Manovra bis: torna il SISTRI, resta la libertà di iniziativa economica e si torna (quasi) alle norme previgenti sui Servizi pubblici locali

Gli articoli 3 e 6, che favoriscono la libertà di iniziativa e attività economica (e che interessano anche il settore funebre), nonché gli articoli 4 e 5 ( che interessano gestioni cimiteriali, di illuminazione elettrica votiva, di cremazione) del DL 138/2011, in fase di approvazione di emendamenti all’AS 2887 in commissione 5^ (Bilancio) al Senato, non hanno subito sostanziali modifiche (in particolare la riforma dei servizi pubblici locali è quasi immutata rispetto la testo del DL).

Invece è stato ribaltato il precedente orientamento che eliminava completamente il SISTRI. Con l’mendamento che è passato in commisisone il SISTRI resta, pur con altre proroghe e aggiustamenti. Di seguito si riporta l’integrale emendamento approvato:

I commi 2 e 3, ferma restando la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.»

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