Rigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 1/2

Questo articolo è parte 3 di 7 nella serie affido urna cineraria

NdR: attenti bene allo sviluppo temporale dei fatti, elencati in questo svolgimento di un processo: si tratta, infatti, di eventi tutti antecedenti alla L. n. 76/2016 (c.d. Legge “Cirinnà”) che, se non altro, ha avuto il merito, dopo innumerevoli e falliti tentativi, di regolamentare ambiti del reale vissuto, quali relazioni morali ed affettive, diverse dal matrimonio citato in Costituzione, prima abbandonate al far west dell’abuso e del sopruso dettati entrambi dall’emergenza del caso per caso, senza una precisa linea guida omogenea ed egualitaria.

Da una singola causa possono emergere elementi di interesse generale e dal grande valore didascalico per tutti noi addetti del post mortem: si veda, ad esempio, Tribunale Treviso, sez. I, 15 dicembre 2014, di cui cercheremo di scrutinare ed esaminare attentamente qualche passaggio tematico.

Il Sig. Xyz, con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2012, conveniva in giudizio il Comune di T. (Regione Veneto), in persona del Sindaco pro tempore, allo scopo di ottenere la custodia, in qualità di erede e/o di stabile convivente, dell’urna cineraria di B., deceduto il 23 febbraio 2011.
L’attore esponeva di essere stato designato, con testamento olografo pubblicato il 24 marzo 2011, erede universale del B. e, soprattutto di aver convissuto stabilmente con quest’ultimo per venticinque anni, rivendicando il diritto di poter conservare le ceneri del proprio compagno.
Dopo la cremazione della salma e la tumulazione, a questo punto provvisoria, dell’urna in specifico loculo cimiteriale, motivava di aver inviato al Comune di T. lettera raccomandata a/r, ricevuta in data 8 marzo 2012,con la quale chiedeva formalmente l’affidamento dell’urna cineraria in quanto unico erede testamentario del de cuius.
A fronte dell’inerzia della p.a., l’odierno attore decideva di adire il Giudice ordinario per veder riconosciuti i suoi diritti, suscitando il presente contenzioso.
A seguito dell’instaurazione dell’azione, l’Amministrazione inviava in data 13 agosto 2012 comunicazione delle ragioni ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis, e successivo provvedimento di diniego in data 2 novembre 2012.
In particolare, l’unico erede del B. adduce a conclusione del suo ragionamento il diritto di poter conservare presso la propria abitazione l’urna contenente le spoglie del defunto, sulla base di una lettura evolutivo-estensiva dell’art. 3 comma primo, lettera e) della l. n. 130/2001 (“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”): tale norma, infatti, statuisce, invero, che le modalità di conservazione delle ceneri siano disciplinate (la L. 130/2001 è legge di principi, da implementarsi poi, giù per li rami del caotico ordinamento funerario italiano) prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, (dispersione esclusa perché quest’istituto presenta profili penali e deve esser attuato con una particolare tecnica legislativa) la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari, termine, quest’ultimo, secondo l’attore, riferibile per interpretazione estensiva della norma anche al convivente more uxorio e/o erede del defunto.

Di conseguenza, si costituiva il Comune di Treviso, eccependo in via pregiudiziale e sotto il versante procedurale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto si sarebbe dovuto impugnare, avanti il Giudice Amministrativo Territoriale, dapprima il silenzio-inadempimento della p.a. sull’istanza proposta e, successivamente, il provvedimento di rigetto rilasciato tardivamente dal responsabile del procedimento.
Essendo la situazione giuridica soggettiva vantata dall’attore nei confronti del Comune di T. corrispondente ad un interesse legittimo e non ad un diritto soggettivo, il giudizio si sarebbe pertanto dovuto radicare nella giurisdizione amministrativa e non quella ordinaria.
Il convenuto sollevava inoltre, in via preliminare, l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per la mancata dimostrazione di affermazioni giuridiche a sostegno della pretesa azionata e nel merito sottolineava e censurava la carenza di legittimazione attiva, poiché che sia l’art. 3 comma primo, lettera e) della legge n. 130/2001 sia l’art. 49 della legge regionale del Veneto n. 18/2010 (“Norme in materia funeraria) non consentirebbero di ritenere che l’erede e/o il convivente rientrino nel novero dei soggetti aventi titolo per chiedere l’affidamento dell’urna cineraria.

Per tutti i motivi giuridici enumerati, la posizione soggettiva del privato nei confronti dell’attività autorizzativa strettamente vincolata del Comune, consistente, appunto, nell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri a seguito della cremazione del defunto, deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo.
L’autorizzazione della p.a., infatti, rilasciata all’esito di un riscontro di tipo vincolato in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti dalle norme vigenti in materia, assume natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che la stessa non è in grado di degradare l’originaria situazione giuridica soggettiva del privato in interesse legittimo.

Navigazione nella Serie di articoliRigetto di istanza per affido ceneri: quale Giudice adire? – 2/2 >>Affidamento ceneri: ultimo domicilio conosciuto…? >>

Written by:

Carlo Ballotta

781 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Scopri di più da funerali.org

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading