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un concessionario di loculi in concessione novantanovennale può avere allo stesso tempo una concessione novantanovennale di un lotto per l’edificazione di una cappella gentilizia, ovvero si possono avere contestualmente più concessioni novantanovennali?
grazie
X Tommaso,
la normativa nazionale quadro (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) nulla dispone a tal proposito, demandando la risoluzioni di simili casi al regolamento municipale di polizia mortuaria, il quale potrebbe anche contenere un divieto in tal senso.
La ratio dell’eventuale norma sarebbe questa: evitare gli accaparramenti di tombe a sistema di tumulazione e ripartire equamente i posti feretro disponibili, non certo infiniti, tra la cittadinanza.
Buongiorno. Sono Massimo e vi scrivo dalla Liguria, provincia di La Spezia. Mia madre è deceduta lo scorso anno, è stata cremata e le ceneri affidate nel domicilio di mio padre ancora in vita ma purtroppo molto cagionevole di salute anche lui. La decisione di tenere le ceneri in casa viene dal loro desiderio di essere sepolti insieme. La domanda è questa: esiste la possibilità, dopo la futura cremazione anche di mio padre, di poter mescolare le ceneri con quelle di mia madre e seppellire una unica urna? So che almeno in Francia e in altre nazioni
questo è
possibile. La sepoltura sarà nel comune di Pontremoli provincia di Massa Carrara, Toscana. Grazie.
X Massimo,
In Italia, almeno, le ceneri umane sono tutelate penalmente e costituiscono un unicum inscindibile. Ciò deriva dal Codice Penale, che tutela, oltre al cadavere, anche le ceneri, nel senso che laddove si rilevino atti di vilipendio sulle ceneri vi è una pena considerevole.
In Italia, vi è poi una serie di norme contenute in provvedimenti specifici, che di seguito si richiamano. I concetti ricavabili da dette norme sono:
a) L’intero ammontare delle ceneri di un defunto, in Italia, deve essere collocato in una sola urna, che deve essere sigillata, nel crematorio di consegna delle ceneri.
b) Ogni urna deve riportare gli elementi di identificazione del defunto specificati dalle norme. Come obbligo vi è data nascita, morte, nome e cognome. Oltre a questi dati minimali possono essere inserite brevi scritte o frasi a ricordo. Se vi fosse un contenitore interno e un contenitore esterno, ambedue devono essere in grado di garantire la identificazione del defunto cremato, con sigillatura almeno di quello e-sterno, a cura del gestore del crematorio.
c) È possibile l’uso di un contenitore interno e di uno esterno. In genere quello interno è detto “ash container” e può essere di diversi materiali in relazione alla destinazione finale. Tecnicamente è sufficiente che almeno uno dei due contenitori (quello esterno o quello interno) debba possedere le caratteristiche richieste dalla norma e cioè deve essere “resistente”. Con circolare ministeriale è stato precisato che l’urna deve presentare anche le caratteristiche di “infrangibilità”. Il materiale deve essere tale da garantire la sua chiusura, anche a freddo, o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L’urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni.
d) Recentemente sono state e-manate da Utilitalia SEFIT e da FIC delle Istruzioni operative per la corretta gestione dei crematori (versione 30/11/2018), di seguito si riporta, di dette Istruzioni, la parte riguardante le urne cinerarie:
“7. Ceneri e urne cinerarie
7.1. Le ceneri, le ossa calcinate e quant’altro risultante da ogni singola cremazione sono raccolte con cura dal personale addetto alla cremazione e devono es-sere avviati a separazione, curandone la tracciabilità. Alla procedura di separazione delle parti non corrispondenti alle ceneri del defunto si procede con specifici ausili (ad es. magnete) o con macchine che polverizzano i prodotti estratti dal forno, se-parandoli da residui (metallici e non metallici). Questi ultimi sono gestititi secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero dell’Ambiente del 26 agosto 2009.
7.2. Tutte le ceneri di ogni sin-gola cremazione risultanti dalle procedure di cui al punto 7.1. sono raccolte in urna cineraria/contenitore standard avente le caratteristiche e con le modalità di cui ai punti che seguono. Ove l’avente titolo disponga per l’utilizzo di urna con particolari caratteristiche per foggia o anche in funzione del successivo destino (sepoltura, dispersione in acqua per immersione, dispersione in natura, affidamento personale), sarà cura di questi o dell’impresa funebre incaricata provvedere alla sua consegna al personale del crematorio, almeno 6 ore prima dell’orario previsto per la cremazione.
7.3. Ogni urna cineraria / contenitore standard deve avere una capacità minima di 4 litri.
7.4. Per le ceneri di defunti minori di anni 10 o derivanti dalla cremazione di resti ossei, sono consentite anche urne / contenitori di capacità inferiori, a condizione che possa esservi contenuto l’intero quantitativo di ceneri risultanti dalla separazione di cui al punto 7.1.
7.5. Ogni urna cineraria / contenitore standard, o se questi sia sostituito da altro scelto dalla famiglia o dall’avente titolo, deve riportare all’esterno etichettatura o targhetta con i dati identificativi del defunto previsti dalla normativa vigente. Ogni urna cineraria/contenitore standard deve essere realizzata con materiale adeguatamente resistente e infrangibile. Il coperchio dell’urna/contenitore deve aderire saldamente agli altri elementi e il suo fissaggio deve essere condotto in modo da impedire che esso venga successivamente forzato senza che il fatto possa essere rilevato. La corretta chiusura e l’integrità del-l’urna / contenitore sono attestati dal personale del crematorio apponendo apposito sigillo antieffrazione. Di questo viene dato evidenza nel verbale di consegna di cui al punto 7.6..
7.6. All’atto della consegna ceneri viene compilato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve, nel numero di esemplari stabilito, il verbale di cui all’articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.”
Salve, sono Angelo impresa funebre, opero nella Regione Campania, volevo porle una domanda, se vado a prendere una salma in un paese estero, o a Milano o in una zona rossa in Iatlia, ci sono adempimenti in più, tipo comunicazioni allAsl e al Comune, e quando torno rischio la quarantena. Grazie
X Angelo,
la Circ. Min. SALUTE n. 11285 del 1 aprile 2020 ha dettato linee guida comportamentali, per tutti gli operatori funebri, applicabili su tutto il territorio nazionale, o già direttamente o da implementarsi con apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente, by passando, così tutta la normazione regionale, altrimenti pur sempre in vigore. Il Governo, infatti, avvalendosi del potere di annullamento straordinario su tutti i precedenti provvedimenti comunali, ma anche regionali (note, determine, protocolli operativi anche piuttosto raffazzonati assunti a macchia di leopardo ed in modo disomogeneo) sembra aver imposto FINALMENTE un’unica normativa di riferimento, cioè il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, che è, pur sempre, il regolamento nazionale di polizia mortuaria, attualmente in vigore, anche se, invero, un po’obsoleto e vetusto. Ci sono, però, Comuni i quali, per trasporti funebri che interessino il loro territorio, hanno assunto di propria iniziativa ulteriori (ed… ultronei, a mio sommesso avviso) misure cui sostanzialmente si può ottemperare con una semplice autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (esempio: il personale necroforo dispone di tutti i d.p.i individuati dalla prefata circ. min. Salute ed è in numero sufficiente per movimentare in sicurezza il feretro), Conviene, quindi informarsi preventivamente presso i locali uffici della polizia mortuaria. L’essenziale è, comunque, poter dimostrare tramite l’apposito verbale di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 (sia esso redatto dalla vigilanza A.USL o nella forma di una semplice auto-certificazione sottoscritta dall’addetto al trasporto), che il feretro è stato debitamente confezionato in relazione alla tipologia del trasporto, alla causa di morte ed alla sua destinazione ultima. Detta documentazione di accompagnamento, insieme al decreto di trasporto, dovrà esser esibita in caso di controlli e consegnata al responsabile del servizio di custodia cimiteriale, una volta varcati i cancelli del camposanto di arrivo (o del crematorio).
Buonasera, abito in provincia di Bergamo e poiché sono state bloccate le cremazioni a mia zia deceduta chiusa in bara con zinco, è stato assegnato un loculo provvisorio. Volevo chiedervi quali sono le procedure da seguire e le autorizzazioni da chiedere per portare a termine la cremazione. Grazie in anticipo per la risposta
X Beppe,
i passaggi burocratici sono i seguenti:
Poiché la Lombardia applica in toto la Legge 30 marzo 2001 n. 130, in materia di cremazione, avendone recepito quasi tutti gli istituti più innovativi, i passaggi amministrativi fondamentali sono i seguenti:
1) istanza di cremazione, presso il Comune nel cui cimitero è stato tumulato il feretro, ancorché provvisoriamente, presentata, tramite processo verbale, all’ufficiale di stato civile, che, preso atto della manifestazione di volontà resa dai soggetti legittimati, rilascerà la relativa autorizzazione.
2) sulla base dell’autorizzazione ottenuta richiesta di estumulazione straordinaria (art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – regolamento nazionale di polizia mortuaria -)
3) Qualora il cimitero di prima sepoltura fosse sprovvisto di impianto crematorio, occorrerà organizzare il trasporto funebre, contattando un’impresa di estreme onoranze, alla volta del più vicino crematorio, quando, naturalmente, sarà passata la buriana del corona virus.
Attenzione: se il feretro è stato confezionato con la controcassa di zinco bisognerà contattare un forno crematorio abilitato ad abbruciare anche la lamiera, poiché, per le sempre più stringenti norme in tema ambientale, in Lombardia soprattutto, sono pochi i crematori con questa facoltà.
Buonasera , mi trovo in una situazione surreale e molto dolorosa .
Mia nonna è stata mandata a morire in casa ( paziente con gravi problemi cardiocircolatori) poiché in ospedale servono letti per via della pandemia in atto. Il dolore nel vedere morire una persona così cara e per giunta in casa propria è devastante.
Siccome non so dove mettere le mani , quando mia nonna morirà , come ci si comporta dato che ste morendo in casa ?
Verrà portata via subito ?
Grazie mille per l’aiuto
X Simone,
mi dica da quale Regione Lei scriva, così potrò davvero aiutarLa davvero.
Buonasera , scrivo dal Lazio, Roma
X Simone,
Tutte le risposte alle Sue domande si trovano, in sintesi, a questo link:https://www.funerali.org/pratica-funebre/sefit-come-gestire-le-salme-infette-da-covit-19-53417.html.
Anche la Regione Lazio ha emanato un proprio specifico protocollo sanitario per fronteggiare l’emergenza, il quale, però non si discosta per nulla dalle indicazioni reperibili nel testo segnalato.
Saluti by Carlo
Grazie mille per la risposta ma trovo tutto questo davvero pazzesco ! Mia nonna sta morendo per problemi cardiocircolatori , dimessa da un ospedale dove hanno scritto che non presenta sintomatologia da covid 19 , e deve essere comunque trattata come un infetta ? Ho capito bene?
Quindi dovrà essere bruciata ?
Si applicano i protocolli di sicurezza quando non si può escludere la presenza del covid-19. Se la struttura sanitaria lo esclude non c’è alcun problema. Inoltre se la nonna fosse morta col covid non c’è attualmente l’obbligo di cremazione.
Mi scuso per la risposta molto nervosa ma già vedere una persona cara morire sotto i propri occhi per giunta in casa non è cosa facile , inoltre per una persona di 91 anni che ha sempre avuto valori fermi , sarebbe tosta toglierle anche un ultimo desiderio .
Detto questo quindi , mi sembra di capire che la salma sarà portata via il prima possibile ? Chiamerò prima i sanitari ?
Purtroppo anche chiamando i sanitari , non riescono a darmi risposte esaustive .
Vi ringraziamo per l assistenza
X Simone,
tranquillo: la Legge italiana (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1) non impone mai la cremazione d’ufficio per i defunti. La cremazione, infatti, è istituto complesso e poliedrico, per accedervi vi sono diversi filtri di legittimazione, tra cui la manifestazione di espressa volontà di chi abbia titolo a disporre sulla sorte delle spoglie mortali del de cuius
Buongiorno, vorrei porre un quesito:
– è capitato più di una volta che i parenti di defunti, le cui ceneri sono state disperse, chiedere la concessione di un loculo su cui apporre l’epigrafe del defunto per memoria, ma il loculo rimane vuoto, visto che le ceneri sono disperse e l’urna viene consegnata ed accatastata come rifiuto speciale.
Ovviamente la pretesa suona assurda, ma vorrei arginare queste richieste riferendomi ad indicazioni giuridiche che non riesco ad individuare.
Chiedo il vostro aiuto. Grazie
X Abigail,
si risolve tutto con una normetta ad hoc nel regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti avreste un immobilizzo pauroso del patrimonio edilizio cimiteriale, che, com’è noto non è dilatabile all’infinito, oltre le leggi della fisica.
La stipula del regolare atto concessorio comporta una sorta di obbligazione di risultato: il vano sepolcrale (quale ne sia la tipologia costruttiva o la durata) viene concesso solo in reale presenza di defunto da tumulare, a prescindere dalle sue trasformazioni di stato (ossa, resti mortali, ceneri) ed i concessionari, a pena di decadenza o meglio ancora d’improcedibilità, debbono dimostrare l’effettività dell’avvenuta sepoltura a sistema di tumulazione.
Molte Regioni per preservare il senso comunitario della morte, prevedono, in caso di dispersione, l’apposizione di apposita targhetta commemorativa in cimitero, inteso come luogo e scrigno di memoria storica ed affetti struggenti. E’ – se si vuole – una soluzione molto poetica, ma di grande efficacia operativa.
Ad ogni modo un defunto, le cui ceneri siano state disperse definitivamente, essendo l’atto irreversibile, può certamente esser ricordato anche sulla lapide di una sepoltura privata già in essere, con la precisazione, però, della materiale mancanza, in questo caso in esame dell’urna cineraria, nella tomba.
Ai miei adepti funebri consiglio sempre di adottare questo accorgimento: inserire sì gli estremi anagrafici del de cuius (invero altrove disperso) seguiti, però, dalla formula: “IN SPIRITO”.
Si ottiene, così, senza troppa burocrazia, una sorta di piccolo cenotafio.
Buongiorno, vorrei sapere se ci sono Leggi in Italia a salvaguardia di sepolture antiche (in particolare quelle contenute in chiese dismesse), in stato di abbandono e appartenenti a personaggi storicamente rilevanti. Eventualmente come sarebbe possibile preservarle, visto l’iteresse storico-culturale che il personaggio sepolto ha.
Grazie
X Fabio,
il corpus normativo di riferimento è il codice dei beni ambientali e paesaggistici di cui al D.Lgs n. 42/2004.
Le sepolture militari (cimiteri di guerra) sono regolate dallo specifico Testo Unico dell’ordinamento militare.
Sulle tumulazioni “privilegiate” di cui all’art. 341 T.U. Leggi Sanitarie e 105 del regolamento statale di polizia mortuaria (cioè quelle, ad esempio, in chiesa e non in cimitero) il Comune, quale titolare ultimo della funzione sepolcrale esercita la propria funzione di controllo e vigilanza.
Buongiorno Sig. Carlo,
La ringrazio per la sua cortese risposta,
ma un dubbio permane,
vale a dire se al momento del decesso presso una clinica Lombarda, nella documentazione del defunto oltre a Istat e notifica di morte è già presente anche l’accertamento di morte(rilasciato dopo ECG 20 minuti), il trasporto a cassa aperta tra regioni limitrofe non è comunque fattibile o la questione cambia ?
Grazie in Anticipo
Giancarlo dalla Lombardia
X Gian-Carlo,
ci sono due ipotesi, parimenti percorribili. (e qui l’incertezza è massima)
A) si segue il dettato del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 che vale come norma speciale di raccordo, quindi la salma divenuta cadavere dopo visita necroscopica, va trasportata solo a cassa chiusa.
B) si ottempera,secondo l’orientamento del diritto comunitario, alla normativa più rigida e rest ittiva in materia di trasporti funebri tra le due regioni contermini.
Personalmente, con molta umiltà, propendo per il primo caso, cioè se le due Regioni confinanti non hanno stretto un accordo di reciprocità travalicante il dettato del D.P.R. n. 285/1990 si obbedisce al regolamento nazionale di polizia mortuaaria.
Buonasera,
scrivo dalla Lombardia,
vorrei esporre un dubbio che ormai ho da molto tempo,
e al quale purtroppo non sono mai riuscito a dare una risposta visto e considerato che nel settore ci sono vari e complessi regolamenti e altri impresari non mi sono stati d’aiuto per via di pareri contrastanti
la domanda è la seguente: posso eseguire trasporti “a cassa aperta” con cofano internamente zincato da Ospedali o Cliniche nella regione Lombardia con destinazione abitazione o case funerarie nelle regioni limitrofe quali Emilia Romagna, Piemonte o Veneto ?
Sono confuso se il trasporto a cassa Aperta sia da intendersi sempre e solo entro la Regione o si possa eseguire anche tra regioni limitrofe che condividano il regolamento sui trasporti a cassa Aperta.
Grato per la disponibilità
rimango in attesa
Buona serata
Giancarlo
X Gian-Carlo,
Tutte le leggi regionali scontano il pesante limite della competenza territoriale, ovvero valgono solo entro il confini amministrativi della Regione che le ha promulgate.
Ad esempio, senza la pretesa di esser esaustivi, leggi regionali di Lombardia ed Emilia Romagna prevedono che la norma la quale consente il trasporto a cassa aperta valga solo nell’ambito delle rispettive Regioni, per cui il trasporto a cassa aperta dall’una all’altra Regione non è possibile.
C’è oggettivamente dietro un problema di costi, ovvero chi paga il medico necroscopo? Cioè, se la persona è deceduta in Lombardia e la salma viene trasportata in altra Regione prima che venga eseguita la visita necroscopica, l’onere del medico necroscopo ricade su quest’ultima Regione…
Servirebbe un accordo convenzionale tra Regioni, che oggi non c’è.
Comunque il trasporto a “cassa aperta” è autorizzato dal medico che ha constatato il decesso, ponendo diagnosi di morte, non lo più autorizza il Comune con le rigidità procedurali di cui all’art. 17 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Ad ogni modo, ad oggi non esiste una sorta di proprietà transitiva di coordinamento tra le diverse Regioni e le loro svariate legislazioni funerarie, tuttavia si segnala il pregevole tentativo (ex plurimis: Regione Emilia-Romagna L.R. 10/12/2019 n. 29 art. 12 e Friuli Venezia Giulia art. 10 comma 1 L.R. 21/10/2011 n. 12) di istituire un principio di reciprocità (almeno tra Regioni limitrofe e contermini) attraverso la stipula di accordi (di cui non si ha ancora, purtroppo notizia) forse ai sensi dell’art. 117 ultimi due commi della Costituzione.
Gentili Sig.ri
Avrei il seguente quesito.
Il comune dove abito, O….., ci ha inviato una raccomandata informandoci della prossima estumulazione di una zia di mia moglie.
Questa zia di mia moglie lasciò all’epoca del decesso il coniuge ed una figlia. Successivamente è deceduto anche il marito 91 enne. Poco dopo purtroppo è venuta a mancare anche la figlia , cugina di mia moglie, che ha lasciato quale erede testamentario il solo coniuge. Non hanno avuto figli. Per somma di disgrazia è scomparso poco dopo anche quest’ultimo. Il problema è a chi devono fare capo le spese di estumulazione della zia di mia moglie?
A quale nipote o agli eredi del coniuge scomparso ,che ricordiamo è stato nominato unico erede testamentario.
Noi avevamo proposto la suddivisione delle spese al 50%.
Suddivisione rifiutata.
Grazie in anticipo per la cortese risposta.
X FABRIZIO,
a rigor di norma, e fuori dalle logiche testamentarie che attengono principalmente a situazioni patrimoniali, le spese dell’estumulazione andrebbero così ripartite:
a) Il concessionario provvede ai costi di manutenzione del loculo ormai scaduto (operazioni di ripristino, sanificazione, smaltimento dei materiali inerti)
b) I consanguinei del de cuius da estumulare procederanno invece, accollandosi gli oneri per la nuova destinazione del resto mortale (facilmente, infatti, il cadavere verrà rinvenuto in stato di indecomposizione, ancorché parziale).
VI sono Comuni, però, che per praticità operativa imputano tutti gli oneri al concessionario, lasciando agli onerati, obbligati solidarmente, la scelta di come suddividere le spese.
Insomma…alla fine basta pur sempre che qualcuno paghi!
buonasera. una donna per causa morte al 5^ mese ha avuto un figlio prematuro morto dopo alcuni mesi. possono essere tumulati insieme anche se in due casse differenti? grazie
X Mauro,
tale possibilità non è contemplata dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, invero un po’vetusto e spesso superato dalla più evoluta e permissiva normativa regionale. Dopo tutto il Legislatore quod voluit fecit, secondo il celbre broccardo latino.
Quindi, fatte salve disposizioni locali di più ampio respiro in regime esclusivo di D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 madre e neonato entrambi morti in concomitanza del parto possono esser racchiusi nella stessa cassa o deposti nella stessa fossa.
L’art. 76 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 vieta espressamente la tumulazione di due feretri (non importano le loro dimensioni) nello stesso loculo, mentre il paragrafo 13 della Circ. Min. Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 consente la tumulazione nella medesima cella sepolcrale di uno ed un solo feretro, ma anche di più cassette ossario o urne cinerarie.
Pertanto anche ai termini del D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130 converrebbe procedere alla cremazione del figlio prematuro, morto dopo alcuni mesi, ed avvicinare così la bara della madre con l’urna cineraria del piccolo.
Buongiorno. Vivo a Pavullo nel Frignano in provincia di Modena, Emilia Romagna. Ho un’informazione da chiederle e le sottopongo i particolari. Nel febbraio del 1997 mio padre acquistò un loculo doppio per sé e per mia madre spentasi proprio nel gennaio di quell’anno con un contratto di concessione della durata di 25 anni. Mio padre è morto a marzo del 2013 ed è stato sepolto nel doppio loculo insieme a mia madre. Come erede ho avuto l’intestazione della concessione il 20 marzo 2013. La mia domanda è questa: nel 2022, quando scadrà la concessione, sono obbligata a rinnovarla visto che saranno passati solo 9 anni dalla tumulazione di mio padre? E se non la rinnovo, visto che vivo di pensione minima, che succede? Voci di popolo dicono che non sarà possibile aprire il loculo in quanto non è passato tempo sufficiente, ma vorrei il parere di un esperto se possibile. La ringrazio se vorrà prendere in considerazione la mia richiesta.
X Gianna (che vive a Pavullo, provincia di Modena Park, quindi nel mio prediletto feudo funerario).
Nel caso da Lei prospettato, quando, cioè non vi fosse il rinnovo del rapporto concessorio già in essere la soluzione è fornita dall’art. 86 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre e 1990 n. 285: il feretro di Suo padre, non essendo ancora trascorsi gli anni (20) di sepoltura legale verrà estumulato d’ufficio ed avviato al campo speciale indecomposti per un turno di rotazione completo, cioè pari ordinariamente a 10 anni, dopo aver neutralizzato la tenuta stagna dello stesso attraverso l’apertura di opportuni squarci nella cassa di zinco, di solito interna alla bara da interrare.
Ovviamente gli aventi diritto potranno anche optare per:
a) diretta cremazione, con procedura però aggravata come se si trattasse di dover cremare un cadavere subito dopo il funerale
b) traslazione in altra sepoltura privata (se ammessa dal regolamento municipale di polizia mortuaria) o in diverso sito sepolcrale, ad esempio fuori Comune.
Tutte queste operazioni sono sempre a titolo oneroso per i richiedenti.
Come calcolo il valore di un loculo cimiteriale facente parte di un vecchio complesso di loculi comunali che viene riconsegnato al Comune.
X Charlotte (io mi chiamo Carlo, quindi, francesismi a parte, festeggiamo lo stesso onomastico in onore di San Carlo)
1) innanzi tutto, il parziale rimborso per gli anni di jus sepulchri effettivamente non goduti, a causa di estumulazione straordinaria, dovuta alla cessazione anzi tempo del rapporto concessorio, deve esser espressamente previsto dal regolamento municipale di polizia mortuaria: ed è un’astuta mossa di politica cimiteriale, poichè rende più appetibile la retrocessione, consentendo all’Amministrazione di rientrare il pieno possesso di manufatti cimiteriali con contratti di lunga durata, per i quali i concessionari non abbiano più grande interesse nel mantenere la sepoltura, vuoi per ragioni personali o per la malleva da eventuali obbligazioni manutentive particolarmente onerose.
Diversi giuristi esperti di diritto funerario (ex multis: Dr. Sereno Scolaro), affinchè il Comune non ricada, ancorchè inavvertitamente, nella responsabilità patrimoniale per danno erariale, ex Art. 93 D.Lgs n.267/2000, suggeriscono di osservare sempre il principio nominalistico di cui all’art. 1277 Cod. Civile, vale a dire: una certa somma potrebbe anche esser riconosciuta, ma calcolandola sul valore della concessione originariamente stipulata: siamo al paradosso: perchè per concessioni molto risalenti, magari ai primi anni del ‘900, nel tempo l’eventuale rimborso sarebbe irrisorio (poco più di un caffè!) suscitando le comprensibili ire dei concessionari desiderosi di liberarsi della tomba in oggetto.
Diverse sono le formule di calcolo, tutte applicabili purchè contemperino queste due esigenze. Qui ci soccorre l’art. 4 comma 2, lettere a) e b) del D.M. 1 luglio 2002 emanato ai sensi dell’art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130, siccome, indirettamente, detta dei parametri di calcolo molto precisi sui criteri di determinazione dei canoni concessori, i quali, non dimentichiamo sono annuali, pur potendo tranquillamente essere riscossi in un’unica soluzione. Dunque si divide l’importo versato a suo tempo per tutti gli anni della concessione, ottenendo un coefficiente da moltiplicare, poi, per gli anni residui.
Uno schema di regolamento municipale di polizia mortuaria, molto ben redatto ed elaborato, nei primi anni 2000, dalle maggiori federazioni di categoria propone questi chiari passaggi procedurali che riporto testualmente:
ARTICOLO 61
Rinuncia a concessione a tempo determinato
di durata inferiore a 99 anni
(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ___1__ della tariffa in vigore
2 x”N”
al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (*)
(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
—–
(*) Nota: nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata, n = 25;
La quota è pertanto riferita a 1/2×25 = 1/50 della tariffa in vigore.
—–
ARTICOLO 62
Rinuncia a concessione di aree libere
(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
– per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa
d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
– per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della
rinuncia da parte del Comune.
(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ARTICOLO 63
Rinuncia a concessione di aree con
parziale o totale costruzione
(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell’art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all’eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
– per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
– per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell’indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
ARTICOLO 64
Rinuncia a concessione di manufatti della
durata di anni 99 o perpetua
(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell’art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
– per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
– per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico comunale.
(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell’art. 63.
(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
salve avrei una semplice domanda grazie
salma deceduta in citta X trasportata presso cimitero di residenza Y per SEPOLTURA.
Arrivata al cimitero Y i familiari decidono di optare non più per sepoltura ma per CREMZAIONE.
???????? quale come emette atto di cremazione????
saluti
Nel caso di cremazione postuma di cadavere per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell’autorizzazione è competente il Comune del luogo ove è sepolta la salma. (così, paragrafo 14 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria).
la salma è arrivata in cimitero y x essere tumulata ma prima di essere tumulata si è pensata di cremarla. quindi non è stata tumulata e poi estumulata x cremarla.
X Franca,
se l’autofunebre (come si presume) ha già varcato i cancelli del camposanto, il decreto di trasporto rilasciato originariamente dal Comune di decesso ha già esaurito i propri effetti, con la sua consegna all’incaricato del servizio di custodia.
Si è pertanto di quest’avviso: la competenza territoriale de facto è divenuta un principio inderogabile, così sarà il Comune dove fisicamente trovasi il feretro a perfezionare l’autorizzazione alla cremazione contestualmente ad una nuova autorizzazione al trasporto, qualora il cimitero a quo non disponga di adeguato impianto d’incinerazione per cadaveri umani.
Nel frattempo la bara, in attesta di tutti i necessari incartamenti, sosterà in camera mortuaria, ovvero nel luogo la cui funzione edittale è proprio quella di accogliere i feretri in transito, non rileva minimamente che si sia proceduto o meno alla tumulazione.
Attenzione: se la bara è stata confezionata, a suo tempo, per la tumulazione, ossia con la duplice cassa di legno e zinco occorrerà rivolgersi ad un crematorio (e sono ormai pochi!) abilitato ad abbruciare anche il metallo, non essendo possibile dissigillare la cassa per trasbordare il defunto in un cofano di solo legno.
Non si entra volutamente nel merito di questo cambio repentino nella decisione dei dolenti sulla destinazione ultima del de cuius, perché potrebbe ingenerare solo confusione ulteriore.
Memento semper art. 76 D.P.R. 445/2000, il quale punisce le dichiarazioni mendaci o forzate rese ad una pubblica amministrazione.
Se, in forza di qualche Legge Regionale il Comune di Y applica alla lettera il dettato della L. 30 marzo 2001 n. 130 l’autorità deputata al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione sarà l’ufficiale di stato civile che dovrà redigere apposito processo verbale da cui emergerà la volontà di cremare il feretro, altrimenti se si segue ancora e residualmente l’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 la titolarità ad emettere l’atto autorizzativo sarà del profilo professionale di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 (dirigente di settore) o di chi ne svolga le funzioni nel Comuni privi di figure dirigenziale. La sottoscrizione del relativo atto può anche esser materialmente delegata, ad esempio al responsabile del procedimento istruttorio.
Buongiorno
Scrivo da Bologna
probabilmente è un argomento già trattato ma vorrei porre un quesito
Alla morte del suocero ho acquistato un loculo (durata 40 anni)
Ho chiesto lo spostamento della suocera morta 10 anni prima in modo che potessero essere vicini
Il loculo della suocera (della durata di 30 anni) ha ancora 20 anni prima della sua naturale scadenza
Mi aspettavo di pagare il loculo nuovo e lo spostamento della suocera, invece mi tocca ripagare nuovo anche quello della suocera con ancora 20 anni alla scadenza
Mi ridanno una piccola differenza
Ma è la prassi???
Sono obbligato a ricomprare pure quello?
Grazie
X Roberto,
sì, la procedura è corretta: se Lei ha posto in essere un nuovo rapporto concessorio, acquisendo un diverso loculo per la traslazione della suocera è giusto pagare interamente il canone concessorio previsto nella declaratoria comunale.
Si consoli, è anche fortunato: certi regolamenti comunali non ammettono nemmeno un minimo rimborso in caso di retrocessione di una concessione prima della sua naturale scadenza.
l’obitorio dell’ospedale di San Martino a Genova si trova in VIA MARSANO 10
un’ufficio dell’ASEF di Genova si trova all’indirizzo di Via Marsano 10 (vedi cartelloni e google)
sembrerebbe un refuso, ma non lo è , l’Amministratore dell’Asef, afferma in un’intervista che “l’ufficio” non si trova dentro l’Ospedale ,ma in un locale del Comune che è dentro l’Ospedale……………..cosa ne pensate?
buona sera sono necroforo e vi scrivo da Bellaria provincia di Rimini.Nel caso di esumazioni ordinarie i resti mortali non reclamati vanno inseriti nell’ossario comune.L’attuale regolamento comunale non stabilisce un periodo congruo destinato alle famiglie che dimostrano disinteresse per i resti mortali derivati dalle operazioni.Vi chiedo se vi e una norma che chiarisca il quesito e inoltre e fissato un periodo minimo e massimo di attesa.Grazie
X Simone,
nel silenzio del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della legislazione regionale o del regolamento comunale di polizia mortuaria, si può tranquillamente sopperire a questa lacuna legis con il più snello strumento dell’ordinanza sindacale con cui si disciplinano nel dettaglio le operazioni cimiteriali di esumazione/estumulazione ordinarie, senza così dover ricorrere a laboriose integrazioni o modifiche della fonte regolamentare locale.
Buongiorno, avrei un quesito da porre:
una persona x decede improvvisamente. Pochi anni prima di decedere rinnova due concessioni per due loculi ( loculi
distinti nei quali sono sepolti i genitori).
Al momento della scomparsa, i famigliari della persona x ( non residente nel comune nel quale aveva rinnovato le concessioni) credono di poter tumulare il proprio caro in uno dei due loculi.
Questa possibilità viene loro negata in quanto viene detto che il defunto non è residente in quel comune e non è annoverato quale destinatario, nelle concessioni.
I parenti allora fanno tumulare il defunto in un loculo non di loro pertinenza (” prestato ” da un conoscente) e ormai sono trascorsi 11 anni.
I parenti si chiedono se gli eredi del concessionario del loculo ( deceduto nel frattempo) che ospita il loro caro, oppure il comune possono in qualche modo vantare dei diritti di quel loculo ed obbligarli a spostare la salma.
Se così fosse, possono traslare la salma in uno dei due loculi occupati ( da più di 30 anni) da uno dei due genitori?
Grazie
X Loredana,
già “prestare” un loculo ad un soggetto terzo e quindi estraneo alla rosa delle persone riservatarie (Art. 93 comma 1 I periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) dello jus sepulchri è pratica illegittima che a rigor di logica dovrebbe, come ogni abuso esser punita con la decadenza sanzionatoria della concessione. Tale situazione di fatto, invero, è sempre più spesso tollerata, specie quando vi sia grave carenza di posti feretro, causa la saturazione del cimitero.
Nel momento in cui il concessionario ha permesso la sepoltura nella tomba ha automaticamente ceduto il posto salma al defunto per tutta la durata del rapporto concessorio.
Insomma la traslazione può esser legittimamente disposta solo dai più stretti congiunti del defunto tumulato, i concessionari subentrati non vantano più alcun diritto su quel posto feretro e non possono, di conseguenza, esercitare nessuna azione coercitiva per rientrare in pieno possesso e disponibilità del loculo stesso, ahimè incautamente “prestato”.
buongiorno…gradirei una risposta sul presente quesito: è possibile pignorare una tomba di famiglia sita in un piccolo paese dell’alessandrino, dato che è l’unico immobile attaccabile ad oggi?
Le chiedo cosa cio comporta per il conncessionario? deve spostare i defunti gia in cappella? puo continuare a tumulare dopo la notifica del pignoramento? quale è la normativa in materia? saluti
X Marco,
Mentre fino al 9 febbraio 1976 (in quanto al 10 febbraio 1976 era entrato in vigore il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) si sarebbe potuto dissertare, disquisire o anche discettare accademicamente se i sepolcri privati potessero, o meno, essere oggetto di disposizione per atti tra vivi o per causa di morte, sulla base del dettato dell’art. 71, commi 2 e ss. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 in vigore dal 1° luglio 1943, il quale prevedeva, a certi presupposti, neppure tanto ampi o liberi, simili facoltà, pur essendo tale norma in contrasto con la disposizione del già vigente art. 824, comma 2 Cod. Civile (in vigore, dapprima, cioè dal 28 ottobre 1941 si veniva a porre, tra l’altro, l’ulteriore sciarada giuridica se il predetto R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse rango di norma di livello primario oppure secondario e, quindi, solo regolamentare (dilemma che, se risolto nel primo senso avrebbe permesso di qualificare tale statuizione comunque accolta nello jus positum come norma speciale, e dunque prevalente rispetto alla pari-ordinata, e previgente, disposizione del Cod. Civile, mentre se diversamente interpretata ed inquadrata, rispetto all’inveterato problema della successione nel tempo tra norme incompatibili tra loro ed introdotte nell’Ordinamento con diverse velocità, avrebbe condotto a concludere per l’inefficacia del predetto art. 71, commi 2 e ss. r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880), a partire dalla data del 10 febbraio 1976, risulta divenuto fuori di ogni dubbio ermeneutico come il diritto di sepolcro non sia proprio suscettibile di atti di disposizione per acta inter vivos o di ultima volontà, tanto più che il diritto di sepolcro, per sua intima costituzione si atteggia a diritto personale, al pari del nome, dell’onore, e, come tale, discende dall’appartenenza alla famiglia del concessionario (o dell’appartenenza all’ente, per queste concessioni fatte a persone giuridiche), la quale prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.
Non altrettanto netta e tagliente è la preclusione della disponibilità sulla componente “patrimoniale” del (o, rectius, sul) manufatto sepolcrale, che conservando, fino alla scadenza della concessione (o a tempo indeterminato, se la concessione dell’area sia stata rilasciata a in regime di perpetuità) il contenuto “patrimoniale”, pur cui può anche (e forse) ritenersi ammissibile un mutamento nella nuda proprietà (scissa e divaricata, quindi dal diritto d’uso o godimento) del manufatto sepolcrale medesimo. Oltretutto, non potrebbe parlarsi di “pura” proprietà per il semplice fatto che si tratta di manufatto sepolcrale elevato su area, demaniale, oggetto di concessione e, conseguentemente, i diritti da parte di terzi non possono non essere disciplinati, e subordinati, se non dalle speciali disposizioni che regolano la materia (art. 823, comma 1 Cod. Civile.).
Quindi l’eventuale pignoramento avrebbe effetti solo sulla nuda proprietà del manufatto sepolcrale e non sul diritto d’uso, che ha natura personale, con un esito paradossale: la voltura forzosa della concessione riguarderebbe NON il diritto d’uso, ma unicamente le obbligazioni manutentive di cui all’art. 63 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285…insomma si può assolvere un debito con un onere occulto? Quale sarebbe il senso di impadronirsi di una tomba dovendo solo assicurare il solido e decoroso stato di opere murarie e suppellettili funerarie (attedi votivi, apparati decorativi…) senza poterne, però, mai fruire in caso di malaugurato bisogno?
Buon giorno sono un necroforo e mi trovo di fronte a dover accettare un urna cineraria da affido, nelm frattempo la moglie affidataria e deceduta e non hanno figli ma nipoti.il quesito e chi deve richiedere la tumulazione sia in comune che in cimitero:mi piacerebbe altersi sapere quali sono le normative del caso:GRAZIE
X Simone,
…necroforo anche Lei, allora siamo colleghi.
Esauriti gli effetti giuridici dell’atto d’affido (magari per estinzione/morte dell’affidatario) l’urna è conferita in cimitero quale luogo ultimo deputato istituzionalmente all’accoglimento dei defunti. A richiedere la tumulazione, nell’ordine possono esser:
1) i congiunti più stretti del cremato individuati secondo il principio di poziorità (potere di scelta coniugato con preminenza nella decisione) dall’art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, operano altresì nell’individuazione del grado di parentela gli artt. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile.
2) nel silenzio omissivo delle persone di cui al punto 1 anche un soggetto terzo rispetto alla cerchia famigliare che per liberalità voglia assumersi gli oneri di una sepoltura privata e dedicata quale sempre è la tumulazione.
E’importante ribadire come (salvo previsione diversa di eventuale legge regionale) l’inerzia prolungata ed ingiustificata di tutti gli aventi titolo a provvedere entro un congruo termine, magari fissato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, provochi in automatico ex art. 80 comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in modo promiscuo, anonimo, massivo ed indistinto, per la loro perpetua conservazione in cimitero (almeno – ipotesi fantasiosa e remota – sino a quando il cimitero de quo non sarà soppresso.
salve sono un necroforo e mi trovo di fronte a dover accettare un urna cineraria da affido,nel frattempo la moglie affidataria e deceduta e non hanno figli ma nipoti.il quesito e chi deve richiedere la tumulazione sia in comune che in cimitero ecome poter uscire dall’affido.mi piacerebbe altresi sapere quali sono le norme del caso.
X il collega Simone,
la complessa materia dell’affido è regolata di principio dalla L. 30 marzo 2001 n. 130, nonché dalle molteplici Leggi Regionali con relativi regolamenti attuativi ed in ultima istanza dal regolamento municipale di polizia mortuaria o nelle more di queste fonti del diritto principali dallo stesso atto di affido che può avere anche contenuto prescrittivo e quindi normativo, almeno secondo il parere del Consiglio di Stato da cui poi scaturì il famoso D.P.R. 24 febbraio 2004 con cui di fatto si rese attuabile l’istituto dell’affido stesso.
MI dica, pertanto, almeno da quale Regione Lei scriva.
chiedo scusa ,scrivo da rimini provincia di rimini
Regione Emilia Romagna Deliberazione Giunta Regionale 10/01/2005,n.10 “Direttiva in merito all’applicazione dell’art.11 della L.R.29luglio2004n.19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”
X il collega Simone: ecco l’atto ufficiale della Nostra Regione (io sono di Modena, anzi di… MODENA PARK) sulla normazione di dettaglio in applicazione e ad implementazione dell’art. 11 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19.
Ebbene il testo nulla propone di nuovo rispetto a quanto dettoci in precedenza, quindi le fonti di riferimento saranno il regolamento municipale di polizia mortuaria del Comune dove trovansi le ceneri, o lo stesso atto di affido.
Solo una postilla: l’atto di affido è strettamente nominativo, quindi al decesso dell’de cuius-affidatario l’urna rientra nella disponibilità degli altri aventi diritto (teoricamente, escludendo il vincolo coniugale, sino al 6^ grado di parentela riconosciuto dal Cod. Civile)
Spett.le Redazione, poreste mandarmi il testo di questa sentenza? Corte dei Conti, Umbria, Sez. Giurisd., 28 dicembre 2000, n. 620
Ve lo chiedo poichè sulla pagina del sito non compare.
Grazie.
x Stefano
Spiace, ma esiste solo la massima che abbiamo riportato. La sentenza integrale non è stata reperita.
Se è interessato Le suggeriamo di rivolgersi alla Corte dei Conti, sez. Umbria, spiegando il motivo della richiesta e chiedendo se si possa reperire integralmente
buonasera, volevo chiedere: dopo aver deposto un’urna con ceneri in una cappella di ARCICONFRATERNITA all’interno di un cimitero comunale in provincia di Napoli, se successivamente sia possibile prelevarle per spargerle in mare? grazie.
X Anna,
Legge Regionale 09/10/2006,n.20 – art. 2 comma 2
La norma non è per nulla chiara perché richiama genericamente la Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130 sui soggetti legittimati ad effettuare la dispersione, ma non si sofferma minimamente sulle modalità di manifestazione – specie se postuma – della volontà dispersionista.
Mi pongo delle domande preliminari cui nemmeno io so rispondere: il prefato volere è di sola eleggibilità da parte del de cuius, poichè la dispersione presenta profili rilevantissimi di natura penale, o è “surrogabile” (rectius: rappresentabile) da persone terze, cioè dai più stretti famigliari del defunto? Detto in antri termini: occorre necessariamente uno scritto del de cuius (es. testamento, iscrizione a società cremazionista) o potrebbe pure bastare un’atto sostitutivo di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
Due grandi filosofie si confrontano su questo spinoso tema e nessuna prevale ancora sull’altra.
Si informi bene presso il Comune su cui insiste il cimitero di prima sepoltura, prima di intraprendere azioni avventate.
Oggetto: urne
Buongiorno
Gradirei un informazione, se possibile: l’urna in legno può essere solo sigillata con silicone o colla idonea o deve avere per qualche motivo specifico una chiusura con viti? Per la chiusura con silicone o colla esiste una normativa specifica? Grazie
X Massimo,
Paragrafo 14.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polzia mortuaria:
[…omissis]
14.1. Impianti di cremazione.
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all’interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del sindaco.
Le operazioni da effettuare riguardano:
a) ricezione del feretro, con controllo dell’autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.
L’eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;
b) immissione dell’intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;
c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l’urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;
e) consegna dell’urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;
f) redazione del verbale di consegna dell’urna all’incaricato del trasporto. E’ ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975) in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l’urna e la terza da trasmettere all’ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso. […omissis].
Anche ai sensi dell’art. 2 D.M. 1 luglio 2002 lett. e) il sistema di raccolta ceneri, fornito d’ufficio dal gestore dell’impianto di cremazione, è costituito da semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante
all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
L’urna di cui al punto e) del comma 1 può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a
cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.
L’importante, quindi, è che l’urna sia sigillata, nel senso proprio del termine tecnico.
L?
Buongiorno, vorrei sottoporre un quesito inerente al subentro nella concessione di cappella di famiglia.
Nel 1920, il nonno di mio padre, oggi ovviamente deceduto, otteneva dal Comune di Vibo Valentia una concessione per edificare, come è stata edificata, la cappella di famiglia. Nel 2019, in qualità di legittimo erede, mio padre chiedeva il rinnovo/subentro nella concessione del nonno. Ad oggi, il Comune non ha risposto formalmente all’istanza. Rilevato che mio padre intende avere un confronto con il dirigente dell’ufficio preposto, chiedo delucidazioni a riguardo ovvero mio padre, quale legittimo erede/discendente del concessionario, ha diritto al rinnovo/subentro della concessione? L’istanza deve essere avanzata da tutti gli eredi/discendenti o da un solo erede/discendente anche senza il consenso degli altri eredi/discendenti? Preciso che il Regolamento fa riferimento ai soli interessati.
X Gioacchino,
non basta la morte del concessionario primo (fondatore del sepolcro) perchè si addivenga ad un subentro pleno jure dei discendenti nella posizione al loro volta di concessionari con (è pleonastico ripetere il concetto, ma tuttavia utile) pieni poteri sul manufatto sepolcrale, annessi i diritti di gestione sullo stesso.
Il SUBENTRO è disciplinato solo ed unicamente dal regolamento municipale di polizia mortuaria: due sono le grandi filosofie a confronto: concessionario fisso vs concessionario mobile o scorrevole.
Nella prima il riferimento di rigore è solo ed unicamente al fondatore del sepolcro, così i discendenti o, a questo punto anche gli eredi si avvicenderanno a quest’ultimo solo nelle obbligazioni di tipo patrimoniale (obbligo a mantenere, a pena di decadenza sanzionatoria, il sepolcro in solido e decoroso stato, senza tuttavia, goderne del diritto d’uso, se non contemplati originariamente nella lex sepulchri, ossia nel novero delle persone portatrici, in vita, del diritto a dare o ricever sepoltura in quel dato sacello privato e gentilizio)
Nella seconda, invece, i subentranti divengono concessionari a tutti gli effetti concentrando su di essi tutto lo jus sepulchri (diritto primario attivo e passivo e diritto sul sepolcro in sè inerente alle questioni patrimoniali e, quindi, manutentive).
Nel caso da Lei concretamente rappresentato gli “INTERESSATI” (formula molto vaga e fumosa) non possono che esser il coniuge superstite o i discendenti più stretti, in quanto la Legge vieta espressamente il trasferimento a terzi, estranei al nucleo famigliare della titolarità della concessione, ciò, infatti, contraddirebbe la stessa natura gentilizia del sepolcro sorto, appunto sibi familiaeque sue.
Residualmente tale ipotesi per assurdo, varrebbe solo per il sepolcro nato, ab origine, come ereditario, ma è fattispecie assai rarefatta.
Tutti gli “INTERESSATI” jure coniugii o jure sanguinis sono, quindi, posti su un livello di pari ordinazione senza una scala gerarchica di poziorità, di conseguenza o subentrano tutti pro quota ingenerando così un frazionamento dello jus sepulchri, in parti eguali (comunione solidale, forzosa ed indivisibile) prima detenuto dal fondatore del sepolcro o si addiviene ad una loro “scrematura” attraverso formale atto di rinuncia da parte dei potenziali aventi diritto subentranti non interessati a mantenere la propria quota di titolarità della concessione.
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile aprire una Sala del Commiato (Casa Funeraria) sotto gli appartamenti di un condominio in pieno centro senza neanche aver chiesto ai condomini, informo che vivo in Piemonte (Bra – CN). Grazie
X Ignzio,
Visto decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), rcorderei che la casa funeraria è struttura di servizo, la quale abbisogna di adeguti percheggi ed aree di sosta per il transito dei feretri.
Si richiama, innoltre il nuovo art. 6 Legge n. 220/2012 che sostituisce l’articolo 1122 del codice civile – rubricandolo “Opere su parti di proprietà o uso individuale” – escludendo che il condomino possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico. dell’edificio. L’amministratore deve in ogni caso essere avvisato prima dell’avvio dei lavori ai fini della relativa comunicazione in assemblea.
Grazie per la risposta, la casa funeraria in questione è già stata aperta ma nessuno (Amministratore, Agenzia Pompe Funebri) ci ha mai detto o chiesto l’autorizzazione. A questo punto cosa possiamo fare noi condomini per far rispettare i nostri diritti? Grazie ancora, cordiali saluti. Ignazio
X Ingnazio,
Un consiglio spassionato: ex art. 66 disposizioni di attuazione al Cod. Civile convocate subito un’assemblea STRAORDINARIA del condominio, nei modi e nelle forme previsti dalla Legge. L’organo deliberante, in questa sede, potrà decidere i provvedimenti, anche cautelativi, da assumersi a tutela dell’edificio e della sua piena fruibilità da parte di tutti i condomini.
Si rammenta solo che l’apertura di una casa funeraria è soggetta ad autorizzazione comunale previa verifica di tutti i requisiti strutturali e gestionali.
La funeral home, per sua intima natura è impianto a rilevanza igienico- sanitaria, poichè preposto alla conservazione ed all’esposizione estetica delle salme, non può, pertanto configurarsi come mera attività commerciale (leggasi ufficio o sala mostra di cofani funebri).
Grazie, cordiali saluti.
Vorrei porre un altro quesito, facendo un passo indietro su questo discorso.
Da noi, provincia di Padova, è norma che i famigliari possano presentare domanda e concordare con il comune eventuali operazioni cimiteriali di traslazione all’interno dello stesso cimitero senza che l’impresa funebre venga minimamente presa in considerazione. Ora dico, è possibile che avvenga questa pratica? Tenendo presente che, spetta all’impresa verificare la tenuta del feretro soprattutto in caso di traslazione e l’eventuale aggiunta del cassone in zinco con relativa saldatura qualora i resti vengano traslati da loculo a loculo. Idem per la cassetta di raccolta dei resti ossei andrebbe per legge saldata, anche se è una pratica poco diffusa. Questa può essere eseguita dalla ditta dei servizi cimiteriali comunali? O, come credo, debba avvenire per forza dall’impresa funebre.
X Niccolò,
invesire l’impresa funebre di fiducia affinchè segua le operazioni cimiteriali è elemento di opportunità, non di diritto.
Se il gestore del cimitero è dotato di adeguate strutture organizzative (mezzi e uomini all’uopo formati) le operazioni cimiteriali possono esser eseguite in piena autonomia, senza l’apporto dell’impreas funebre.
buongiorno gradirei un suo parere su una mancanza nella L. 7/2013 e smi della regione campania. la legge non specifica quanti debbano essere gli operatori funebri per singolo funerale. questo perché suppongono che i feretri siano tutti all’incirca dello stesso peso. Così non è, generando ai pubblici ufficiali (stato civile, polizia mortuaria) un errore. Ecco due esempi reali:
1 – un feretro contenente un corpicino di 4 mesi di vita. Quante persone si dovranno impiegare?
2 – un feretro contenente un corpo adulto di 268 kg. Quante persone si dovranno impiegare?
Quello che si creda un’eccezione non lo è.
La legge è vacante per l’organizzazione del singolo funerale e in particolare sul numero di personale necroforo da impiegare. Sarebbe giusto chiarire allora che è a discrezione del direttore tecnico il giusto impiego del personale a disposizione dell’impresa in relazione anche alla legge 81/08. non crede? grazie mauro
X Mauro,
sì, semplicemente si conviene, con Lei, sulle criticità esposte nel Suo quesito.
La normativa generale ed astratta ragione sempre in termini di *ALMENO* 4 operatori funebri per il trasporto, al momento del funerale.
4 necrofori per movimentare la bara di un infante sono sin ridondanti ed eccessivi, parimenti 4 *SOLI* necrofori per trasferire un feretro “Fuori Misura” non sono per nulla sufficienti.
Il numero minimo dei 4 necrofori necessari per fare ed essere impresa funebre è un parametro politico, frutto di una dolorosa mediazione tra diverse istanze, tutte, tra loro, confliggenti.
E’ giusto e doveroso che l’impresa disponga di mezzi tecnici e uomini idonei, quindi debitamente formati, a garantire il trasporto in condizioni di piena sicurezza operativa in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008, certo, però, si ravvisa comunque ed in ogni caso un margine di un’incomprimibile discrezionalità, e questa sarebbe materia precipua del direttore tecnico, figura deputata alle fasi organizzative del rito esequiale.
Buonasera
ho anche ricevuto la risposta dalla Regione Campania ma non so come allegarla, solo per mera conoscenza. Cmq il sunto è che il numero lo stabilisce il responsabile della sicurezza dell’impresa e che i 4 operatori funebri sono necessari al solo fine dell’ottenimento del titolo abilitativo. tutto qui e, credo, anche soddisfacente. saluti
buongiorno, scrivo dalla Regione Lazio. il problema che pongo alla vostra attenzione oggi riguarda la concessione di una Cappella Gentilizia. la titolare della concessione, stipulata con il comune nell’anno 2013, successivamente alla firma del documento, è stata colpita da malattia che l’ha resa incapace di intendere e di volere. il compagno ha ottenuto dalle autorità l’autorizzazione di rappresentarla legalmente. ora lo stesso ci chiede di poter cointestarsi la concessione della cappella e di poter seppellire nella tomba anche sue parenti, che hanno già trovato sepoltura presso altri cimiteri, oltre a rivendicare un posto per se in quanto convivente. Nel nostro regolamento comunale prevediamo la possibilità di poter dare sepoltura nelle tombe gentilizie anche a conviventi. Nell’articolo 7 comma 4 però si da la precisa definizione di convivente: “Lo stato di “convivenza” con il titolare della concessione deve essere annotato nel registro delle “Coppie di fatto” o Unione Civile”. Il richiedente non solo non risulta in possesso di questo requisito ma non risulta neanche residente con la titolare della concessione. Il regolamento comunale è entrato in vigore il 30.11.2016 e nelle norme transitorie e definitive sancisce che le disposizioni in esso contenute valgono anche per le concessioni stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore. vi chiedo ora di potermi dare indicazioni sulla possibilità di cointestare la sepoltura alla persona che rappresenta la titolare, di poter seppellire nel sepolcro i familiari dello stesso e la possibilità di accoglierlo come convivente e non come benemrito ( nel nostro regolamento comunale permettiamo la sepoltura di una sola benemerenza ). grazie.
X Daniele dalla Regione Lazio che, ormai, è un nostro indomito fan!
Si conviene sulla Sua linea interpretativa, ossia sull’impossibilità della co-intestazione successiva alla stipula del formale atto concessorio.
E’ sempre bene rammentare e ribadire come la concessione cimiteriale sorga intuitus personae, ossia con particolare riguardo e riferimento alla persona che sottoscrive, come concessionario, l’atto stesso. Sono ed esclusivamente in questo momento costituente del rapporto concessorio così instaurantesi tra Comune ed il privato cittadino, e ammesso stabilire la c.d. lex sepulchri ossia definire il novero, la “rosa” dei soggetti portatori in vita dello jus sepulchri, ex art. 93 comma 1 I Periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, semmai integrato dal locale regolamento comunale di polizia mortuaria, dopo non sono più consentite modifiche al rapporto già in essere, salvo non ricorrere ad una novazione cioè alla creazione di un rapporto giuridico del tutto nuovo, previa la consensuale estinzione volontaria di quello esistente e destinato a produrre i propri effetti per tutta la durata della concessione. IL rapporto concessorio, infatti, non è un semplice contratto inter-privatistico da gestire, al pari di altri traffici giuridici, in piena autonomia tra le parti, esso presenta sì profili para-contrattuali, tuttavia nasce da un atto unilaterale della pubblica amministrazione (la concessione vera e propria) in cui poi si inserisce come addentellato, la cosiddetta convenzione, dove le parti contraenti fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche. L’atto di concessione è, quindi, volutamente sbilanciato in favore dell’Ente Locale titolare ultimo del demanio cimiteriale e soggiace, per ragione di pubblico interesse, ai poteri autoritativi del Comune, il quali, poi, sono declinati nel regolamento municipale di polizia mortuaria (es. istituto della revoca, della decadenza sanzionatoria, vigilanza sull’attività cimiteriale specie nei sepolcri privati, ex art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per la preventiva verifica dei titoli di accoglimento nei tumuli.
Per questi principali motivi non si ritiene che il legale rappresentante della concessionaria ancora in vita possa “affiancarsi a lei, nella titolarità della concessione, condividendo, così i diritti di sepolcro e di gestione sull’edificio funerario.
Per quanto invece riguarda la possibilità di essere accolto nella sepoltura di famiglia come convivente, qual è la vostra interpretazione? e relativamente alle affinità?
x Daniele
Veda l’esauriente circolare SEFIT p.n.0386 ad oggetto”L. 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” Effetti su sepolture e diritto di sepolcro, nonché sulla disposizione delle spoglie e di pratiche funerarie” del 31/05/2016.
Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri in natura in certi luoghi paesaggistici (non abitati), voluta per iscritto dal de cuius,come ci si deve comportare in tal senso?
X Giancarlo,
se non sussistono ragioni ostative di altra natura (esempio: vincoli di opportunità o ulteriori restrizioni ambientali dettati dal locale regolamento municipale di polizia mortuaria) la L. 30 marzo 2001 n. 130 è abbastanza chiara: la dispersione delle ceneri in natura deve avvenire fuori del centro abitato, così come definito dal Nuovo Cod. Strada D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i anche in terreni o spazi privati, purchè tale attività non dia origine al fine di lucro o speculazione intesi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1129, 2056 e 2578 Cod. Civile. (basta, pertanto, in quest’ultima fattispecie un nulla osta formale da parte del proprietario).
L’ufficiale di stato civile competente può procedere al rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto dell’inequivocabile volontà del de cuius.
buongiorno, io sono titolare di un’agenzia funebre. Ho fatto un estumulazione con relativa cremazione di resto mortale. Devo fare la fattura esente iva o con iva al 22%?
x Antonio
Se l’operazione cimiteriale è stata effettuata nel corso di un funerale, cioé per liberare lo spazio per accogliere il nuovo feretro, l’operazione rientra tra quelle per cui è possibile applicare l’esenzione IVA.
Se l’operazione è fatta in momento distinto. Ad es. oggi per liberare spazio in vista di futuro utilizzo di tomba, è soggetta ad IVA ad aliquota ordinaria
Buongiorno,
constato che non c’è una procedura uniforme per la presentazione delle domande di tumulazione/inumazione nei diversi comuni della mia zona: alcuni richiedono una domanda scritta con marca da bollo da 16€, in altri la richiesta viene fatta con poche semplici righe via mail o addirittura a voce.
Mi sapreste dire qual è la procedura corretta e fornirmi eventualmente qualche riferimento normativo? Non riesco a trovare dei riferimenti chiari ed univoci.
Grazie,
Sara
X Sara,
oggettivamente si rilevano, qua e là, difformità procedurali.
1) l’inumazione in campo di terra. Essa è la forma istituzionale di sepoltura, quella cioè eseguibile d’ufficio perchè “normale” una volta verificato il titolo d’accoglimento minimo ex art. 50 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Per quest’ultima si potrebbe pure pensare ad un’istanza destrutturata ed informale. Ovviamente fatti salvi i diritti d’istruttoria, per ponderare se il de cuius si trovi nella condizione di accettabilità.
2) La tumulazione: configurandosi essa, quale che sia la tipologia del manufatto sepolcrale o la durata della concessione, SEMPRE come una sepoltura privata all’interno del cimitero è d’obbligo ex art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 un’apposita verifica sul diritto all’usus sepulchri, l’amministrazione, infatti, ex art. 90 comma 1 D.P.R. n. 285/1990 *PUO’* e non deve necessariamente concedere spazi – così sottratti alla collettività ed alla funzione precipua del cimitero (= dar sepoltura nei campi comuni di terra) per impiantare sepolture a sistema di tumulazione.
Per la tumulazione, quindi, la quale presuppone sempre un atto di disposizione in termini di pìetas sulla destinazione dedicata del feretro è di rigore la presentazione di relativa domanda soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, volta ad ottenere un provvedimento autorizzativo da parte della pubblica amministrazione cittadina (art. 107 comma 3 lett. f D.Lgs n. 267/2000).
Attenzione: (leggi regionali – sballatissime per altro – a parte) l’autorizzazione all’ inumazione/tumulazione rilasciata ex art. 74 D.P.R. n. 396/2000 (si tratta del vecchio permesso di seppellimento) non può vicariare questi due momenti successivi, in quanto essa ha ruolo differente, indica, infatti, solo che il defunto può esser “smaltito” in cimitero, ma almeno per la tumulazione occorrerebbe (ma molti Comuni obliterano colpevolmente questo loro compito, omettendo una fondamentale loro funzione di controllo sull’attività cimiteriale) un atto ben più strutturato, ossia un’autorizzazione ah hoc.
Premesso che esiste un loculo la cui concessione risale al 1925 e i cui concessionari erano i miei nonni paterni e che ab origine la concessione era stata concessa per l’inumazione di due salme,che con una successiva verifica i cui costi sono stati sostenuti dal sottoscritto ,che ha sempre provveduto a tenere con cura il luogo, è stata autorizzata l’inumazione per sei salme, che recentemente ho provveduto a inumare nel loculo i resti mortali di mia nonna che era, come sopra detto,concessionaria dello stesso,che i miei nonni paterni hanno avuto due figli un maschio che era mio padre ed una femmina che era mia zia che a sua volta ha avuto quattro figli due maschi e due femmine di cui tre sono rimasti in vita, che non si sono mai interessati e forse non sapevano nemmeno della esistenza di questo loculo/tomba,che il sottoscritto vorrebbe predisporre in anticipo ogni cosa per il suo funerale,pur non essendo pessimista per il futuro, che ho chiesto all’URP del Cimitero che cosa accadrebbe nel caso del mio decesso.Ho ricevuto la seguente risposta:l’accesso comunque di una salma, quand’anche fosse la mia, va autorizzato anche dalla maggioranza dei miei cugini.Vorrei sapere se e come è possibile risolvere il problema prima che si verifichi l’evento funesto e se il sottoscritto ha il diritto di sepolcro e se è così in qualità di erede, perché si deve chiedere l’autorizzazione alla tumulazione ai mei cugini?
X Mariano,
spesso gli jura sepulchri, in concessioni molto risalenti nel tempo, rappresentano un vero e proprio intrico, in cui s’intrecciano posizioni personali, diritti reali e legittime aspettative
Comunque…in brevis:
1) l’esercizio del diritto di sepolcro tra tutti gli aventi titolo a fruirne per il proprio post mortem, pone questi ultimi su un livello di pari ordinazione, con queste due logiche conseguenze: a- esso, come titolo di accoglimento potenziale spira ex se se materialmente non v’è spazio per nuove tumulazioni b- vale il criterio generale della premorienza, ossia chi prima muore meglio alloggia, fatte salve diverse disposizioni più selettive o restrittive, contenute nell’atto concessorio di cui io, evidentemente non sono a conoscenza!
2) Lo jus sepulchri sorge ex capite per il solo fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela o coniugio con il fondatore del sepolcro privato, a tal fine la definizione di famiglia del concessionario è fornita dal combinato disposto tra la lex sepulchri solennemente scolpita all’atto della stipula dell’ atto/contratto di concessione (si tratta della c.d. “RISERVA” ovvero della rosa di persone portatrici in vita dello jus sepulchri stesso) e del regolamento comunale di polizia mortuaria.
3) L’URP del cimitero evidentemente dispone di informazioni che io non ho, tuttavia per le ragioni di cui sopra un’autorizzazione della maggioranza (?) dei Suoi cugini mi parrebbe del tutto ultronea e controproducente, se, com’ è ovvio, non sia prevista dall’atto concessorio o dalla normazione speciale di settore adottata dal Suo Comune.
Se per ogni nuova immissione – supponiamo – di feretro si dovesse domandare il benestare di tutti i soggetti teoricamente coinvolti e che vedrebbero così compresso il loro jus sepulchri quest’operazione risulterebbe oltremodo farraginosa conducendo per presto alla paralisi, dato anche l’elevato tasso di litigiosità solito svilupparsi sulle questioni di diritto di sepolcro, le quali evidentemente eccitano oltremodo le fantasie più bellicose e battagliere tra gli aventi titolo, sino a giungere in Cassazione per dirimere questi dilaceranti conflitti.
Allego alla presente il quesito precedente e la risposta che ne è seguita per non ripetere tutta la spiegazione e per chiarire sotto quale aspetto mi è stata data la risposta dall’URP del cimitero.
Commenti
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Mariano il 03/08/2019 alle 15:07 scrive:
Premesso che esiste un loculo la cui concessione risale al 1925 e i cui concessionari erano i miei nonni paterni e che ab origine la concessione era stata concessa per l’inumazione di due salme,che con una successiva verifica i cui costi sono stati sostenuti dal sottoscritto ,che ha sempre provveduto a tenere con cura il luogo, è stata autorizzata l’inumazione per sei salme, che recentemente ho provveduto a inumare nel loculo i resti mortali di mia nonna che era, come sopra detto,concessionaria dello stesso,che i miei nonni paterni hanno avuto due figli un maschio che era mio padre ed una femmina che era mia zia che a sua volta ha avuto quattro figli due maschi e due femmine di cui tre sono rimasti in vita, che non si sono mai interessati e forse non sapevano nemmeno della esistenza di questo loculo/tomba,che il sottoscritto vorrebbe predisporre in anticipo ogni cosa per il suo funerale,pur non essendo pessimista per il futuro, che ho chiesto all’URP del Cimitero che cosa accadrebbe nel caso del mio decesso.Ho ricevuto la seguente risposta:l’accesso comunque di una salma, quand’anche fosse la mia, va autorizzato anche dalla maggioranza dei miei cugini.Vorrei sapere se e come è possibile risolvere il problema prima che si verifichi l’evento funesto e se il sottoscritto ha il diritto di sepolcro e se è così in qualità di erede, perché si deve chiedere l’autorizzazione alla tumulazione ai mei cugini?
Riposta ↓
Carlo il 04/08/2019 alle 12:42 scrive:
X Mariano,
spesso gli jura sepulchri, in concessioni molto risalenti nel tempo, rappresentano un vero e proprio intrico, in cui s’intrecciano posizioni personali, diritti reali e legittime aspettative
Comunque…in brevis:
1) l’esercizio del diritto di sepolcro tra tutti gli aventi titolo a fruirne per il proprio post mortem, pone questi ultimi su un livello di pari ordinazione, con queste due logiche conseguenze: a- esso, come titolo di accoglimento potenziale spira ex se se materialmente non v’è spazio per nuove tumulazioni b- vale il criterio generale della premorienza, ossia chi prima muore meglio alloggia, fatte salve diverse disposizioni più selettive o restrittive, contenute nell’atto concessorio di cui io, evidentemente non sono a conoscenza!
2) Lo jus sepulchri sorge ex capite per il solo fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela o coniugio con il fondatore del sepolcro privato, a tal fine la definizione di famiglia del concessionario è fornita dal combinato disposto tra la lex sepulchri solennemente scolpita all’atto della stipula dell’ atto/contratto di concessione (si tratta della c.d. “RISERVA” ovvero della rosa di persone portatrici in vita dello jus sepulchri stesso) e del regolamento comunale di polizia mortuaria.
3) L’URP del cimitero evidentemente dispone di informazioni che io non ho, tuttavia per le ragioni di cui sopra un’autorizzazione della maggioranza (?) dei Suoi cugini mi parrebbe del tutto ultronea e controproducente, se, com’ è ovvio, non sia prevista dall’atto concessorio o dalla normazione speciale di settore adottata dal Suo Comune.
Se per ogni nuova immissione – supponiamo – di feretro si dovesse domandare il benestare di tutti i soggetti teoricamente coinvolti e che vedrebbero così compresso il loro jus sepulchri quest’operazione risulterebbe oltremodo farraginosa conducendo per presto alla paralisi, dato anche l’elevato tasso di litigiosità solito svilupparsi sulle questioni di diritto di sepolcro, le quali evidentemente eccitano oltremodo le fantasie più bellicose e battagliere tra gli aventi titolo, sino a giungere in Cassazione per dirimere questi dilaceranti conflitti.
L’URP del cimitero non mette in dubbio l’eventuale mio diritto di sepoltura, ma afferma che è necessario chiedere l’autorizzazione alla maggioranza dei mei cugini per poter APRIRE IL LOCULO e questo anche nel caso dovessi ridurre i resti mortali di mio padre sepolto nel loculo in questione essendo eredi anche loro di mia nonna paterna.Tutto questo crea notevoli difficoltà, che come è stato ben spiegato redono difficile l’esercizio dello ius sepulcri. Allora domando:ma lo ius sepulcri, nel caso di una mia eventuale sepoltura,non prevale e supera la formalità di chiedere l’autorizzazione alla apertura del loculo ai miei cugini pure essi eredi se impedisce o crea difficoltà all’esercizio dello ius sepulcri? E l’URP del cimitero è nel giusto quando afferma la necessita di chiedere l’autorizzazione alla apertura del loculo ai mei cugini?
X Mariano,
Qualora il sepolcro fosse in condizioni di normale manutenzione, l’operazione di estumulazione non dovrebbe produrre danni di sorta; se siano prevedibile, questo dipende dall’inadempienza dei titolari.
Chi esegue l’estumulazione, operazione riservata al personale cimiteriale, non entra in una proprietà, del tutto, privata, ma su di un manufatto eretto su area avuta in concessione e per l’effettuazione di operazioni richieste da soggetto che ne ha titolo e che altri non possono limitare. E’il criterio della maggioranza necessaria per formare il necessario consenso all’estumulazione ad esser profondamente sbagliato. Solo per la cremazione “ a caldo” cioè nell’immediatezza del funerale la Legge statale 30 marzo 2001 n. 130 richiede il pronunciamento della maggioranza assoluta tra tutti i soggetti aventi diritto ad esprimersi.
Il principio di POZIORITA’ (laddove concorrono potere di scelta e preminenza nel decidere) enunciato dall’art. 79 comma 1 II periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 in tema sì di cremazione, ma es tensivamente applicabile a tutti gli atti di disposizione su cadaveri e loro trasformazioni di stato (ossa, ceneri, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo) semmai prevedrebbe l’applicazione del criterio universalistico (= in caso di pluralità tra aventi diritto occorrerebbe non già la maggioranza, bensì l’unanimità.
Il principio di POZIORITA’ dice molto altro, istituendo una sorta di scala gerarchica tra gli aventi titolo, facendo prevalere lo jus coniugii (vincolo coniugale) ed, in subordine a il rapporto di parentela più prossimo. Valgono, insomma, i legami di sangue tra il de cuius ed la persona ancora in vita
Non v’è allora dubbio che Lei, se figlio unico o superstite abbia prelazione nel deliberare l’estumulazione del feretro di Suo padre al fine di liberare spazio per una futura tumulazione.
Gli il concetto di “EREDE” è fuorviante, la posizione di erede è legata a questioni successorie del patrimonio, mentre sui beni cimiteriali, quali sono i sepolcri privati tutti, si dovrebbe più correttamente ragionare in termini di subentro, quando e se contemplato dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
La patrimonialità nei sepolcri privati (quando presente, come proprietà dell’edificio sepolcrale eretto su area avuta in concessione, altrimenti dovremmo ragionare di solo diritto d’uso sul manufatto funerario) è solo un fine intermedio e strumentale allo scopo di esercitare il legittimo jus sepulchri, che non può esser leso, inibito, menomato o compresso da elementi perturbatori esterni, tipo il capriccio di qualche cugino, ovviamente fatte salve possibili norme locali di cui io non sono a conoscenza.
Vorrei chiedere se sono detraibili le spese funebri della estumulazione dei resti mortali di mia nonna paterna con successiva riduzione in una cassetta ossario: operazione effettuata in un cimitero della Regione Abruzzo,le spese funebri della successiva inumazione in un cimitero della Regione Lazio e i costi relativi al lavoro del marmista per togliere la lapide e scrivere sulla stessa nome cognome anno di nascita e di morte che saranno regolarmente fatturati. Il tutto per un totale di circa 1.500,00 €.
X Mariano.
No, non può detrarre la spesa, non essendo in occasione del funerale
Buongiorno, mi chiamo Hajjar. Ho 19 anni e vorrei intraprendere la mia carriera lavorativa diventando operatore funebre. So che, per legge, devo prima avere una certificazione per svolgere questa mansione, frequentando un corso pagato da me. Dopo averlo avuto, posso chiedere in qualsiasi impresa della mia città di lavorare con loro o serve altro? È possibile che io venga assunta nonostante la mia giovane età e non esperienza nel campo? Crede che questo lavoro sia possibile da svolgere anche se frequento l’università?
X Hajjar,
giovanissima per intraprendere la carriera di necroforo che se svolta full time (reperibilità, turni di notte e festivi) ritengo poco compatibile con il regime degli studi universitari, proprio per le risorse fisiche e mentali da quest’ultimi richieste.
Comunque varie, ormai sono le forme di inquadramento contrattuale per operare nel settore (lavoro intermittente, part time, a chiamata…)
L’acquisizione dell’attestato di frequenza al corso è il passaggio preliminare, ma solitamente fornisce solo le nozioni basilari, una sorta di infarinatura sulle procedure del post mortem, senza scendere troppo nel dettaglio. Vi sono poi momenti formativi più specializzati, ad esempio sul maquillage funerario (= tanato-estetica) o sul make-up mortuario se si preferisce, solitamente organizzati presso case funerarie dove vi è una buona disponibilità di salme da vestire, abbigliare e truccare e sarebbe una buona occasione per “fare curriculum” ed acquistare una certa preparazione complementare di sicuro utilissima, ai fini di un’eventuale assunzione in un’impresa funebre. Un ultimo consiglio: sulla stampa di settore c’è molta spazzatura ed è, quindi, difficile approfondire, con le dovute eccezioni: l’alta letteratura dedicata al mondo funerario, fortunatamente sussiste ancora, è un prodotto editoriale di nicchia, ma diverrà sempre più uno strumento essenziale per mantenersi aggiornati ed informati sulle prossime novelle legislative.
Dunque studi appassionatamente la materia la quale spazia dal diritto amministrativo agli aspetti più meramente operativi ed igienico-sanitari. Un buon necroforo deve necessariamente saper padroneggiare tutto lo scibile mortuario (burocrazia, rapporti con l’autorità sanitaria, con la magistratura). Questo blog, per quanto ci riguarda, è sempre a Sua disposizione nel caso le occorressero informazioni più tecniche o delucidazioni ulteriori.
Salva, sottopongo un quesito. Due cognati convengono di realizzare una cappella gentilizia. La concessione è pagata a metà da entrambi, ma intestata a uno solo di essi. La cappella viene si realizzata, ma ad opera di colui che non risulta intestatario della concessione, che ne sostiene tutte le spese. Dalla normativa relativa al diritto al sepolcro e dal regolamento cimiteriale sia nazionale che locale, verifico che il diritto al sepolcro non può essere ceduto, per cui il titolare formale della concessione, non può privarsi del diritto d’uso della cappella. Di contro, colui che l’ ha realizzata, a fronte della mancata restituzione delle somme,ne reclama l’uso esclusivo.
Una regolamentazione dei reciproci interessi, in che termini può porsi? E’ ammissibile una sola scrittura privata in cui il realizzatore materiale, acquista almeno il ruolo di cofondatore e ne utilizzi almeno il 50%? Tanto per tutelarlo se, in futuro, si vede estromesso dai consanguinei dell’intestatario formale…Grazie a chi mi risponderà
X Carla,
È possibile configurare, poi, anche un diritto riguardante l’intestazione del sepolcro ai fini dell’esercizio pleno jure dello jus sepulchri. Ai fini dell’esclusività dello ius nominis sepulchri, ovvero dell’intestazione della tomba familiare, è irrilevante il mero fatto che un soggetto sia, per ovvi motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o unico intestatario della concessione di suolo cimiteriale, qualora risulti pacificamente da apposite convenzioni fra i privati che suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione della metà delle spese, e, pertanto, avente di conseguenza diritto non solo a metà quota del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione dello stesso (in tal senso, Pretura di Niscemi, 5 dicembre 1985).
Al momento costitutivo della concessione, di cui al vigente art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria, non sussistono particolari difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari (regolamento su cosa comune ex art. 1106 Cod. Civile?) o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta (comunione solidale e forzosa), lasciando che l’utilizzo sia determinato dagli eventi luttuosi. (insomma…chi prima muore, meglio alloggia!) In tal caso, le persone che possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall’atto di concessione.
La condizione di premorienza deriva dal combinato disposto degli articoli 50 comma 1 lett. c) (ammissione nei cimiteri) e 93 comma 1 (diritto d’uso delle sepolture private), D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché dalla storica Sentenza della Cassazione Civile n. 573/1936,queste fonti, agli effetti concreti, asseriscono che:
– si deve dare sepoltura ad ogni defunto avente diritto a una sepoltura privata che arrivi in cimitero, (per cui chi si presenta per primo … sotto forma di cadavere, prima viene sepolto)
– in tomba di famiglia o loculo, deve essere sepolto ogni famigliare del fondatore del sepolcro.
Altro riferimento da tenere conto è la concessione cimiteriale rilasciata, con le disposizioni che aveva al suo interno al momento del suo perfezionamento.
La ringrazio per la risposta. Si, la intestazione è fatta in favore di entrambi i cespiti familiari per fortuna. Ma a monte non hanno nè regolamentato quest’uso in favore di entrambi con una convenzione preliminare, nè tanto meno hanno intestato ai due la concessione.
Ora la soluzione è in una tale scrittura privata, al fine di legittimare almeno il ruolo di cofondatore del cognato che ha sostenuto integralmente i costi di realizzazione della cappella, salvo poi risolvere anche quest’aspetto della ripartizione dei costi stessi nella misura almeno della metà tra di loro.
X Carla,
stiamo pur sempre ragionando di beni demaniali, poichè i sepolcri privati all’interno del cimiteri sono pur sempre attratti nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune, anche se, in questo caso le opere murarie ed il costruito (sin quando duri la concessione) sono di proprietà del concessionari, almeno per quanto riguarda gli oneri manutentivi.
Una scrittura privata con cui regolamentare l’usus sepulchri e la ripartizzione di eventuali spese di gestione del sepolcro privato e gentilizio, può – a certe condizioni – rappresentare anche uno strumento idoneo, da notificare al Comune.
Trattandosi, però, di rapporti endo-famigliari e, quindi, interprivatistici, in caaso di lite o controversia l’amministrazione resterà estranea alla vertenza, limitandosi a garantire il mantenimento dello status quo, sin quando non sia intervenuta pronuncia dirimente del giudice ordinario, passata in giudicato.
Dovrei estumulare i resti mortali di mia nonna deceduta nel 1952 da un Cimitero in provincia di Pescara per tumularli nel Cimitero del Verano di Roma.Premesso che ho già ottenuto il nulla osta alla tumulazione da parte delle autorità cimiteriali del Verano e che non avrò problemi alla estumulazione dei resti mortali che verranno ridotti in una cassetta che mi dovrebbe essere consegnata personalmente e che io stesso provvederò al trasporto degli stessi a meno che il cadavere non sia mummificato.Visti gli orari osservati per il servizio di estumulazione,gli orari della camera mortuaria del Cimitero Verano per effettuare il deposito e successivamente provvedere alla tumulazione ed infine vista la distanza da percorrere potrebbe facilmente accadere che io possa non essere in grado di arrivare per tempo nello stesso giorno a completare tutte le operazioni.Premesso tutto questo volevo porre il seguente quesito:ci sono dei termini temporali che devono essere rispettati nei quali tutto il procedimento deve concludersi?Posso provvedere al trasporto dei resti mortali di mia nonna e provvedere al deposito in camera mortuaria il giorno seguente senza che si creino problemi o che possa essere accusato di aver commesso una infrazione o peggio un reato?
X Mariano,
il decreto di trasporto, tra i suoi elementi base, deve indicare necessariamente:
1) il titolare dello stesso
2) L’oggetto del trasporto
3) il veicolo impiegato
4) gli orari di partenza e (presunto) arrivo a destinazione.
IL procedimento deve chiudersi nel “timing” indicativamente fissato dall’autorizzazione al trasporto.
IL decreto è comunicato dal Comune che lo rilascia a quello di accoglimento, purtroppo non è previsto un feed-back tra i due comuni; è escluso dalla lettera della Legge che la cassetta ossario, anche se per un tempo tecnico di sola sosta possa esser depositata in luogo diverso rispetto alla camera mortuaria di un cimitero, anche in itinere.
IL Comune pescarese che istruirà tutta la pratica amministrativa dovrà sempre considerare questi aspetti.
Buonasera. Cercando disperatamente su internet aiuto mi sono imbattuta nel vostro sito. Scrivo dalla Toscana. I resti dei familiari di mia madre sono stati messi nell’ossario comune. Si trovavano insieme (4persone) e la concessione della capostipite e prima ad arrivare in cimitero era scaduta e purtroppo non rinnovata. Senza alcun avviso le ossa di tutti sono state gettate. Lo abbiamo scoperto andando al cimitero a portare un fiore e siamo caduti nello sconforto. Vorremmo fare causa al comune per aver gettato i resti di 4 persone, di cui solo 1 con concessione scaduta. Inoltre questa regolamentazione dell non avviso è atroce e ingiusta. Come possiamo fare? Siamo a pezzi.
X Laura,
sebbene non sia codificato come elemento di diritto in alcuna fonte giuridica l’avviso della scadenza di una concessione, è sempre più invalsa, come buona prassi avvisare i concessionari sull’imminente cessazione del rapporto concessorio, affinché gli stessi possano provvedere di conseguenza.
Estumulare d’ufficio e d’imperio prima dell’estinzione per causa naturale della concessione si configura come azione del tutto contra legem, ed è passibile di sanzioni, poiché viola un rapporto giuridico perfetto ed ancora in essere e secondo alcuni commentatori della materia funeraria potrebbe integrare anche la fattispecie civilistica di danno esistenziale.
E’, pertanto norma di buon senso far sostare le ossa qualche tempo in camera mortuaria, con apposita identificazione, anche se temporanea, proprio per permettere l’esercizio dei diritti di disposizione sulle stesse da parte dei famigliari, almeno prima di provvedere al definitivo sversamento in ossario comune, in forma del tutto anonima, massiva, promiscua ed indistinta.
Grazie per la rapida e precisa risposta, anche se purtroppo a ns. sfavore.
Quindi se ho capito bene il Comune non è perseguibile per legge se non ci ha avvisato personalmente tramite lettera, telefonata o affissione di comunicazione sulla tomba, ma si è limitato ad esporre (a suo dire) l’avviso di estumulazione nell’albo pretorio e su un misero foglio A4 poco leggibile all’ingresso del cimitero, che purtroppo non abbiamo notato.
E inoltre non è perseguibile per legge poichè, cosa ancora più grave, non ha conservato per almeno qualche mese le cassette zincate con i resti ma le ha conferite subito all’ossario.
Praticamente, solo per aver dimenticato di rinnovare la concessione scaduta, hanno eliminato l’ossario di famiglia , senza avvisarci personalmente e senza restituirci niente.
Tra l’altro ho letto su Internet una ventina di regolamenti mortuari di comuni di varie dimensioni tra cui Torino, Genova, Brescia, Padova etc. e tutti prevedono l’avviso personale alla famiglia per raccomandata, l’apposizione il 2 novembre di apposito avviso sulle tombe interessate e il mantenimento per un certo periodo delle cassette con i resti.
Evidentemente siamo anche molto sfortunati per vivere in un posto dove non esiste la cortesia istituzionale.
Comunque grazie ancora.
TAR Piemonte, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 470
Nell’inumazione in campo comune, decorso il turno ordinario di rotazione, l’area rientra nella piena disponibilità del comune, inclusa la facoltà di effettuare l’esumazione. Non essendo prevista nel Regolamento di polizia mortuaria )dPR 10/9/1990, n. 285) alcuna forma di comunicazione individuale, né essendo attribuibile all’Amministrazione un obbligo in tal senso, una volta giunta la sepoltura a scadenza naturale, va respinta domanda risarcitoria, per assenza del comportamento illecito.
Buonasera, desideravo in merito ad un testamento lasciato da una zia – deceduta – agli 11 figli dei figli delle proprie sorelle, quest’ultime tutte decedute- pronipoti – con la quale oltre ai beni urbani, suddivideva a tutti in 13°, anche una cappella gentilizia realizzata dalla stessa negli anni 60, con regolare concessione, componente di 25 loculi, più altre 2 nicchie indicate come ossario.
Nei loculi hanno preso posto oltre ai propri diretti ( genitori, fratelli e sorelle ) familiari, anche i coniugi dei fratelli, non che alcuni nipoti (figli delle sorelle, che da breve periodo decedute ).
Oggi sono rimasti liberi due loculi.
Nel corso di alcuni lavori di tipo ordinario necessari alla cappella,( dallo scrivente solamente onorati) ho avuto sentore da parenti, che i due figli della nipote deceduta – pronipoti- che entrambi godono totalmente di 1/26° del diritto testamentario nell’intera cappella, vorrebbero far traslocare, in una delle due nicchie, la salma del proprio padre – non parente/erede- che trovasi seppellito in altra cappella, nella succitata cappella gentilizia di famiglia, anche in virtù delle proprie quote di appartenenza, il che ha fatto sollevare un polverone di polemiche.
In considerazione a ciò, mi permetto chiedere:
1) se, nella detta Cappella gentilizia ormai di famiglia, risulti corretto tumulare la salma del coniuge di una nipote, non erede ( in virtù delle quote testamentarie, stante che risulti di validità )è dal diverso cognome?
2) se risulta possibile una simile suddivisione ( ritenuta da pazzi ) di un luogo cimiteriale.
Nel ringraziare, rimango in attesa e porgo Distinti Saluti
X Ivan,
A quando risale il testamento della zia prima concessionaria della cappella? Rectius: quando la scheda testamentaria suddetta ha prodotto i suoi effetti giuridici?
Vigente l’art. 71 commi 2 e segg. del R.D. n. 1880/1942 abrogato, poi, a far data dal 10 febbraio 1976 sarebbe stato anche possibile disporre dei sepolcri privati con atto inter vivos o di ultima volontà. Dopo, venuta meno questa disposizione del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria questa possibilità è da considerarsi caducata e non più praticabile, ossia nulla di diritto.
Seconda ipotesi: all’origine, cioè all’atto di fondazione del sepolcro Sua zia impresse allo stesso carattere non gentilizio, bensì ereditario.
Nel sepolcro ereditario, infatti, la trasmissione del diritto di sepolcro avviene non jure coniugii o, in subordine jure sanguinis, ma seguendo le usuali e collaudatissime regole civilistiche che governano il trapasso mortis causa delle sostanze patrimoniali del de cuius.
Nel caso in esame e da scrutinare, evidentemente si è avuto un frazionamento in quote ereditarie dello jus sepulchri primario (= potere di dare o ricever sepoltura).
Come primo suggerimento si consiglia vivamente di consultare con attenzione l’atto di concessione da cui, magari, evincere la c.d. lex sepulchri: natura del sepolcro (famigliare o ereditario) e riserva, ovvero la rosa delle persone titolari e beneficiarie dello jus sepulchri anzidetto.
Sulla legittimità di tumulare anche il coniuge di un avente diritto la giurisprudenza di merito ed anche la Cassazione si orientano, con una certa costanza verso una soluzione positiva, se ciò, ovviamente, non contrasta con la lex sepulchri o con altre norme del regolamento municipale di polizia mortuaria.
IL Comune, ad ogni modo, mantiene una funzione di garanzia e vigilanza sull’esercizio dello jus sepulchri in cappella privata giusta l’art. 102 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Vale a dire che ogni istanza di nuova tumulazione deve esser attentamente ponderata ed autorizzata dopo una anche breve istruttoria basata sui titoli formali di sepoltura, questa azione di verifica si rende necessaria proprio per evitare abusi e distorcimenti dell’istituto del sepolcro privato i quali configurerebbero la fattispecie di turbativa di sepolcro (= tumulazione abusiva, sine titulo di legittimazione!).
Buongiorno, scrivo dalla regione Sicilia, al seguito di un fatto ritenuto poco gradito, mi permetto nei limiti della possibilità sottoporre alla Vostra attenzione in seguente quesito.
Trattasi di una Cappella gentilizia realizzata negli anni 58/59 con giusta Concessione dalla sorella del mio genitore, ed era costituita originariamente da 18 loculi, cui n. 9 ( una fila da 6 loculi, + 3 loculi ubicati nella parte alta della seconda fila, di entrambe i lati, rimanendo cosi liberi gli spazi sottostanti ai 3 loculi posti nella parte alta delle seconde file (spazi che venivano successivamente ( anni 85/86 ) interessati con la costruzione di altre 6 nicchie ( n. 3 per lato) realizzate in maniera abusiva, dalla sorella dell’intestataria ( in quanto, pare ceduti a titolo gratuito, tramite un (pare dubbio) atto notarile del 1981, in cui erano anche acclusi altri 2 loculi (dei 18 regolari) per un totale di 8, loculi.
Nel 1985 veniva a mancare il mio genitore, è fratello sia della titolare della cappella,sia fratello -legittimo- della beneficiaria degli 8 loculi; che veniva tumulato, ovviamente alla presenza dei familiari e parenti, nel loculo indicato dalla sorella,titolare della concessione.
In quell’occasione non è stata evidenziata l’emergere di lamentele o contestazione alcuna in relazione al loculo assegnato, è ove tutt’oggi la salma riposa.
La settimana scorsa è pervenuta una nota inviata a mezzo A.R. a firma del titolare di Area di P.O e del Dirigente del Settore, comunale, con la quale comunicavano che dopo aver esaminato gli atti del fascicolo cimiteriale, in relazione ad una segnalazione di occupazione illegittima di una nicchia a questi depositata recentemente dal figlio- forse erede – della beneficiaria dei loculi succitati- anch’essa deceduta-; hanno ritenuto che la richiesta è meritevole di accoglimento è pertanto diffidavano lo scrivente a provvedere alla traslazione della salma del genitore in altra nicchia della medesima cappella, avvertendo altresì che dopo trascorso infruttuosamente il termine di gg. 10 assegnato, si provvederà d’ufficio con rivalsa e recupero delle spese sostenute.
Quesiti:
1) in una cappella vitalizia, risulterebbe fattibile ( senza voler entrare nel merito sull’eventuale liceità dell’atto ) cedere i loculi?;
2)risulta corretto stante i fatti la traslazione della salma in altro loculo, anche sè nella stessa cappella?;
3) Il comune tramite i succitati Dirigenti, ha la competenza di diffidare, per fatti a questi estranei, che ritengo fatti tra privati?;
4) la tumulazione di una salma, può avvenire senza il consenso – scritto – del titolare della cappella vitalizia?
5) I responsabili del situ cimiteriale, hanno l’obbligo del controllo all’interno del situ?
Nel rimanere in attesa di una Vostra risposta, è a disposizione per il pagamento degli eventuali costi, colgo l’occasione per inviare i miei complimenti per la competenza e professionalità fatta evidenziare nei Vostri scritti, non che per ringraziare e porgere i migliori saluti.
X Giuseppe,
Nel sepolcro gentilizio, in caso di co-titolarità, in virtù della comunione solidale ed indivisibile, instaurata in capo ai singoli portatori dello jus sepulchri, si ha, di regola, solo il potere di concorrere insieme agli altri titolari del sepolcro, alla formazione di delibere collettive, prese a maggioranza. Più in particolare, ai comunisti si riconosce il potere di: formare un regolamento per l’uso e la gestione del sepolcro ex art. 1106 Cod. Civile, compiere atti per l’amministrazione ordinaria, nominare un amministratore attraverso una deliberazione a maggioranza semplice, mentre per le innovazioni e, in genere, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti alla comunione (art. 1108 Cod. Civile) Nella particolare forma di comunione sorta dalla destinazione di un fondo a sepolcro familiare, così, la deliberazione assembleare, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione della cappella cimiteriale, che comportano la traslazione delle salme (e, quindi, possibile pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie), non può essere presa senza il consenso dei congiunti più strettamente legati da vincoli di parentela al defunto e titolari del diritto secondario di sepolcro.
Salvo patti contrari tra i co-titolari della concessione, di natura meramente inter-privatistica da notificare al comune sulla ripartizione del posti feretro e sull’eventuale frazionamento in quote dello jus sepulchri, cui nell’evenienza di possibili vertenze o controversie l’Amministrazione resta estranea, demandando la risoluzione o ricomposizione del conflitto al giudice ordinario, in sede civile, l’ordine di entrata dei feretri è stabilito dalla cronologia degli eventi luttuosi…insomma chi prima muore meglio alloggia, sino alla naturale saturazione del sepolcro, oltre la quale lo jus sepulchri, inteso come legittima aspettativa spira ex se, divenendo, così, non più esercitabile (art. 93 comma 1 II periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
La condizione di premorienza deriva dal combinato disposto tra gli artt. 50 comma 1 (ammissione nei cimiteri) e 93 (diritto d’uso delle sepolture private), del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché dalla storica Sentenza della Cassazione Civile n. 573/1936, essi, agli effetti concreti asseriscono che:
– si deve dare sepoltura ad ogni defunto avente diritto a una sepoltura privata che arrivi in cimitero, (per cui chi si presenta per primo … sotto forma di cadavere, prima viene sepolto)
– in tomba di famiglia o loculo, deve essere sepolto ogni famigliare del fondatore del sepolcro.
Altro riferimento da considerare è la concessione cimiteriale rilasciata, con la convenzione da cui, sovente è accompagnata, con le disposizioni che aveva al suo interno al momento del suo perfezionamento.
L’ammissione delle spoglie mortali di un avente diritto procede di default, come prima dimostrato, non è necessario (anzi sarebbe quasi ultroneo) un atto autorizzativo caso per caso da parte del concessionario.
La concessione non è un contratto vero e proprio, gestibile in piena autonomia tra privati, essa soggiace a norme di rango pubblico, proprio perchè essa realizza un interesse meramente pubblico (il cimitero ex art. 824 comma 2 Cod. Civile appartiene al demanio specifico e necessario del Comune) nella cui sfera anche i sepolcri gentilizi sono, pur sempre, attratti. Non è pertanto ammissibile la cessione de i loculi tra privati, poichè:
a) ai beni sepolcrali, per i motivi di cui sopra, si applica l’art. 823 Cod. Civile che statuisce la loro inalienabilità
2) la Legge speciale in materia di cimiteri vieta nelle concessioni il fine di lucro (art. 92 comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) intrinsecamente insito nell’istituto della compravendita.
Al Comune spetta la vigilanza sull’attività cimiteriale, anche per evitare abusi o distorcimenti nell’esercizio dei diritti di sepolcro (art. 102 D.P.R. n. 285/1990, applicabile, estensivamente a tutte le tipologie di sepolture private intra o extra moenia coemiterialia).
Buongiorno, scrivo dalla regione Lazio. l’argomento sul quale desidererei avere un vostro parere quest’oggi è quello della cremazione. Passo immediatamente a descrivere i fatti: qualche giorno fa si è verificato il decesso di una persona. Le figlie desideravano procedere alla cremazione della salma ma presso lo stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso hanno obiettato che senza la firma della coniuge non avrebbero autorizzato la pratica. Ora il defunto in questione risulta solamente separato dalla moglie da oltre 25 anni. I due non hanno mai proceduto a perfezionare la pratica di divorzio e ovviamente il defunto non si è mai risposato. Lo stesso ha due figlie ma solamente una è nata dal matrimonio, la seconda da successiva relazione. La figlia dichiara che in tutti questi anni non solo non ha mai avuto alcun tipo di relazione con la madre (la stessa cosa vale per il padre), ma non sa neanche come rintracciare la donna che dovrebbe autorizzare la cremazione. Le due figlie infine dichiarano che il genitore avesse verbalmente espresso il desiderio di essere cremato ma che non avesse mai espresso per iscritto tale volontà, in quanto non immaginava in alcun modo che potessero insorgere problemi simili. Le due figlie ci chiedono se, vista l’impossibilità di reperire la moglie, essendo loro due le parenti più prossime, possa essere sufficiente la loro dichiarazione per procedere alla cremazione del genitore. Sarei molto grato a tutta la vostra relazione se mi forniste un opinione in merito. Ringraziando per la gentilezza che mi avete sempre dimostrato, invio cordiali saluti.
X Daniele,
Così il paragrafo 14.2 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285:
[…omissis…] A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:
1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.
Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato — vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio con relativa annotazione nei registri di stato civile — è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà. La separazione, infatti, è solo un allentamento e non uno scioglimento del vincolo coniugale.
2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi”.
Le due figlie, per far valere la presunta volontà cremazionista del de cuius dovranno rivolgersi al Giudice, magari sfruttando la corsia preferenziale dell’art. 700 Cod. Proc. Civile. A differenza dell’autorità amministrativa la Magistratura potrà accededere a qualunque mezzo di prova, compresa quella testimoniale, seppur residuale, almeno non Nostro ordinamento Giuridico.
x Carlo
sALVE MI PUO CHIARIRE UN CONCETTO??
GRAZIE
sALMA PROVENIENTE DA TORINO ARRIVA AL CIMITERO DI CUNEO X TUMULAZIONE, ARRIVATO AL CIMITERO SI CAMBIA IDEA E SI CHHIEDE DI TUMULARE NEL CIMITERO DI BIELLA.
CHI MODIFICA IL DECRETO???
TORINO ?
CUNEO?
SALUTI
X Franco,
il decreto di trasporto rilasciato dal Comune di Torino, cioè da quello di decesso, e comunicato al Comune di arrivo esaurisce i propri effetti quando il trasporto funebre sia giunto nel Comune di destinazione ultima. Riformare l’atto da parte del Comune a quo sarebbe, perciò, impossibile.
Stranissimo, però, questo repentino cambiamento del cimitero di accettazione.
Pertanto, con il feretro temporaneamente deposto in camera mortuaria cimiteriale il Comune di sosta forzata – a questo punto, ossia Cuneo predisporrà e perfezionerà una nuova autorizzazione al trasporto verso Biella.
C’è una lacuna nel sistema italiano di autorizzazione al trasporto funebre: manca, infatti, un feed back tra i Comuni di partenza e quello di arrivo, affidato, ormai, solo alla diligenza ordinaria degli uffici comunali.
In effetti prima di autorizzare “alla cieca” il trasporto, bisognerebbe appurare attentamente il titolo di accoglimento in cimitero, specie se trattasi di sepoltura privata (quali sono le tumulazioni tutte) ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 50 e 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
salve,dopo la morte di nostra madre, (siamo 4 fratelli)siamo alle prese con documenti relativi alle spese future..tra queste quelle relative alla devozione dei nostri defunti: nonni e nostro padre ed ora la mamma. I nostri defunti si trovano in 6 loculi in una cappella confraternita; di questi 6 loculi:(più di 50anni fa) 3 li comprò nostro padre(per sè,la sua mamma e moglie)altri 3 furono comprati da suo suocero cioè nostro nonno.
Le spese relative alla pulizia e luce di tutti e 6 luculi, ed eventuali riparazione cappella sono state sempre pagate da mia madre.
Ora di questi 6 loculi chi deve pagare?
Per i 3 loculi comprati da mio padre sappiamo che siamo noi 4 figli a interessarcene… ma per gli altri 3 loculi comprat da mio nonno non siamo solo noi 4 nipoti ma ce ne sono altri 7 nipoti e questi si sono rifiutati verbalmente di partecipare alle spese.
DOMANDA: possiamo ritenerci a questo punto noi eredi dei 3 loculi? possiamo pagare le spese per la devozione dei defunti e siccome sono trascorsi più di 50 anni possiamo traslare le ossa in un unico loculo e utilizzare i 2 restanti per futuri e spero lontani nostr defunti? cosa possiamo fare cosa ci consente la legge in merito?
Grazie!!!
X Ada,
obbligati in solido ex art. 1292 Cod. Civile sono i soggetti subentrati nell’intestazione dei loculi. Se i 7 rimanenti nipoti non vogliono accollarsi le spese la soluzione amministrativa è una sola: rinuncia solenne ed in forma scritta alla co-titolarità sui loculi, così – di conseguenza, si addiverrà ad un accrescimento civilistico di Voi 4 nipoti nelle rispettive quote di diritto di sepolcro, il quale, pare proprio essersi frazionato, tra più aventi diritto.
Titolare di una cappella di famiglia al cimitero del Verano (Roma) essendosi con me estinta la successione della famiglia stessa e quindi gli aventi diritto alla tumulazione vorrei estendere il diritto ad essere tumulato nella stessa cappela ad un fraterno amioco. E’ valido un atto notarile fra me e l’amico da far registrare poi al comune in maniera che al momento opportuno l’amico possa dimostrare di aver diritto ad essere tutmulato nella predetta cappella?
Grazie per la risoosta
X Claudio,
la c.d. lex sepulchri ossia la riserva, ex art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di persone in vita titolari del diritto di sepolcro è determinata solo ed esclusivamente alla solenne stipula dell’atto di concessione. Se il sepolcro sorge come gentilizio è da escludere tassativamente che per il proprio post mortem possano trovarvi riposo soggetti estranei al nucleo famigliare.
Tra l’altro sul sepolcri e sul loro diritto d’uso, sono vietati tutti gli atti di disposizione per acta inter vivos, almeno a far data dal 10 febbraio 1976, ed il notaio nella fattispecie non potrebbe certo accettare un atto di tal genere, cioè contra legem e nullo di diritto.
In realtà il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 con il proprio art. 93 comma 2 ammette una “scappatoia” demandando al regolamento comunale di polizia mortuaria la disciplina di dettaglio: si tratta dell’istituto delle benemerenze con cui si consente l’accesso alla tomba alle spoglie mortali di terzi legati al concessionario da particolari vincoli morali di affetti o amicizia, o ancora di convivenza.
Parte della dottrina è di questa idea: solo il concessionario primo, cioè il fondatore del sepolcro sibi familiaeque suae (per sé e per la propria famiglia) potrebbe “derogare” alla familiarità dello stesso, permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti esterni rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono più possibilisti e tendono a mitigare l’intransigenza della norma; tuttavia, siccome il diritto di sepolcro s’atteggia come mera aspettativa, per cui l’ordine di sepoltura, nelle nicchie di una tomba di cui si è contitolari, è scandito (salvo patti contrari di cui rendere edotta l’Amministrazione comunale), in relazione all’ordine temporale di morte, servirebbe, comunque, il consenso unanime di tutti i titolari di quote della sepoltura stessa affinché si addivenisse – legalmente – ad una compressione del loro jus sepulchri già maturato. Se ottemperiamo a questo schema, la benemerenza, quindi, presupporrebbe una tripla autorizzazione, rendendo molto difficile l’effettivo esercizio di questa facoltà, diverrebbero, infatti indispensabili questi preliminari documenti:
1) L’autorizzazione del concessionario (ed essa deve superare un primo vaglio di legittimità ex art. 102 D.P.R. n.285/90), rectius: il locale ufficio della polizia mortuaria deve attentamente verificare il titolo di accoglimento nel sepolcro).
2) L’autorizzazione di tutti gli aventi titolo ad esser accolti, jure sanguinis o jure coniugii, in quella determinata tomba (il moltiplicarsi esponenziale degli aventi titolo a pronunciarsi, magari a causa di ripetuti subentri, acuisce ed esulcera sempre la conflittualità).
3) L’autorizzazione di chi può (o… deve?) anche ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, occuparsi delle esequie del de cuius in quanto titolato in base al diritto di consanguineità enucleato dall’Art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/90, ed in questo modo rinuncia al proprio potere di disposizione sul defunto stesso. La benemerenza, infatti, si configurerebbe, pur sempre, come un gesto di liberalità da parte di persona non legalmente obbligata.
ringrazio anzitutto per la ricca e documentata risposta. Ad ammettere che sia valida la tesi permissiva mi rimane una perplessità sulla conclusioni della risposta nella quale si manifestano tre diversi passaggi. Nel caso di specie il titolare originario della concessione è deceduto da oltre 100 anni ed è ovvio che non può manifestare alcun consenso. Analagomente dicasi dei disecndenti anch’esi deceduti. L’unico erede titolare del diritto al sepolcro ancira in vita è a mio avviso (non ne esistono altri) la sola persona in grado di effettuare questo atto di liberalità e consentire all’amico sig. Tizio di essere sepolto nello stesso sepolcro. E’ corretta la conclusione?
Sempre grato
Claudio
X CLaudio,
se lei è subentrato pleno jure nella titolarità della concessione, con annessi diritti di gestione, quale unico concessionario si ritiene che Lei abbia questa facoltà.
Attenzione, però: l’istituto delle benemerenze, proprio per evitare abusi o distorcimenti, come ad edsempio la compravendita occulta di posti feretro, vietata dalla Legge, deve esser dettagliatamente normato, per quanto rigurda modalità, tempistica e procedure di accesso, dal regolamento municipale di polizia mortuaria.
Detta fonte regolamentare disciplinerà a maglie più o meno larghe i filtri di legittimazione a derogare alla natura famigliare o gentilizia del sepolcro, fissando criteri anche piuttosto capillari e selettivi.
Grazie sempre. Proverò a ritrovare il Regolamento di Roma e ad interpretare quanto troverò scritto. Se del caso la disturberò ancora.
Grazie
Claudio
Buongiorno, vorrei indicare nelle mie intenzioni testamentarie la scelta di una bara ecocompatibile tipo cartone (comunque no legno) per la mia cremazione. Ho letto gran parte della legislazione a tema consigliata nel vostro sito ma mi pare di capire che in lombardia, dove vivo, non si possono usare casse che non siano di legno (al limite alleggerito e con vernici naturali, nulla di più). E’ corretto? quindi non si può in nessun caso? in altre regioni com’è la situazione?
Altrove avevo letto che le casse “eco” sono suggerite proprio dalla legge in caso di cremazione, ma a questo punto temo non sia vero nei fatti…grazie mille!
x Livia Soriente
il regolamento della regione Lombardia permette in quella regione solo bare che rispondano ai criteri stabiliti in un allegato tecnico che richiede bare di legno massiccio.
Recentemente la regione Lombardia ha approvato una legge (la n. 4/2019) che prevede una variazione del regolamento.
E quindi consigliamo di attendere l’emanazione di detto regolamento per capire se verranno consentite bare di materiali diversi dal legno massiccio.
Però la legge regione Lombardia in questione è stata impugnata dal Governo, per presunto conflitto di poteri, rimandando la questione alla Corte Costituzionale.
La legeg regionale è in vigore fino alla pronuncia della Corte costituzionale, ma riteniamo che il regolamento attuativo sarà emesso dopo la sentenza della Suprema Corte.
Vorrei sapere se gli operatori funebri/ necrofori possono partecipare alle celebrazioni delle esequie in chiesa oppure per regolamento no e devono uscire dalla chiesa per forza durante la funzione. Grazie.
X Elisa,
e perchè non gustarsi una bella Santa Messa Esequiale da perte del personale delle onoranze funebri invece di stare come reietti fuori della chiesa, magari rintanati in qualche bar a bere o a fumare?
Non c’è nessuna norma giuridica a tal proposito, il comportamento più idoneo è rimesso alla sensbilità religiosa dei singoli necrofori o, più banalmente, alla mera opportunità, magaari per riuscire più discreti.
Buonasera.
Vorrei porre un quesito. Abito a Bari. In occasione della esumazione ordinaria della salma, inumata in campo comunale, di un mio caro vorrei sapere se fosse possibile effettuare un rifascio della salma per traslarla in nuova bara idonea per tumulazione in cappella. Non mi interessa la soluzione della cassettina, vorrei preservare la lunghezza naturale del corpo.
Vorrei inoltre sapere se possa ingaggiare, al posto degli operatori cimiteriali, una impresa di pompe funebri che esegua al posto loro l’operazione di recupero della bara, in quanto gli operatori del cimitero sono alquanto irrispettosi ed incuranti delle salme.
Gradirei avere un vostro cenno di riscontro.
Distinti saluti.
X Pietro,
se all’atto dell’esumazione ordinaria si rinvengono semplici e sole ossa il problema non si pone ed è d’obbligo la loro raccolta in cassetta ossario.
Qualora invece, si sia in presenza di RESTO MORTALE (= salma inconsunta) le possibile destinazioni sono tre e sono enumerate sia dalla Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 sia dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. Esse alternativamente sono:
(ri)-tumulazione
reinumazione in campo si terra per indecomposti
diretta cremazione
Il rifascio (ma anche la fornitura di un nuovo feretro ligneo) si rende necessario solo nel caso di tumulazione, solo quando il resto mortale presenti ancora parti molli (tessuti e tegumenti) tali da provocare percolazioni cadaveriche.
La legge (art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) vieta severamente lo spezzamento dei corpi ancora intatti o la frattura dei loro arti al fine di ridurli in contenitori dalle dimensioni più contenute rispetto ad una normale bara, quindi, su questo versante non dovrebbero sussistere problemi di sorta.
La Sua impresa funebre di fiducia potrà assicurare un importante ruolo di supporto, ma le operazioni cimiteriali sono svolte in regime di esclusiva e monopolio da parte del gestore dell’impianto sepolcrale.
X Benedetta,
La premessa che deve necessariamente farsi è quella per cui il coniuge ha la piena, quanto esclusiva (si sottolinea questo aspetto) titolarità nel disporre della spoglie mortali del coniuge pre-deceduto, che non può essere limitata o gravata da soggetti terzi.
Nel caso di specie, poiché l’estumulazione ha quale fine il trasferimento del feretro in altro sepolcro, va solo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 88 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fermo restando che gli oneri per l’estumulazione (quali, es., la tariffa per le estumulazioni effettuate prima della scadenza della concessione, l’eventuale c.d. rifasciamento (come potrebbe essere il ricorso ad una cassa di zinco posta esternamente, poiché il feretro originario non è suscettibile di apertura) del feretro, altri oneri) sono a carico di chi richiede l’estumulazione.
Inoltre, stante le condizioni sopra riferite sullo stato del manufatto sepolcrale, gravando gli oneri delle manutenzioni, ordinarie e straordinarie sul titolari del sepolcro (art. 63 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), il comune (oppure, il soggetto gestore se a ciò sia legittimato dal contratto di servizio), dovrebbe provvedere, indipendentemente dalla specifica richiesta di estumulazione (che, al più, può essere assunta solo quale occasione della “notizia” relativa alla conoscenza dell’effettivo stato manutentivo del sepolcro, ad invitare i soggetti titolari ad eseguire le opere e gli interventi necessari alla normale funzionalità del sepolcro, assegnando loro un termine, che, qualora eventualmente inadempiuto, comporterebbe la dichiarazione di decadenza dalla concessione.
Chi esegue l’estumulazione, operazione riservata al personale cimiteriale, non entra in una proprietà, del tutto, privata, ma su di un manufatto eretto su area avuta in concessione e per l’effettuazione di operazioni richieste da soggetto il quale ne ha titolo e che altri non possono limitare, inibire, ledere o comprimere.
Buongiorno, vorrei chiedervi informazioni in merito allo spostamento di un defunto dal cimitero in cui si trova ora.
Mia mamma si trova da più di 10 anni nella tomba della sua famiglia d’origine. Io vorrei toglierla da lì. Non so ancora se in un altro cimitero, fuori dalla provincia in cui si trova ora, oppure farla cremare e tenermela a casa ma comunque voglio toglierla al più presto da quella tomba di famiglia.
Sapete se ci sono delle limitazioni in termini di consenso? Le sue sorelle e sua mamma (mia nonna) sicuramente non saranno d’accordo. Ho letto però che il coniuge esercita più diritto rispetto ai parenti di primo grado.
Pensate sia possibile spostarla anche solo con il mio consenso e quello di mio papà?
Vi ringrazio
Buongiorno,
scrivo dalla Regione Lazio. Abbiamo un’ulteriore questione da sottoporvi relativamente a cremazione di salma già tumulata in loculo da meno di 20 anni. Il nostro è un piccolo cimitero ma molto “vivace”! Questa volta a complicare la situazione si aggiungono i cattivi rapporti tra figli del defunto e convivente dello stesso. Passo a descrivere i fatti nel dettaglio. Qualche mese fa è venuto a mancare il signore oggetto della diatriba. Per la tumulazione della salma, essendo l’uomo ormai vedovo, se ne è occupata la convivente ( non regolarmente coniugata ne iscritta al registro delle coppie di fatto del nostro servizio demografico ). La signora ha avanzato regolare richiesta per l’assegnazione di una concessione all’interno del nostro cimitero e ha proceduto al versamento della tariffa dovuta per la stessa. Ora le figlie avanzano richiesta di poter cremare il padre. Ci troviamo di conseguenza ad affrontare un bel dilemma. Il Regolamento comunale prevede che le estumulazioni debbano essere richieste dal concessionario della sepoltura, mentre come abbiamo già avuto modo di osservare le normative prevedono la possibilità di cremare una salma già tumulata, anche se non siano trascorsi venti anni dal decesso, se la domanda viene avanzata dai parenti più prossimi. Essendo morto il coniuge del defunto interessato, i parenti più prossimi diventano i figli. Recentemente ci ha scritto l’avvocato della convivente intimandoci di comunicare alla sua assistita ogni azione che si effettuerà sia sul loculo sia sulla salma in esso tumulato. Con la presente, quindi, vi chiediamo un parere su quale, secondo voi, sia la modalità migliore da seguire in questo caso.
X Daniele,
i diritti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri per giurisprudenza costante in materia di conflitti endo-famigliari e finalmente per norma positiva cristallizzata per la prima volta nell’art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 seguono unicamente il principio di poziorità declinato nelle due regole dello jus coniugii e dello jus sanguinis con il primo che predomina anche sul secondo, in questa sorta di scala gerarchica.
Il diritto sul sepolcro in sé (cioè la mera titolarità della concessione, la quale, non dimentichiamo sorge sempre intuitu personae) a volte può divergere anche pesantemente dai diritti di disposizione, in questo frangente, invero nemmeno, poi, così raro il concessionario vanta i diritti di gestione sulla concessione (eventuale rinuncia, obbligazioni manutentive…) ma non il potere di decidere in ordine alla destinazione delle spoglie mortali anche dopo un primo periodo di tumulazione in loculo.
Si rileva un “bug” nel Vostro Regolamento Municipale foriero di possibili guai o discrasie interpretaative: per le considerazioni stringatissime di cui sopra è assurdo limitare la richiesta di estumulazione al solo concessionario, specie se questi non sia coniuge superstite o stretto parente del de cuius. La norma in questione “profuma” d’illegittimità perchè limita ingiustamente una prerogativa dei famigliari del de cuius.
La situazione segnalata, comunque, è già stata ravvisata in altri Comuni e risolta o riformando il regolamento o cambiando la procedura di assegnazione dei tumuli (esempio: si fa concessione solo a chi abbia vincoli di coniugio o comunque parentela con il de cuius, così da contenere, se non proprio eliminare, potenziali liti future.
In limine litis (ad ogni modo l’amministrazione resta estranea alla controversia da risolversi avanti il giudice ordinario, mantenendo fermo lo status quo in attesa di un chiarimento magari anche extra-giudiziale) sarebbe opportuno informare il legale della concessionaria così bellicosa e battagliera sui criteri generali ed inderogabili che governano gli atti di disposizione per il post mortem, laddove sovrana è senz’altro la volontà del defunto, ma quando questi sia rimasto silente si applica uniformemente il sullodato principio di poziorità.
Buongiorno, scrivo dalla regione lazio. la domanda che vi pongo è un pochino contorta e spero di risultare chiaro. oggetto della mia interrogazione è l’inserimento di urne cinerarie e cassette ossarie all’interno di sepolture a sistema di tumulazione e nello specifico all’interno di loculi. il regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi cimiteriali prevede la possibilità di accogliere cassette ossarie e urne cinerarie fino al riempimento dellospazio di ogni singolo loculo, di cui sia ancora vigente la concessione, ai sensi del paragrafo 13 della Circolare Ministeriale n° 24 del 24.06.1993. I requisiti richiesti, affinché le cassette e le urne siano accolte, sono quelli di contenere resti mortali e ceneri di persone o decedute nel territorio comunale o di avere in esso l’ultima residenza e di essere legate alla salma tumulata nel loculo da un vincolo di parentela ( il regolamento prevede che debbano essere coniugi, ascendenti e discendenti fino al secondo grado, collaterali sino al secondo grado e affini fino al primo grado. E’ data anche possibilità di accogliere anche cassette e urne di persone non decedute nel territorio comunale e che in esso non avessero l’ultima residenza ma in questo caso il vincolo di parentela che le lega alla salma è più stringente: la possibilità è ristretta solamente ai coniugi e ai discendenti e ascendenti di primo grado. Il regolamento non prevede più nulla. Ultimamente è sorto un confronto tra addetti alle pratiche amministrative. Alcuni sostengono che quando il concessionario della sepoltura sia deceduto,per accogliere cassette ossarie e urne cinerarie all’interno del loculo, bisogna richiedere formale comunicazione di tutti gli eredi del concessionario e dichiarazione di atto di notorietà con la quale ognuno di loro attesta di non avere nulla a ostare all’operazione. Altri, invece, ritengono che essendo fissati parametri che vertono sulla parentela e sull’appartenenza alla famiglia, regni il diritto di sangue ( ius sanguiinis, come se il loculo divenisse una specie di loculo gentilizio ) e che quindi viga la regola non scritta “chi prima muore, meglio alloggia”, ritenendo che l’eredità patrimoniale non dia nessuna priorità nelle scelte e che il veto anche di uno solo o di tutti gli eredi non possa cancellare un diritto dato dall’appartenenza alla famiglia e non dalla decisione di chicchessia. Spero di essere stato chiaro e vi chiedo di esprimere la vostra opinione in merito. Grazie.
X Daniele (che, per fortuna è sempre più un nostro inguaribile aficionados e sfegatato fan di questo blog).
IN forza del vostro regolamento ogni loculo si configura come una piccola tomba gentilizia ed è una saggia nonchè lungimirante politica, siccome l’area cimiteriale non è – notoriamente – dilatabile all’infinito, con gravi ripercussioni urbanistiche.
La posizione di erede, civilisticamente, attiene ad aspetti meramente patrimoniali ed è relativa, dunque, al trapasso delle sostanze materiali, suscettibili di valore economico, tra il de cuius ed i suoi aventi causa. Negli jura sepulchri l’usus sepulchri (= diritto a dare o ricever sepoltura) è legato a vincoli di sangue o di coniugio, cioè di appartenenza o meno alla famiglia del fondatore del sepolcro.
La formuletta – se si vuole ironica ed irriverente del “chi prima muore meglio alloggia” in modo più aulico è così sintetizzabile ed esplicabile:
La condizione di premorienza deriva dal combinato degli articoli 50 (ammissione nei cimiteri) e 93 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (diritto d’uso delle sepolture private), nonché dalla storica Sentenza della Cassazione Civile n. 573/1936, queste fonti, in pratica, asseriscono che:
– si deve dare sepoltura ad ogni defunto avente diritto a una sepoltura privata che arrivi in cimitero, (per cui chi si presenta per primo … sotto forma di cadavere o sue trasformazioni di stato, prima viene sepolto)
– in tomba di famiglia o loculo, deve essere sepolto ogni famigliare del fondatore del sepolcro.
Altro riferimento di cui tenere conto è la concessione cimiteriale rilasciata, con le disposizioni che aveva al suo interno al momento del suo perfezionamento.
Due, quindi, sono i parametri da considerare nella forma di una sorta di combinato disposto:
1)l’atto di concessione con la convenzione da cui sovente è accompagnata dove le parti contraenti stabiliscono le relative obbligazioni sinallagmatiche.
2) il regolamento comunale di polizia mortuaria attualmente in vigore, soprattutto se con riflessi sulle situazioni pregresse (= concessioni già in essere), giusto per bypassare il problema del tempus regit actum con l’escamotage dello jus superveniens.
Si ravvisa come la procedura ideata dai Suoi colleghi sia del tutto ultronea ed inutilmente complicata poiché chiedere ogni volta un nulla osta ai potenziali aventi titolo condurrebbe ben presto alla paralisi dell’ufficio e di tutta l’ordinaria attività cimiteriale.
Eventuali conflitti verranno risolti avanti il giudice ordinario lasciando estranea l’amministrazione ad ogni possibile lite o contenzioso sul frazionamento dello spazio sepolcrale.
Si ricorda, infine, come lo jus sepulchri rinvenga il suo estremo ed invalicabile confine nella pienza fisica del sepolcro stesso, se questo è giunto alla sua massima saturazione ormai incomprimibile lo stesso diritto di sepolcro spira ex se divenendo non più esercitabile proprio per la mancanza di posto
Se il sepolcro privato a sistema di tumulazione sorge presuntivamente come FAMIGLIARE (poco importa se sia un loculo monoposto) si segue unicamente la regola dello jus sanguinis e dello jus coniugii, seppure con le limitazioni più selettive dettate dal vostro regolamento municipale, l’eventuale veto o opposizione degli eredi non rileva minimamente e non è accoglibile, pertanto, in diritto, questa infatti è la Legge (art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)
Buonasera, domanda un po tecnica, in caso omessa comunicazione delle spese funebri (anni passati) come mi devo comportare? Secondo voi è possibile sanare con la pace fiscale (art. 9 dl 119/81)
Grazie mille
X Paolo
È un cliente di impresa funebre o una impresa funebre ?
impresa funebre
X Paolo
Non è materia di nostra conoscenza. Ma x quello che abbiamo compreso leggendo i giornali occorre essere in presenza di cartelle esattoriali o liti con la agenzia delle entrate e quindi con importi certi che le sono stati chiesti. In assenza non si può parlare di pace fiscale.