Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

Sono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall’articolo 433 del Codice civile e di affidati o affiliati, per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Il limite massimo detraibile si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione di ripartizione.

Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. E’ utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all’evento cui è finalizzata). Si è detto dell’importo massimo detraibile, che può essere superato, nello stesso anno, solo qualora si verifichino più eventi luttuosi (per ciascuno dei quali vale sempre il limite detraibile di 1.549,37 euro).

Ci è stato chiesto se sono deducibili le spese funebri conseguenti alla traslazione postuma di una salma. In materia abbiamo ritrovato una risposta al quesito su www.fiscooggi.it, e di seguito lo si riporta, come gran parte delle notizie di questo post. FISCOoggi è un periodico telematico dell’Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell’accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
FISCOoggi integra la documentazione esistente presso il sito www.agenziaentrate.gov.it, offrendo aggiornamenti sull’attività dell’Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici, commenti sulla normativa, sulla prassi e sulla giurisprudenza tributaria.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Traslazione della salma
D: LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER NECESSITA’ IGIENICO-SANITARIE DOPO DUE ANNI DAL SEPPELLIMENTO DI UN CONGIUNTO, POSSONO ESSERE DETRATTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
R: la traslazione della salma non può essere considerata spesa funeraria di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir. L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 25/5/1979, n. 26, ha precisato che l’onere, per essere detraibile, deve rispondere a un criterio d’attualità rispetto all’evento cui è finalizzato.

Ne approfittiamo per integrare questa risposta con una serie di altre domande in tema di detraibilità per spese funebri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri
D: ESSENDO UNICO FAMILIARE ED EREDE DI MIO ZIO MATERNO, MI SPETTANO LE DETRAZIONI PER SPESE FUNEBRI?
R: nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per lo zio defunto.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute per familiare non a carico
D: POSSO DETRARRE LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER LA MORTE DI UN GENITORE ANCHE SE NON A MIO CARICO?
R: in base al comma 1, lettera d), dell’articolo 15 del Dpr 917/86, la detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui sono indicati i genitori.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Importo massimo
D: VORREI SAPERE SE IL LIMITE PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E’ DI 1.549,37 PER OGNI EREDE CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIVERSA O E’ IL LIMITE TOTALE
R: per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a 1.549,37 euro. Tale importo è da intendersi complessivo e non riferito a ogni erede.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute dal genero
D: POSSO DETRARRE LA SPESA PER IL FUNERALE DEL SUOCERO?
R: sono detraibili al 19 per cento le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari indicate nell’articolo 433 del Codice civile, degli affidati e affiliati (articolo 15, comma 1, lettera d, del Dpr n. 917/86); nell’elenco rientrano pertanto anche i suoceri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Familiare non a carico
D: POSSO DEDURRE LE SPESE PER IL FUNERALE DI MIO PADRE (LA FATTURA E’ A MIO NOME) TENUTO CONTO CHE NON ERA UN MIO FAMILIARE A CARICO E NON ERA UN SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL 730?
R: le spese funebri per il genitore, anche non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entro il limite di 1.549,37 euro.

Le regole da seguire per la deducibilità

Quando si parla di spese rimborsabili dal Fisco, tutti pensano agli oneri deducibili, senza fare alcuna distinzione di merito. In realtà, alcuni oneri sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, su cui si calcola l’imposta lorda (articolo 10, Dpr 917/86, Tuir), gli altri oneri, i più diffusi, permettono di detrarre dall’imposta il 19 per cento della spesa sostenuta, (articolo 13-bis del Tuir).

Quali condizioni
Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento spettano solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti fissati dalle norme fiscali vigenti.
1. La spesa per la quale si richiede il beneficio fiscale deve essere stata sostenuta nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi: si applica rigorosamente il criterio di cassa e non quello di competenza.
Si deve prestare molta attenzione a questo requisito, in particolare quando si tratta di interessi passivi sui mutui ipotecari e di premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Accade spesso, infatti, che la scadenza della rata di mutuo o del premio assicurativo coincida con l’inizio o la fine dell’anno solare, e che gli interessati paghino qualche giorno prima o qualche giorno dopo: a volte l’anticipo o il ritardo comportano che l’anno di scadenza e quello di effettivo pagamento non coincidano.
E’ necessario, allora, fare molta attenzione al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, per non rischiare di vedersi recuperare dagli uffici finanziari gli oneri portati in deduzione/detrazione nell’anno di competenza anziché in quello di effettivo pagamento.
Il discorso vale, in modo particolare, per i contribuenti che presentano il modello Unico; per chi utilizza il 730 la verifica è immediata, grazie al visto di conformità previsto a partire dall’anno d’imposta ’98.
A questo si aggiunge un consiglio: nei primi anni di rimborso del mutuo, l’importo degli interessi è, di solito, abbastanza consistente, ragione per cui si suggerisce di evitare di pagare tre rate semestrali in uno stesso anno d’imposta, con il rischio di sprecare importi significativi.
Va ricordato, infatti, che esistono limiti di detraibilità degli interessi passivi e gli importi che superano questi limiti non possono essere recuperati in altro modo.
2. L’onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l’obbligo di pagare.
Si parla, in particolare, delle rate di mutuo ipotecario, dei contributi previdenziali obbligatori, dei premi di assicurazione e degli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato: in tutti questi casi, nei quali sussiste l’obbligo di assolvere il pagamento a una data scadenza, le deduzioni e le detrazioni spettano solo a condizione che il contribuente abbia effettivamente adempiuto all’obbligazione.
3. Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario dei documenti di spesa.
Nel caso di parziale rimborso nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute, l’interessato ha diritto alla detrazione/deduzione solo per la parte non rimborsata (se il rimborso è totale non si ha diritto ad alcun beneficio fiscale).
Questo principio, di carattere generale, conosce una sola eccezione, riguardante le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice per una polizza sanitaria, polizza malattie, eccetera, e quelle rimborsate a fronte di polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro o da questi pagate direttamente con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Del tutto diverso il trattamento fiscale degli oneri dedotti dal reddito o detratti dall’imposta e rimborsati in un periodo d’imposta successivo: in questo caso l’importo rimborsato deve essere sottoposto a tassazione separata.
4. Gli oneri devono essere documentati, anche se non c’è più l’obbligo di allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi.
5. Gli oneri sono deducibili o detraibili a condizione che non siano stati già riportati in diminuzione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Ad esempio, i contributi previdenziali obbligatori versati da imprenditori e lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo e non devono essere indicati tra i costi inerenti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
6. Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse proprio.
Sono però previste alcune eccezioni, relative agli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (in un caso particolare, le spese mediche in favore dei portatori di handicap, la deduzione compete anche se il familiare non è a carico).
7. Le deduzioni e le detrazioni spettano esclusivamente per gli oneri riconosciuti deducibili e detraibili dalle norme fiscali vigenti, in particolare dagli articoli 10 e 13-bis, del Tuir. Vale a dire che non è ammessa alcuna interpretazione, analogica o estensiva, delle norme citate, e gli uffici finanziari recuperano a tassazione gli importi non ammissibili in diminuzione del reddito complessivo o dell’imposta.

Come si documentano
Tutti gli oneri portati dedotti o detratti devono essere documentati: i contribuenti devono, quindi, munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea (ad esempio, la sentenza di separazione per gli assegni alimentari al coniuge) a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
E’ obbligatorio documentare gli oneri, ma questo non comporta l’allegazione di alcunché alla dichiarazione dei redditi: i contribuenti devono farsi rilasciare le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti e conservarle entro i termini in cui l’amministrazione finanziaria può richiederne l’esibizione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), termini che, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate nel 2002, scadono il 31 dicembre 2006.

L’intestazione
Tranne alcune eccezioni, è necessario che i documenti di spesa relativi agli oneri deducibili e detraibili siano intestati al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi e che intende avvalersene per ridurre il carico fiscale o per farsi restituire dal Fisco parte delle ritenute già trattenute alla fonte.
Questo principio vale per tutte le spese suscettibili di risparmio fiscale, ma ancor di più per le spese funebri.

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278 thoughts on “Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

  1. Salve il mio quesito riguarda le spese per i fiori per il funerale del mio, papà, il fioraio al momento del pagamento non mi ha fatto fattura e neanche uno scontrino parlante ma solo una semplice ricevuta posso portarla in detrazione o mi puo essere contestata? Grazie in anticipo per le risposte

    1. x Vincenzo.
      E’ necessario un documento fiscalmente valido, con un intestatario Lei e l’indicazione del suo codice fiscale, la data, e la chiara individuazione che quei fiori sono stati utilizzati durante il funerale del papà.

  2. Buongiorno

    A maggio di quest’anno è deceduto mio padre. La fattura per le spese funerarie è stata intestata a mia madre.
    Se il pagamento non viene fatto da lei ma da un’amico che ci aiuta (a cui poi i soldi verranno restituiti) è possibile poi, per mia madre, detrarre la spesa dal 730? Oppure occorre presentare la copia del bonifico di avvenuto pagamento fatto direttamente da mia madre?

    1. x Claudia
      In Italia da qualche tempo vi è la tracciabilità dei pagamenti oltre i 1000 euro (non frazionabili).
      Pertanto nel caso ad es. ci fosse stata una fattura da pagare di 3000 euro, correttamente sua madre doveva farsi prestare i soldi da un terzo e poi provvedere al pagamento nei modi tracciabili e a suo nome.
      Poi avrebbe restituito con calma la somma.
      Non avendo fatto così riteniamo che in caso l’Agenzia delle entrate chieda in sede di verifica la prova de pagamento tracciato, la madre non si ain grado di produrla e quindi gli verrebbe considerata la non detraibilità della somma.
      Per sicurezza si consiglia di non inserire le spese funebri tra quelle detraibili. Tenga presente che si tratta di poco meno di 300 euro nella sostanza.

  3. Nel giugno 2014 è venuto a mancare mio padre. Io sono coniuge a carico e con mio marito ho sostenuto le spese funebri pagandole con bonifico bancario del conto cointestato.La fattura dell’agenzia è intestata a mio nome in quanto, sia mia madre che mia sorella, altre eredi, non hanno copertura finanziaria. Ora alla presentazione del 730 il CAF non ha tenuto conto delle spese in quanto secondo loro il contribuente è mio marito, ed io pur essendo a carico non ne ho diritto. Grazie

    1. x Patrizia.
      L’errore è stato fatto al momento della intestazione della fattura. Poteva essere intestata a suo marito. Difatti egli aveva diritto alla detrazione delle spese funebri del suocero.
      Ora, ma la cosa è opinabile, può fare una dichiarazione sia lei che suo marito che la fattura a lei intestata è stata pagata al 50% da lei e al 50% da suo marito. (del resto ne avrebbe titolo, visto che sono le spese funebri del suocero e siete cointestatari dello stesso conto corrente bancario). Se viene accolta la soluzione almeno in parte verrebbe risolto il problema.

  4. dovrei detrarre le spese funebri da me sostenute per il decesso di mio padre, ma nello modello 730 precompilato il suddetto rigo E14 non esiste. In quale altro rigo posso detrarle? Quanto è la % di detrazione? Thanks

    1. x Elena
      Può vedere l’esempio di compilazione del campo spese funebri nel 730 precompilato al seguente link: https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modificare-solo-oneri-e-spese
      Veda in basso dell’esempio.
      Si inserisce l’importo che è al massimo 1.549,37 euro (anche se la fattura è superiore). Se ovviamnete ha pagato di meno va quel valore.
      Questo vale per le spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell’art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati.
      La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro e si detrae in base a quanto uno paga, se ad es. vi sono 2 figli che concorrono a coprire la spesa del funerale del padre).
      Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

    2. Salve, nel mese di luglio 2019 è venuto a mancare il mio papà. Devo pagare le spese funerarie che mi sono state regolarmente fatturate. Nella causale del bonifico basta mettere il nome e cognome del defunto e il numero della fattura, o bisogna aggiungere un articolo di legge per avere diritto alle detrazioni come avviene per esempio nelle ristrutturazioni? Grazie

      1. x adriano
        E’ necessario e sufficiente individuare con esattezza la fattura che si paga (fatt. n. del …), il soggetto (che è già il destinatario del bonifico) e per quale funerale si tratta (quindi il nome e cognome defunto). Volendo si potrebbe aggiungere anche la data di morte.

  5. Buongiorno, vorrei porle un quesito. Nel giugno dell’anno scorso è venuta a mancare mia madre, la fattura delle spese funebri è intestata a me ,la può portare in detrazione mia moglie avendo anche io un reddito da lavoro dipendente?

    1. x Pantaleo.
      Come possibilità di detrazione la risposta è affermativa (è consentito per le spese funebri del/della suocero/a).
      Ma la detrazione spetta a chi effettivamente prova di aver effettuato il pagamento.
      Oppure in proporzione a quanto si è pagato effettivamente (attraverso dichiarazione sottoscritta dagli interessati in genere sul retro della fattura.
      Il problema è che con gli attuali meccanismi di tracciabilità finanziaria occorre che quanto dichiara sua moglie sia sotto i limiti da cui scattano gli obblighi di tracciabilità.
      Oppure sua moglie deve essere cointestataria del conto corrente bancario da cui Lei ha effettuato il pagamento. E’ del tutto ovvio che la detrazione massima consentita resta sempre quella come somma tra lei e sua moglie.

  6. Buonasera,nel 2014 è deceduta mia madre,e io e le mie due sorelle abbiamo ssostenuto le spese funebri, ma la fattura è a nome di mia sorella.Premetto che non avendo reddito la dichiarazione è a nome di mio marito: posso far dedurre dalla stessa 1/3 dei 1500 euro?

    1. x Rossana.
      No, essendo incapiente (cioé senza reddito) Lei non ha convenienza e possibilità di detrarre la spesa di 1/3. Tanto vale che detragga tutto sua sorella (ma stiamo parlando alla fine di meno di 300 euro di detrazione) e poi la sorella (se lei ha pagato 1/3 del funerale) le riconosca 1/3 delle detrazioni di cui ha goduto lei.

  7. La fattura per spese funerarie di mio padre, deceduto il 26 dicembre 2014, è intestata a mia madre. Mia madre ha ora la reversibilità della pensione di mio padre, non ha altri redditi (quindi non ha CUD) e a marzo 2015 ha rinunciato all’eredità relativa all’immobile.
    La domanda è: mia madre può fare la dichiarazione dei redditi, utilizzando il CUD di mio padre (che penso dovremo ricevere)?
    In caso negativo, io che sono la figlia ed erede posso fare la dichiarazione (avendo anche un mio CUD) e detrarre la fattura intestata a mia madre?
    E ancora …
    Mi scusi ho letto le sue varie risposte, ho dimenticato di segnalarle che siamo 2 figli.
    Ma soprattutto (fermo restando che a marzo ha fatto rinuncia all’eredità) mi resta il dubbio se mia madre sia incapiente.
    Mi spiego, godendo ella della reversibilità della pensione di mio padre, e visto che lui è deceduto il 26/12/2014, forse lei potrebbe avere il CUD per il periodo 26/12 al 31/12/2014 e fare dunque la dich. dei redditi per il 2014.
    Ne caso di sua risposta sempre negativa, allora noi due figli dovremo fare le dichiarazioni dei redditi (essendo gli eredi al 50%).
    In tal caso: la dichiarazione di mia madre può essere 1% di spesa per lei e il resto diviso tra noi figli. Oppure il 5% da lei suggerito è il minimo da rispettare e dunque è la parte che non potrà in tal modo fruire della detrazioni?
    La saluto, grazie ancora

    1. x Anna.
      La detrazione spetta a chi ha pagato e nell’anno del pagamento. A nulla rileva il fatto che sia erede o non erede. L’unica cosa che conta è se si è in rapporto di parentela (e quindi solo quelli che hanno titolo, ma sia la vedova che i figli hanno titolo).
      La capienza a fini fiscali dipende dalla cifra dei redditi della madre.
      Incapienti sono infatti i percettori di reddito annuale inferiore agli 8.200 euro che godono già della cosiddetta “no tax area”, per i quali cioè l’imposta sulle persone fisiche non è dovuta, potranno comunque accedere al sistema dei bonus fiscali.
      Potrebbe essere utile fare la dichiarazione dei redditi egualmente, prevedere la detrazione e “accantonare” la detrazione fiscale per l’anno successivo. E’ cosa da valutare col commercialista di sua madre e se il gioco vale la candela. Le ricordo che la detrazione per spese funebri incide poco (meno di 300 euro).
      Lei che è la figlia poteva farsi intestare fin dall’inizio la fattura del funerale del padre, ma poi doveva provare (oggi c’è la tracciabilità dei pagamenti sopra i mille euro) di aver fatto veramente lei il pagamento.
      Oggi può solo fare una dichiarazione che ha pagato una parte della fattura (generalmente nel retro della fattura) intestata a sua madre, provando che ha effettuato un pagamento nel 2014 dell’importo che asserisce di aver pagato. Quell’importo lo può detrarre, nei limiti massimi consentiti per le spese funebri.

  8. come al solito le cose non sono mai chiarissime sui temi di diritto… se posso chiedere …la fattura delle spese funerarie di mia madre è intestata a me ma ha partecipato alle spese anche la mia ex moglie (nuora che quindi avrebbe diritto ad essere rimborsata) dalle informazioni che ho la ripartizione deve essere riportata nella fattura stessa (ma come a penna? non mi risulta che vengano emesse fatture con note di questo genere, nel documento sono contenute le voci di spesa e stop) oppure pare basti una dichiarazione a parte dove si dichiari quanti soldi ha messo un soggetto e quanto l’altro.

  9. Avrei una domanda. Il funerale di mia zia (sorella del mio papà) che non aveva figli l’ho pagato io, anzi mio marito per la precisione. Infatti io sono a carico di mio marito, non avendo redditi miei. La fattura la farei intestare a me, che sono la congiunta più prossima, ma della detrazione potrebbe usufruire solo mio marito. Se la paghiamo con bonifico dal conto cointestato ad entrambi, possiamo metterla (nella misura consentita) in detrazione sul suo 730?
    Grazie

  10. Vorrei sapere se io posso scaricare il costo del funerale di una zia di mia moglie che non ha altri parenti e vive con noi.
    In sostanza se io posso considerare la spesa detraibile.
    Inoltre se la detrazione è il 19% sui 1500 euro o si detraggono 1500 euro in totale

    1. Per Mariangelo
      1. Non può detrarre lei le spese funebri per una zia di sua moglie, anche se convivente
      2. La detrazione è del 19% dell’importo pagato per le spese funebri, con un limite di importo di 1.549,37 euro (quindi se ha fattura di 4.000 euro la detrazione è limitata ai primi 1.549,37 euro).
      3. E’ chiaro, così, che la detrazione è al massimo di 294,38 euro

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