Autorizzazione per cremare resti mortali ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003: chi firma?

Costituisce pubblica funzione qualunque attività amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.
Le pubbliche funzioni riguardano:

a) la polizia mortuaria (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali);
b) il rilascio di autorizzazioni in quanto pubblica Autorità (per compiti statali di stato civile o di sanità pubblica) in genere attribuite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, quali ad esempio, nel caso di specie, l’emanazione delle autorizzazioni alla cremazione, alla inumazione, alla tumulazione, al trasporto funebre.

firma fondo-magazineQualsiasi comportamento volto a surrogare illegittimamente questo potere della Pubblica Autorità sancita dall’ordinamento italiano di polizia mortuaria integra la fattispecie di reato di cui all’Art. 347 Codice Penale (usurpazione di pubbliche funzioni)

Ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lettera g) Legge 30 marzo 2001 n. 130, richiamato poi dalla Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 adottata dopo l’emanazione del DPR n.254/2003 il comune autorizza la diretta cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n.254) provenienti da esumazione ed estumulazione sulla base di istanza presentata dagli aventi titolo.

Per la cremazione dei resti mortali non occorre la procedura aggravata di cui all’Art. 79 commi 4 e 5 DPR n.285/1990, così, parimenti Sotto il profilo della forma, l’assenso non sembra avere requisiti particolari, se non quello della sua manifestazione da parte chi è legittimato, secondo il principio di poziorità ai sensi dell’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 richiedere la cremazione dei resti mortali, in altre parole, secondo la prevalente dottrina non troverebbe applicazione la Circolare Telegrafica 1 settembre 2004, nè, tanto meno sarebbe necessario autenticare la sottoscrizione, trattandosi, in ogni caso, pur sempre di diritti personalissimi.

È l’ufficio del gestore del cimitero che ha potestà nel procedimento di individuazione dei familiari.
Dovendo detto ufficio assicurare la riscossione degli oneri dell’inumazione, esumazione, estumulazione e cremazione, il cui inadempimento determina responsabilità patrimoniale ex Art. 93 Decreto Legislativo n.267/2000, ha possibilità di individuare velocemente ed esattamente chi disponda dette operazioni, ovviamente avendone diritto.

E’opinione di alcuni studiosi della materia funeraria che il consenso per la cremazione dei resti mortali (in caso di disinteresse si procede d’ufficio secondo quanto previsto dall’ordinanza sindacale di cui agli Artt. 82 comma 4 e 86 comma1 DPR n.285/1990) reso al gestore del cimitero.

Si precisa che con l’art. 3 comma 9 della Legge 15/5/97 n. 127 é ora ammesso rendere ad una impresa di gestione di servizi pubblici dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente fatti o circostanze attinenti i servizi gestiti. Il cittadino interessato sottoscrive l’istanza davanti al funzionario incaricato dal rappresentante legale dell’impresa di gestione. Detto funzionario ne autentica la firma. È pertanto necessario che il legale rappresentante incarichi formalmente uno o più funzionari.

Nella struttura organizzativa di un Comune è possibile e auspicabile che l’autorizzazione alla cremazione dei resti mortali (cosiddette salme inconsunte) possa esser accordata il responsabile del cimitero, con evidente semplificazione sia per i parenti, sia sotto il profilo operativo, senza inutili appesantimenti amministrativi.

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Carlo Ballotta

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4 thoughts on “Autorizzazione per cremare resti mortali ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003: chi firma?

  1. Gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo- conservativo dissepolti dopo trent’anni dalla tumulazione, e provenienti da ordinaria attività cimiteriale possono essere avviati a diretta
    cremazione senza l’assenso dei familiari qualora sconosciuti o inesistenti? Inoltre l’autorizzazione alla cremazione di resti mortali viene rilasciata dall’ufficiale di stato civile o dal responsabile del servizio di polizia mortuaria?

    1. X Comune della Regione Sardegna,

      in nuce (e senza esser, come sovente mi capita, troppo prolissi): qui s’intersecano due diverse norme, di differente ordine e grado: l’art. 3 comma 1 lett. g) Legge n. 130/2001 (laddove applicabile nella sua interezza) e l’art. 3 commi 5 e 6 DPR 15 luglio 2003 n. 254 cui è seguita la risoluzione ministeriale esplicativa del Ministero Salute n. 400 del 30/10/2003 emanata in conseguenza dello stesso DPR n. 254/2003 sullo specifico quesito della diretta cremazione del resti mortali provenienti da estumulazione.
      Ora l’art. 3 l’art. 3 commi 5 e 6 DPR 15 luglio 2003 n. 254 fonte di pari livello e successiva rispetto al DPR 10 settembre 1990 n. 295 interviene con parziale riforma dell’Art. 86 comma 2 DPR n. 285/1990 rendendo finalmente possibile l’immediata cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo estumulati, senza più, quindi, il bisogno di un suppletivo turno di rotazione in campo di terra.
      La competenza territoriale e funzionale è da individuarsi nell’ufficio della polizia mortuaria (nella persona del dirigente di settore ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 o nel responsabile del servizio giusta l’art. 109 comma 2 D.Lgs n. 267/2000 per i comuni privi di figure dirigenziali) del Comune di prima sepoltura, cioè di quello nella cui giurisdizione amministrativa insiste il cimitero oggetto delle operazioni di disseppellimento.
      Per il decreto di trasporto e di cremazione può esser adottato un atto cumulativo.
      Più spinosa la questione della volontà: la legge n. 130/2001, in effetti, ragiona in termini di una semplice assenso, ossia di un un atto comunque volitivo (quindi di non contrarietà) manifestato anche in forma destrutturata, in caso di irreperibilità o disinteresse sarebbe pure possibile procedere d’ufficio e con oneri a carico del gestore del cimitero, consiglio però, poichè parliamo pur sempre di diritti personalissimi, ancorché “depotenziati”, opportune forme di pubblicità-notizia della decisione assunta, tramite ordinanza sindacale ex art. 86 comma 1 DPR n. 285/1990,, dal comune di cremare i resti mortali, anche ricorrendo a laboriose ricerche anagrafiche per risalire ai congiunti più prossimi dei de cuius, anche per il possibile recupero delle spese gestionali e per non incorrere in spiacevoli strascichi giudiziari.
      La presunzione di conoscenza legale degli atti, correlata all’espletamento delle formalità di pubblicazione prescritta dalla legge o dai regolamenti si riferisce alla categoria degli atti amministrativi generali, che hanno come destinatari un numero elevato di soggetti.

  2. X Riccardo,

    1) Per la cremazione dei resti mortali o dei resti ossei provenienti da esumazione/estumulazione ordinaria non occorre MAI il nulla osta della Procura della Repubblica ex Art. 116 comma 1 D.LGS n.271/1989, necessario invece per la cremazione di cadavere quando si ravvisino elementi di morte violenta o peggio ancora dovuta a reato, ciò è stabilito dall’Art. 3 comma 6 DPR n. 254/2003, in forza del quale non si rende più necessario produrre agli atti la documentazione di cui all’Art. 79 commi 4 e 5 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    2) La cremazione dei resti mortali di cui all’Art. 3 comma 1 lett. b) DPR n. 254/2003 prevede una procedura semplificata pure nella dichiarazione della volontà, secondo alcuni giuristi ai sensi della Legge n. 130/2001 (laddove applicabile attraverso apposita norma regionale di attuazione) basterebbe addirittura un semplice assenso, quindi non tanto un atto volitivo vero e proprio, quanto un mero non dissenso (magari motivato!), anche se non nascondo come molti comuni pure per i resti mortali seguano ancora le modalità dettate dalla Circ. Min. n.37/2004 per la cremazione di cadavere, quindi con una manifestazione di volontà più strutturata, da formalizzarsi attraverso l’atto sostitutivo di atto di notorietà ex Art. 47 DPR n. 445/2000. Naturalmente occorre la firma di tutti i soggetti titolati ad esprimersi. E’, infatti, ancora richiesta l’unanimità. C’è un fatto molto importante da sottolineare secondo la sullodata Circ. Min. n.37/2004 i famigliari del de cuius non esprimono in concreto,un proprio volere, ma si limitano a riferire, quasi fossero un nuncius, un desiderio del defunto.

    3) Per il caso da Lei prospettato vedo due possibili soluzioni:

    a) senza adire il giudice in sede civile (si tratterebbe pur sempre di tutelare diritti soggettivi per i quali non è competente nemmeno il Giudice di Pace) e cioè con i soli strumenti amministrativi del regolamento comunale di polizia mortuaria si dimostra che l’opposizione del fratellastro di Suo suocero è mossa solo dal puro e semplice disinteresse, il quale si configura, poi, come l’animus protratto in un tempo certo, sufficientemente lungo nonché inequivocabile e risoluto di fregarsene bellamente della destinazione dei resti della madre, magari per non assumersi gli oneri relativi alle operazioni di cremazione. Anche perché (mi sia consentita la malizia!) spesso questi litigi sorgono appunto per la ripartizione dei costi, in quanto la cremazione ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge n.26/2001 e della stessa Legge n.130/2001 è servizio pubblico locale a titolo oneroso per l’utenza, e le relative spese, anche dopo il periodo legale di sepoltura non possono più esser coperte dal bilancio del comune a pena di danno erariale con segnalazione di rigore alla Corte dei Conti ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000. Questa prova è ardua poichè l’attività amministrativa del Comune sconfinerebbe in quella giurisdizionale e l’ufficio di polizia mortuaria non è abilitato dalla Legge a dirimere le controversie, esso in caso di dissidio o disaccordo si limita a mantener fermo lo status quo in attesa di una bonaria composizione della lite o di sentenza passata in giudicato ed a provvedere alla riscossione anche coattiva attraverso l’iscrizione a ruolo degli oneri cimiteriali dovuti alle operazioni di esumazione/estumulazione le quali vanno pur sempre imputate al concessionario, ai suoi aventi causa o comunque ai parenti del defunto i quali sono obbligati in solido ex Art. 1292 Cod. Civile.

    b) ex Art. 100 Cod. Proc. Civile I soggetti legittimati da interessi di pietas (Suo suocero in particolare) ricorrono al Tribunale Civile per ottenere un provvedimento d’urgenza in materia di cremazione dei resti della Madre, magari sfruttando lo stesso Art. 700 Cod. Proc. Civile. La Magistratura, a differenza dell’Autorità Comunale può ricorrere a qualunque mezzo di prova.

    Mi sia consentito un suggerimento un po’ “mafioso” (o da consumato politicante?) : siccome l’oggetto dell’aspra contesa è la stamaledetta firma del fratellastro perchè non cercate di “agganciarlo” ovviamente nec vi nec clam promettendogli solennemente e nei fatti di sollevarlo dai relativi oneri, magari riuscireste ad aammansirlo, ammorbidendo la sua posizione così intransigente.

  3. Salve,
    ho cercato in ogni Topic, ma non sono riuscito a trovare un argomento che possa fare luce sulla seguente vicenda:
    Mio suocero ha intenzione di cremare i resti mortali della madre. La signora è deceduta negli anni novanta e dopo un ventennio di inumazione, è nuovamente scaduto l’affitto dello spazio a terra ed il figlio ha intenzione di cremare e trasportare le ceneri presso la propria abitazione.
    Di contro, il fratellastro di costui, ha espresso tanto una volontà negativa alla cremazione, quanto, soprattutto, un disinteresse verso i resti della madre, per i quali vorrebbe sia seguita la disposizione normativa e, di conseguenza, il deposito presso l’ossario comune del Cimitero di Prima porta in Roma (peraltro ha anche rifiutato una richiesta di pagamento congiunto della nuova concessione a terra).
    Che tipo di attività deve essere svolta per richiedere l’autorizzazione alla cremazione? Chi deve decidere in caso di constrasto sulla disposizione dei resti mortali? E’ possibile presentare immediatamente un Ricorso o una istanza (e che tipo) al Presidente del Tribunale Civile competente per farsi autorizzare alla cremazione? Oppure bisogna chiedere, anche in caso di cremazione postuma, l’autorizzazione al Procuratore della Repubblica?
    Molte grazie in anticipo per la risposta

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