Cimiteri e sepolcreti di guerra

Il cimitero é impianto a rilevanza igienico-sanitaria, del demanio comunale specifico.
I beni del demanio comunale, solitamente si distinguono e sviluppano in due grandi categorie.
La prima comprende il demanio necessario che è formato dai beni, i quali – ontologicamente – altro non possono se non appartenere allo Stato (inteso in senso ampio come la massima espressione della personalità giuridica, nella sfera del diritto pubblico).
Detti beni sotto il profilo giuridico non possono altrimenti venir classificati se non come demaniali.

I cimiteri istituiti o comunque costruiti dai Comuni appartengono al demanio necessario comunale (P. VIRGA, Diritto amministrativo. I principi, I, 1995, 370).
La seconda considera il demanio accidentale (A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, 1964, 86).
Per quanto riguarda, in particolare, l’area recintata del cimitero, l’art. 824, 2º co., c.c., ha sciolto ogni dubbio o perplessità circa la natura giuridica della stessa, dichiarando che i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali e che quindi, come tali, in base all’art. 823, c.c., sono inalienabili, non usucapibili, e non suscettibili di esecuzione forzata mediante pignoramento.
Prima dell’entrata in vigore del vigente c.c. parte della dottrina avrebbe pure, non senza qualche ragione di fondo, negato la demanialità dei cimiteri, in quanto non sono destinati direttamente all’uso pubblico né all’esercizio di una pubblica funzione, ma solo all’esplicazione di un pubblico servizio (S. ROSA, Cimitero, in Enc. dir., VI, 1960, 993).
Il dibattito tra gli studiosi del diritto funerario afferma, in modo concorde, l’impignorabilità assoluta dell’area cimiteriale sottostante al sepolcro privato, riconosciuta come bene demaniale, ex art. 824, comma 2, c.c.

I beni del demanio comunale, come abbiamo visto, si ripartiscono in due grandi macro-aree.
La prima contempla quella specie di beni che, pur potendo appartenere a soggetti diversi dai Comuni, rivestono carattere demaniale solo se afferenti ai Comuni, ex art. 824, comma 2, c.c.
Si parla in tal caso di demanio specifico.
A tale categoria appartengono per disposizione espressa del legislatore i cimiteri e i mercati, mentre secondo il T.U.LL.SS (R.D. n. 1265/1934) di quasi un decennio precedente all’avvento dell’attuale Cod. Civile, ogni Comune deve funzionalmente disporre di un camposanto.
Ci possono essere beni del demanio specifico che appartengono a soggetti privati, come le tombe private, sorte, però, mediante concessione amministrativa comunale (A.M. SANDULLI, op. cit., 1964, 86).

Nell’attuale quadro normativo, i cimiteri di guerra rappresentano un caso del tutto speciale, e sono ad oggi, disciplinati dal T.U. Ordinamento Militare, quindi da una fonte extra ordinem, rispetto alla più classica normativa funeraria di base.
I cimiteri, gli ossari e i sacrari destinati a raccogliere le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione costituiscono i cimiteri o i sepolcreti di guerra.
Essi sono definitivamente integrati nel territorio nazionale e fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimoni indisponibile dello Stato.
Questi ultimi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall’amministrazione finanziaria, sono affidati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale e mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nella cui circoscrizione amministrativa fisicamente si trovano, con il vincolo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

L’obbligo dell’iscrizione negli inventari tenuti dall’Amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituito a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri Enti locali.
A richiesta dei Comuni interessati e mediante apposite convenzioni che devono essere approvate da parte del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l’interno e per il tesoro, su proposta del Commissario generale, sono stabilite le somme da corrispondersi da parte dallo Stato a titolo di contributo per le spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dall’art. 82 almeno del regolamento statale di polizia mortuaria ed i Comuni interessati hanno l’obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all’uopo costruiti, ex art. 7, L. 9 gennaio 1951, n. 204, mod. art. 2, L. 2 marzo 1985, n. 60, ora confluita nel T.U. Ordinamento Militare.
Al Commissario generale spetta, quindi, procedere:

  • alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra insistenti in Italia nonché di quelli esistenti all’estero contenenti salme di Caduti italiani;
  • alla sepoltura delle salme degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente Repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;
  • alla collocazione stabile, ancorché provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45, ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e ferme restando, per quanto riguarda l’impianto di cimiteri destinati all’inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano, le disposizioni del D.L.vo 5 luglio 1945, n. 429, mod. dal D.L.vo 29 ottobre 1947, n. 1354;
  • alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell’art. 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

È in facoltà del Commissario generale abolire i cimiteri di guerra che per l’ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.
Per la procedura di smantellamento – a questo punto in via analogica si veda il D.P.R. n. 285/1990, unico corpus normativo minimo davvero applicabile a situazioni di questo genere, invero alquanto rare.

I resti mortali, le ossa esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti nei cimiteri più vicini per approssimazione geografica o in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte, ex art. 3, L. 9 gennaio 1951, n. 204.
Nei cimiteri di guerra apposite aree sono destinate a raccogliere le spoglie mortali di soldati di altre Nazioni caduti sul suolo italiano.
Sull’effettiva attività cimiteriale, ancor oggi, entro questi sacri recinti inviolabili si veda, però, l’art. 267 comma 2 lett.) i T.U. Ordinamento Militare di cui al D.Lgs n.66/2010.
La norma infatti parrebbe estendere il titolo di accoglimento in questi anomali cimiteri, non solo alle vittime di eventi bellici pregressi, ma addirittura a militari ad oggi impegnati in missione di pace. Probabilità assai remota e rarefatto – è auspicabile – ma non da escludersi completamente.
Bisognerebbe indagare limiti e natura dello jus sepulchri, in ambito militare, per i cimiteri di guerra.

I rapporti – di solito di reciprocità con gli altri Stati che dettano analoghe disposizioni per raccogliere le salme di caduti italiani nel loro territorio – sono regolati da convenzioni internazionali.

  • La L. 28 aprile 1976, n. 400, approva e dà esecuzione alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970.
  • La L. 30 luglio 1973, n. 485, ratifica e dà esecuzione allo scambio di note tra l’Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi.
  • La L. 12 agosto 1957, n. 801, ratifica e dà esecuzione all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.
  • La L. 2 febbraio 1955, n. 262, approva e dà esecuzione all’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth britannico per i cimiteri di guerra con Protocollo e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27 agosto 1953.

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