DPCM 22 marzo 2020: ma le imprese funebri possono continuare a lavorare?

C’è chi vede il ciclo produttivo di un’impresa funebre attratto prevalentemente ora nel commercio (vendita di articoli mortuari) , ora nei trasporti (pubblico servizio?) . Una visione forse più ecumenica lo enumera tra i servizi complessi (quelli proprio estremi) alla persona.

La domanda non è per nulla banale: allora come inquadrare giuridicamente l’azione delle onoranze funebri?

Sarebbe importante sapere attentamente come classificare il lavoro (Indispensabile) del comparto funebre, perchè con le ultime restrizioni governative sulla libertà di movimento e di esercizio delle attività economiche siccome L’esecutivo, per ovvie ragioni di contenimento della pandemia in corso, ha deciso di limitarle, escludendo solo i settori strategici, da questo nuova stretta.

E’un paradosso, ma merita qualche pensierino ossessivo: “Ma le imprese funebri possono continuare ad operare?”… la situazione non è chiara, a causa dell’affastellarsi di ordinanze e decreti, che si sovrappongono quasi giornalmente, includendo sempre nuove categorie di lavoratori in stop forzato.

A questo proposito, SEFIT, con la propria Circolare p.n. 1533 del 24/03/2020, affronta questo spinoso problema, in cui si dimostra inequivocabilmente come le imprese funebri possano e debbano continuare ad erogare le proprie prestazioni, soprattutto in questa calamità sanitaria.

Ecco, non senza qualche necessario manierismo giuridico come si prova, in diritto, questa tesi (altrimenti scadremmo nel teatro dell’assurdo!)

Pertanto: – Codice ateco 96.03.00 Servizi di pompe funebri ed attività connesse: tali servizi continuano ad essere forniti ex art. 1, co. 1, n. 3), in combinato disposto con l’Allegato 2 (“servizi per la persona”) del DPCM 11 marzo 2020, giusto richiamo operato dall’art. 2 DPCM 22 marzo 202).

  • Codice ateco 32.99.40 fabbricazione di casse funebri: è contenuto espressamente nell’Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020. – Attività che erogano servizi di pubblica utilità, servizi essenziali di cui alla l. 12 giugno 1990, n. 146: sono espressamente consentite dall’art. 1, co. 1, lett. e), del DPCM 22 marzo 2020.

Ecco, allora, delineato il profilo funzionale di un’impresa funebre, se riusciamo ad intravederne una definizione latente tra le righe e pieghe di una normativa, emanata per ben altri scopi.

Tutte le altre attività che, commerciali citate dall’art.1,co.1,lett. d), del DPCM 22 marzo 2020,“sono strumentali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lett. e)” (es. per il nostro settore, la produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati codice ateco 2444, non è inserita nell’Allegato 1) possono proseguire legittimamente, previa comunicazione al Prefetto.

Di conseguenza: tranquilli, possiamo proseguire nel nostro impegno chi di impresario, chi di necroforo…

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Carlo Ballotta

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