi trattati dal sito:

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510 thoughts on “Elenchi risposte

  1. Buonasera,
    sono nuovo del sito non di età (ahimè).
    Sto aprendo una agenzia funebre in provincia di Torino, stò creando il sito aziendale e vorrei chiedervi se è possibile inserire nel mio sito, un widget rss che fa riferimento alle news presenti su Funerali.org.
    Premetto che il sito è accessibile ma in costruzione.
    Al momento, se volete controllare, è presente nelle pagine relative alla sola sezione “servizi funebri” nella sidebar di destra.
    Se per caso non fosse possibile, ovviamente la rimuoverò.
    Grazie per l’attenzione

    Francesco

  2. Buongiorno, scrivo dalla regione Lazio. Una confraternita presente sul nostro territorio comunale, vorrebbe realizzare un cimitero privato all’interno del parco d propria proprietà, esclusivamente composto da tombe a terra. Vorrei chiedervi quale siano i requisiti richiesti dalle normative e quali regole debbano rispettare. Inoltre vorrei sapere se ci siano differenze normative nel caso si intendesse realizzare campi per l’inumazione o altre tipologie di sepoltura. Grazie.

    1. X Daniele (il quale, ormai, è un nostro aficionados di lungo corso). Bene: avanti così, Lei chieda pure e noi rispondiamo. Premetto che i rapporti tra lo Stato Italiano egli enti ecclesiastici sono disciplinati dalla Legge n.222/1985.

      1) La proprietà dell’impianto cimiteriale attiene all’ordinamento civile ed è soggetta (art. 117 comma 2 lett. l Cost.) alla sola legislazione statale, pertanto no, non è possibile impiantare, ex novo, cimiteri privati, poichè il camposanto è pubblico (e, quindi afferente al demanio comunale) ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 337, 343 e 394 Testo Unico Leggi Sanitarie di cui al Regio Decreto n. 1265/1934 e l’art. 824 comma 2 Cod. Civile, che nella fattispecie, seppur legge ordinaria al pari del R.D. n.1265/1934 assume il rango privilegiato di normativa quadro nel diritto civile, essendo un corpus più omogeneo e di ampio respiro. I cimiteri particolari (o. se si preferisce, di proprietà di privati) se ancora in funzione sono “tollerati” dalla legge (Art. 104 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285) purchè preesistenti all’entrata in vigore del Testo Unico Leggi Sanitarie, avvenuta nell’agosto del 1934 ed il regolamento nazionale di polizia mortuaria li sottopone, comunque, al controllo ed alla vigilanza dell’autorità comunale.
      Dirò di più: ai sensi dell’art. 340 R.D. n. 1265/1934 è tassativamente vietato, con norma dunque, imperativa e categorica seppellire un cadavere fuori del cimitero comunale.
      Le uniche eccezioni a questo disposto così tranchant sono rappresentate da:

      a) Tumulazione privilegiata ai termini dell’Art. 341 R.D. n.1265/1934 e dell’art. 105 DPR n. 285/1990
      b) sepolcri privati fuori del cimiteri ex CApo XXI DPR n. 285/1990. Quest’ultima fattispecie contempla la possibilità di costruire cappelle esclusivamente gentilizie e, quindi, famigliari (non certo conventuali) esternamente al recinto cimiteriale, ma solo a sistema di tumulazione stagna.

      Il suggerimento che si ritiene di fornire, nel caso si voglia venire incontro alla comunità religiosa è di riservare all’interno di un cimitero comunale una porzione di terreno per la sepoltura a sistema di inumazione delle salme delle persone facenti parte della confraternita.

      Si otterrebbero due benefici: la inumazione (che in genere è preferita rispetto alla tumulazione in ambito ecclesiastico) e la individuazione di concessione di area ad Ente (ecclesiastico) senza scopo di lucro, che seppellisce gli appartenenti all’Ente, nei limiti della capienza dell’area concessa.

  3. Imperia – Regione Liguria – 27/10/2016

    Sono residente in un Comune della provincia di IMPERIA, Io e mia moglie Stefania volevamo solo spostare la BARA con la salma di mio padre Enrico di un metro circa …
    Abbiamo una tomba di Famiglia con 8 posti ( 4 a destra e 4 a sinistra ) … mia madre tumulata nel 1997 nella stessa Cappella mortuaria …. il giorno del funerale di mio Padre Enrico non abbiamo molto riflettuto dove porlo … ( 25/04/2016 ) mentre ci chiedevamo se si poteva traslare la bara dal posto dove è tutt’ora al posto vuoto sottostante a quello di mia madre, sulla medesima linea verticale … che normative da rispettare ci sono e da chi si può far fare questo lavoro …. Ringraziando anticipatamente, salutiamo cordialmente Renato&Stefania Sarli – Chiusanico – IM – Gradita risposta via mail ….

    1. X Renato&Stefania,

      sopra o sotto, a destra o a manca: insomma: “basta che ci sia posto” per il pieno ed effettivo esercizio dello jus sepulchri.
      Ma…il cosiddetto requiescant in pace (leggasi principio della stabilità delle sepolture) al fine di evitare vorticosi giri di walzer per i feretri già tumulati è ancora valido?
      L’operazione cimiteriale da voi delineata si chiama, in gergo tecnico, “traslazione”, ed essa compete, come tutte le altre, al gestore del cimitero, in via esclusiva.
      Certo si può fare, senza problema alcuno e con oneri totalmente a carico del richiedente, applicando l’art. 88 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

      I passaggi sono i seguenti: si inoltra da parte degli aventi diritto a disporre della spoglia mortale del de de cuius apposita istanza in bollo al Comune (ufficio della polizia mortuaria) il quale rilascerà apposita autorizzazione calendarizzando l’intervento sulla tomba in oggetto.

      Soprattutto se la sepoltura è recente conviene premunirsi, allertando l’impresa funebre di fiducia, perchè lo spostamento del cofano (si pensi ad eventuali urti) potrebbe produrre rottura della cassa interna di zinco, con sgradevole fuoriuscita di miasmi cadaverici. Si renderà, allora, necessario io rifascio del feretro lesionato, con apposito cassone esterno di metallo, da saldare sul posto.

      Se la traslazione avviene all’interno dello stesso sepolcro famigliare e gentilizio, non occorre l’autorizzazione al trasporto, bastando la variazione, fors’anche questa superflua, nelle annotaazione sui pubblici registri cimiteriali.

      1. Buonasera ,scrivo dall’Emilia Romagna. Vorrei chiedere quali sono i parenti che devono dare il consenso per poter spostare due persone da un cimitero ad un altro (in un comune diverso). In questo caso sono deceduti due coniugi, serve l’assenso di tutti i figli? I loculi sono intestati ad un figlio che pur avendoli pagati con denaro dei defunti richiede il pagamento di tali loculi agli altri fratelli; gli altri fratelli possono spostare i defunti per lasciare i loculi liberi nella disponibilità dell’intestatario? Grazie mille, Anita

        1. X Anita,

          In questa risposta piglio a riferimento la sola normativa statale, non tanto per pigrizia, ma perchè quella regionale emiliano-romagnola nulla innova a tal proposito, se non per aspetti, qui marginali, di vigilanza sanitaria sull’attività cimiteriale.

          1) in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado occorre il consenso unanime (in questo frangente di tutti i figli) per deliberare la traslazione dei feretri in latra sede ai sensi dell’art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. La norma, applicabile, per analogia ed estensivamente a tutti gli atti di disposizione sul post mortem, è dettata dall’art. 79 comma 1 II Periodo DPR n. 285/2000, anche se ad un esame superficiale essa sembra scritta unicamente in tema di cremazione. Detta volontà sarà verbalizzata presso l’ufficio della polizia mortuaria del cimitero “ a quo”, ossia di quello dove attualmente sono tumulate le due bare. Occorrerà produrre agli atti dell’istanza anche il titolo d’accoglimento dei defunti in oggetto presso un diverso cimitero (sostanzialmente una nuova concessione), solo così l’autorità amministrativa potrà rilasciare l’autorizzazione all’estumulazione ed al conseguente trasporto funebre fuori del recinto cimiteriale.

          2) Il Comune potrebbe pure accettare, per snellire la procedura burocratica, che uno solo dei fratelli firmi la duplice richiesta (all’estumulazione ed al trasporto) asserendo ufficialmente di agire, quale nuncius, in nome e per conto degli altri consanguinei, attenzione, però, la Legge (Art. 76 DPR n. 445/2000) punisce le dichiarazioni mendaci o, comunque, non veritiere.

          3) Chiedo a Lei lumi sull’ultimo punto del quesito, non ho infatti capito la motivazione per cui dovreste lasciare i loculi nella disponibilità di un fratello titolare della concessione. Potrebbe esser più chiara? Aggiungo solo che se gli avelli furono concessi, a suo tempo, solo per la tumulazione dei due coniugi ora defunti l’eventuale traslazione potrebbe comportare l’estinzione del rapporto concessorio per intrinseco esaurimento dei suoi fini, cosicché le due tombe rientrerebbero d’imperio in pieno possesso del Comune per una nuova assegnazione ad un diverso concessionario, secondo regole, modalità e procedimenti propri del regolamento municipale di polizia mortuaria.

          1. La ringrazio tanto per la cortese risposta. Le spiego l’ultimo punto. Fra i fratelli ci sono da anni discordie personali. Anni fa morì il padre dei 3 fratelli. Al tempo quindi la moglie rimasta vedova incaricò uno dei figli a disbrigare le pratiche burocratiche per l’acquisto dei loculi,che si intestò per sé pur pagando con soldi ricevuti dalla madre. Ora anche anche la madre è deceduta e il figlio intestatario dei loculi per ripicca (per le vecchie questioni personali) richiede il pagamento della quota agli altri fratelli,asserendo di averli a suo tempo pagati ti tasca sua o in mancanza di pagamento inizierà una causa civile. I due fratelli trovano ingiusta questa richiesta,e chiedono di acquistare dei nuovi loculi per evitare ogni ulterioriore futura discussione . Secondo lei è possibile? Grazie mille. Anita

          2. X Anita,

            è senz’altro possibile ottenere in concessione due nuovi loculi in cui traslare le spoglie mortali dei due genitori defunti, per giunta in un diverso cimitero (di altro Comune). Occorre, comunque, per deliberare lo spostamento dei feretri il consenso dei tre fratelli, UNANIME!

            Ho come l’impressione che qualcuno pensi di “monetizzare” i due loculi attualmente occupati, certo essi si libererebbero, ma se non si estingue la concessione, di default, per esaurimento naturale dei propri fini, il fratello “cattivo” concessionario potrebbe solo retrocederli al Comune, ricevendo un parziale rimborso, o usarne almeno uno….morendo, ma è un’eventualità da non augurarsi! Ricordo che i sepolcri, quali beni demaniali, sono extra commercium e, pertanto, non sono cedibili tra privati con normale atto negoziale privatistico.

  4. Gentile Redazione,

    Vi scrivo per un parere legale. Abbiamo una tomba di famiglia al cimitero Verano di Roma (sarcofago tipo arca da 12 posti) acquistata dalla mia nonna paterna. Nell’atto di concessione è specificato che la proprietaria (la nonna, deceduta nel 1994) dava in uso il sarcofago, oltre che per se stessa, per la tumulazione di: “coniuge (deceduto nel 1985), discendenti, parenti e affini”. Tre mesi fa alla morte di mia madre (nuora di mia nonna), essendo mio padre (figlio della capostipite) ancora in vita, abbiamo sepolto mia madre nella suddetta tomba di famiglia. Gli altri fratelli di mio padre, informati della cosa, non hanno fatto alcuna opposizione. Ovviamente, al momento della sepoltura, ho provveduto a fare apporre foto e scritta sul sarcofago (spesa: €450 più IVA) e in più ho dovuto spendere la somma di €200 (più IVA) per adeguare alle nuove norme di sicurezza la tomba, altrimenti non sarebbe stato possibile usare il macchinario ora previsto dalla nuova normativa che regola le tumulazioni. Spesa totale €650, ai quali va aggiunta l’IVA. Pur sapendo che i 200€ (più IVA) di spesa da me sostenuti si sarebbero dovuti suddividere per tutti gli eredi, ho pagato io il lavoro senza chiedere nulla. Appena apposta la scritta, ho fotografato il sarcofago per mostrare a mio padre come era stato fatto il lavoro (precedentemente concordato) e gli è piaciuto. A poco più di tre mesi dalla morte di mia madre, mio zio (fratello di mio padre), mi chiama per dirmi che vuole spostare la scritta dietro: premesso che, in tanti anni lui non ha mai manifestato la volontà (né a me, né a mio padre) di volere quello spazio libero (ogni anno si reca al cimitero); alla mia richiesta di spiegazioni mi dice che in quello spazio voleva mettere la foto di mio nonno, suo padre. L’epigrafe di mio nonno, morto nel 1985, fu messa sul retro della tomba da mia nonna, per motivi personali e per sua volontà. Mia nonna è morta nel 1994, sono passati quindi ben 22 anni durante i quali non si è mai manifestata la volontà di nessuno di non occupare quello spazio, né di fare lavori o cambiamenti. Dopo avergli fatto notare la cosa, lui mi dice che dovevo chiedergli il permesso (ma mio padre ed io abbiamo gli stessi suoi diritti). Preciso che, dalla morte alla tumulazione di mia madre, sono passati ben undici giorni durante i quali il suddetto zio avrebbe potuto riferire le sue preferenze circa l’apposizione di foto e scritta, venire con me al cimitero o dal marmista o dirmi qualcosa il giorno del funerale, cosa che non si è verificata (secondo lui dovevo essere io, che ero sconvolta, a riferirgli dove volevo mettere la scritta). Solo ora, dopo aver visto il lavoro, pretende di rimuovere la scritta. Primo: né io, né mio padre siamo d’accordo. Secondo: pure se lo fa a spese sue (come ha detto) e contro la nostra volontà, non è disposto a rimborsare le spese da noi sostenute appena tre mesi fa (€650 più IVA). Mi è stato anche contestato il fatto che la scritta è troppo grande: quando chiesi al marmista, mi rispose che doveva rispettare le proporzioni di quella accanto (fatta proprio da questo zio) e che doveva essere messa accanto a quella di mia nonna per rispettare l’estetica del manufatto, dunque mi sono attenuta alle regole. A conclusione dell’accesa discussione, mi ha detto che lui sposterà comunque la scritta. Arrabbiata per questo modo di fare irrispettoso del mio lutto e del fratello (mio padre), ho minacciato di adire a vie legali. Chiedo un consiglio legale sulla faccenda, al momento mi è stato consigliato solo di scrivere una lettera privata tramite raccomandata in cui specifico che non autorizzo a spostare scritta e foto di mia madre; tale lettera dovrebbe avere valore di diffida in caso lui spostasse l’epigrafe (e, mi auguro, di risoluzione bonaria). Cosa dice esattamente la legge? Cosa posso fare per tutelarmi ed evitare questo oltraggio alla memoria di mia madre? A quanto ammonterebbero i danni materiali e morali? Grazie anticipatamente.

    1. X Alessandrina,

      per sommi capi: ogni lavoro, anche di marmeria, per collocare lastre tombali ed epigrafi commemorative, avvero ogni altro stabile arredo funebre, che si svolga all’interno del cimitero DEVE NECESSARIAMENTE esser autorizzato dal competente ufficio comunale della polizia mortuaria, tramite apposito provvedimento.

      E’un’ idea insana e profondamente sbagliata ragionare dei sepolcri in concessione come di un oggetto nella piena e capricciosa disponibilità dei concessionari (= la tomba è mia e me la gestisco io nella libertà più sfrenata di fare e disfare a mio piacimento) il regime della concessione amministrativa, appunto, per ovvie ragioni di interesse pubblico predominante, sottrae le tombe alla assoluta libertà dei dolenti: Per intenderci: siete senz’altro PROPRIETARI del sacello gentilizio, almeno riguardo agli obblighi manutentivi, ma questo diritto di proprietà viene contemperato e mitigato dalla potestà regolamentativa del Comune, attraverso due strumenti principe: il regolamento municipale di polizia mortuaria ed il piano regolatore cimiteriale.

      Esempio sciocco, ma così ci dovremmo capire: nella tomba avuta in concessione non posso, per disdegnoso ed eccentrico gusto, apporre una lapide che rechi incisi simboli o raffigurazione più esplicite in contrasto con la sacralità del luogo, perché ne turberei l’intima sacertà ed decoro. Detto altrimenti: in una zona caratterizzata da edifici sepolcrali bassi e di lieve impatto architettonico non posso impunemente edificare una PIRAMIDE MONUMENTALE e di proporzioni mastodontiche in spregio alla norme dell’edilizia cimiteriale invocando un presunto diritto di proprietà (della serie: tanto è mia e l’ho pagata io!). No, nella polizia mortuaria proprio non funziona così!

      E’pertanto da rigettare risolutamente l’ipotesi remota che suo Zio senza una preventiva autorizzazione del comune possa manomettere (comportamento indebito soggetto a sanzione amministrativa) l’assetto della tomba, spostando scritte e foto che a suo tempo furono collocate sul cassone della tomba a sterro. (cioè sulla sommità del parallelepipedo sporgente verso l’alto rispetto al piano di campagna.)

      Suo zio dovrà rispettare l’iter previsto per questi casi: ossia dovrà presentare apposita istanza in bollo al comune al fine di ottenere la dovuta autorizzazione, in questo preciso momento Lei potrà inoltrare, in opposizione, sempre al Comune la Sua contrarietà motivata e scritta al rilascio della prefata autorizzazione, adducendo tutte le opportune contro-argomentazioni.

      Attenzione: con i diritti di sepolcro si scherza poco, perchè essi, spesso, ingenerano liti dilaceranti destinate a chiudersi solo dinanzi la Cassazione, conviene ponderare lungamente prima di esperire il rimedio giudiziale, anche per l’intrinseca aleatorietà insita in ogni umano giudizio.

      1. Gentile signor Carlo,
        la ringrazio molto per la dettagliata e sollecita risposta. Alla morte di mia madre, come spiegato sopra, ho messo la scritta e la foto davanti e dove suggerito dal marmista. In quella circostanza lo zio, come spiegato, non si è interessato, né ha manifestato preferenze. Ovvio che il marmista, insieme a me, è andato all’ufficio del Comune per l’autorizzazione. Ripeto: mi sono attenuta alle regole del Comune e alle regole architettoniche: secondo le indicazioni del marmista, ho fatto una scritta semplice e in stile classico. Avendo seguito la legge, nessuno mi ha detto che avrei dovuto sentire lo zio per apporre la scritta di mia madre. E’ così? Dovevo interpellarlo? Io sapevo di no. Lo zio in questione, pochi giorni fa, ha detto di voler spostare la scritta di mia madre sul retro. Vorrei sapere se ho capito bene: la lettera via raccomandata in cui intimo e diffido dal fare qualsiasi modifica alla scritta e foto di mia madre, è meglio mandarla oppure no? Parlo di una raccomandata, non di andare dai carabinieri. Oppure, come mi pare di aver capito, devo attendere che lui faccia qualcosa e poi inoltrare la mia contrarietà all’autorizzazione data a mio zio dal Comune? E può il Comune autorizzare mio zio senza il consenso mio e di mio padre? Posso lasciare al Comune in via preventiva la mia contrarietà per iscritto in modo di impedire sul nascere il rilascio di tale autorizzazione, qualora mio zio la richiedesse? Mi scusi le tante domande, grazie ancora. Cordiali saluti.

        1. X Alessandrina,

          la raccomandata, come strumento di dissuasione preventiva, è sempre un mezzo abbastanza efficace ed esperibile.

          Le conviene notificare al Comune la sua opposizione motivata (riscostruendo indicativamente tutta la vicenda nei suoi punti essenziali e di diritto) allo spostamento delle iscrizioni tombali.

          Gli estremi anagrafici del defunto non sono opzionali, bensì rappresentano un elemento identificativo della sepoltura obbligatorio.

  5. Buongiorno, scrivo dalla regione Lazio. Dovendo variare le tariffe delle concessioni per le diverse tipologie delle sepolture all’interno del nostro cimitero comunale, vorrei chiedervi se tali tariffe debbano essere variate esclusivamente in base all’adeguamento dei prezzi stabilita dall’Istat o se possano essere variati a discrezione della Giunta Comunale. La medesima domanda vorrei porla anche per quanto riguarda il canone della luce votiva. Infine, vorrei chiedervi, essendo stabilito nel nostro vecchio regolamento cimiteriale, che per il rimborso delle concessioni dei loculi, venga pagata una somma pari al prezzo della concessione attuale rivalutato per un fattore pari a 0,90 ( 90% del costo ) al netto dei rimanenti anni di concessione non fruiti, se tale rivalutazione del 90% sia stata stabilita categoricamente da qualche normativa, se sia stata arbitrariamente decisa da chi scrisse il vecchio documento o se tale rivalutazione possa essere cambiata a discrezione dell’organo competente. Grazie per le risposte, che so, ci saranno certamente di aiuto.

    1. X Daniele,

      La definizione dei criteri generali sulla politica tariffaria del Comune compete al Consiglio Comunale (Art. 42 comma 2 lett. f) Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D.Lgs n. 267/2000, mentre è la Giunta ad implementare nel dettaglio e nello specifico questo indirizzo, fissando i relativi prezzi per i servizi locali a titolo oneroso per la singola utenza.

      sul web circolano attendibilissimi tabulati di raffronto tra i piani tariffari, e da una lettura sinottica di quest’ultimi emerge chiaramente come non vi sia uniformità nello stabilire i canoni concessori o i costi delle inumazioni in campo comune, ovvero delle relative e conseguenti operazioni cimiteriali.

      L’unico parametro applicabile su tutto i territorio nazionale è dato dall’art. 117 del D.Lgs n. 267/2000, il quale lascia, com’è giusto che sia, ampio margine di manovra alle amministrazioni cittadine, purchè non si creino voragini nei conti pubblici, a tal proposito si veda l’art. 93 (sul danno erariale) del D.Lgs n. 267/2000.

      Le entrate dopo l’art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (onerosità generalizzata delle prestazioni cimiteriali) devono esser tali da garantire il break even point, ossia il punto di pareggio di bilancio, anzi esse, preferibilmente, dovrebbero esser un poco superiori, per compensare i residui casi di gratuità delle sepolture (stato d’indigenza, disinteresse, appartenenza a famiglia bisognosa…).

      Per i rimborsi attinenti alla retrocessione dei loculi si richiama il principio nominalistico dettato dall’Art. 1277 Cod. Civile, è una scelta fortemente discrezionale, nella quale non entriamo, alcuni regolamenti comunali di polizia mortuaria, ad esempio, molto drastici a tal proposito, non contemplano questa possibilità, per cui al concessionario rinunciante non è riconosciuto alcunché.

  6. Buongiorno, scrivo dalla regione Lazio. Il nostro cimitero, come credo la maggior parte dei cimiteri italiani, soffre di una carenza di loculi disponibili. Fortunatamente, sembra che verranno costruiti nuovi loculi nei prossimi mesi. Ora, essendo molto alta la richiesta, l’amministrazione, anche per finanziare l’opera, ha pensato di concedere i tumuli anche in assenza di defunto. Nel nostro cimitero le concessioni dei loculi hanno durata di trent’anni. Da regolamento la data di concessione ha inizio dalla data della prima tumulazione e non dalla data di stipula del contratto di concessione. Si vengono a creare, però, così, diversi problemi. In alcuni casi il decesso si presenta dopo diversi anni dalla stipula del suddetto contratto. Così facendo il tumulo risulta occupato per i tempi di “vacanza” del defunto, oltre alla normale durata della concessione che è trentennale. Molte volte il titolare della concessione richiede il loculo per la sua stessa tumulazione. Ora vorremmo sapere se al momento della tumulazione si possano contare anche gli anni di mancata tumulazione per la maturazione della scadenza e di conseguenza far pagare al momento della scadenza reale della concessione, calcolata a partire dalla stipula del contratto, un rinnovo della concessione, per mantenere il cadavere nella tomba almeno per il periodo legale di sepoltura. Faccio un esempio per essere più chiaro. La stipula del contratto viene firmata oggi. Il decesso si presenta tra vent’anni. Il loculo risulta occupato per tutto quel periodo e quindi, in teoria mancherebbero dieci anni alla scadenza della concessione ( calcolando la durata della concessione alla stipula del contratto di concessione ). Visto che il cadavere come minimo deve rimanere per venti anni in quel loculo, si può prevedere nel regolamento comunale di chiedere ai familiari di pagare un rinnovo della concessione? Se si, in che modo ci consigliate di farlo? Rimango in attesa di un vostro parere. Grazie.

    1. X Daniele,

      La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.

      Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione.

      la Vostra norma in oggetto, ahimè legittima e vincolante (ma, mi sia permesso, molto inopportuna) sino a quando il Consiglio Comunale non delibererà una seria riforma del Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria non può esser disattesa e rischia di condurVi in un vicolo cieco, con un paralizzante immobilizzo del patrimonio cimiteriale disponibile che, come ampiamente noto, non è dilatabile all’infinito, per un’ovvia legge della fisica.
      In situazione di carenza di posti salma è un non senso consentire ancora la cosiddetta prenotazione del loculo quando si è ancora in vita, soprattutto con aspettative di vita anche molto lunghe. Si consiglia quindi di provvedere ad una revisione complessiva della Vostra disciplina locale sulle concessioni cimiteriali, per meglio razionalizzare lo spazio residuo.

      Per Legge (Art. 92 comma 1 DPR 10 settembre 1990) le concessioni cimiteriali debbono aver durata certa e limitata nel tempo (max 99 anni salvo eventuale rinnovo).

      L’atto di concessione presenta profili paracontrattuali, non è infatti, un semplice negozio giuridico di natura strettamente privatistica, da gestire in piena autonomia tra le parti, tuttavia comprende in sé anche aspetti civilistici tra cui una sorta di obbligazione di risultato, secondo questo schema: io comune ente di diritto pubblico concedente, e per tale ragione parte sovraordinata e dominante nel rapporto concessorio da instaurarsi concedo a te privato cittadino, in qualità di concessionario il diritto d’uso sulla sepoltura a sistema di tumulazione individuale e tu ti impegni a fruirne per il tempo successivo alla tua morte; siccome sarebbe da folli omicidi obbligare a morire i titolari dello jus sepulchri ancora vivi si innesca, come facilmente dimostrato, un circuito perverso il quale comporterà sempre più, se protratto negli anni, ad una cronica mancanza deficitaria di loculi.

      Sic stantibus rebus, cioè essendo comunque questa la realtà effettuale del Suo comune, tuttavia, si rammenta e si ribadisce come le concessioni cimiteriali possano (è una sola facoltà dell’Amministrazione e non un atto dovuto, giusto per non ingenerare nella cittadinanza false aspettative!) esser prorogate, (di solito una volta sola!) previo pagamento dei vigenti canoni concessori. La concessione si configura sempre come una sepoltura uti singuli, a titolo oneroso, altrimenti avremmo un ab-uso sulla stessa, cioè un uso sine titulo e legittimazione, pertanto nessun periodo di effettivo o anche solo potenziale uso deve rimaner scoperto dalla relativa tariffa, se l’ufficio della polizia mortuaria non vuole incorrere nella responsabilità patrimoniale per danno erariale di cui all’Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

      Se alla naturale scadenza della concessione (con data stabilita nell’atto di concessione) i famigliari del de cuius non vorranno assumersi gli ulteriori oneri per prolungare il rapporto concessorio sarà di rigore l’estumulazione ordinaria, ex Art. 86 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 anche se saranno trascorsi meno di 20 anni di tumulazione stagna, il feretro una volta aperto ex art. 86 comma 2 e 75 comma 2 DPR n. 285/1990 sarà avviato ad inumazione in campo indecomposti per almeno altri 10 anni o cremato, con procedura aggravata siccome il defunto è ancora cadavere e non resto mortale, su istanza degli aventi diritto, se il regolamento comunale non prevede un diverso trattamento d’ufficio.

  7. Buongiorno, scrivo dalla regione Lazio. Si è presentato un caso per il quale vorremmo chiedere la vostra consulenza. Presso un loculo all’interno del nostro cimitero, 19 ( diciannove ) anni fa è stata tumulata la salma di un signore. Ora in questi giorni è deceduta la moglie. I figli, concessionari del loculo, vorrebbero inserire nel loculo la salma della madre, moglie del defunto tumulato, previa cremazione del padre defunto e tumulato in quel loculo da diciannove ( 19 ) anni. La durata delle concessioni dei loculi, presso il nostro comune, è di trenta ( 30 ) anni. Vorreemmo sapere se possiamo autorizzare l’estumulazione straordinaria, per procedere alla successiva cremazione o se dobbiamo attendere la scadenza del periodo legale di tumulazione, che se non ricordiamo male è di venti ( 20 ) anni. Rimaniamo in attesa di un vostro parere. Grazie.

    1. X Daniele,

      La Regione Lazio – fortunatamente –non è ancora intervenuta in materia di polizia mortuaria, se non per aspetti che esulano dal quesito proposto, quindi i principi guida da assumersi in tema di cremazione sono ancora quelli dettati dalla normativa statale immediatamente applicabile, ossia dall’Art. 79 DPR 10 settembre 1990 n. 285 o secondo un recente orientamento ministeriale, espresso con circolare n. 14991 del 30/05/2016 dall’Art. 3 Legge 30 marzo 2001 n. 130 che sarebbe ormai valevole su tutto l’intero territorio nazionale, a prescindere da eventuale norma locale d’implementazione.
      In ogni caso sia si segua il vecchio dettato del regolamento statale di polizia mortuaria sia si ottemperi fedelmente ai disposti della Legge n. 130/2001 (è solo un problema procedurale, interno al circuito della polizia mortuaria, che poco interessa al comune cittadino, se non per le forme in cui manifestare la volontà cremazionista rispettivamente al dirigente di settore (Art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 o all’Ufficiale di Stato Civile) è senz’altro possibile autorizzare la cremazione postuma di un cadavere, precedentemente tumulato, prima del decorso completo del periodo legale di sepoltura in loculo stagno fissata in anni 20 per effetto del DPR 15 luglio 2003 n. 254.

      Atto preliminare è l’autorizzazione all’estumulazione “straordinaria” ex Art. 88 DPR n. 285/1990. La procedura standard, sarà, comunque, quella aggravata, normalmente contemplata per la cremazione “ a caldo” di qualunque cadavere: sostanzialmente debbono emergere due elementi:

      L’uno, soggettivo, cioè la volontà di cremare il corpo (a questo punto sulle modalità in cui estrinsecare tale decisione si richiama la circolare Min. Interno 1 settembre 2004 n. 37, secondo cui il famigliare, nel silenzio del de cuius, in realtà formula alla pubblica amministrazione, quale semplice nuncius, un desiderio non proprio, ma maturato dal de cuius stesso, e riferito solo verbalmente ai più stretti congiunti di cui questi ultimi si fanno latori. Conformandoci a questo approccio ministeriale la richiesta di cremazione si sostanzierà in un atto sostitutivo di atto di notorietà sottoscritto dagli aventi diritto a pronunciarsi.

      L’altro tipicamente oggettivo ovvero l’esclusione anche solo del sospetto di morte violenta o peggio ancora dovuta a reato, in questo frangente, se ipoteticamente (ma è più un caso di scuola) fossero ancora in corso indagini della Magistratura occorrerebbe il nulla osta ex Art. 116 comma 1 D.Lgs 271/1989 rilasciato proprio dall’Autorità Giudiziaria. Le informazioni necessarie a fugare questi dubbi possono esser reperite o dalla scheda Istat (Art. 103 comma 1 sub. a) R.D. n. 1265/1934 ed Art. 1 DPR n. 285/1990, il cui esemplare dovrebbe esser custodito presso l’archivio della locale AUSL o, più difficilmente dal certificato necroscopico allegato ex post all’atto di morte, il cui fascicolo dovrebbe esser stato riversato presso la Prefettura. In effetti, 19 anni fa non era ancora in vigore l’attuale DPR n. 396/2000 sull’ordinamento di stato civile, il quale – oggi – prevede l’obbligo per il medico necroscopo, in sede di accertamento di morte, la segnalazione di possibili segni di morte violenta o cagionata da fatto delittuoso. Convengo su questo, a distanza di quasi vent’anni è altamente improbabile reperire il medico che firmò o il certificato necroscopico o la denuncia sulla causa di morte, affinchè produca agli atti l’attestazione di cui all’Art. 79 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Soprattutto per situazioni abbastanza risalenti nel tempo diventa assai complicato reperire questi dati, i quali, però, sono indispensabili per il perfezionamento dell’autorizzazione alla cremazione. Le soluzioni alternative sono poche, o pressochè nulle, l’extrema ratio è pur sempre rappresentata dall’esecuzione (pratica straziante e molto onerosa del riscontro diagnostico, da effettuarsi proprio quasi alla scadenza del periodo legale di sepoltura, e sull’opportunità di questa scelta di potrebbe lungamente ragionare!)

      Per il resto, sul problema della competenza geografica ad adottare il provvedimento si rinvia al paragrafo 14 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

      Interessante un’ultima osservazione: una volta assolti tutti questi adempimenti amministrativi, dovete individuare un impianto di cremazione abilitato a trattare i feretri costituiti dalla doppia cassa di legno e zinco, poiché ai sensi dell’art. 349 Cod. Penale non è legale aprire la bara (almeno prima del 20 anni di tumulazione stagna) infrangendo i sigilli di garanzia che furono apposti il giorno del funerale ai termini del paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

  8. Buonasera,
    scrivo per chiedere se potete fornirmi di un fac-simile fattura per un servizio funebre. Faccio confusione con l’iva.

    Grazie per la disponibilità

  9. X Sandra,

    ‘stamattina ho dimenticato, per pigrizia, giusto “qualche” postilla, poi i nostri posts si sono incrociati, quindi piglio lo spunto per qualche nuova osservazione, nella sincera speranza di non essere noioso o peggio ancora pedante.

    Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto potrebbe esser: “ la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione”. e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato.

    Allora: Con l’espressione “successione a causa di morte” si intende «il subentrare, alla morte di un individuo, di altra persona nella situazione giuridico-patrimoniale che aveva il defunto, anche nelle situazioni non necessariamente di tipo economico (Lo Jus Sepulchri è, infatti, diritto eminentemente personale, in cui la componente materiale di opere murarie ed arredi funebri è teleologicamente finalizzata e strumentale all’esercizio del dare o ricever sepoltura.

    L’interesse sullo sfondo di conferire certa e stabile titolarità di beni e relazioni giuridiche costituisce il substrato assiologico alla base del generale principio alla trasmissione dei rapporti già facenti capo del defunto ai suoi successori, fatta eccezione per quelli caratterizzati dall’intuitus personae, come appunto accade per le concessioni cimiteriali, il cui trapasso è regolato *solo* dall’eventuale istituto del subentro, normato esclusivamente, dal regolamento municipale di polizia mortuaria.

    I caratteri della fungibilità e dell’infungibilità dispiegano le più prossime conseguenze proprio con riferimento alla circolazione mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive. Infatti, diversamente dalle situazioni giuridiche ad appartenenza plurima variabile, le situazioni organicamente avvinte ad un determinato titolare (cd. situazioni intuitus personae) non possono formare oggetto di vicenda successoria, in quanto, originandosi nell’interesse esclusivo di un soggetto, si estinguono al venir meno dello stesso.

    Per converso accade che la trasmissione a causa di morte delle posizioni contrattuali non intuitus personae sia un fenomeno naturale, al contempo necessario, laddove si consideri che, in assenza di un meccanismo di subentro – ope legis-ope voluntatis – dell’erede al defunto, i rapporti giuridici facenti capo a quest’ultimo sarebbero destinati a rimanere senza titolare, con inevitabili incertezze sui traffici giuridici.

    Un sicuro indice sistematico capace di suffragare tale conclusione può essere tratto dall’attento orientamento che ha compiuto, nel prisma di una interpretazione sistematico- assiologica, un’opera di sistemazione delle singole prescrizioni che sanciscono la intrasmissibilità agli eredi della posizione contrattuale del defunto. Attraverso la leva metodologica dell’assiologia, si è distinto a seconda che la intrasmissibilità a causa di morte dipenda da un interesse “inerente ora alla persona del titolare, ora a una o ad entrambe le parti, ora agli eredi o alla parte contraente superstite, ora a una dimensione di portata più generale. In primo luogo, l’inerenza dell’interesse alla persona del titolare esclude la successione nella posizione attiva dei diritti di personalità, tra cui si annovera, appunto, lo Jus Sepulchri come diritto d’uso, proiettato nell’oscuro post mortem, su di un manufatto cimiteriale.

    …E per i rapporti negoziali ancora in via di formazione?

    Una volta delineata la regola generale della trasmissibilità agli eredi dei contratti già facenti capo al defunto, ferma la diversa sorte dei rapporti intuitus personae, bisogna stabilire, in medias res, come il medesimo principio si atteggi quando la vicenda successoria investa i rapporti negoziali ancora in corso di perfezionamento e quelli preliminari a parziale indeterminatezza soggettiva.
    In linea generale, può rilevarsi che una delle peculiarità del concetto di successione, che vale a differenziarlo da quello di trasferimento risiede proprio nel fatto che il primo, non già il
    secondo, può avere ad oggetto rapporti in via di formazione. La vicenda successoria si collega in questa caso «ad un rapporto giuridico, il quale tuttavia non è preso in considerazione come rapporto in atto, ma come rapporto in potenza ». Quest’ultima affermazione, al di là degli svolgimenti riflessivi successivi, merita fin da subito di essere precisata. Se la morte di un contraente interviene quando il procedimento di formazione della fattispecie negoziale è ancora incompleto, e non sono ancora insorti effetti giuridici preliminari, il processo di formazione della fattispecie rimane definitivamente interrotto, in quanto l’erede non può subentrare in elementi di mero fatto. E difatti, se l’intesa da raggiungere fra le parti è ancora largamente incompleta, non coprendo ancora gli elementi essenziali, sarebbe del tutto distonico ritenere trasmissibile per successione frammenti instabili di un potenziale accordo che allo stato non esprima alcuna seria volontà impegnativa. Laddove, invece, la morte intervenga quando l’intesa abbia cominciato a coprire almeno gli elementi essenziali, ed ha così determinato una situazione giuridica soggettiva prodromica – al rapporto giuridico che sorgerà quando il soggetto titolare della situazione stessa l’avrà esercitata – allora il processo di formazione della fattispecie non rimane interrotto. IL successore, in questo caso, subentra al de cuius nella titolarità della posizione giuridica preliminare alla quale costui già partecipava, salvo trattarsi di una situazione strettamente inerente alla persona di quest’ultimo.

    È chiaro che l’avente causa non può subentrare in elementi di mero fatto, ma può succedere in situazioni preliminari rispetto alla costituzione di un rapporto. I presupposti della successione mortis causa sono, in questo caso, la esistenza di una situazione giuridica soggettiva preliminare, nella quale l’erede subentra; il requisito della patrimonialità del rapporto, quale condizione essenziale affinché la successione si verifichi e l’esclusione della natura strettamente personale dello stesso.

    La concessione cimiteriale presenta aspetti para-contrattuali, poichè non è mai un comune contratto di diritto privato gestibile in piena autonomia.

    Dunque…alla fine della fiera e proprio per esser formalisti (sì…alla formaldeide che è liquido antiputrefattivo tanto caro a noi indomiti beccamorti!) la morte della signora richiedente avvenuta prima della stipula dell’atto concessorio a rigor di logica avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità nel rilascio della concessione per mancanza di una parte dello stesso costituendo rapporto concessorio, se però gli aventi causa del de cuius per facta concludentia hanno versato il corrispettivo del canone di concessione e ottenuto la tumulazione del de cuius stesso nel quarto loculo disponibile, mostrando volontà inequivocabile ad addivenire titolari della concessione ancora allo stato latente si ritiene si sia realizzato una sorta di subentro, ma il Vostro Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, purtroppo, non considera questo istituto la sciando così un alone d’incertezza difficile da dissipare.

    Ripeto: secondo la normativa di settore lombarda (testo Unico Leggi Sanitarie Regionali n. 33/2009 in cui è stata trasfusa la vecchia legge n. 22/2003 sulla polizia mortuaria) una concessione può esser fatta al momento stesso del decesso e non deve necessariamente preesistere rispetto all’effettivo uso dei posti feretro, come, invece, richiesto dall’Art. 50 D.P.R. n. 285/1990.

  10. Buongiorno, scrivo dalla Regione Lazio. Vorrei sottoporre al vostro parere una questione che si è presentata nel nostro cimitero. Ci sono delle aree cimiteriali per le quali è stata assegnata la concessione perpetua prima del 1975. Ora in queste aree alcuni concessionari non hanno ancora edificato alcuna Cappella Gentilizia ne Tomba familiare. Alcuni dei concessionari inoltre sono deceduti. Come ci si deve comportare in questi casi? Possiamo applicare l’esercizio del subbentro all’erede più prossimo, stipulando una nuova concessione non più perpetua, che impegni il subbentrante alla costruzione del sepolcro entro una data stabilita? E in questo caso come andrebbe gestito il diritto alla sepoltura? Nel caso nessun erede intenda costruire il sepolcro nei termini stabiliti dalla nuova concessione, è possibile revocare la stessa e far riaquisire l’area al patrimonio comunale?

    1. X Daniele,

      Non solo è possibile, ma è sin anche doveroso che il Comune riacquisisca il pieno possesso delle area date in concessione e non usate, è il primo principio di una buona e seria politica cimiteriale.

      Io, poi, non mi complicherei oltremodo la vita con un ricorso cervellotico ed “obliquo” all’istituto del subentro (https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html) ( “a tutti i costi”, il quale – è bene ribadire il concetto – è normato dal solo regolamento comunale di polizia mortuaria, poiché nella disciplina quadro statale manca ogni riferimento a questa fondamentale figura, in tutte le sue poliedriche articolazioni.

      Il subentro, in ogni caso, salva diversa previsione contenuta nell’atto concessorio, al momento della sua stipula,, trattandosi lo Jus Sepulchri di diritto reale, patrimoniale, ma soprattutto personale, è sempre jure coniugii e jure sanguinis, e mai jure haereditatis (la posizione successoria di erede attiene unicamente a beni di rilevanza economica, come potrebbe, appunto accadere per le obbligazioni di manutenzione inerenti al sepolcro, ma in questo caso spogliate del diritto d’uso.), sempre che il sepolcro, sin dalla sua fondazione avesse carattere famigliare e non ereditario, altrimenti la situazione si complicherebbe ancora di più. In effetti, dopo oltre 40 anni dall’avvenuta concessione, molti titolari della stessa potrebbero esser deceduti, e bisognerebbe, per il locale ufficio della polizia mortuaria, prodigarsi in lunghe e laboriose ricerche anagrafiche (DPR 30 maggio 1989 n. 223 e Legge n.1228/1954, le quali potrebbero anche riuscire infruttuose, perchè non necessariamente l’eventuale erede è anche e sempre un congiunto del de cuius, ma a questo problema si potrebbe ovviare esaminando le dichiarazioni di successione.

      E’da notare come per la Cassazione il sepolcro famigliare si tramuti in ereditario, all’estinguersi della rosa di persona in rapporto di parentela con il fondatore della cappella gentilizia, con effetto ambiguo, almeno per parte della dottrina: non è, infatti, chiaro se l’erede, (rectius: l’onerato) in quanto tale assuma solo gli obblighi manutentivi ab origine a carico del primo concessionario e dei suoi aventi causa, o divenga a sua volta concessionario pleno jure acquistando per sé stesso il diritto di sepolcro, inteso nella duplice facoltà di esser sepolto o dar sepoltura in quella tomba (per i loculi residualmente disponibili ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285….se non c’è più posto, lo Jus SEpulchri spira ex se e chi prima muore meglio alloggia! )
      Ci sono due soluzioni validamente esperibili, meglio se contemplate, per gli aspetti di dettaglio, nel vigente regolamento municipale:

      1) L’Art. 92 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria – pare proprio delineare a carico del concessionario un’obbligazione di risultato in base a questi semplici passaggi: concessione di area –> edificazione del sepolcro –> tumulazione degli aventi diritto secondo ordine, solitamente, di premorienza –> mantenimento dell’edificio in solido e decoroso stato per tutta la durata della concessione, laddove l’elemento del fabbricato (= opere murarie ed apposizione delle suppellettili funebri, come lapidi ed arredi, rappresentano un sostrato materiale ontologicamente funzionale all’esercizio dello Jus Sepulchri (= dare sepoltura alle spoglie mortali delle persone portatrici, in vita, del diritto di sepolcro). Orbene il ritardo ingiustificato, o peggio ancora la volontaria omissione, nella costruzione della tomba che possano integrare la fattispecie del “NON USO”irresponsabile si configurano come il più classico esempio di fatto-inadempimento il quale conduce alla dichiarazione di decadenza. MI spiego meglio se qualcuno non muore non gli può certo esser imputata responsabilità alcuna, ma se per, appunto, facta concludentia gli aventi diritto all’atto del loro exitus vengo tumulati altrove si evince un preciso animus di non fruire più di quel determinato spazio sepolcrale oggetto di concessione.
      La motivazione è semplice: il patrimonio cimiteriale non è dilatabile all’infinito ed il Comune non può tollerare più di tanto un’occupazione di superficie, fine a sè stessa, non destinata all’effettivo accoglimento dei defunti. Tra l’altro l’avvio della procedura di decadenza-sanzionatoria (comunicazione agli interessati con apposita notifica, adozione del provvedimento, esecutività dello stesso, secondo il dettato della Legge n. 241/1990) permetterebbe di far emergere la volontà o meno dei concessionari a mantenere la titolarità della concessione e finalmente provvedere ad erigere il sepolcro.

      2) Ormai, in via amministrativa, si ritiene pacificamente versante in stato d’abbandonato un sepolcro ex Art. 63 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 o per incuria (https://www.funerali.org/cimiteri/lo-stato-di-abbandono-del-sepolcri-percorsi-giurisprudenziali-e-regolamentari-di-definzione-45924.html) o per morte degli aventi diritto, quando siano decorsi almeno anni 20 dalla scomparsa (si badi bene dalla morte e non dalla sepoltura) dell’ultimo titolare, senza che, naturalmente, vi sia stato subentro.

      In ambedue i casi il lotto di terreno cimiteriale rientra d’imperio nella disponibilità del Comune ed esso potrà riassegnarlo nelle modalità e con i tempi definiti dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    2. Buongiorno Carlo, siamo una partecipata di un Comune nella Regione Lombardia.
      Vorrei un Suo parere in merito a questo situazione: la concessionaria di una tomba giardino è deceduta prima della firma dell’atto di concessione. Precisato che il nostro Regolamento non contempla il subentro, ma il diritto d’uso della sepoltura avviene automaticamente trasmesso all’erede successore senza atti formali, chiedo se secondo Lei il contratto devo lasciarlo intestato alla richiedente e farlo firmare all’erede specificando la sopraggiunta morte, oppure devo rifarlo intestandolo direttamente all’erede.
      Grazie.

      1. X Sandra,

        1) buona festa dell’Assunzione di Maria Santissima…cioè, più prosaicamente, buon ferragosto, almeno per chi è in ferie e non in ufficio a lavorare!

        2) senza il “regolare atto di concessione” (formula aulica, ma sempre molto efficace!) di cui all’Art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria (per questi aspetti concessori pienamente valido anche in Regione Lombardia!) non sussiste proprio il rapporto concessorio da cui origina lo Jus Sepulchri.

        3) La concessione è atto d’imperio, tipicamente unilaterale, adottato dall’Ente concedente cui si accompagna sovente la cosiddetta convenzione, cioè la componente bilaterale e meramente contrattuale dove le parti contraenti stabiliscono le rispettive obbligazioni sinallagmatiche, con reciproci diritti e doveri; pertanto senza la stipula del regolare atto di concessione (che ha natura para-contrattuale, in quanto non è gestibile in piena autonomia tra le parti come un qualunque altro negozio patrimoniale di diritto privato) non è possibile, per il privato vantare diritti su porzione di area o di edificio cimiteriale, soggetto, ab origine, al regime dei beni demaniali (Artt. 823 e 824 comma 2 Cod. Civile).
        4) La concessione, rogata dal segretario comunale ex Art. 97 comma 4 Lett. c) D.Lgs n. 267/2000 o nella forma della scrittura privata (Art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000), registrabile in caso d’uso, se non è ancora stata perfezionata con la duplice sottoscrizione dell’atto tra le parti, mi pare molto difficile possa esser intestata ad un soggetto già deceduto (come si fa a far firmare i morti???), in quanto con la morte cessa la capacità giuridica, di conseguenza, in modo quasi surrettizio, avreste attuato una sorta di voltura nella titolarità della stessa.

        4) Con sommo e sublime orrore continuo a leggere di eredità sulla concessione cimiteriale, in realtà è un errore assai diffuso, pure tra gli addetti ai lavori, per diradare e dissipare ogni dubbio a tal proposito, rammento questa fatto: la posizione di erede attiene unicamente a questioni patrimoniali, legate al trapasso mortis causa delle sostanze del de cuius, mentre l’unica forma legale di successione nelle concessioni cimiteriali è rappresentata dall’istituto del subentro, così tanto “aborrito”, almeno formalmente, dal Vostro Regolamento Municipale.

        5) Se non c’è subentro l’assetto del sepolcro, con relativi diritti di gestione, rimane tale e quale quello solennemente delineato alla fondazione del sepolcro, senza più la possibilità di dilatare lo jus sepulchri in capo a nuovi soggetti, per default, così opererebbe l’Art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 quando definisce la “Lex Sepulchri”, ossia rosa delle persone portatrici, in vita, dello jus sepulchri, le pone su un livello di pari ordinazione/legittimazione a fruire della tomba, in proiezione del loro post mortem, lasciando alla naturale cronologia degli eventi luttuosi (premorienza) il compito di stabilire l’accesso delle salme al sepolcro stesso, sino alla saturazione fisica dello spazio ricettivo (chi prima muore…meglio alloggia, finchè c’è posto!) oltre la quale lo stesso Jus Sepulchri spira ex se, divenendo non più esercitabile.

        6) Il subentro, non è certo il male assoluto, ma è pur sempre una scelta di alta politica funeraria, lo reputo, personalmente, una sorta di procedimento a geometria variabile tale da permettere il costante aggiornamento nella titolarità delle concessioni, anche e soprattutto ai fini dell’imputazione degli eventuali oneri manutentivi, poi, incidentalmente si possono porre altri problemi (concessionario fisso o scorrevole, estensione pleno jure dello jus sepulchri anche ai subentranti, o per converso, restrizione di quest’ultimo (salvo che per le obbligazioni manutentive) solo all’originario fondatoree d alla di lui famiglia….) che gli aficionados di questo blog, nel corso degli anni, hanno imparato ad apprezzare.

        A mio avviso la procedura corretta, quindi, è la sottoscrizione dell’atto concessorio da parte dei discendenti/aventi causa della signora nel frattempo scomparsa.

        1. Sì Carlo, so bene che il termine erede era improprio, naturalmente intendevo il successore avente diritto, che nel caso specifico, essendo unico parente, dal punto di vista patrimoniale era anche erede.
          Comunque, chiarito ciò, se ho ben capito. procederei con la stipula di un nuovo contratto di concessione della sepoltura al discendente/avente causa, citando in premessa che la sepoltura era stata richiesta dalla signora X e che nel
          frattempo la signora è deceduta.
          Ho la sua approvazione?
          Grazie infinite..

          1. X Sandra,

            Erede o discendente avente titolo? Vabbè, tutto risolto ed è meglio così, tengo molto alla separazione semantica e funzionale tra queste due posizioni attorno cui ruotano differenti diritti soggettivi ed interessi legittimi , e poi si sa…repetita juvant!

            Comunque:

            1) Ma la signora nel frattempo deceduta aveva già firmato atti preliminari (…una sorta di precontratto o solo un’istanza volta all’ottenimento della concessione) rispetto alla vera e propria stipula dell’atto di concessione? Chiedo ciò perché (mea culpa, ben inteso!) non mi è ancor chiaro se il rapporto giuridico sia già stato posto in essere, magari in modo ancora latente, o al contrario, non si sia ancora perfezionato.
            2) Nel primo caso avremmo una semplice voltura nella titolarità della concessione (= subentro) , nel secondo, invece, sorgerebbe un rapporto concessorio del tutto nuovo, con il discendente/aventi diritto (rispetto al de cuius) quale intestatario della costituenda concessione, ancora da rogare ufficialmente, sempre che l’avente causa in questione sia ancora interessato alla concessione della tomba giardino.
            3) E’importante definire attentamente nell’atto di concessione la figura del concessionario (persona vivente!) siccome è rispetto a quest’ultimo che si formerà la cosiddetta “riserva” ex Art. 93 comma 1 D.P.R. 0 settembre 1990 n. 285 ossia la rosa di soggetti (solitamente i famigliari se il sepolcro è gentilizio e fondato sibi familiaeque suae, ma potremmo avere anche la fattispecie – marginale – del sepolcro ereditario sibi haeredibus suis) portatori dello jus sepulchri primario, ossia del diritto di dare o ricever sepoltura.
            4) La procedura da Lei delineata mi pare corretta e secundum legem.
            5) Sarebbe quasi paradossale che la signora oggi scomparsa non potesse trovar degna sepoltura nella tomba da lei stessa fortemente voluta, ecco quindi l’opportunità (ma è una scelta discrezionale e massimamente “politica”, in sede di istituzione della Lex Sepulchri, ovvero della famosa “riserva”) di estendere a quest’ultima lo jus sepulchri , tuttavia – ripeto il concetto – non si tratta di un elemento squisitamente di diritto.

          2. Dunque Carlo, la signora richiedente e ormai defunta, aveva sottoscritto la richiesta di concessione per una sepoltura 4 posti, ai fini della traslazione da altra sepoltura nella nuova, dei genitori e successivamente vi abbiamo tumulato anche la sorella. il quarto posto era per se stessa. E al momento del decesso l’abbiamo infatti tumulata nell’ultimo posto rimasto libero.
            La signora aveva sottoscritto la richiesta della concessione impegnandosi al pagamento. Il pagamento è stato eseguito.
            Il contratto, che viene redatto dopo il pagamento, è stato preparato e già sottoscritto da parte nostra. Purtroppo la signora non ha fatto in tempo a firmarlo perchè non riuscivamo a contattarla, tra l’altro non sapendo nemmeno che da tempo fosse ammalata. Poi abbiamo avuto la notizia del suo decesso. A quel punto ho ritenuto procedere con la tumulazione, il caso contrario come dice Lei, sarebbe stato paradossale.

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