Le origini degli abbandoni dei sepolcri – 3/3 – Le cause di uno stato di abbandono di sepolture private: la morte degli aventi diritto

La seconda delle motivazioni individuate dall’art. 63, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. tra quelle all’origine di uno stato di abbandono di sepolture private è quella della morte degli aventi diritto.
Si tratta di un tema che porta a considerare l’evenienza della situazione in cui la persona originariamente concessionaria (c.d. fondatore del sepolcro) venga a propria volta a decedere, sollevando alcune questioni:
a) chi succeda, se il Regolamento comunale di polizia mortuaria lo preveda, nella condizione di avente diritto e
b) se chi vi succeda assuma a propria volta la qualità di concessionario o meno (infatti, chi succeda potrebbe non acquisire la condizione di concessionario).
Si tratta di aspetti che possono avere effetti, e non secondari, sotto il profilo della riserva di accoglimento nella sepoltura privata in questione.
Quello che qui rileva non è tanto la questione degli effetti sotto il profilo dell’applicazione dell’art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., quanto sotto quello degli obblighi posti dall’art. 63, comma 1 e, in difetto di adempimento, successivo comma 2 stesso articolo.
In via di massima, si dovrebbe considerare come gli obblighi manutentivi derivanti dall’art. 63, comma 1 testé citato abbiano, inequivocabilmente, natura patrimoniale, e per questo siano interessati alle norme sulla successione ereditaria (in ciò differenziandosi dall’appartenenza alla famiglia del concessionario quale fondamento della riserva di accoglimento nella sepoltura privata, art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., appartenenza che ha natura squisitamente di diritto personale, se non personalissimo [1], con la conseguenza che gli eredi (non i coniugi, persone a questi ultimi assimilate, e/o discendenti, od altri parenti e/o affini, in relazione alle disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria) subentrano, per successione, negli obblighi discendenti dall’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma potrebbero, a stretto rigore, rinunciare all’eredità, nelle forme stabilite dall’art. 519 C. C., avendo, per altro, presente, come la rinunzia all’eredità non possa che essere “totale”, “onnicomprensiva”, cioè estesa all’intero asse ereditario, essendo nulla (art. 520 C. C.) se condizionata, a termine o parziale (in altre parole, se l’erede intenda rinunziare solo agli obblighi manutentivi derivanti dalla concessione cimiteriale, ma non anche alle rimanenti componenti dell’asse ereditario, una tale rinuncia sarebbe nulla).
In tale ultima evenienza, si determinerebbe il venire meno della concessione cimiteriale, fermo restando come al rinunziante spetti (accademicamente  [2], si dovrebbe dire: prima di dichiarare, nelle forme prescritte, la propria rinuncia all’eredità …), a propria cura onere e diligenza, di dare diversa sistemazione alle spoglie mortali accolte nella sepoltura privata, ad eseguire le opere, interventi, sanificazioni e quanto altro che, caso per caso, si rendano necessari al pieno e congruo utilizzo della stessa, in modo da consentire l’assegnazione a terzi fin dal giorno successivo. Il ché determina ulteriori oneri, non sempre sostenibili e difficilmente “coercibili”, al punto che è più concretamente ipotizzabile la previsione del trasferire questi oneri ad un qualche nuovo concessionario.

[1]  Come noto nei diritti afferenti alle sepolture occorre, sempre, fare debita attenzione tra quelli di essi che si caratterizzano per una loro natura patrimoniale e quelli che si connotano come diritti personali (se non personalissimi).
[2]  Talora l'”accademia” (o quella che a prima vista potrebbe essere qualificata come tale) può essere utile per individuare i “percorsi” esperibili. O, altrimenti. Prima occorre definire e mettere a fuoco quello che, a rigore, dovrebbe essere il da farsi, quindi, definitolo, è possibile passare ad individuare le alternative concretamente applicabili nelle singole fattispecie, contemperando i possibili diversi aspetti (ed effetti), senza scadere in superficialità o lasciarsi condizionare da aspetti non sempre ammantati da legittimità e ciò senza perdere di vista quando sia quello che dovrebbe essere il livello da raggiungere.

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Sereno Scolaro

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