Il c.d. subentro nelle concessioni cimiteriali – 4/5 – Gli effetti del decesso del concessionario

La seconda ipotesi (esclusione del subentro come istituto specifico) si ha allorquando la fonte regolamentare preveda che la qualità di fondatore del sepolcro rimanga produttiva di effetti anche quando questi venga a decedere.
A tale soluzione (che si potrebbe denominare quale “concessionario fisso”) consegue che l’appartenenza alla di lei/lui famiglia vada riferita sempre, anche dopo la morte del concessionario/fondatore del sepolcro, riferita a tale figura. Per altro, questa opzione solleva l’ulteriore questione dei rapporti tra concedente (comune) e concessionario, dato che questo ultimo non è più nelle condizioni di esercitare la capacità necessaria (con la morte viene meno non solo la capacità di agire, ma altresì la capacità giuridica), anche se ben possa aversi, e ciò spesso accade, che vi sia un numero plurimo di appartenenti alla famiglia, superstiti.
Qui potremmo richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. 2^ Civ., 27 settembre 2012, n. 16430, pronuncia che rileva, principalmente, per i criteri di appartenenza alla famiglia che determinano la sussistenza del diritto di sepoltura. Qui, il Regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe prevedere che tra i più co-titolari del diritto di sepoltura possa individuarsi un rappresentante, con funzioni di mero nuncius (ricordando che si è pur sempre in presenza di una comunione indivisibile), quale “interlocutore” per il concessionario, soluzione che, in difetto di espressa previsione regolamentare, non fa venire meno la posizione di interessati (cioè, co-interessati) di tutte le altre persone. In quanto mero nuncius , tale “rappresentante” non dispone, né può disporre di particolari poteri che lo pongano in una qualche posizione di differenziazione rispetto a tutti gli altri co-titolari del diritto di sepoltura. Nell’ipotesi qui considerata si determina che la stessa appartenenza alla famiglia del concessionario rimanga stabile, quale era al momento fondativo del sepolcro.
La prima ipotesi (previsione del subentro come istituto specifico) comporta che, al decesso del concessionario/fondatore del sepolcro, uno, alcuni o tutti gli appartenenti alla di lei/lui “famiglia” assumano, a loro volta, la qualità di concessionario (e tale ipotesi potrebbe essere denominata quale “concessionario mobile”), prevedendo tanto un qualche specifico procedimento, oppure, anche, un qualche automatismo (anche se eventualmente (preferibile) da formalizzare in qualche atto amministrativo).
Da ciò consegue che, deceduto il concessionario/fondatore del sepolcro, le persone che vengano per questo ad acquisire la qualità di concessionario debbano essere, assunta tale qualità, considerate rilevanti ai fini dell’appartenenza alla famiglia del concessionario, cosa che amplia, per così dire, lo spettro delle persone che appartengono alla famiglia del concessionario e, quindi, vengono a godere del diritto di sepoltura. L’ipotesi, per altro, non produce, né può produrre effetti su quanti siano titolari del diritto di sepoltura in quanto appartenenti alla famiglia del concessionario (ora, inteso quale fondatore del sepolcro), con la conseguenza che non vengono meno le posizioni giuridiche costitutive del diritto di sepoltura già sorte, ma che può aversi un ampliamento, un’estensione delle persone aventi diritto di sepoltura in quanto appartenenti alla famiglia dei “nuovi” concessionari (“nuovi” essendo divenuti tali a seguito del subentro come effetto della morte del concessionario/fondatore del sepolcro).
Per altro, l’operatività dell’istituto del subentro, quando adottata la prima ipotesi, deve tenere conto del fatto che non necessariamente tutte le persone appartenenti alla famiglia del (defunto) concessionario/fondatore del sepolcro possono divenire, a propria volta, concessionari.
L’enunciazione “non necessariamente” richiede un lieve approfondimento, nel senso che il Regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe, se lo ritenga opportuno e funzionale, anche prevede che tutti gli appartenenti alla famiglia del concessionario/fondatore del sepolcro assumano, a titolo proprio, la qualità di concessionari. Ma, in genere, appare maggiormente razionale e funzionale, una scelta discriminatoria (che, oggettivamente, non lo è):
per semplificare l’esposizione si ricorre ad un esemplificazione, oltretutto per certi versi esasperata. Il concessionario/fondatore del sepolcro potrebbe lasciare discendenti in linea retta di 1° grado (figlie/i), ma anche discendenti in linea retta di 2° grado (figlie/i delle/dei precedenti) (per la voluta semplificazione della fattispecie non si considera il caso in cui questi ultimi vengano a nascere (o, anche, ad essere concepiti) dopo il decesso del concessionario/fondatore del sepolcro). In tali casi, avrebbe poco senso estendere ai secondi la qualificazione da riconoscere ai primi, tanto più che i secondi hanno/avranno il diritto di sepoltura in quanto appartenenti alla famiglia del concessionario (quali sono divenuti i primi).

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Sereno Scolaro

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