L’estumulazione nelle sepolture perpetue

Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:

1)cassa rotta2Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)

2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.

L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.

Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della cassa estumalatapossibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.

Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).

Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.

L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.

Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.

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Carlo Ballotta

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168 thoughts on “L’estumulazione nelle sepolture perpetue

  1. X Mariangela,

    premesso che io non sono il supremo Giudice amministrativo detentore della verità processuale, né tanto meno una macchinetta spara sentenze al servizio di questo blog e i pronunciamenti dei Tribunali Italiani, per il nostro sistema giuridico, hanno valore e fanno stato solo limitatamente al caso in esame affronterei così la questione:

    In determinate aree geografiche del Paese erano, nel passato, presenti fenomeni giuridici in cui alcuni Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche molto risalenti e datati, contemplavano, un’ipotesi di rinnovo coattivo, di medio termine, definita, a volte, quale conferma, spesso trentennale, delle concessioni anche perpetue (o, meglio, a tempo indeterminato), soluzione normativa che, prescindendo dal nome juris, si sarebbe potuta ricondurre ad una sorta di canone ricognitorio, dette previsioni regolamentari, molto discutibili perché intervengono su diritti perfetti ed acquisiti (almeno per tutto il restante tempo dell’originaria concessione 99ennale) in un frangente almeno, sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 5^, sent. 5505 del 11/10/2002).

    Nella situazione rappresentata, è, per altro, difficile fornire ogni ulteriore indicazione, non disponendo io di elementi sufficienti, tra cui la specifica statuizione del Regolamento comunale di polizia mortuaria assunto a riferimento, che, oltretutto (sembrerebbe), non esser stata – sino ad oggi – oggetto di impugnazione nei termini perentori di legge, con la conseguenza che una sua eventuale illegittimità potrebbe essere eccepibile in sede giudiziale, quando leda un interesse concreto e non solo astratto,, eccezione che se accolta dal giudice, potrebbe essere oggetto di disapplicazione, la quale avrebbe ricaduta solamente nel caso concreto oggetto del singolo giudizio, almeno secondo un certo filone della dottrina, per altri studiosi della materia funeraria, e giuridica in generale, l’annullamento per illegittimità sarebbe estensibile erga omnes, con l’effetto di espungere definitivamente la norma “incriminata” dalla fonte regolamentare che la contiene.

  2. Ho un loculo con concessione di 99 anni , dove vi sono i resti dei miei nonni, ora dopo 62 anni il comune mi scrive che con delibera posso : o ripagare la concessione per trent’anni, oppure i resti saranno messi nell’ ossario comunale, e’ legittima questa delibera? Devo per forza pagare la concessione ? Grazir

  3. X Anna,

    In buona sostanza, anche se molto succinti, i quesiti sono ben tre:

    1) spostare le spoglie mortali di Suo padre.
    2) titolarità a deliberare l’operazione di cui al punto 1)
    3) possibile Ri-uso del manufatto cimiteriale così liberato, per effetto della traslazione.

    il Comune ex Art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – DPR 10 settembre 1990 n. 285 – può autorizzare in qualsiasi momento la traslazione di un feretro tumulato ( o di sue trasformazione di stato quali ossa o ceneri) verso una diversa destinazione, deve, però, preliminarmente esser accertato ai sensi del combinato disposto tra gli Art. 50 comma 1 Lett.) c) e 102 DPR n. 285/1990, il titolo d’accettazione (= Jus Sepulchri) presso la nuova sepoltura, altrimenti non è possibile permettere l’estumulazione con relativa raccolta dei resti ed il trasporto.

    Attenzione: specie se la concessione è perpetua, in un loculo monoposto (questa formula contrattuale era molto in auge appunto negli anni ‘60 in concomitanza con la perpetuità del sepolcro) ed è stata stipulata per la tumulazione di quel particolare defunto (lui e solo lui ha diritto di sepoltura nel loculo) la richiesta di estumulazione potrebbe produrre un effetto “perverso” o semplicemente non voluto/considerato come l’estinzione dello stesso rapporto concessorio per esaurimento dei fini in forza dei quali a suo tempo sorse e si perfezionò.

    Se, infatti, la concessione fu posta in essere per accogliere x la traslazione del feretro di x stesso comporta come logica conseguenza il venir meno (se per causa naturale o disfunzionale potremmo lungamente discettare, ma qui poco importa) della concessione, si ricordi, infatti, come l’estumulazione possa legittimamente eseguirsi alla scadenza della concesssione…e le concessioni perpetue, essendo appunto “eterne” non giungeranno mai alla fine del loro arco temporale di riferimento, proiettate come sono nel tempo infinito-indeterminato.

    Quanto poi alle ossa di un fantomatico “cognato” da tumulare nel loculo anche se non parente con Suo padre in primo luogo si deve operare un necessario rimando “strategico” al regolamento comunale di polizia mortuaria, nel caso in cui questo contenga una definizione dell’ambito di titolarità del sepolcro e delle modalità di esercizio del diritto d’uso. Ad ogni modo ex Art. 93 DPR n. 285/1990 il diritto di sepolcro – benemerenze escluse di cui al comma 2 – nasce da una relazione jure sanguinis o jure coniugii tra il defunto, beneficiario della sepoltura, ed il concessionario (o suoi aventi causa secondo istituto del subentro) fondatore della tomba, ossia titolare primo della concessione amministrativa. Chi era, dunque, il titolare della concessione di cui ragioniamo? Magari Suo padre stesso?

    Da ultimo In difetto di una norma regolamentare locale di dettaglio su questi aspetti, ci si deve riferire ai principi generali più volte ribaditi dalla giurisprudenza e cristallizzati nell’Art. 79 comma 1 II periodo DPR n. 285/1990,, che assegnano il diritto di disporre del cadavere o dei resti mortali al coniuge, ai discendenti (cioè ai parenti in grado più prossimo). Poiché non si tratta di diritti patrimoniali, per i quali potrebbe sussistere l’istituto della rappresentazione (art. 467 e seguenti codice civile), ma di diritti personali (anzi, personalissimi), si segnala come, in assenza del coniuge, sia del tutto sufficiente l’accordo di tutti i discendenti in primo grado del defunto, nell’evenienza di una loro pluralità è necessaria l’unanimità, quindi servono la firma Sua e di Sua sorella, il resto viene… “dal maligno”, secondo il celebre detto evangelico!

    Per esonerare l’amministrazione comunale da ogni valutazione, è sufficiente che uno dei parenti nel grado più prossimo richieda l?’operazione cimiteriale, dichiarando di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo, rammentando sempre come la dichiarazione mendace ex Art. 76 DPR n. 445/2000 costituisca comunque un REATO, In ogni caso, restano salve differenti previsioni più stringenti o selettive del regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Non entro volutamente nel merito delle spese per sanificare e riattare il loculo interessato dall’operazione di estumulazione (sostituzione della lapide, smaltimento rifiuti cimiteriali…) molto dipende dal tariffario adottato dal singolo comune ex Art. 117 Testo Unico Ordinamento Enti Locali; mi preme però sottolineare un punto fondamentale e di diritto : trattandosi di sepolcro privato, quali sono, poi, le tumulazioni tutte, ogni spesa non può che esser a carico del richiedente: tradotto: tutti questi servizi cimiteriali sono a titolo oneroso per l’utenza ex Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e non possono esser assunti dal bilancio comunale a pena di responsabilità patrimoniale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

  4. Vorrei giudizio su mio caso.Mio padre è sepolto dal 1960 in colombaro perpetuo.Vorrei riportare resti nostro paese.Possiamo con mia sorella e la figlia del mio defunto fratello estumare resti?Nella domanda al comune occorrono 3 firme?Possiamo mettere le ossa di un cognato mio non appartenente alla parentela di mio padre gratuitamente?
    Le spese di ristrutturazione della tomba sono tante?Grazie.

  5. X Michele,

    L’art. 63 DPR 10/9/1990, n. 285 recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ci fornisce qualche spunto di riflessione.

    In caso di concessioni di aree (art. 90 dPR 285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale:

    a) concessione dell’area, ad un dato fine (concessione che attiene al demanio dell’area cimiteriale, e può essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità)
    b) costruzione sull’area, così concessa, di un edificio sepolcrale affinché si possa esercitare lo jus sepulchri.
    Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non è legato all’esercizio della proprietà di esso, bensi’ all’appartenenza alla famiglia o, in questo caso all’associazione (= persona giuridica riconosciuta) sin quando duri la concessione, cessando quest’ultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio.
    Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la natura ed il significato di demanio.

    Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell’area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.

    Ma, trattandosi di concessione ad “ente”, va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che può anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso.
    Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto intercorrente tra comune/ente).
    In caso di modifica dell’ordinamento dell’ente, che avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l’ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, é ben difficile fornire indicazioni di sorta).

    La durata di questo secondo rapporto, è regolata dall’ordinamento dell’ente. Nella situazione da Lei esposta e riferita bisogna, quindi, verificare attentamente le clausole dell’atto di concessione, siccome, in linea di massima (Art. 86 comma 1 DPR N.285/1990) l’estumulazione si esegue al naturale esaurirsi temporale del rapporto concessorio, ragion per cui se non si prospettano cause estintive di tipo patologico (Revoca, decadenza o abbandono amministrativo della sepoltura) una richiesta d’ufficio di estumulazione anticipata potrebbe presentare anche profili di dubbia legittimità.

  6. Buongiorno
    Premetto che più di vent’anni fa è stata tumulata mia nonna in una cappella costruita da un’Associazione, di cui la salma era socia, su concessione novantanovennale del comune che chiamerò Pinco Pallo.
    Di recente tale comune mi ha scritto intimandomi a procedere all’esumazione in virtù del regolamento comunale che obbliga a estumulare dopo 20 anni le salme dei congiunti.
    Sono obbligato a procedere in tal senso?

    Grazie
    Michele

  7. X Valuzzina,

    Lo Jus Sepulchri, nelle sue complesse articolazioni e fattispecie, è un diritto della personalità, quindi assoluto, (qualcuno parla addirittura di un diritto meta-giuridico, sorto prima dei moderni ordinamenti, in quanto connaturato alle umani genti ed avvertito come tale sin dalla fondazione del mondo) ed al pari dei diritti costituzionalmente garantiti si esercita anche in negativo: esempio: io ho il potere di esprimere liberamente le mie idee, ma per converso posso anche decidere di starmene zitto, e nessuno me lo può impedire o può contestare questa mia scelta con la forza (se, invece, mi imbavagliano per ridurmi in silenzio è tutt’un’altra brutta faccenda). Io posso votare alle elezioni politiche, ma posso pure astenermi dal seggio (magari sono anarchico!) in aperta e plateale protesta contro la babele del nostro sistema partitico inconcludente e pletorico.

    Orbene, al pari di questi diritti anche l’atto di disposizione sulle spoglie mortali, essendo un’espressione di affetti e pietas, si può leggere ed estrinsecare non solo come un atto fattivo (= dar sepoltura), ma anche come un comportamento di volontaria astensione dal provvedere (che, sono d’accordo, può, per indolenza manifesta sfociare nel mero e bieco disinteresse…tutto da dimostrare, però!). Insomma, come, non senza un accenno di velata ipocrisia, ci insegna il Diritto Canonico nella sua bimillenaria elaborazione giurisprudenziale, a volte il decidere di non decidere è… la più sublime delle decisioni. Nel nostro modello cimiteriale vige il principio della stabilità delle sepolture (si veda a tal proposito, oltre al costante orientamento dei Tribunali Italiani su liti di questo tipo, anche la norma positiva di cui all’Art. 116 comma 2 D.LGS n.271/1989) ecco perché le estumulazioni debbano eseguirsi alla naturale scadenza della concessioni, giusto per non turbare il sacrosanto diritto dei morti all’eterna requie.
    Parimenti l’estumulazione può sì esser disposta, ma sempre e solo su istanza degli aventi titolo jure sanguinis, questo è un dogma…quasi Evangelico, e nessun Giudice oserà mai contraddire questo postulato, sebbene ogni giudizio comporti sempre una certa dose di aleatorietà.

    Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepeliendi propriamente detto) o di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchrum).

    Il diritto secondario di sepolcro, invece, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba
    E’ indubbio che il diritto di sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione, abbia pure natura di diritto reale patrimoniale opponibile ai terzi e tutelabile con le azioni previste dal Cod. Civile.

    “[…] La causa in tema di diritto di sepolcro avente ad oggetto la richiesta di rimozione della salma di un proprio congiunto e la trasposizione della medesima dal primo loculo ad uno di quelli assegnati alla convenuta, è di competenza per materia e per valore del Tribunale”.
    Lo ha stabilito il Giudice di pace di Eboli ,dott. Luigi Vingiani, con sentenza del 4.2.2011.

    Deve, infatti, rilevarsi come lo Jus Sepulchri non rientri in quella rosa di casi espressamente indicati dall’Art.7 Cod. Proc. Civile vigente e di pertinenza del giudice di pace, la competenza funzionale, quindi, per dirimere questioni di tal genere spetterebbe, in ultima analisi, al Giudice Ordinario in Sede Civile.

  8. Per Carlo, (adesso sono io che ti provoco)
    e secondo Te l’indifferenza degli eredi della salma estranea, non potrebbe essere un motivo sufficiente al fine di ottenere una pronuncia giudiziale che ordini al Comune la riduzione dei resti in un ossario, al fine di far posto ad altre salme?
    E se sì, ritieni esperibile una tale azione dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale del luogo ove ha sede il cimitero?
    Ad ogni modo, preme manifestarTi la mia gratitudine per la risposta che cela una grande preparazione e passione per l’argomento.
    Saluti

  9. X Valuzzina,

    Piccola provocazione: ma l’estumulazione non dovrebbe aver luogo alla naturale scadenza della concessione ex Art. 86 comma 1 DPR n. 285/1990?

    Con l’istituto della benemerenza ex Art. 93 comma 2 DPR n.285/1990 vi siete infilati in un bel “cul de sac”, perché tale assetto del sepolcro e della conseguente riserva dei posti assegnati in deroga al principio della familiarità della tomba gentilizia, produce una divaricazione insanabile tra la titolarità della concessione sul sepolcro e gli atti di disposizione sulle spoglie mortali ivi tumulate.

    Forse, si dovrebbero distinguere le posizioni giuridiche del titolare del sepolcro rispetto ai diritti di disposizione su salme/resti mortali.

    Questi ultimi, in quanto diritti della persona, sono riconosciuti solo al coniuge o, in difetto, ai parenti secondo il grado di prossimità e, quando siano più di uno, tutti gli aventi diritto debbono esser coinvolti secondo il celebre principio di poziorità (potere di scelta coniugato con la priorità nel decidere) delineato dall’Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990.

    Il concessionario (o, un concessionario) non ha titolo, una volta stipulato l’atto di concessione, a disporre del sepolcro, o di singoli posti, meno ancora consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di convivenza di cui all’art. 93 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285 (si trascura la qualità di persone benemerite per il concessionario, trattandosi di fattispecie che opera solo se ed in quanto il regolamento comunale di polizia mortuaria definisca, in via generale, i relativi criteri per il riconoscimento di tale status).

    Il concessionario è semplicemente titolare del diritto di uso, sibi familiaeque suae che si esercita sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990.

    Il diritto di disposizione delle spoglie mortali attiene a tutt’altro rapporto giuridico e si colloca sul piano dei diritti personali o sin anche personalissimi.

    Quando non vi sia sovrapposizione, il concessionario non può ostacolare o, per converso IMPORRE; l’esercizio del diritto di disposizione delle spoglie mortali da parte di chi ne sia intimamente titolare.

    Sempre facendo salve eventuali specifiche previsioni del Regolamento comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della personalità, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro (come manufatto) che sono strumentali all’esercizio del diritto (personale) di sepoltura.
    La salma che sia stata tumulata in un sepolcro privato (come sono tutte le tumulazioni) in quanto non appartenente alla famiglia del concessionario, come accade appunto con l’istituto della benemerenza, non diventa, per questo, sottratta al titolo di disposizione dei familiari.

  10. Buonasera,
    sono titolare, iure ereditatis, della concessione su una cappella gentiliziao ve si trovano 9 loculi.
    Ebbene, mio padre, originario titolare della concessione, aveva disposto il consenso affinché venissero sepolti all’interno della cappella, salme di soggetti estranei alla famiglia dello stesso, ex art.93 D.P.R.295/1990.
    Oggi, essendo trascorsi più di 20 anni dalla tumulazione, io ed i miei fratelli vorremmo effettuare l’estumulazione ai fini della riduzione dei resti delle salme in ossario.
    Ho provveduto a contattare più volte gli eredi dei soggetti estranei alla cerchia familiare sepolti, al fine di ottenerne il consenso, ma loro si rifiutano, non adducendo alcuna motivazione in merito.
    Come posso risolvere tale empasse?
    Cordiali Saluti

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