La CEDU si pronuncia sulla zona di rispetto cimiteriale

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Organismo operante all’interno del Consiglio d’Europa (da non confondere, stante l’aggettivo contenuto nel nome, con organi od istituzioni dell’Unione europea (Cfr.; art. 220 TFUE, ex artt. da 302 a 304 TCE), ha avuto modo di pronunciarsi su di un tema che, nel contesto italiano, è riconducibile alla fascia (o, meglio, zona) di rispetto cimiteriale, nella fattispecie anche rilevando aspetti “ambientalistici”, di sanità pubblica e tutela delle acque e della salute pubblica a pro della popolazione insediata nei dintorni del cimitero.
Sottolineiamo solo che in sede locale la pronuncia ha considerato come il comune (Vladivostock) avesse esteso l’area cimiteriale fino a 34 m dall’abitazione, in area includente i pozzi per l’approvvigionamento idrico, formulando alcune valutazioni:
1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

Incidentalmente, la vicenda, e le considerazioni fatte attorno ai provvedimenti delle autorità locali, “ricordano” (leggi: fanno ricordare) la Circolare n. 21169-8 del Ministero dell’Interno, in data 30 settembre 1870 “Avvertenze sulla polizia igienica dei cimiteri, in particolare sul punto: “Avvertenze da aversi presenti nella costruzione di nuovi cimiteri o nell’ampliazione di quelli già esistenti” e, nei sottopunti “I.- Distanza dei cimiteri dalle città, paesi, borgate e luoghi abitati“, “IV.- Estensione dei cimiteri, “IX.- Piantagione di alberi, arbusti, fiori, ecc.“; considerando come tale circolare richiami, tra l’altro, anche le risultanze del Congresso generale d’igiene riunitosi a Bruxelles nel settembre del 1852, si può proprio dire che ben poco di nuovo di vi è sotto il sole.
Nel contesto italiano, la giurisprudenza amministrativa è sostanzialmente costante, nel senso di dare atto che il vincolo cimiteriale costituisce un vincolo assoluto, di carattere conformatorio e non comprimibile se non in presenza di ben delineate condizioni poste dalla legge.

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Sereno Scolaro

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