Regione Lombardia – Regolamento n. 6 del 09/11/2004: come provvedere al trasporto salme?

Ad oggi, il DPR n. 285/1990 prevede, pur sempre, la possibilità per un defunto di essere trasportato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con le misure cautelative stabilite dall’articolo 17 e ad esclusione dei morti per malattie infettive (il morbo infettivo-diffusivo, quindi deve essere escluso a priori per poter autorizzare il trasporto a cassa aperta), previa autorizzazione del comune di decesso (tranne nei casi di morte sulla pubblica via e di feti (prodotti abortivi o del concepimento), di cui al paragrafo 5.2 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993).

Molti autorevoli commentatori hanno sempre ritenuto la procedura enucleata dall’Art. 17 DPR 285/90, definita, in gergo, anche come trasporto a cassa aperta, una sorta di deroga al principio di portata più generale secondo cui il periodo di osservazione deve sempre consumarsi nel luogo di decesso, quando questo coincida con l’abitazione [1], intesa come luogo dove si trovava il de cuius al momento della morte, purché il domicilio non sia inadatto o non sia pericoloso mantenere la salma al suo interno, oppure nei luoghi individuati dallo stesso DPR 285/90, nei casi obbligatoriamente in esso stabiliti:

* dall’articolo 12;
* dall’articolo 13;
* nel servizio mortuario di cui al DPR 14 gennaio 1997 (camera ardente ospedaliera ove è avvenuto il decesso) per i morti in strutture sanitarie.

Ogni alto posto “atipico” deve sempre esser preventivamente autorizzato, mentre occorre che sia sempre garantita la sorveglianza perché:

* possano repentinamente esser registrate manifestazioni di vita, ancorché flebili e quasi impercettibili, prestando tutte le cure del caso;
* i corpi umani non siano oggetto di profanazioni o di atti volti a dissimulare responsabilità di natura penale, inquinando eventuale materiale probatorio di natura medico legale al vaglio dell’autorità giudiziaria.

L’art. 4 comma 4 della Legge regionale n. 22/03, poi implementato dall’Art. 39 del regolamento attuativo n. 6/0, introduce una rivoluzione nei servizi funerari, perché rimuove le rigidità imposte dal DPR 285/90, in materia di trasporti a cassa aperta, consentendo una maggior libertà alle famiglie che vogliano vegliare la spoglia di un proprio caro, in un ambiente diverso da quello in cui si è verificato il decesso.
In effetti, dall’entrata in vigore della Legge n. 22 del 18 novembre 2003, per ottenere l’autorizzazione allo spostamento di una salma basta la richiesta scritta dei famigliari ed il titolo, in virtù del quale è possibile procedere con il trasporto, è un semplice certificato medico (non occorre più l’autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune che, invece, rimane competente per i trasporti dopo il periodo d’osservazione, quando, cioè il feretro chiuso e sigillato parte per la sua destinazione finale (cremazione, sepoltura in cimitero, o fuori di esso, tumulazione privilegiata, estero) [2].
Questa importante novità permette, soprattutto quando la riforma verrà metabolizzata e capita dalle famiglie e anche da noi operatori funebri, di socializzare l’evento morte [3] in modo da renderlo meno traumatico, scegliendo di volta in volta l’ambientazione più adatta per la veglia funebre.

Con quali strumenti, allora, effettuare il trasporto a cassa aperta per trasferire le salme dal luogo di decesso verso il servizio mortuario ospedaliero di strutture sanitarie pubbliche o private, il domicilio del de cuius, la sala del commiato (funeral home)?
L’Art. 4 al comma 4 della Legge n.22/03, poi trasfusa nel T.U. n. 33/2009, parlava in modo abbastanza generico di un contenitore impermeabile non sigillato, in modo da garantire un trasporto rapido, decoroso ed in condizioni di piena sicurezza, per la salute pubblica e per gli stessi necrofori.
Proviamo, ora, ad esaminare alcune possibili tecniche che soddisfino la “ratio” del sullodato Art. 4 comma 4.
L’imballo di cui sopra potrebbe essere:

A) Una semplice cassa funebre [4] in legno massello, non importa se con spessori e specifiche da tumulazione (Art. 30 DPR 285/90) o inumazione (Art. 75 DPR 285/90), foderata,  però, all’interno, ai sensi del paragrafo 5.3 circ. Min. n. 24 del 24 giugno 1993, con una couvette in materiale impermeabile, ossia con un dispositivo plastico ad effetto barriera, che però non dovrà esser completamente chiuso, poiché la perfetta ermeticità a gas e liquidi post mortali potrebbe compromettere o, addirittura, inibire eventuali manifestazioni di vita come, appunto, il respiro.
Non mi pare un metodo molto pratico, né tanto meno razionale, perché contravviene allo spirito del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Una bara, anche se di legno dolce, è molto pesante, non si capisce perché i necrofori debbano trascinarsi a spalla lungo la rampa delle scale un peso inerziale del tutto inutile, che si aggiunge alla massa da movimentare costituita dalla salma.
L’involucro plastico deve, poi, esser periodicamente sostituito, perché con il tempo tende naturalmente a degradarsi, così da non offrire più la sicurezza dell’impermeabilità.

B) Vasca di zinco, con i requisiti di cui all’Art. 30 DPR 285/90, usata come controcassa (interna o esterna) nei cofani da tumulazione.
Nemmeno questa volta mi pare una proposta intelligente; certo, una cassa metallica è molto più leggera di una lignea e trattiene benissimo eventuali percolazioni di liquame, non servirebbe nemmeno munirla di coperchio [5] (non deve assolutamente assicurare la tenuta stagna), tuttavia le vasche zincate quasi mai sono studiate con punti di presa, attacchi o maniglie per facilitarne la manovrabilità, soprattutto in spazi angusti come potrebbero essere pianerottoli o ballatoi, la lamiera, poi, a causa dei sottilissimi spessori può risultare molto tagliente, di conseguenza, molto pericolosa.

C) Contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
Si tratta o di un cassone con le caratteristiche di cui all’Art. 31 DPR 285/90, nel qual caso i necrofori avranno l’avvertenza di rimuovere il coperchio o, comunque, di lasciarlo socchiuso così da permettere lo scambio di gas con l’esterno, essenziale per la ventilazione polmonare, quando la salma dovesse “svegliarsi” dallo stato di morte apparente) oppure di una più semplice barella [6] munita di sponde.
Le uniche due criticità potrebbero essere l’eccessivo peso (anche se questo cassone è progettato per accogliere, al proprio interno, pur sempre un corpo) e qualche noia di handling, ossia di maneggevolezza, già riscontrata nel punto A).

D) Lettiga “a cucchiaio”, realizzata in materiale plastico: gli ultimi dispositivi, proposti dalla più moderna industria funeraria, hanno mutuato la stessa filosofia costruttiva delle lettighe, usate durante le operazioni di soccorso per persone ancora vive.
Questa tipologia costruttiva permette di sollevare agevolmente un corpo, senza dover compiere particolari sforzi o faticosi movimenti.
La procedura è piuttosto semplice, ma davvero efficace: in caso di cadaveri riversi al suolo basta lasciar scivolare sotto la loro schiena il supporto rigido, molto sottile,  di cui si compone la portantina, se si presentano difficoltà, è sufficiente girare il morto su di un fianco, così da facilitare l’inserimento della stessa.
Tale barella è una sorta di monoscocca leggerissima e può esser sistemata direttamente nel cassone predisposto per ricevere il cadavere, così non occorre più sfilare la salma dal suo piano d’appoggio, dovendola afferrare per spalle e gambe. Il suo uso è complementare a quello del sacco. Cinture di sicurezza, distribuite in più punti, assicurano saldamente il corpo alla barella, impedendo rovinose cadute.
Per lavorare con la massima sicurezza conviene predisporre, tra la schiena della salma e la barella, una traversa di materiale impermeabile, magari trattata con polveri assorbenti e disinfettanti, così da trattenere eventuali fluidi rilasciati dalla salma durante i trasferimenti di carico ed i cambi di pendenza, ineliminabili quando ci si muove lungo una rampa di scale.

E) Sacco, che presenta la parte su cui appoggia internamente il corpo, in grado di trattenere eventuali perdite di liquidi cadaverici (ecco la necessità della impermeabilità).
Il sacco non viene sigillato, per cui ha una cerniera non completamente tirata, per consentire il passaggio di aria e se vi dovessero essere segni di vita, riconoscerli.
Questo dispositivo rappresenta la soluzione migliore ed è mutuato dall’esperienza dei cosiddetti recuperi salma sul luogo di un sinistro stradale.
In quei casi, il rischio che si diffondano, nell’ambiente esterno, umori cadaverici è elevatissimo, siccome è molto probabile la perfusione di sangue o altri umori oppure il distacco di tessuti e parti anatomiche a causa di lesioni e ferite profonde riportate dai corpi dalle vittime durante l’impatto mortale.
L’uso di un sacco leggero impermeabile è, allora, una prescrizione igienica imprescindibile.
Questi contenitori flessibili e monouso sono realizzati con materiali plastici, di notevole resistenza agli sforzi meccanici, ma assolutamente biodegradabili; sono, poi, monouso (non c’è quindi il bisogno di doverli pulire dopo ogni intervento, entrando in contatto, seppur accidentalmente, con il materiale organico perso dal corpo trasportato)

F) Telo dotato di maniglie.
È, per molti aspetti, analogo al sacco da recupero; in qualche misura, però, è meno elegante e discreto, perché non cela la salma alla vista indiscreta di curiosi o di soggetti che potrebbero facilmente impressionarsi incontrando, vis a vis, un defunto nell’androne delle scale.
Per tale evenienza basterebbe avvolgere il corpo esanime in un lenzuolo, così da preservarne l’intimo pudore. Si avrà l’avvertenza di liberare bocca e vie respiratorie, per i motivi precedentemente enumerati, commentando l’Art. 17 del DPR 285/90.


[1] Secondo la norma di diritto positivo, Art. 12 DPR 285/90, l’obbligo di trasporto in obitorio/deposito d’osservazione, per le persone morte a domicilio, sussiste SOLO nel frangente di abitazioni inadatte e la valutazione sulla presunta inidoneità spetta solo al medico del Servizio di Igiene Pubblica o, in subordine, al medico necroscopo; il medico di medicina generale non ha titolo, in quanto troppo influenzabile dai famigliari del de cuius.
[2] Talune regioni hanno modificato tale norma nazionale per adattarla alla propria realtà.
[3] Spesso i malati terminali chiedono di esser trasferiti a domicilio, per trascorrere gli ultimi momenti di vita nell’intimità dell’ambiente domestico, ma i famigliari, inconsciamente, si oppongono perché non sanno o non vogliono confrontarsi con l’eventualità scabrosa del morto in casa.
[4] In Lombardia bisogna far riferimento all’allegato 3 del regolamento n. 6/04.
[5] La copertura, semplicemente da appoggiare sulla vasca, potrebbe avere l’unica funzione di nascondere il corpo allo sguardo di persone estranee al lutto.
[6] Di solito si procede in questo modo negli ospedali, quando bisogna spostare il morto, dal reparto in cui era ricoverato, sino in camera mortuaria, per vestizione ed incassamento, ma gli istituti ospedalieri per i trasporti interni sono dotati di ascensori e montacarichi, così il personale parasanitario non deve mai movimentare “a spalla” le salme.

Written by:

Carlo Ballotta

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