Trasporti internazionali verso l’estero: a chi compete la verifica sul regolare confezionamento del feretro?

Le norme di riferimento, su cui si incardina questo nostro breve studio, sono:

Regio Decreto n. 1379 del 1 luglio 1937 (approvazione della Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937)

Artt. 16 comma 21, 252, 273, 294, 305, 326 e 487 del D.P.R n. 285 10 settembre 1990.

Paragrafo 8.28 Circolare Ministero della sanità n. 24 del 24 Giugno 1993.

Per meglio enucleare il problema oggetto di questo saggio, è quanto mai opportuno un confronto a rime parallele tra le diverse filosofie, in materia di trasporti funebri internazionali, che sottendono le due più avveniristiche leggi regionali in materia di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, ovvero la Legge Regionale n. 33/2009 del varata dalla Lombardia e la Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 approvata dall’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna.

Il comma 3 dell’Art. 6 nell’innovativa Legge regionale n. 33/2009 promulgata dalla regione Lombardia opera una precisa distinzione tra i trasporti funebri internazionali e quelli che invece si consumano all’interno del territorio regionale, per i primi la vigilanza spetta all’autorità sanitaria, nel rispetto della normativa vigente e statale (D.P.R. n.285/1990) ed internazionale (Convenzione di Berlino) per i secondi, invece, è l’addetto al trasporto ad attestare, tramite apposito modulo, il corretto confezionamento del feretro in relazione alla distanza da percorrere durante il trasferimento e alla sua destinazione ultima.

Per i trasporti fuori Regione, quindi, valgono le norme statali esistenti, chiarite dalla circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

La prevalenza della normativa nazionale è sempre applicabile quando si abbiano rapporti extraterritoriali (alla Regione Lombardia).

Rispetto agli altri trasporti funebri (Artt. 23 e seguenti D.P.R. n.285/1990) che si svolgano interamente nel comune o siano diretti verso altri comuni, ma sempre nell’ambito dello Stato Italiano, la procedura per l’autorizzazione ai trasporti verso l’estero presenta una tempistica invertita, in forza delle quale il controllo sulla rispondenza della bara alle prescrizioni di cui all’Art. 30 DPR 285/1990, oppure dettate dalla Convenzione di Berlino, deve esser esercitato non solo prima del rilascio del passaporto mortuario/titolo di viaggio, ma anche prima di inoltrare formale richiesta alle autorità italiane, poiché la dichiarazione ufficiale sull’avvenuta osservanza di tutte le disposizioni tecniche sulla regolare chiusura e composizione del feretro costituiscono uno dei requisiti necessari per inoltrare la domanda stessa di trasporto funebre.
La dottrina ritiene che l’AUSL non possa “abdicare” da questo dovere, poiché la normativa (Circ, Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, paragrafo 9.7; Artt. 16 e 48 DPR 285/90, Art. 49 D.P.R. n.445/2000) individua nella sola autorità sanitaria il soggetto istituzionale deputato all’assolvimento di queste incombenze…eminentemente sanitarie, e non surrogabili da soggetti esterni!

Il mantenimento esplicito del controllo sanitario per la partenza dei trasporti funebri internazionali salva la legge lombarda dal più rilevante dei possibili appunti di legittimità costituzionale (cioè se una Regione possa intervenire o meno in materia oggetto di accordi internazionali recepiti dal Governo italiano).
La regione Lombardia si era già espressa diversi anni prima nell’organizzazione della polizia mortuaria, intesa come l’insieme delle funzioni di autorizzazione, supervisione e vigilanza sull’attività funebre con nota del 27 ottobre 1993 – Applicazione della circolare n. 24/1993 del Ministero della Sanità)in cui si sollecitava una razionale suddivisione dei compiti tra le diverse autorità pubbliche. Si cita testualmente uno stralcio di questo atto: “Fatta salva la competenza del Servizio Igiene Pubblica, Ambientale, Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro in materia di polizia mortuaria ivi compresa la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 285/1990, nonché gli specifici compiti in tale ambito in cadaveri portatori di radioattività (art. 8) di prodotti abortivi e feti (art. 7) di salme dirette all’estero (art. 29) si ritiene pertanto che i restanti atti di verifica della regolarità dei feretri non richiedano di norma alcuna certificazione nè che debbano essere necessariamente effettuati da personale dipendente dell’USSL è ciò anche in relazione ad una pur razionale suddivisione dei compiti e ad un corretto impiego di risorse tra le diverse Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell’azione di Polizia Mortuaria.”

Allo stato attuale della legislazione nazionale, in base all’art. 16 comma 2 del DPR 285/90 è l’AUSL che vigila e controlla il servizio di trasporto10 di salme e cadaveri.

Il controllo è obbligatorio nel caso di trasporto all’estero, dall’estero o per morti di malattia infettivo-diffusiva.11

Negli altri casi la sorveglianza viene regolata diversamente da Regione a Regione (talune hanno uno specifico tariffario) o da Comune a Comune (in base a quanto stabilito in via generale dal regolamento di polizia mortuaria comunale o dall’ordinanza del Sindaco che regola i trasporti funebri, di cui all’art. 22 del DPR 285/90) e può essere garantita anche non in forma continuativa, bensì “random” ossia a campione scelto casualmente.

L’Emilia Romagna, invece, affronta il tema dei trasporti funebri in modo più “estremo” e di forte cesura con il dettato del D.P.R. n.285/1990, l’Art. 10 comma 9 della legge n.19/2004 e la determina del responsabile del Servizio di sanità Pubblica 6 ottobre 2004 n.13871 e s.m.i., in attuazione dello stesso art., affidano all’impresa che effettua il trasporto e non più all’A.USL la responsabilità di redigere un documento sostitutivo del certificato di cui all’Art. 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/1990 attraverso un’attestazione di garanzia.

Certo In materia di gestione sanitaria è competente la Regione che, per norma di legge, decide come strutturare il servizio.

Questo principio di autonomia vale anche in materia di polizia mortuaria, per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 174 del 1991, che ha ritenuto eccedesse dalle competenze dello Stato l’indicazione puntuale nel regolamento di polizia mortuaria nazionale dei soggetti cui affidare determinati ruoli ed incarichi.

Il pronunciamento della Consulta, naturalmente è ancor oggi estensibile anche a quelle Regioni che abbiano adottato o vogliano varare una legge di organizzazione in materia sanitaria, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 131/2003, infatti, nel frattempo è proprio cambiata tutta l’architettura costituzionale nei rapporti (tesi!) tra Stato ed Enti Territoriali, in un ordinamento sempre più pluri-legislativo ed acefalo.

L’Emilia Romagna, nell’esercizio di questa sua potestà gestionale, non si limita all’individuazione del profilo professionale del vigile sanitario e del soggetto che fisicamente attenderà a questa mansione; In Emilia-Romagna anche per i trasporti funebri verso l’Estero la verifica del feretro è spettanza dell’addetto al trasporto poiché egli, investito di tale potere opera  in qualità di incaricato di pubblico servizio, risponde penalmente dei propri atti ed appartiene ad un’impresa autorizzata12 all’esercizio dell’attività funebre,  il processo verbale di controllo sulla rispondenza del feretro alle prescrizioni dettate dall’Art. 30 D.P.R. 285/1990, allora, al pari del trattamento antiputrefattivo di cui all’Art. 3213 D.P.R. 285/1990 è sempre un compito di natura meramente pubblica (come tutte le funzioni di polizia mortuaria) anche se trasferito ad un soggetto esterno alla sua struttura ed all’organigramma della Regione.
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1 Vigilanza e controllo sui trasporti funebri da parte dell’AUSL
2 Precauzioni in caso di decesso per morbo infettivo-diffusivo.
3 Trasporti da o verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino.
4 Estradizione di feretri verso Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino.
5 Requisiti tecnici dei feretri per trasporti verso l’Esterno fuori dei casi contemplati dalla Convenzione di Berlino.
6 Trattamento antiputrefattivo per trasporti di lunga durata o nei mesi più caldi.
7 Competenza esclusiva del personale sanitario o tecnico, se agisce su delega, per la siringazione cavitaria di cui all’Art. 32 DPR 285/90.
8 Adempimenti per l’espatrio di cadavere di cui all’Art. 29 DPR 285/90.
9 Anche la regione Piemonte che è intervenuta sull’assetto della polizia mortuaria con deliberazioni della Giunta Regionale 5 agosto 2002 e 24 febbraio 2003 rispetta questo limite e le AUSL non sono più coinvolte direttamente nelle certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24, ad esclusione di quelle previste per trasporti internazionali, che permangono;
10 Emilia Romagna e Lombardia hanno trasferito questa responsabilità in capo al comune che si avvale del supporto tecnico dell’AUSL solo per problematiche igienico-sanitarie.
11 Per gli infetti deve esser prodotta una certificazione in cui si dimostri di aver rispettato le prescrizioni di cui all’Art. 25 D.P.R. n. 285/1990.
12 L’impresa deve soddisfare requisiti molto selettivi come disponibilità continuata di mezzi, personale e risorse tecniche.
13 Per i trasporti interni alla regione Emilia Romagna, in forza del comma 10 Art.10 Legge regionale n.19/04 si disapplica l’Art. 32 del D.P.R. 285/1990.

 

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Carlo Ballotta

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