Onoranze funebri con personale non in regola. Controlli della Guardia di Finanza

Un’azienda alessandrina operante nel settore delle onoranze funebri si avvaleva della collaborazione cinque necrofori addetti al trasporto salme, addobbi e servizi funerari per i quali non adempiva agli obblighi contributivi e previdenziali.
A scoprirlo la Guardia di Finanza di Tortona nell’ambito di controlli finalizzati a contrastare il lavoro nero. In particolare, al termine di accertamenti compiuti per determinare il profilo esatto della posizione lavorativa e, quindi, ricostruire le retribuzioni, i tempi e gli orari effettivi di impiego dei cinque, sono emerse irregolarità quali la mancata consegna della lettera di assunzione ai lavoratori, l’omessa comunicazione al centro per l’impiego ed all’Inail dell’inizio di collaborazione nonchè l’omessa istituzione del Libro Unico del Lavoro.
L’azienda, per regolarizzare la propria posizione, dovrà pagare una sanzione di 1.800 euro.

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2 thoughts on “Onoranze funebri con personale non in regola. Controlli della Guardia di Finanza

  1. X Alessandro,

    Purtroppo non esiste, ad oggi, una Legge Nazionale omogenea ed unificante, poiché l’unico corpus normativo statale, rimane pur sempre il solo DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale nulla dispone riguardo alle imprese funebri.

    Dipende tutto dalla Regione, se questa ha riformato su base locale tutta la polizia mortuaria allora è legittimo richiedere, da parte del Comune, quale Autorità Amministrativa deputata ad autorizzare l’esercizio e lo svolgimento dell’attività di onoranze funebri, titoli e requisiti organizzativi, formativi e gestionali ben più strutturati e “pesanti” rispetto al semplice combinato disposto tra la vecchia licenza per agenzia d’affari ex Art. 115 TULPS e l’autorizzazione al generico commercio non alimentare con sede fissa, tra l’altro liberalizzata, quest’ultima dal famigerato Decreto Bersani.

    In realtà l’iniziativa economica, privata, pur sempre libera secondo Costituzione, così come la concorrenza ed il mercato stesso dovrebbero esser materia su cui vige riserva di legge statale, ma l’inerzia colpevole del Parlamento è stata, per così dire, il grimaldello per scardinare il precedente assetto dei servizi funebri, necroscopici e cimiteriali attraverso il fiorire ipertrofico ed il proliferare incontrollato di leggi, leggine, determine e deliberazioni, norme e confuse normette, su base territoriale, per sovvenire alle carenze dell’impianto complessivo dettato, una volta, dal solo DPR n. 285/1990. Adesso, ed è vox populi, scoperchiato il vaso di Pandora ci siano tutti accorti che la cura, cioè la polizia mortuaria, smembrata e disarticolata su più livelli di governo è decisamente peggiore, per gli effetti realmente prodotti, della malattia da curare, ossia l’immobilismo del Governo Centrale.

    E’ allora possibile, per un comune inserire nel proprio regolamento di polizia mortuaria, il quale entro i confini amministrativi dello stesso, vale come legge speciale, criteri più selettivi per fare ed esser impresa funebre, magari pure nel silenzio della Regione? Io in tutto questo ravviserei un vizio di incompetenza, ma mi preme sottolineare come Il Regolamento comunale sia sì norma secondaria (secondo alcuni, anche … “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in un fantasiosa struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria. Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile), ma, ad esempio, rientrando nel novero di cui all’Art. 344 T.U.LL.SS., è ancora sottoposto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 R.D. 1265/1934. e D.M. 18 novembre 1998, n.514 emanato ai sensi dell’Art. 3 comma 3 Legge n. 241/1990. Abbiamo, quindi un atto di carattere normativo, quindi generale ed astratto, molto complesso e trasversale, quasi poliedrico ed eclettico nelle sue molteplici articolazioni, che gode di ampi margini di autonomia ed ambiti di spettanza quasi esclusiva, quando agisca su un livello di pari ordinazione rispetto al D.P.R n. 285/90 , in campi, quindi non sovrapponibili, come, proprio la gestione cimiteriale, pur rimanendo formalmente una fonte di grado amministrativo subordinato rispetto alla Legge (i comuni non godono di potestà legislativa, ma solo regolamentare, ai termini della Art. 117 Cost., ma il problema si complica ulteriormente se consideriamo come la polizia mortuaria, attratta, seppur con qualche indubbia forzatura, nella sfera del diritto sanitario, sia materia di legislazione concorrente da parte delle regioni (Si veda la Legge n.131/2003 attuativa del nuovo Titolo V Cost.).

  2. Buona sera. Su questo argomento ho letto che in alcuni comuni non danno l’autorizzazione all’esercizio delle onoranze funebri se non hanno almeno 4 persone a regola con relativi corsi di formazione.

    Questo è quello che chiede un comune della regione Emilia-Romagna:
    “”c) quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso di requisiti formativi: resta ferma la possibilità per il responsabile della gestione dell’attività, che a sua volta può essere il legale rappresentante della ditta, di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori regolarmente assunti in ragione della specifica prestazione svolta. Inoltre, le imprese di onoranze funebri, sempre al fine di dotarsi del contingente minimo di personale, possono ricorrere all’attivazione di processi di integrazione aziendale come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. del Codice Civile o di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter. “”

    Questa è una legge nazionale o ogni comune può decidere di sua iniziativa?

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