L’accesso agli atti nelle concessioni cimiteriali: guida pratica per cittadini e operatori – 1/2

Nel campo della polizia mortuaria, l’accesso agli atti amministrativi non è solo un diritto astratto, ma uno strumento concreto per tutelare interessi familiari, patrimoniali e successori. Quando si parla di concessioni cimiteriali, sapere “chi ha diritto a cosa” può diventare decisivo per definire responsabilità, diritti d’uso, volture o interventi edilizi.

Questo articolo vuole offrire una guida operativa, chiara ma giuridicamente fondata, su come accedere agli atti in ambito cimiteriale, con un focus sui documenti relativi alle concessioni cimiteriali.

Riferimenti normativi da conoscere

  • Legge 241/1990 – articoli 22-28
  • D.P.R. 184/2006 – regolamento attuativo
  • D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
  • Regolamenti comunali sull’accesso agli atti
  • Regolamenti di polizia mortuaria sia statale (DPR 285/1990) sia comunale

Quali documenti si possono richiedere?

  • Concessioni (originarie, rinnovate, revocate)
  • Volture e subentri
  • Progetti e autorizzazioni edilizie
  • Registri cimiteriali di sepoltura ex art. 52 DPR 285/1990
  • Verbali e perizie tecniche
  • Planimetrie cimiteriali
  • Corrispondenza con l’amministrazione concedente

Nota: anche le planimetrie sono considerate documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990, e non possono essere escluse in base a criteri formali.

Chi ha diritto di accesso?

  • Concessionari o eredi
  • Familiari con interesse attuale
  • Controinteressati in procedimenti cimiteriali
  • Professionisti con delega (avvocati, tecnici)

Come si presenta la richiesta?

1. Contenuti dell’istanza

  • Dati del richiedente
  • Descrizione dettagliata degli atti per i quali si chiede l’accesso
  • Motivazione dell’interesse
  • Delega, se per conto terzi
  • Richiesta di copia semplice o conforme

L’istanza è soggetta a imposta di bollo, salvo esenzioni.

2. Modalità di presentazione

  • Consegna fisica all’ufficio
  • PEC (ai sensi dell’art. 65 CAD)
  • Portale telematico comunale

3. Tempi di risposta

La P.A. deve rispondere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta, vale il silenzio-rigetto, anche se non sempre legittimo. L’amministrazione è tenuta a valutare nel merito la richiesta.

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