Nelle segrete stanze di funerali.org: l’archivio delle sentenze

Chi Vi scrive in parte si è anche “formato” sui sentenziari di www.euroact.net, oltreché sulla mitica rubrica dell’Ing. Fogli “Quesiti e Lettere” , ai tempi de: “I.S.F.” in formato cartaceo, pregevole trimestrale di approfondimento settoriale per addetti al circuito della polizia mortuaria, oggi integralmente trasfuso (redazione compresa) in questo sito.
Due formidabili fonti di informazioni, dunque, per di più molto orientate al problem solving, all’aiuto concreto fornito ai colleghi, con taglio prettamente operativo, qualunque sia la loro funzione o mansione nelle professioni del post mortem.
Quanti, da abbonati PREMIUM accedano ai servizi di secondo livello, proposti dal questa Redazione, tra cui campeggia senza dubbio una monumentale bibliografia di letteratura tecnica per il settore funerario, avranno certo senz’altro apprezzato la possibilità di attingere pienamente a diverse banche dati, sempre aggiornate…e con numeri da brividi, per l’estensione della raccolta inter-disciplinare, catalogata pazientemente in tanti anni di sublime ricapitolazione sullo scibile mortuario.
Oggi Vi vorremmo introdurre nella sezione dedicata alla giurisprudenza specifica sulla cause giudiziarie inerenti alla polizia mortuaria, dal pannello PREMIUM facilmente raggiungibile.
A quale target di utenza si rivolge principalmente questo servizio di consultazione?

L’archivio delle sentenze anche per un fruitore pagante (quindi già molto predisposto al disbrigo degli affari funerari) rimane la parte più problematica da proporre nel pacchetto dei servigi resi sul sito.
Non so quanto, chi compra il prodotto immateriale e d’intelletto “funerali.org”, abbia voglia e tempo (ahimè!) di risalire attraverso l’analisi sinottica e storica di più sentenze simili alla fisionomia di un particolare istituto, poi poi magari dovere impostare un (detto genericamente) atto di polizia mortuaria sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali reperite.
A questo punto – mi sia permesso – sarebbe meglio acquistarsi quesito + giurisprudenza + (perché no?) nutrita produzione letteraria di settore selezionata dall’antologia del sito. Il Dr. Scolaro, nella sua consueta rubrica, è magistrale nel commentare le pronunce più interessanti per questo momento del comparto funerario italiano.
Funerali.org fornisce, quindi, una prestazione integrata, articolata su più piani di fruizione.
Quando si commenta semplicemente, o si prende posizione anche decisa su un fatto di rilevanza giuridica per il mondo (sepolto!) della polizia mortuaria si finisce inevitabilmente per diverse ragioni con il manipolare il testo, per sintesi necessaria, per questioni di tempo, pure se ci si sforza di praticare la convinta terzietà tra le parti in contesa.
È, allora, a volte necessario decostruire errate convinzioni, banali leggende metropolitane, o prassi fondate su interpretazioni molto di parte di istituti dai contorni ancora troppo labili perché possa già essersi instaurata una valida e stabile una living costitution, sulla loro reale applicazione nella vita del cittadino.
Come? Atto solenne di umiltà e parola titolata ai rilievi dei Tribunali Italiani, almeno per tracciare un ipotetico identikit alcuni nuovi diritti (o legittime aspettative?), in campo funerario di ancora incerta definizione e configurazione, all’atto concreto.

Il target cui ci rivolgiamo oggi è dunque formato in misura sempre più consistente da veri professionisti del settore funerario, già abbastanza “smaliziati” per poter autonomamente orientarsi nella lettura e comprensione di fatto e soprattutto diritto addotto dai Giudici a motivazione della propria decisione su una particolare fattispecie, oggetto di scrutinio.
Difatti, un accesso troppo disinvolto alla bramate sentenze, vero distillato di scibile giuridico, condurrebbe ad una giustizia funeraria fai da te…risibile forse, agli occhi dei più esperti e scaltriti, ma meglio se evitata. E dai noi, in Italia, proprio non è costume fare così.
Ci sono, infatti, i diversi passaggi di procedimento e giurisdizione per veder affermarsi la sussistenza di un diritto da parte del Giudice di ultima istanza. e poi, qui da noi non vige la regola ferrea del precedente, come invece in molte discipline o sistemi giuridici lontane dalla nostra tradizione romanistica.
Da anni vo’ ripetendo nei quesiti cui fornisco risposta in home page come una decisione del giudice faccia stato solo tra le parti, e quindi la giurisprudenza relativa (spesso anche citata) serve unicamente per corroborare una tesi, tutta da dimostrarsi, ancora, nella casistica specifica, sottoposta dai lettori.
Spesso invece, come nel deteriore dibattito politico si brandiscono pronunce della Cassazione o sentenze di qualche sperduto Tribunale periferico, per avvalorare ora una tesi, ora il suo esatto contrario, verso la controparte, con poco rispetto la la funzione costituzionale della sentenza ed il lavoro dei giudici stessi.
Fu così per la privativa del trasporto funebre, indicativamente; rovesciando la prospettiva, la sentenze dei T.A.R. favorevoli alla applicazione dei diritti fissi sulle autorizzazioni al trasporto funebre sono l’…”arma”, del tutto figurata, con cui i Comuni istituiscono appunto detti tributi da attività istruttoria.
Di conseguenza, credo siano opportune queste righe introduttive capaci di accompagnare con le dovute precauzioni tecniche e di diritto alle meraviglie dell’area dedicata alle sentenze.
Per me, all’inizio, accedere a questo data base, di cui mi servo tutt’ora, fu un illuminazione; intere pagine di dispute sullo ius sepulchri e motivazioni attinenti a mia disposizione, per studi, ricerche…

Ad ogni modo il valore aggiunto alla Vostra navigazione tra queste pagine, nel burrascoso mare magnum del web è pur sempre il lavoro di noi tutti, in Redazione, altrimenti se la gente su funerali.org sapesse ben organizzarsi da sola, sarebbe in grado di costruirsi DA SOLA tutto il proprio percorso didattico, di formazione o apprendimento. Ed io sarei logicamente DISOCCUPATO…
Comunque cari navigatori di funerali.org, seguire lo sviluppo argomentativo di sentenze a loro modo storiche ed epocali è sì faticoso, ma aiuta a capire come si plasmi nel tempo un filone giurisprudenziale in cui si evidenzino e trovino piena cittadinanza quelle interpretazioni del dettato normativo che poi formano un’elaborazione omogenea e costante.
Da essa discendono c.d. principi pretorili, vale a dire comunque  statuizioni di diritto non ancora veicolate nell’Ordinamento positivo da apposita norma giuridica dal legislatore.

Written by:

Carlo Ballotta

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