Lombardia: note chiose e commenti alle disposizioni sui trasporti salma – Parte II

Modalità di disposizione di trasporto di salma

È necessaria la volontà espressa, si ritiene per iscritto, del familiare, che individua l’impresa titolata al trasporto della salma.
La legge n. 22/2003, però, non precisa in quale forma la volontà di disposizione debba estrinsecarsi.
È di rigore una precisazione: il trasporto salma a “cassa aperta”, se deliberato dal famigliare per un suo legittimo desiderio, è sempre riconducibile alla fattispecie del trasporto funebre, inteso come servizio a domanda individuale e, perciò, oneroso per l’utenza (ex Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26) qualora, invece, il trasporto salma (ex Art. 41 comma 3 Reg. Reg. n.6/2004) sia ordinato per ragioni di ordine pubblico, per fini di giustizia, oppure emergenza igienico sanitaria (autopsia, riscontro diagnostico, sospetto di morte dovuta a reato, decesso in seguito a morbo infettivo diffusivo, esso ricadrebbe nella differente tipologia del trasporto necroscopico[9].

Attestazione medica[10] autorizzante il trasporto di salma

È indispensabile, ex Art. 39 comma 1 Reg. Reg.le n. 6/2004, per consentire il trasporto della salma, purché interamente interno al territorio regionale, la apposita attestazione medica di cui in allegato 2 alla Delibera regionale n. 20278 del 21 gennaio 2005
Il medico, ai sensi del sullodato Art. 39 comma 1, può essere:

  1. il curante;
  2. il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale.

I suoi compiti sono:

  • verificare ed certificare che si sia in presenza di una salma (ponendo, così, diagnosi di morte);
  • identificare la salma, riportandone le generalità sul modulo allegato 2 alla deliberazione di cui sopra;
  • dichiarare di non ravvisare indizi di morte dovuta a reato (in tal caso la salma è invece posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria e il suo trasporto viene svolto nell’ambito dei servizi necroscopici); la prodromica necessità di  fugare anche il solo dubbio di morte non naturale (morte violenta o cagionata da delitto) non è, almeno formalmente, considerata nella modulistica ufficiale della regione; si pensa sia comunque sia un passaggio ineludibile, poiché per i sanitari sussiste sempre il vincolo da rispettare dell’Art. 365 Codice Penale – Omissione di referto (chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio ometta o ritarda differirne all’Autorità giudiziaria indicata nell’Art. 361 è punito con la multa sino a Lire un milione…omissis…);
  • escludere l’intrinseca pericolosità del trasporto di salma (il trasporto, allora, deve potersi compiere con tutte le cautele della legge regionale, cioè a “cassa aperta”, e senza pregiudizio per la salute pubblica);
  • indicare il suo orario di intervento e quello presunto di morte;
  • predefinire il luogo di destinazione della salma (tra le sole strutture consentite), dove dovrà essere terminato il periodo di osservazione e svolta la visita necroscopica[11] (è quindi investito di tale incarico il servizio di medicina necroscopica del luogo ove la salma è stata deposta). [1] Il medico, sopraggiunto per l’attestazione di morte dovrà specificare il luogo di destinazione scelto dal familiare, riportandone la chiara identificazione e l’indirizzo.

Per procedere all’accertamento di morte (art. 74, comma 2, del D.P.R. 396/00) dopo la dichiarazione o avviso di morte, l’ufficiale di stato civile attiva ex Art. 3 comma 3 L.R. n.22/2003 un medico tra quelli[12] individuati dalla locale ASL.

Flusso e circuito informativo

Consiste nelle comunicazioni preventive e consecutive al trasporto di salma.

Comunicazioni preventive

L’impresa incaricata del trasporto dovrà dare, preventivamente, notizia dell’effettuazione del trasporto trasmettendo (per fax o altro sistema telematico) unitamente alla dichiarazione o avviso di morte copia della certificazione in allegato 1 compilata e sottoscritta dal medico a:

  1. ASL del luogo di destinazione (non è necessariamente l’Istituto di Medicina Legale, potrebbe essere investito di tale mansione anche un altro servizio dell’ASL).
  2. Ufficiale di Stato Civile[13] del comune di decesso e di quello d’arrivo.
  3. Responsabile della struttura ricevente se diversa dall’abitazione privata

Consegna della certificazione medica

Non è ancora ben assodato se l’addetto al trasporto debba consegnare, al personale della struttura ricevente, l’originale dell’attestazione in allegato 2, compilata e sottoscritta dal medico intervenuto, perché lì rimanga, agli atti, o se questa certificazione, che vale come titolo di trasferimento, debba seguire il feretro in cimitero, in analogia con il decreto di trasporto e l’autorizzazione a sepoltura o cremazione di  o ancora debba esser spedita al comune di decesso.

Comunicazioni consecutive all’arrivo della salma alla struttura ricettiva:

Il responsabile della struttura ricevente, o suo delegato, firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall’addetto al trasporto, riportando l’ora di arrivo (e il giorno, se diverso).
Trasmetterà, poi, tempestivamente le informazioni relative all’arrivo della salma (quelle che registra) al Comune di decesso, a quello dove insiste la struttura ricettiva ed alla propria ASL

La trasmissione può avvenire a mezzo fax, posta certificata o con altri sistemi telematici soprattutto per accelerare tutto l’iter quando gli uffici comunali sono chiusi.

Registrazioni nella struttura ricevente

Occorre che il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registri:

  1. cognome e nome del defunto;
  2. data e ora di decesso;
  3. data e ora di arrivo;
  4. luogo di partenza;
  5. impresa autorizzata;
  6. cognome e nome dell’addetto al trasporto.

Addetto al trasporto di salma

Si tratta di persona fisica appartenente ad impresa esercente l’attività funebre. Fino al momento dell’entrata a pieno regime della regolamento regionale (il 10 febbraio del 2007) è sufficiente che l’impresa sia in possesso congiuntamente della autorizzazione al commercio e di quella per agenzia d’affari, salvo che il regolamento comunale vigente non preveda altre espresse caratteristiche, che dovranno essere osservate.

E’ interessante un ultima chiosa di carattere procedurale: è il titolare[14] o direttore tecnico dell’impresa funebre cui viene commissionato il trasporto salma ad individuare materialmente l’incaricato del trasporto, quando firma la parte a lui riservata del modulo, formalizzando l’acquisizione del servizio dietro esplicita richiesta degli aventi titolo a disporre della spoglia del de cuius durante il periodo d’osservazione.

 


[1] Un caposaldo del nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria è, comunque, rispettato con questa tecnica legislativa di continui rimandi e simmetrie con il DPR 285/90:  In Lombardia l’autorizzazione al trasporto funebre è sempre materia del Comune di decesso, anche per i trasporti internazionali.

[2] Le spese per il trasporto funebre ed il seppellimento di persona indigente analogamente a quanto previsto dall’Art. 12 del regolamento regionale n. 6/2004 per la cremazione sono poste in capo al comune di ultima residenza del defunto.

[3] Se, invece, c’è extraterritorialità vale la normativa statale, ed in questo caso per il trasporto a cassa aperta si dovrebbe applicare l’Art. 17 del DPR 285/90.

[4] Si applicano, allora, alla fattispecie del trasporto salma tutte le cautele dell’Art. 17 DPR 285/90, al fine di non inibire oppure ostacolare eventuali segni di vita, ancorchè flebili, quindi ex Art. 8 DPR 285/90 la salma non può esser racchiusa nella cassa, sottoposta ad autopsia, a trattamenti antiputrefattivi, a conservazione in cella frigorifera e nemmeno sepolta o cremata.

[5] Tra questi provvedimenti si annovera anche la drastica riduzione del periodo d’osservazione al fine di chiudere il prima possibile la cassa ai sensi dell’ Art. 10 DPR 285/90 e procedere con la sepoltura o la cremazione. L’ Art. 10 DPR 285/90, tuttavia, individua nel Sindaco la figura istituzionale deputata ad abbreviare il periodo d’osservazione per le morti dovute a morbo infettivo diffusivo su proposta dell’autorità sanitaria. Il necroscopo, tuttavia può sempre certificare l’incontrovertibilità del decesso con l’ausilio dell’elettrocardiografo, rendendo, così superfluo lo stesso periodo d’osservazione.

[6]Si tratterebbe di una nuova rigidità procedurale. In regime di DPR 285/90 ogni altro luogo “atipico” ove svolgere l’osservazione del cadavere avrebbe dovuto essere autorizzato dal Comune, magari in via generale nell’ordinanza che regola i trasporti funebri o nel regolamento.  È questo il caso del tributo di speciali onoranze (civili, religiose, ecc.), presso luoghi pubblici o privati (chiese, luoghi di culto in genere, sedi di partiti, sindacati, associazioni riconosciute, ecc.). L’autorizzazione al trasporto rende necessaria una duplice valutazione di natura sanitaria (AUSL): a) l’idoneità del luogo (sia ai fini igienico sanitari, sia per la garanzia della sorveglianza almeno fino alla certificazione dell’avvenuta morte ad opera del medico necroscopo); b) accertamento sanitario se la salma può determinare pericoli per il mantenimento in quel luogo.

[7] Ci si riferisce proprio all’allestimento di camera ardente per la veglia funebre che deve tenersi assolutamente a cassa aperta, per l’esposizione del de cuius presso sedi di partiti, sindacati, chiese,

[8] Questa precisazione non comporta il trasferimento della competenza comunale in materia ex Artt. 12…15 DPR 285/90, obitori e depositi d’osservazione comunali debbono, quindi, esser mantenuti in attività, l’Art. 41 del Reg. Reg. n.6/2004 impone a ciascuna ASL di svolgere una ricognizione sulla situazione esistente per valutare l’eventuale fabbisogno di nuovi spazi. Se tali prestazioni sono comprese all’interno dei LEA (e allora la competenza è totalmente sanitaria e senza riflessi economici per i Comuni).

[9] I trasporti necroscopici sono servizi di cui i comuni, ex Decreto Ministeriale 28 maggio 1993, debbono necessariamente dotarsi.

[10] Essa è indirizzata all’Ufficiale di Stato Civile

[11] Ai sensi della circolare regionale n. 21 del 30 maggio 2005 il medico necroscopo incaricato di eseguire la visita necroscopica è quello espresso dall’ASL competente per territorio del luogo ove la salma è stata deposta per lo svolgimento del residuo periodo d’osservazione.

[12] Ai sensi del paragrafo 2 Circ. Reg. 9 febbraio 2004 n. 7 possono esser investiti delle funzioni di medico necroscopo i medici di medicina generale, di medicina fiscale e continuità assistenziale previa specifica formazione da concordare a livello del comitato regionale, anche per definire la tariffa della prestazione.

[13] Titolare dei poteri di vigilanza e controllo sui trasporti funebri in Lombardia non è più l’ASL, ma il comune ai sensi dell’Art. 6 comma 4 L.R. n.22/2003. Si segnala ancora l’errata destinazione della comunicazione (dovrebbe essere indirizzata al Comune e non all’Ufficiale di Stato civile), in quanto le autorizzazioni al trasporto restano, in base a quanto stabilito nel prosieguo della LR (precisamente all’art. 6 comma 1) in capo ai soggetti oggi titolari di tale potestà in base alla legislazione statale.

[14] Diventa quindi inevitabile la presenza del direttore tecnico durante la fase istruttoria del trasporto salma.

 

 

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Carlo Ballotta

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