Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

Sono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall’articolo 433 del Codice civile e di affidati o affiliati, per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Il limite massimo detraibile si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione di ripartizione.

Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. E’ utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all’evento cui è finalizzata). Si è detto dell’importo massimo detraibile, che può essere superato, nello stesso anno, solo qualora si verifichino più eventi luttuosi (per ciascuno dei quali vale sempre il limite detraibile di 1.549,37 euro).

Ci è stato chiesto se sono deducibili le spese funebri conseguenti alla traslazione postuma di una salma. In materia abbiamo ritrovato una risposta al quesito su www.fiscooggi.it, e di seguito lo si riporta, come gran parte delle notizie di questo post. FISCOoggi è un periodico telematico dell’Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell’accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
FISCOoggi integra la documentazione esistente presso il sito www.agenziaentrate.gov.it, offrendo aggiornamenti sull’attività dell’Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici, commenti sulla normativa, sulla prassi e sulla giurisprudenza tributaria.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Traslazione della salma
D: LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER NECESSITA’ IGIENICO-SANITARIE DOPO DUE ANNI DAL SEPPELLIMENTO DI UN CONGIUNTO, POSSONO ESSERE DETRATTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
R: la traslazione della salma non può essere considerata spesa funeraria di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir. L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 25/5/1979, n. 26, ha precisato che l’onere, per essere detraibile, deve rispondere a un criterio d’attualità rispetto all’evento cui è finalizzato.

Ne approfittiamo per integrare questa risposta con una serie di altre domande in tema di detraibilità per spese funebri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri
D: ESSENDO UNICO FAMILIARE ED EREDE DI MIO ZIO MATERNO, MI SPETTANO LE DETRAZIONI PER SPESE FUNEBRI?
R: nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per lo zio defunto.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute per familiare non a carico
D: POSSO DETRARRE LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER LA MORTE DI UN GENITORE ANCHE SE NON A MIO CARICO?
R: in base al comma 1, lettera d), dell’articolo 15 del Dpr 917/86, la detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui sono indicati i genitori.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Importo massimo
D: VORREI SAPERE SE IL LIMITE PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E’ DI 1.549,37 PER OGNI EREDE CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIVERSA O E’ IL LIMITE TOTALE
R: per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a 1.549,37 euro. Tale importo è da intendersi complessivo e non riferito a ogni erede.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute dal genero
D: POSSO DETRARRE LA SPESA PER IL FUNERALE DEL SUOCERO?
R: sono detraibili al 19 per cento le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari indicate nell’articolo 433 del Codice civile, degli affidati e affiliati (articolo 15, comma 1, lettera d, del Dpr n. 917/86); nell’elenco rientrano pertanto anche i suoceri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Familiare non a carico
D: POSSO DEDURRE LE SPESE PER IL FUNERALE DI MIO PADRE (LA FATTURA E’ A MIO NOME) TENUTO CONTO CHE NON ERA UN MIO FAMILIARE A CARICO E NON ERA UN SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL 730?
R: le spese funebri per il genitore, anche non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entro il limite di 1.549,37 euro.

Le regole da seguire per la deducibilità

Quando si parla di spese rimborsabili dal Fisco, tutti pensano agli oneri deducibili, senza fare alcuna distinzione di merito. In realtà, alcuni oneri sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, su cui si calcola l’imposta lorda (articolo 10, Dpr 917/86, Tuir), gli altri oneri, i più diffusi, permettono di detrarre dall’imposta il 19 per cento della spesa sostenuta, (articolo 13-bis del Tuir).

Quali condizioni
Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento spettano solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti fissati dalle norme fiscali vigenti.
1. La spesa per la quale si richiede il beneficio fiscale deve essere stata sostenuta nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi: si applica rigorosamente il criterio di cassa e non quello di competenza.
Si deve prestare molta attenzione a questo requisito, in particolare quando si tratta di interessi passivi sui mutui ipotecari e di premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Accade spesso, infatti, che la scadenza della rata di mutuo o del premio assicurativo coincida con l’inizio o la fine dell’anno solare, e che gli interessati paghino qualche giorno prima o qualche giorno dopo: a volte l’anticipo o il ritardo comportano che l’anno di scadenza e quello di effettivo pagamento non coincidano.
E’ necessario, allora, fare molta attenzione al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, per non rischiare di vedersi recuperare dagli uffici finanziari gli oneri portati in deduzione/detrazione nell’anno di competenza anziché in quello di effettivo pagamento.
Il discorso vale, in modo particolare, per i contribuenti che presentano il modello Unico; per chi utilizza il 730 la verifica è immediata, grazie al visto di conformità previsto a partire dall’anno d’imposta ’98.
A questo si aggiunge un consiglio: nei primi anni di rimborso del mutuo, l’importo degli interessi è, di solito, abbastanza consistente, ragione per cui si suggerisce di evitare di pagare tre rate semestrali in uno stesso anno d’imposta, con il rischio di sprecare importi significativi.
Va ricordato, infatti, che esistono limiti di detraibilità degli interessi passivi e gli importi che superano questi limiti non possono essere recuperati in altro modo.
2. L’onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l’obbligo di pagare.
Si parla, in particolare, delle rate di mutuo ipotecario, dei contributi previdenziali obbligatori, dei premi di assicurazione e degli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato: in tutti questi casi, nei quali sussiste l’obbligo di assolvere il pagamento a una data scadenza, le deduzioni e le detrazioni spettano solo a condizione che il contribuente abbia effettivamente adempiuto all’obbligazione.
3. Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario dei documenti di spesa.
Nel caso di parziale rimborso nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute, l’interessato ha diritto alla detrazione/deduzione solo per la parte non rimborsata (se il rimborso è totale non si ha diritto ad alcun beneficio fiscale).
Questo principio, di carattere generale, conosce una sola eccezione, riguardante le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice per una polizza sanitaria, polizza malattie, eccetera, e quelle rimborsate a fronte di polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro o da questi pagate direttamente con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Del tutto diverso il trattamento fiscale degli oneri dedotti dal reddito o detratti dall’imposta e rimborsati in un periodo d’imposta successivo: in questo caso l’importo rimborsato deve essere sottoposto a tassazione separata.
4. Gli oneri devono essere documentati, anche se non c’è più l’obbligo di allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi.
5. Gli oneri sono deducibili o detraibili a condizione che non siano stati già riportati in diminuzione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Ad esempio, i contributi previdenziali obbligatori versati da imprenditori e lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo e non devono essere indicati tra i costi inerenti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
6. Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse proprio.
Sono però previste alcune eccezioni, relative agli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (in un caso particolare, le spese mediche in favore dei portatori di handicap, la deduzione compete anche se il familiare non è a carico).
7. Le deduzioni e le detrazioni spettano esclusivamente per gli oneri riconosciuti deducibili e detraibili dalle norme fiscali vigenti, in particolare dagli articoli 10 e 13-bis, del Tuir. Vale a dire che non è ammessa alcuna interpretazione, analogica o estensiva, delle norme citate, e gli uffici finanziari recuperano a tassazione gli importi non ammissibili in diminuzione del reddito complessivo o dell’imposta.

Come si documentano
Tutti gli oneri portati dedotti o detratti devono essere documentati: i contribuenti devono, quindi, munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea (ad esempio, la sentenza di separazione per gli assegni alimentari al coniuge) a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
E’ obbligatorio documentare gli oneri, ma questo non comporta l’allegazione di alcunché alla dichiarazione dei redditi: i contribuenti devono farsi rilasciare le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti e conservarle entro i termini in cui l’amministrazione finanziaria può richiederne l’esibizione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), termini che, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate nel 2002, scadono il 31 dicembre 2006.

L’intestazione
Tranne alcune eccezioni, è necessario che i documenti di spesa relativi agli oneri deducibili e detraibili siano intestati al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi e che intende avvalersene per ridurre il carico fiscale o per farsi restituire dal Fisco parte delle ritenute già trattenute alla fonte.
Questo principio vale per tutte le spese suscettibili di risparmio fiscale, ma ancor di più per le spese funebri.

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278 thoughts on “Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

  1. Occorre, con una certa dose di astrazione, ricostruire il caso di specie attraverso il combinato disposto tra:

    1) Art. 79 DPR 285/1990 (principio di poziorità negli atti di disposizione sul post mortem
    2) Art. 1 comma 7bis legge n. 26/2001

    Chi ha titolo per decidere sulla sepoltura di un defunto?

    In primis il de cuius stesso, attraverso la forma testamentaria, poi il coniuge ed in difetto di questi, tutti i congiunti sino al sesto grado di parentela, individuati secondo gli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

    Chi sceglie la tipologia di destinazione (cremazione, inumazione, tumulazione) dovrà sostenere i relativi oneri, in quanto dopo l’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge n. 26/2001 tutte le operazioni cimiteriali sono divenute servizi pubblici locali a titolo oneroso per l’utenza.

    Fanno eccezione solo tre situazioni piuttosto estreme:

    1) indigenza
    2) mancanza di congiunti
    3) disinteresse

    In queste circostanze “disperate” il servizio funebre è a carico del bilancio comunale, ma la pubblica amministrazione può rivalersi sugli aventi causa del de cuius, anche per non incorrere nella responsabilità patrimoniale per danno all’erario.

    Quindi: il coniuge superstite ha, ope legis, la priorità nello scegliere la destinazione del de cuius, a patto di assumersi i relativi oneri.

  2. Vorrei sottoporre alla redazione un quesito per avere una risposta: mio padre non si è mai sposato con mia madre con la quale ha avuto due figlie a cui ha riconosciuto il cognome. Dopo venti anni ha lasciato mia madre e si è sposato con un’altra donna con la quale ha avuto una figlia. Ora è gravemente malato e sta per morire. La moglie, a cui spetterebbe la pensione di mio padre, vorrebbe i soldi del funerale anche dai figli della precedente unione. Esiste forse un obbligo civile da parte nostra e la congiunta potrebbe fare causa legale se noi ci rifiutiamo? Eticamente parlando il nostro comportamento è scorretto ma per varie vicissitudini e per questioni di principio non è giusto che noi figlie di primo letto le quali non abbiamo mai avuto né sostegno morale né materiale da parte di nostro padre e ne abbiamo sofferto per l’allontanamento dobbiamo ora provvedere alle sue spese funerarie.

  3. Salve,mia sorella e’ morta la sera del 31 dicembre 2009 alle ore 20,00.
    I funerali si sono svolti il2 gennaio 2010 per ovvi motivi.
    Poiche’ le spese del funerale vengono pagate a rate mensili,essendo la spesa complessiva di circa 6000 euro,e prevedendo che per quest’anno l’importo non verra’ saldato,alla fine del pagamento di dette spese che sipresume verrano liquidate in tutto nel 2011,si potra’ chiedere il rimborso? Con quale dichiarazione dovranno essere detratti?
    Grazie e attendo una vostra cortese risposta.

    1. La detrazione ai fini IRPEF è limitata a poco più di 1500 euro. E’ in relazione all’anno in cui effettivamente è svolto il pagamento. Per cui si faccia fare fattura di un acconto pagato nel 2010 e lo può detrarre

  4. posso detrarre le spese funebri del funerale di mia nonna (gli eredi diretti sono mia mamma e sua sorella ) come nipote ??
    grazie

    1. Detrae le spese chi, tra quelli cui è consentito, paga effettivamente la fattura e ha la fattura a lui intestata (o con dichiarazione dell’intestatario, che ha concorso al pagamento e per quanto). Ovviamnete occorer la propva del pagamento se non si è intestatari diretti della fattura.

  5. Un anno fa è deceduto mio padre , ora a quasi un anno la seconda moglie mi chiede in fase di successione la quota a me e a mia sorella spettante .
    1 .La quota dovuta deve essere detratta del 19% dato che lei ha usufruito delle detrazioni fiscali ?

  6. Vorrei alcune informazioni circa le spese funebri sostenute per la morte di un genitore:
    – per spese funebri si intendono sia la spesa per il servizio funebre effettuato dall’agenzia di onoranze funebri e la spesa per i fiori del negozio di fiori ?
    – essendo più figli a sostenere tali spese (tutti lavoratori dipendenti) a chi devono essere intestate le fatture? in che misura sono detraibili su ciascun 730?

    Ringrazio anticipatamente.

    1. Le spese funebri sono quelle sostenute in occasione del funerale, ordinariamente coincidono con la fattura dell’impresa funebre. Se quindi le composizioni floreali sono ricomprese in tale documento contabile sono sicuramente da considerarsi spese funebri. nel totale si rammenta che stiamo parnado di poco più di 1500 euro!!!
      Si può seguire la strada far emettere distinte fatture dall’impresa funebre per quota parte del totale del servizio, ciascuna fattura intestata ad un figlio e ognuno provvederà al pagamento della quota parte detraendo in quota parte del totale (cioé la detrazione di circa 1500 euro è per l’intero funerale). Esemplificando:
      funerale di 2400 euro fatturati, con 3 figli: 3 fatture intestate a ciascun figlio di 800 euro, come 1/3 del funerale di XY. Ciascun figlio porta in detrazione 1/3 di 1.549,37.
      più semplòice la procedura che viene ordinariamente seguita:
      1 sola fattura intestata ad un figlio. La pagano 1/3 ciascuno. Poi si fa una fotocopia della fattura per ogni figlio e si scrive di pugno una dichiarazione sottoscritat dai 3 figli che riconoscono che il pagamento della fattura è avvenuto in parti eguali da ciascuno di essi. A quel punto la fattura con la dichiarazione di ripartizione del pagamento è il titolo che consente la detrazione a ciascun figlioin dichiarazione dei redditi. Ovviamente ognuno può detrarre 1/3 (se ognuno ha effettivamente pagato 1/3) di 1.549,37.

  7. Vorrei conferma ai seguenti quesiti:

    a) si applica l’IVA alle spese funerarie ? cioè le spese per il servizio funebre fatto dall’agenzia ?

    b) le spese per la cremazione della salma sono detraibili ? se si, quali tra il diritto fisso DPR 285/90 e la cremazione salma?

    c) il costo della concessione del cinerario è detraibile ?

    d) le ricevute di pagamento per cremazione e per la concessione del cinerario sono intestate a mio padre perchè vivente, avendo pagato io ( figlio) le spese, posso portarle in detrazione nel mio 730 apponendo una nota in merito su dette ricevute? ( come ho letto su alcuni siti ).

    Ringrazio anticipatamente.

    1. Risposta a Michele:
      a) le spese funebri sono esenti IVA;
      b) le spese per la cremazione sono detraibili (entro il limite consentito per ciascun funerale), al pari delle altre spese fuenbri in occasione di un funerale. Il diritto fisso di cui ai commi 2 e 3 del DPR 285/90 è illegittimo, come ormai riconosciuto da giurisprudenza costante;
      c) il costo della concessione cimiteriale non è detraibile (con 1500 euro di detraibilità cosa ci vuol mettere dentro , visto che un funerale da solo costa ormai 3000 euro?)
      d) Si, non per l’intero importo (e una volta depurate le spese non consentite in detrazione), ma ad es. anche per il 95%. Deve figurare che una piccola parte sia ancora stata pagata da suo padre, altrimenti non si capisce perché si sia intestata la fattura al padre.

  8. essendo trascorsi 30 anni ,dal decesso di mio padre,ho provveduto a rinnovare l’atto di concessione per altri 30 anni presso il cimitero flaminio di roma.sono previste detrazioni per le spese sostenute?
    grazie e saluti.

  9. Le spese per la cremazione ex D.M. 1 luglio 2002 rientrano tra quelle funebri (se svolte in occasione del funerale) e, pertanto sono detraibili.
    Alla consegna dell’urna, con le verbalizzazioni di cui all’Art. 81 DPR 285/1990 sarà necessario esibire il titolo di versamento di tariffa.

  10. Io volevo chiedere un’informazione sulle spese per la cremazione…
    Ho dovuto pagare tramite bollettino postale l’importo di 546,05 euro (ovviamente l’importo massimo stabilito dalla legge, sia mai che si accontentino di applicare un importo inferiore)
    Volevo sapere se al momento della consegna dell’urna è necessario consegnare l’originale di tale bollettino…. e se tale importo può essere considerato tra le spese funerarie che possono essere portate in detrazione…
    Ho letto i vari approfondimenti ma non sono riuscita a trovare una risposta al mio dubbio.
    Ringrazio fin d’ora chi vorrà rispondermi…. e ringrazio la redazione per l’ottimo lavoro fatto con questo sito, certe dritte sono davvero utilissime, soprattutto in momenti come questi in cui una persona non ha la voglia, la forza e il tempo di girare mille siti per racimolare le varie informazioni.

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