Rispondono di omessa vigilanza custode del cimitero e responsabile dei servizi, per reati concernenti il deposito di rifiuti cimiteriali incontrollati anche fatti da altri

La Corte di Cassazione con sentenza 28669 del 15 ottobre 2020 ha riconosciuto responsabili, di inosservanza dei requisiti stabiliti per il deposito temporaneo in cimitero, il custode del cimitero e il responsabile dell’ufficio tecnico comunale per il reato di cui all’articolo 256, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006 (attività gestione rifiuti non autorizzata).
La responsabilità riguarda l’omissione di obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi cimiteriali in un comune del casertano, consentendo il deposito incontrollato di rifiuti edili (rifiuti speciali ex articolo 184 del Dlgs 152/2006) provenienti da attività di estumulazione.
Da sopralluogo della polizia giudiziaria si era accertato che i cumuli di rifiuti (calcinacci, mattoni e tegole) si trovavano nell’area cimiteriale da oltre un anno e in quantità superiori ai 30 metri cubi consentiti e senza prospettiva di smaltimento.

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