Trasporto e cremazione di prodotti abortivi o del concepimento: competenze autorizzative

La gestione autorizzatoria su trasporto e smaltimento in cimitero dei prodotti abortivi o da concepimento, ai sensi dell’Art. 7 DPR 285/90 è affidata, all’A.U.S.L competente per distretto territoriale, cui spettano anche, ex DPR 254/2003, l’autorizzazione a trasporto, sepoltura o anche cremazione di parti anatomiche riconoscibili (arti o parti di essi).

In questa particolare fattispecie, allora, l’A.USL si sostituisce all’ufficiale di Stato Civile ed al Sindaco rispettivamente per rilasciare il permesso di seppellimento e quello di trasporto.

Il DPR 285/90, però, presenta una notevole lacuna normativa, che non è stata sanata nemmeno dal più recente D.P.R. 254/2003 perché considera la tradizionale sepoltura nel terreno cimiteriale, quale unica destinazione ultima per prodotti abortivi o del concepimento.

Poniamoci, allora questo quesito: in caso di cremazione di prodotti abortivi o del concepimento, il successivo trasporto delle ceneri deve essere autorizzato dal Comune o deve, invece, essere autorizzato dalla A.U.S.L.?

Siamo di fronte ad un’impasse procedurale per nulla facile da superare o risolvere.

In questo frangente la legge, ossia il DPR 285/90, diventa difficile da applicare perché:

– secondo l’art. 7 il permesso di trasporto e seppellimento deve essere rilasciato dall’A.USL,
– ai sensi dell’art. 79/1 l’autorizzazione alla cremazione è competenza del Comune (o dell’ufficiale di stato civile secondo l’art. 3 L. 30 marzo 2001 n. 130),
– in base all’art. 26 basta un unico decreto del sindaco per trasportare il corpo al crematorio e poi le ceneri verso la sepoltura.

Naturalmente l’Art. 26 non si applicherebbe in caso di dispersione in natura o, ad ogni modo, fuori del recinto cimiteriale, in quanto il legislatore è ricorso ai termini linguistici di luogo di ‘definitivo deposito’.
Prefigurando, uno scenario in cui le ceneri, sigillate nell’urna, siano custodite e racchiuse entro nicchia, celletta o elemento scatolare ben delimitato, ex Art. 343 del Testo Unico Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934.
Al limite, a queste caratteristiche potrebbe corrispondere anche il cinerario comune ex art. 80 comma 6 DPR n. 285/1990, (e si trattò – oltre 30 anni fa – quando il problema “cremazione” e successivi istituti corollario, data la loro esiguità numerica, non erano percepiti, ancora, dal Legislatore come un potenziale fenomeno di massa, di una piccola, grande rivoluzione).
Esso, di solito, è un pozzetto o un vano ipogeo dove si raccolgono e si conservano in modo perpetuo e collettivo le ceneri. Nella più perniciosa delle ipotesi, potrebbe pure coesistere con l’ossario comune in un unico manufatto.
Meglio, però, sarebbe prevedere percorsi distinti per ceneri ed ossa, comunque da ammassare in un unico spazio chiuso, in maniera promiscua, anonima ed indistinta.

Per altro giuridicamente la dispersione in natura di ceneri di prodotti abortivi o del concepimento, non è ammissibile, poichè mancherebbe l’elemento centrale della c.d. electio sepulchri, ossia della volontà del de cuius stesso, non surrogabile da soggetti terzi, genitori compresi.
Chi non sia mai nato, infatti, non potrebbe certo aver acquisito la capacità giuridica per porre in essere atti di disposizione sul proprio corpo ex art. 5 Cod. Civile, seppure proiettati nel proprio, oscuro post mortem.

Quanto, poi, alla conservazione delle ceneri, se per effetto di un’apposita normativa regionale, implementata in seguito dai comuni con regolamentazione di dettaglio, anche un domicilio privato dovesse esser considerato quale ‘luogo di definitivo deposito’, con tutte le cautele del già citato art. 343 T.U.LL.SS. occorrerebbe, comunque, ed in modo assolutamente propedeutico, prima di autorizzare il trasporto di cui all’Art. 26 DPR 285/90, il consenso formalizzato in modo scritto (anche tramite fax o e-mail) all’affido famigliare, o personale, del comune presso cui l’urna sarà custodita non in cimitero, ma in un’abitazione.

L’unica soluzione logica e corretta, sotto il profilo della legalità formale, anche se per certi aspetti ridondante ed un po’ farraginosa, potrebbe esser la firma congiunta del dirigente comunale, individuato ex regolamento di giunta di cui agli artt. 48 comma 3 e 89 T.U. Ordinamento Enti Locali, e del personale dell’A.USL incaricato.

 

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Carlo Ballotta

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