Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

Le disposizioni di legge vigenti, quali gli Artt 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gliAartt. Carrello243 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice civile, sanciscono inequivocabilmente la demanialità dei cimiteri.
I comuni hanno facoltà (ex Art. 90 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) di concedere a persone fisiche private e ad enti l’uso di aree per impiantarvi campi di inumazione e costruirvi sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Si tratta di un utilizzo particolare del camposanto posto in essere attraverso un atto di concessione amministrativa. Dall quale sorge lo jus sepulchri. Dallo jus sepulchri inteso quale diritto reale finalizzato a collocare i defunti in un determinato sepolcro vanno distinte le attività materiali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni) connesse con il godimento del bene cimiteriale.
Nell’ambito cimiteriale ci sono prestazioni non obbligatorie come muratura, smuratura, manutenzione di tombe (ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285) per le quali il privato concessionario si può rivolgere a specifiche ditte autorizzate ad operarvi (è, ad esempio, il caso del marmista).

L’esecuzione di operazioni cimiteriali, pertanto spetta esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.

La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.

La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

Per consuetudine (o…abuso???) o finanche per necessità, considerata la scarsa disponibilità del personale dipendente, spesso si consente ai parenti del defunto di provvedere alle operazioni cimiteriali evitando al contempo la riscossione delle relative tariffe. Tale comportamento seppur di estrema attenzione nei confronti dei cittadini dovrebbe quanto prima essere superato anche per evitare gravi responsabilità da parte del Comune o meglio del Sindaco, si pensi ad esempio alle conseguenze penali previste dal D.L.gs. n. 626/1994 e s.m. e i. in caso di incidente all’interno del cimitero.

I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per tumulazione2garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504.

Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.

Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.

i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:

1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio (trasporto necroscopico);

2) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Corc. Min. n. 24/1993 ;

3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.

4) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;

“5) camera mortuaria (Art. 64 comma 1 DPR 285/1990)[4], ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) e cinerario comune in cimitero (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990).

Lart. 83 del DPR citato prescrive che le esumazioni (ed implicitamente le estumulazioni) debbano avvenire alla presenza del responsabile dell’ASL e dell’incaricato del servizio di custodia,
.Non si può negare, quindi, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, smurature tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”

In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per DSCF0001i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia. Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria con norma positiva, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.
I lavori cimiteriali non attengono alle imprese funebri: Come giustamente valutato, l’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi di che trattasi. In caso contrario si rischierebbe l’invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

________________________________________
[1] La pubblica funzione è di competenza del comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del Titolo II del T.U. 267/2000

[2] Ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 sono compito della dirigenza questi atti di gestione: Comunicazioni a terzi, all’Autorità Giudiziaria di Pubblica Sicurezza e all’USL competente per territorio (art. 1/2, 1/7, 3 e 5 del DPR 285/90), Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché svolgentisi interamente sul territorio nazionale (art. 23 e 24 del DPR 285/90), Autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione) sia di cadaveri che di ceneri o resti ossei, Concessione cimiteriale, diffide attinenti, decadenza, accettazione di rinuncia, revoca, Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private (art. 94 del DPR 285/90). Attengono, invece, alla sfere dello stato civile: Ricezione dichiarazioni e avvisi di morte (art. 1 del DPR 285/90), Accertamento della morte a mezzo del medico necroscopo. Autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90), nonché delle parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5 del DPR 285/90, autorizzazione a cremazione, dispersione o affido delle ceneri laddove come in Lombardia sia intervenuta apposita riforma regionale sulla polizia mortuaria.

[3] Gli atti d’indirizzo del sindaco sono: Riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dall’art. 22 del DPR 285/90, Autorizzazione al trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, Regolazione dei criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90), Provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90). Regolazione delle esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali.

[4] E’gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

[5] Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.

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Carlo Ballotta

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78 thoughts on “Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

  1. X Alessandro,

    Diamine! Quali assimmetrie normative si riscontrano in giro per l’Italia! Mah…la polizia mortuaria sembra davvero il paradigma esistenziale del malcostume che regna indisturbato nell’italica nazione!

    Il problema di fondo è semplice ed al tempo stesso molto complesso: nella caotica ritirata dell’AASSLL dai servizi funerari si è creato un vuoto di potere, così qualche furbastro ne approfitta, nel solito giuochino dello scarica barile per evadere e svincolarsi dalle proprie responsabilità lavorative.

    Qui c’è qualcuno che ha sbagliato mestiere o meglio: rettifico…nella confusione generale e nella più dissoluta anarchia in cui è precipitata la polizia mortuaria dopo la sciagurata stagione dellla riforma su base regionale ogni tanto si sveglia qualcuno con smanie napoleoniche di comando e con la presunzione LETALE per tutto il sistema funerario italiano di non rispettare neppure le più basilari norme del Regolamento Nazionale ancora, per altro, in vigore il quale prescrive tassativamente per ogni trasporto funebre una specifica autorizzazione comunale. Anzi il trasporto da comune a comune di cui all’Art. 30 DPR n. 285/1990 privo del relativo decreto di trasporto è fattispecie sanzionata (anni fa costituiva addirittura reato ed in epoca immediatamente post-unitaria richiedeva addirittura un provvedimento ministeriale in ossequio al principio secondo cui la sepoltura, a sistema di inumazione, dovrebbe naturalmente avvenire nel comune di decesso!) giusta l’Art. 339 del Regio Decreto n. 1265/1934 recante l’approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

    Il dirigente o chi, nella complessa macchina comunale, ne svolga i compiti apicali, non può esimersi dal firmare i decreti di trasporto se non vuole incorrere in una denuncia per omissione/rifiuto in atti d’ufficio e non può rimettere ad altri mansioni sue proprie, se non per deroga legislativa, ovviamente, quale titolare della funzione dispositiva ex Art. 2104 Cod. Civile, nel confronti degli altri dipendenti comunali a lui subordinati, può nominare un responsabile del procedimento ai sensi dell’Art. 5 Legge n.241/1990 il quale curerà tutta la fase istruttoria, ma ripeto il concetto, Il dirigente non può delegare, nel senso tecnico del termine, funzioni proprie ed esclusive, ma può attribuire, anche nella sua qualità di datore di lavoro titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 C.C., l’incarico a sottoscrivere gli atti di autorizzazione di cui all’art. 24 suddetto, e non solo, a personale dipendente, rimanendo comunque responsabile giuridico dell’atto emanato. Il personale dipendente incaricato è tenuto ad osservare le disposizioni impartitegli dal datore di lavoro e non può rifiutare tale incarico. Rispetto alla qualificazione del personale dipendente verso cui il dirigente possa attribuire, ove lo ritenga, tale incarico, occorre precisare che l’individuazione del personale dipendente rientra nei poteri del dirigente che li esercita nel rispetto del CCNL e del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi. In tali casi, il personale dipendente firmerà con la nota formula del “d’ordine del dirigente, il ……….” (c.d. “delega interna”).

    Le autorizzazioni al singolo trasporto funebre sono materia comunale, per individuare il soggetto materialmente preposto alla formazione di tali atti (potrebbe esser fisicamente lo stesso dipendente con l’incarico di ufficiale dello stato civile) bisogna, pertanto, consultare attentamente il regolamento interno per l’organizzazione di uffici e servizi ai sensi dell’Art. 48 comma 3 D.LGS n. 267/2000.

    le famose e famigerate “carte” (= pratiche amministrative) per il cui perfezionamento e rilascio l’impresa funebre, quale agenzia d’affari, chiede mandato al cliente ex Art. 115 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza sono:

    1) dichiarazione di morte ex Art. 72 DPR n. 396/2000 da rendere all’Ufficiale dello Stato Civile (L’impresa funebre è a ciò legittimata anche ai sensi della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24)
    2) Autorizzazione alla sepoltura ex Art. 74 DPR n. 396/2000
    3) Ritiro e consegna ai competenti uffici di Stato Civile di certificato necroscopico e della denuncia sulla causa di morte (in busta chiusa, mi raccomando, per questioni di privacy)
    4) Decreto di trasporto ai sensi degli Artt. 23 e 24 DPR n. 285/1990 (spettano, oggi, non più al sindaco, come nominalisticamente recita lo stesso DPR n. 285/1990, ma al dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS n. 267/2000).
    5) Verbale sul corretto confezionamento del feretro in rapporto alla lunghezza del strasporto ed alla sua stessa destinazione ai termini del paragrafo 9.7 Circ. Min. n. 24/1993 oggi l’obbligo di questa cirtificazione igienico-sanitaria ex Art. 49 DPR n. 445/2000, in Regione Lazio sorge in capo all’addetto al trasporto e non più ai servizi ispettivi dell’ASL la quale è stata, così, sollevata da tale onere con una sorta di “de-medicalizzazione” della polizia mortuaria.

    L’ormai autocertificazione sulla corrispondenza del feretro al dettato tecnico dell’Art. 30 DPR n. 285/1990 non può sovrapporsi indebitamente con il decreto di trasporto, essendone un titolo integrativo e non sostitutivo, in quanto ha un ruolo del tutto diverso, sotto al profilo funzionale. L’autorizzazione al trasporto individua principalmente l’incaricato del trasporto stesso ex Art. 358 Cod. Penale, l’oggetto del trasporto, cioè il feretro, il veicolo impiegato ed il tragitto con eventuali soste tecniche per l’officio delle esequie siano esse civili o religiose.

  2. X Carlo.

    Scusa ma adesso mi si pone un problema piuttosto grave.
    Una società di roma mi ha fatto i documenti per portare una salma dall’ospedale del sant eugenio a paliano. Qui a paliano mi hanno contestato i documenti dicendomi che non sono a norma visto che manca il permesso al trasporto. L’agenzia che mi ha fatto il decreto non nega che manca il permesso al trasporto ma che per quanto riquarda il comune di roma non si sa chi deve fare questo permesso visto che da quanto le usl non hanno piu il compito di mandare il vigile sanitario per porre i sigilli non si debbano neanche occupare dei permessi al trasporto. E che la regione ha negato al comune nella figura del sindaco a dare questi permessi e che tutt’oggi non si sa chi li debba rilasciate. Sai dove posso informarmi??? Grazie mille…..

  3. La situazione da Lei segnalata è del tutto anomala, per non dire addirittura patologica. Si tratta, infatti, del vecchio istituto della cosiddetta privativa sui trasporti funebri, ormai decaduto per giurisprudenza costante e pure per norma positiva.

    Sulla questione della privativa, vi è chi ritiene che essa sia venuta meno dal 1/1/2002 (per effetto dell’art. 35, 12, lett. g) L. 448/2001, chi, d’altra parte, propende per far risalire l’abrogazione (dell’art. 1, n. 8 TU di cui al RD 15/10/1925, n. 2578) all’entrata in vigore della L. 142/1990. Per la seconda tesi propende anche la recente sentenza Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 7899 del 9/12/2004.
    Comunque, a prescindere dalla data, si deve dare atto che siano cessati i presupposti i quali, una volta, ne erano a fondamento.

    Sulla determinazione delle tariffe, nella misura massima, si deve ritenere che esse debbano ancora essere determinate dall’autorita’ comunale ex art. 16, 1, lett. a) dPR 285/1990 (la lett. b) deve considerarsi implicitamente abrogata dall’art. 1, 7.bis DL 27/12/2000, n. 392, conv. L. 28/2/2001, n. 26, ultimo periodo), con la considerazione (per altro di merito) che la relativa misura debba essere remunerativa dal punto di vista del mercato e non inferiore a quella determinabile (per i comuni) secondo i criteri ex art. 117 D. Lgs. 267/2000, tanto piu’ che i trasporti funebri sono inclusi nell’elencazione del DM 31/12/1983 (‘ripristinato’ nella sua forma originaria dal TAR Lazio, sez. 1.ter, sent. 7570/2003).

    Le previsioni dell’art. 19 comma 3 dPR 285/1990 devono, invece, ritenersi, pacificamente, tuttora vigenti.

    Direi che il procedimento puo (= deve?) avvenire senz’altro ad iniziativa del comune, con la sola avvertenza che se vi siano in atto rapporti di diritto privato o para-privato (contratti, concessioni, …) questi non potrebbero essere risolti se non consensualmente, e quindi gli effetti della “dismissione” si determinerebbero con la cessazione, a termine, dei rapporti contrattuali che non possono essere riproposti o rinnovati.
    Il mutamento del fondamento legislativo, produce anche la non rinnovabilita’, anche se prevista “ab origine”.

    Con la recente sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. I, 1/8/2003 n. 10768, viene ulteriormente ribadito che Il servizio pubblico di trasporto funebre non rientra tra quelli riservati in via esclusiva agli enti locali. Di seguito si riporta la massima della sentenza.
    Dalla lettura degli articoli 22 e 62 della legge 142 del 1990 sulle autonomie locali, non può più ammettersi il potere comunale di riservarsi in privativa (per la successiva concessione a un’impresa privata da scegliersi mediante procedimenti ad evidenza pubblica) il servizio di trasporto dei defunti, in quanto la vecchia normativa (R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10.9.1990 n. 285) non è capace di integrare la riserva di legge, stabilita dall’articolo 22 della L. 142/1990, per la individuazione dei servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province.
    In tal senso si è pronunciata anche l’Autorità Garante del mercato e della concorrenza (pronuncia del 14 luglio 1998), che afferma il contrasto del R.d. 2578 del 1925 con l’art. 22 L. 142/90 nella parte in cui la norma del 1925 rimette alla fonte regolamentare comunale la scelta istitutiva della privativa.
    La tesi risulta condivisa dalla giurisprudenza sia del TAR Campania (sentenza n. 7807/2003) che di altri tribunali (T.A.R. Piemonte, sez. II, 8.2.2001, n. 253 e sez. I, 26.7.2001, n. 1599, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20.3.2000, n. 1056, che ha affermato la illegittimità della delibera con la quale il comune, sul presupposto che spetta ad esso l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre, lo assegna in concessione esclusiva ad un privato, posto che l’art. 1 n. 8 t.u. 15 ottobre 1925 n. 2578, che rimetteva all’autorità amministrativa la decisione di assumere o no la detta privativa, deve intendersi tacitamente abrogato per difetto della nuova disciplina dettata in materia di servizi pubblici dagli artt. 22, 2° comma e 64, 2° comma L. 142/1990).
    Ne consegue che il servizio di trasporto funebre dovrà essere disciplinato nell’ambito del sistema autorizzatorio previsto per i servizi funebri in genere, in base alle prescritte autorizzazioni e licenze.

  4. Salve volevo sapere se un comune può imporre il trasporto funebre a una ditta del posto. Ovvero capita che una ditta esterna a quel comune viene contattata per fare un funerale. Questa ditta quando si presenta al comune x avviare le pratiche questi gli impongono che il trasporto lo deve fare esclusivamente una ditta di quel comune…. Non sembra tanto normale …. Grazie in anticipo

  5. La giurisprudenza afferma che si determina in capo all’amministrazione cui il bene demaniale appartiene (nel nostro caso il cimitero ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile) la titolarità di disciplinare il servizio al pari di tutte le attività le quali si svolgono nel suo ambito. (Cass. Civ., Sez. II, 3257/1977). Né vale a mettere in dubbio siffatta qualificazione, la circostanza che, nella fattispecie, sia stata prevista anche l’esecuzione di lavori di implementazione degli impianti esistenti. In primo luogo, si tratta di lavori strumentali all’esecuzione del servizio. (Cons. St., sez. V, 11 settembre 2000, n. 4795). Spetta, allora, al Comune disciplinare tale servizio. Tale facoltà discende dal fatto che si tratta di un bene demaniale.

    La giurisprudenza ha, invece, affermato che i beni di arredo del cimitero, quali lampade e portafiori, non sono inseribili nell’ambito del servizio pubblico cimiteriale; L’amministrazione comunale deve provvedere con gara pubblica al relativo approvvigionamento. (Cons. St., sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6620, in Foro amm. CDS, 2002, 3200).
    L’apposizione di arredi votivi diversi da quelli indicati all’art. 70, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quale il cippo con targhetta, e all’art. 76, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quale la muratura di mattoni pieni, non è riservata in via esclusiva al Comune e per converso non può costituire oggetto di trasferimento a terzi.
    La giurisprudenza ha ritenuto che il Comune non può affidare il servizio allestimento sepolture a seguito di pubblica gara.
    Conseguentemente è stato dichiarato illegittimo l’atto con il quale il Comune ha avvertito la cittadinanza che chiunque volesse usufruire delle prestazioni per arredi votivi, come ad esempio i copritomba, doveva rivolgersi esclusivamente alla medesima ditta affidataria dell’appalto.
    Tale determinazione è, infatti, contra legem ed è idonea ad arrecare sviamento della clientela, essendo quest’ultima indotta a ritenere l’esistenza di privativa in favore della ditta aggiudicataria.
    Nel caso di specie è stato ordinato al Comune, quale forma di risarcimento in forma specifica richiesta da parte ricorrente, di fornire idonea pubblicità mediante affissione di manifesti di dimensioni pari a quelli contestati che riportino la decisione del T.A.R. con la quali si dia atto che non esiste alcuna privativa per il servizio degli arredi votivi(T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 giugno 2001, n. 3041).

  6. X Giorgio,

    1) non sussiste in nessuna legge regionale attualmente in vigore nessun obbligo di separazione societaria/proprietaria tra l’attività di impresa funebre e quella di marmista in quanto trattasi, in ambedue i casi, di soggetti imprenditoriali privati che forniscono beni e servizi in regime di libero mercato. La separazione societaria/proprietaria di cui sopra, è invece prevista per il gestore di servizi istituzionali come quello necroscopico e cimiteriale, il quale deve operare in modo disgiunto rispetto alle attività di tipo commerciale. Anche un’agenzia di onoranze funebri, pertanto, se in possesso delle necessarie autorizzazioni, può far concorrenza ai più tradizionali marmisti, fornendo alla propria clientela pure gli accessori cimiteriali e materiali lapidei (bronzi, lastre tombali, porta fiori, foto-ricordo….). Per converso, allora, anche un marmista può diventare impresario funebre qualora disponga dei necessari titoli, più o meno selettivi (iscrizione alla camera di commercio, assolvimento di eventuali obblighi formativi…) in base sempre alla Legge Regionale del territorio in cui ha sede legale l’impresa.

    2) In linea generale, cioe’ sia nel caso di trasporto funebre che coinvolga, supponiamo due o più comuni puo’ prevedersi senz’altro una somma per l’attività istruttoria delle autorizzazioni, in altre parole, per uno strano fenomeno di reviviscenza l’art. 19 comma 3 dPR n. 285/1990 continua ad essere vigente (anche in regioni che si siano date specifica regolamentazione), in quanto non caducato dall’Art. 1 comma 7bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26, il quale, invece, ha soppresso i precedenti commi dell’Art. 19 DPR n. 285/1990.

    Tendenzialmente, eviterei di parlare di diritto fisso (l’istituto della privativa, infatti, è ormai decaduto e superato per giurisprudenza costante ed anche con norma positiva), preferendo forme piu’ neutre come ‘somma per l’attività istruttoria al rilascio dell’autorizzazione o simili, collocando cio’ in un contesto piu’ coerente, cioè un servizio, neppure a domanda individuale (la formazione degli atti autorizzativi, mentre lo e’ il trasporto), richiesto da chi ne ha interesse, o semplicemente voglia disporre un trasporto funebre in modo derogatorio al principio per cui i cadaveri vanno sepolti nel luogo di decesso (e, prima, portati, se ve ne siano le condizioni, al deposito di osservazione del luogo di decesso).

    Un’ eventuale sosta in un comune intermedio importa sempre l’impiego di locali ed attrezzature (esempio: i parcheggi per autofunebri), e quest’ultimo è sempre prestazione a pagamento, la cui misura non dovrebbe essere inferiore a quella determinabile ex art. 117 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, non senza considerare il fatto che anche l’autorizzazione ad utilizzarle costituisce una pubblica attività.

    IN estrema sintesi: è il procedimento autorizzatorio ad esser soggetto alla corresponsione di un diritto fisso, stabilito con statuizione dal consiglio comunale.

  7. Vorrei sapere solo due cose se possibibile.
    Perche una ditta di servizi funebri, fornisce ai familiare del defunto gli
    articoli della piastra di marmo del colombario, immagine fotografica con
    gli annessi, nome cognome, portalumino e portafiori e vendono articoli di
    uso cimiteriale anche nei loro uffici/negozi?
    La seconda domanda è che ci sono imprese che nel caso di trasporto di
    transito di più comuni, fanno pagare un importo oltre all’effettivo costo del
    trasporto perchè secondo loro, hanno dovuto pagare una tassa di trasporto
    ad ogni comune di passaggio con l’autofunebre.
    In attesa di vostra risposta porgo distinti saluti.

  8. X Novella,

    Regione Lombardia, vero? L’Art. 76 comma 3 lettera b) del testo unico leggi sanitarie regionali 30 dicembre 2009 n. 33 varato appunto dalla Regione Lombardia, in cui è confluita l’ormai storica Legge Regionale n. 22/2003 in materia di polizia mortuaria attribuisce alla regione il compito di stabilire le modalità di tenuta dei registri cimiteriali. Non si parla di possibili modelli uniformi, cosa che potrebbe essere logica (anche ai fini statistici), ma delle modalità di tenuta, cioè di adempimenti amministrativi la cui titolarità è propria dei comuni (e che non sembra riconducibile al contesto dell’art. 4 o dell’art. 5 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, per altro, richiederebbe fonte legislativa e non amministrativa). Ad, oggi, però, il decreto non è stato ancora emanato, quindi per uno strano giuoco di rimandi ed implicite simmeterie anche in Lombardia continua ad applicarsi il dettato del DPR n. 285/1990 (Art. 52) con relativa circolare ministeriale interpretativa 24 giugno 1993 n. 24 (Paragrafo 12).

    L’?obbligo di registrazione di ogni operazione cimiteriale è, infatti, previsto dagli articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90. La norma originaria prevede il duplice registro cartaceo, ma oggi è possibile anche la tenuta informatica in forza di un chiarimento con circolare ministeriale. Le modalità sono precisate al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 che si riporta per esteso: ?12. Indicazioni relative al servizio di custodia. Registrazioni con sistemi informatici Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all?art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295/1990, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte. È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all?art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. In tal caso i registri di cui all?art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all?archivio comunale con l?indicazione del tracciato dei records.?

    In linea di massima, la tenuta dei registri cimiteriali non potrebbe essere oggetto di affidamento a terzi.
    Tuttavia, molto dipende dal contratto di servizio, nel senso che in esso potrebbe anche essere “materialmente” rientrare tra le attivita’ oggetto di affidamento, a condizione che vi siano sistemi di verifica e di controllo (e sanzioni) idonei ad assicurarne un’adeguata natura pubblica.

    I registri di cui all’art. 52 DPR 285/1990 hanno natura di pubblico registro.

    L’esecuzione di operazioni cimiteriali è consentita esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000

    Di regola, raramente vi è una verbalizzazione delle singole operazioni cimiteriali (prassi che sarebbe oltremodo opportuna, ma non è – formalmente – prescritta da norma, fatto salvo, a volte, quanto rpevisto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, mentre sono obbligatorie le registrazioni di tali operazioni nei registri cimiteriali (art. 52 dPR 10/9/1990, n. 285).

    Tuttavia per la redazione del verbale di chiusura operazioni cimiteriali non c’e’ (fortunatamente) un modello ufficiale od ufficioso, per cui vi è la massima libertà di forme
    La disciplina di dettaglio delle esumazioni/estumulazioni non sopetterebbe al dirigente (art. 107 comma 3 TUEL) o comunque, in ultima istanza tale responsabilità non dovrebbe sorgere in capo al sindaco ai sensi del combinato disposto Tra gli Art. 82 e 86 DPR n. 285/1990?

    Il dovere giuridico della registrazione sussiste (Art. 52 dPR 10/9/1990, n. 285) sulla figura del responsabile del servizio di custodia occorre, necessariamente, rinviare al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune. Non sembrano esservi elementi ostativi a che la figura del responsabile del servizio di custodia si sovrapponga a quella di custode (sempre tenendo conto del Regolamento anzidetto e del CCNL).

    Diviene, quindi, fondamentale la individuazione da parte della Giunta comunale dell’ufficio competente attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici ex Art. 48 comma 3 D.LGS n. 267/2000.

    Questo comporta che la Giunta comunale potrà decidere di attribuire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del regolamento si procede con Ordinanza del Sindaco ad individuare le figure competenti, generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell’art. 17, è attribuita la funzione di sorveglianza e rispetto delle disposizioni del DPR 254/2003.

  9. Vi ringrazio tantissimo per le cortesi risposte, su altri post.
    In merito invece all’argomento qui trattato, vorrei un chiarimento/consiglio.
    Nel nostro Comune le operazioni cimiteriali vengono esguite da una ditta esterna che si occupa di tumulare, inumare, estumulare, etc.
    Non è però conferita loro la gestione dell’intero cimitero, in pratica loro eseguono quello che noi gli diciamo di fare.
    Per quanto riguarda l’esito delle singole operazioni, in un primo tempo ho “preteso” che loro mi verbalizzassero l’operazione (es. “In data x abbiamo eseguito l’estumulazione di Y dal loculo Z e raccolto i resti in cassettina che abbiamo tumulato nel loculo W) su un verbale “a parte” e sulla scorta di questo verbale io poi inserivo le operazioni nel registro cimiteriale.
    Adesso però vorremmo se possibile cambiare questo metodo perchè risulta molto macchinoso dovendo verbalizzare alla fine il tutto 2 volte (sia il registro che il separato verbale lo predisponevo io, lasciando solo la firma al materiale esecutore).
    E alcuni comuni mi dicevano che non hanno mai fatto VERBALI delle eseguite operazioni… solo registrato sul registro!!!!
    Pensavo quindi di acquisire una semplice dichiarazione della ditta dove si certificava che le operazioni eseguite sul registro cimiteriale (eventualmente da farsi ogni anno) sono conformi a quanto realmente avvenuto. Oppure fare una stampa del registro (ad esempio annualmente) e farlo poi firmare dal Responsabile di questa cooperativa il quale affermerebbe che le operazioni sono state registrate in base a quanto veramente da loro attestato…
    Oppure potrebbe bastare la sottoscrizione delle stampe del registro a firma del Responsabile del Servizio, il quale anche se non ha eseguito materialmente l’operazione, risponde dell’autenticità del contenuto del registro stesso?
    La firma del solo responsabile basta anche se le operazioni le ha fatte una ditta esterna?
    Non saprei come meglio regolarmi per trovare un procedimento che sia allo stesso tempo snello ma sicuro in caso di controlli etc.
    Come si è capito noi registriamo le operazioni con sistema informatico, poi periodicamente il registro viene stampato.
    Ne approfitto per augurare buon Natale alla Redazione e a tutti i lettori!

  10. buongiono, sono volevo sapere se è regolare che le imprese funebri possano fornire gli arredi funebri nei cimiteri (vasi, lumini, epigrafi, monumentini) e se possono se hanno bisogno di ulteriori autorizzazioni (quindi altra partita iva) oltre a quella di impresa funebre

    1. X Roberto
      La fornitura di arredi cimiteriali lapidi e iscrizioni prevede la iscrizione in Camera di commercio per la categoria merceologica corrispondente (marmista) e nella vendita la applicazione della IVA alla aliquota corrispondente.

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