Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

273 thoughts on “Trasporto urna

  1. Buongiorno vorrei fare arrivare in italia le ceneri di mio zio che si trovano in Inghilterra. Cosa devo fare una volta arrivate in Italia? Sarebbero solo di passaggio perché poi vorremmo trasportarli in sud Italia come da suo volere. Grazie

    1. Se il trasporto lo fa lei, nel documento inglese che autorizza il trasporto dell’urna cineraria dall’Inghilterra all’Italia faccia inserire il luogo destinazione finale delle ceneri. Se la sosta intermedia è una sosta tecnica, ad es. per dormire e riposare un giorno o due prima di ripartire per la destinazione finale, la cosa è del tutto ovvia e non necessita di altro. Se invece la sosta di chi trasporta le ceneri è più lunga necessita anche la indicazione dle luogo di sosta temporaneo per l’urna cineraria. Se invece si tratta di due distinti trasporti, eseguiti da due soggetti diversi (ad es,. un vettore autorizzato al trasporto dell’urna cineraria dall’Inghilterra alla sua casa nel comune XY e poi un successivo trasporto dalla sua casa con altro vettore o da lei stesso) occorrono due autorizzazioni. Una per l’entrata in Italia dell’urna cineraria fino alla sua casa nel comune XY e l’atra del Comune XY che autorizza il trasporto dell’urna al luogo di destinazione.

  2. Buongiorno! Mi è’ morta cagnolina in Sardegna, l’hanno cremata ed ho chiesto la spedizione dell’urna con dei ceneri a Vienna , dove abito. Vorrei sapere se è’ possibile effettuare questa spedizione senza varie pratiche (tipo nulla osta ecc), visto che non sono resti umani. Come funziona? Grazie

    1. x Anna.
      Allo stato della legislazione attuale le ceneri derivanti dall’incenerimento di una carcassa animale sono una “cosa” di proprietà del detentore e quindi sono soggette alle norme per la spedizione di un qualsiasi oggetto. Cioè praticamente nessuna formalità particolare. Dovrà invece segnalare all’anagrafe canina dove il proprietario aveva registrato l’animale il decesso dell stesso per la cancellazione, ma ciò è indipendente dalla spedizione delle ceneri.

  3. Salve, potrebbe aiutarmi con una domanda, mia sorella è morta qui in Italia e siccome non ero residente qui, hanno passato le ceneri per conto della mia cara zia ma in seguito ha fatto le dimissioni delle ceneri, quindi l’hanno trasferita qui in un cimitero vicino a dove mi trovo, la mia domanda è: voglio portare le ceneri di mia sorella nel mio paese Perù, mi fa male in qualcosa che all’inizio mia zia ha rinunciato e ora è in un cimitero? Va notato che ho stipulato il contratto con il cimitero per mio conto, apprezzerei la tua risposta … Grazie mille

    1. X Angela Amanda,

      Lei, allo stato dei fatti, è con tutti i crismi di legge un’avente titolo (= soggetto legittimato) interessato – per giunta – ad una diversa sistemazione delle ceneri, ovvero ad una destinazione extra cimiteriale delle stesse, quindi ancor più privata e dedicata.
      L’Autorità Comunale competente per territorio (quello su cui insiste fisicamente il cimitero in questione) deve semplicemente formare e perfezionare due autorizzazioni: l’una all’estumulazione, l’altra al trasporto internazionale di ceneri.
      E’da rammentare come il titolo di viaggio richieda un’istruttoria più o meno complessa (con oneri a Suo carico) a seconda degli eventuali accordi tra Stati sottoscritti da entrambi i due Paesi in tema di trasporti mortuari transfrontalieri. (L’Italia, ad esempio aderisce solo alla Convenzione di Berlino, stipulata il 10 febbraio 1937).

  4. Salve, è possibile spedire un’urna con le ceneri di un defunto, mia madre, con un corriere in Italia? O deve essere portata da un parente? Nell’eventualità quali documenti servono?

    Grazie per la risposta.
    Cordialmente.
    Sergio.

    1. X Sergio,

      le autorità locali del luogo di partenza rilasceranno l’indispensabile autorizzazione al trasporto, che il corriere prenderà in consegna, assieme all’urna cineraria – naturalmente – in qualità di vettore, non di addetto al trasporto propriamente inteso, nel senso giuridico della formulazione linguistica.

  5. Buongiorno,
    le ceneri di mia madre sono in casa sua (in Liguria) da oltre un anno a causa della difficoltà degli spostamenti derivante dalla pandemia. Adesso dovremmo trasportarle in un cimitero in Sicilia in auto per la tumulazione. Dobbiamo procurarci qualche documento?
    Cordiali saluti e grazie

    1. Sì, occorre il normale titolo di viaggio (decreto di trasporto) rilasciato dal Comune di partenza, e naturalmente, serve anche provare il titolo di accoglimento nel cimitero di destinazione ultima.

  6. Buongiorno.

    Vorrei sapere se posso trasportare una piccola quantità di ceneri del mio compagno defunto, in aereo dall’Italia alla Spagna senza documentazione.

    Grazie.
    Stella

    1. x Stella Tricella
      Cosa intende per piccola quantità di ceneri del suo compagno defunto?
      Se intende il trasferimento dell’intera urna cineraria NO, occorre la documentazione (autorizzazione al trasporto che potrà essere valutata se possibile o meno dal Comune, visto che l’urna può essere affidata e custodita nei modi di legge e regolamento).
      Se invece intende prelevare un porzione delle ceneri contenute nell’urna cineraria, dissigillandola, ciò è vietato e incorre in reato penale. Per cui non solo non può trasportarle, ma nemmeno prelevarle.

  7. X Deborah,

    l’obbligo di custodia delle ceneri è da ritenersi assolto, in senso generale, anche in caso di brevi assenze, pure se ripetute, dell’affidatario (vacanze, lavoro…). Altrimenti sarebbe ogni volta necessario ripetere sempre la procedura (decreto di trasporto ed atto di affido), per ogni singolo spostamento, e ciò sarebbe illogico!
    La legge (art. 343 T.U. Leggi Sanitarie), al contrario, prescrive solo che le urne abbiano stabile e sicura destinazione entro un tumulo, così da esser preservate da sottrazioni indebite ed atti di profanazione, è il principio, appunto, di stabilità delle sepolture, implicito e, quindi, fondativo di tutto il nuovo ordinamento di polizia mortuaria.

  8. Ho in “affidamento” la ceneri di mio figlio (sono in casa mia).
    In caso di nostro allontanamento da casa (ferie o comunque spostamenti di più di un giorno) posso portarle con me?
    A chi mi posso rivolgere se volessi spostarle?
    Grazie

  9. Salve, un mio parente americano ha espresso di avere le sue ceneri disperse in una località italiana a lui cara.
    Se metto l’urna in valigia e la riporto con volo di linea a Roma posso incorrere in una sanzione? (sarebbe facilmente individuabile?). Avrò tutta la documentazione americana circa la cremazione.

    1. X Carlo,

      l’urna cineraria dovrà – SEMPRE – esser accompagnata dal titolo di viaggio per il rimpatrio, da esibirsi in caso di controlli in itinere. Molto dipende dalla regolamentazione interna alle compagnie aeree, su tratte internazionali. Di solito un trasporto mortuario deve sempre esser prima dichiarato, anche se di sole ceneri.

  10. Buongiorno,
    Mi è stato detto che, per portare l’urna con le ceneri dal cimitero di Roma (luogo di cremazione) alla provincia di Napoli (luogo di collocazione in un loculo in un cimitero) lo devo fare nel giorno stesso, cioè non posso partire l’indomani mattina (tenere le ceneri a casa la sera dopo averle prese dal cimitero di Roma per poi partire presto la mattina), né arrivare dopo la chiusura del cimitero (pernottare quindi vicino al cimitero e depositarle il giorno dopo). Le sembra corretto? RingraziandoLa, porgo cordiali saluti

    1. X Marco,

      dopo tutto si potrebbe anche esser più possibilisti, l’interpretazione del dettato normativo che Le hanno offerto è, però, inappuntabile, anche se – forse – troppo fiscale e formalista.
      In effetti, il trasporto funebre (anche di urne) tutto sconta la regola generale della tipicità, ossia ogni luogo di sosta intermedia dovrebbe preventivamente esser individuato ed autorizzato come idoneo, dalla competente autorità amministrativa territoriale, un breve deposito in camera mortuaria (la cui funzione edittale è proprio questa) nel cimitero di partenza, potrebbe esser la soluzione più facilmente praticabile.

  11. X Eva,

    Nella electio sepulchri, ossia la scelta personalissima di decidere modalità, forma e luogo della propria sepoltura, sovrana è la volontà del de cuius, nel suo silenzio prevarrà quella dei più stretti famigliari. Il Comune, si limita a valutare i titoli formali di accoglimento (art. 102 regolamento nazionale di polizia mortuaria) in un determinato cimitero, senza indagare su eventuali motivazioni di opportunità (es. vicinanza nello stesso cimitero al coniuge o ad un parente pre-morto) In caso di conflitti tra gli aventi diritto, l’amministrazione cittadina che ha autorizzato la sistemazione dell’urna si limiterà a mantenere, pro tempore, lo status quo, restando estranea alla controversia, siano a quando il giudice, in sede civile, non si sia pronunciato, in ultima istanza, poichè il diritto di sepolcro attiene alla sfera dei diritti soggettivi.

  12. Buongiorno,,ho saputo da poco della morte di mia nonna e che mio cugino, altro erede insieme a me lì’ha fatta cremare dove vive lui e viveva la nonna negli ultimi tempi. Io so che lei voleva stare con il marito e io vorrei portare le ceneri al cimitero dove c’è il nonno..a quale ufficio devo rivolgermi? non avendo rapporti con mio cugino questo puo ostacolare questa tralsazione? grazie molte per ogni informazione

  13. Grazie mille per la sua risposta. Ero un po confusa perché la legge dice che le ceneri devono viaggiare in una cassetta di zinco mentre mi pare di capire che può anche essere una cassettina di pino purché opportunamente sigillata.Giusto ? Mi scusi se mi ripeto ma voglio fare tutte le cose giuste per nn incorrere in spiacevolezze burocratiche.

    1. X AnnaMaria,

      il dubbio -forse – nasce da un equivoco di fondo: sono le ossa a dover esser movimentate e custodite in cassetta di zinco, per le ceneri, invece, la Legge parla di un’urna genericamente intesa sigillata, anche con opportuno uso di collanti a sicura e duratura presa. Il crematorio ha solo l’obbligo di assicurare le ceneri in uno specifico sistema di raccolta (può esser indifferentemente un contenitore rigido o flessibile) e di sigillarlo (nel senso di renderlo impenetrabile e stagno). Poi, a piacimento del dolente, questo recipiente può esser, a sua volta racchiuso, entro urna esterna di varia forma o foggia decorata o realizzata con materiali preziosi. La ratio della norma è semplice: sversare anche accidentalmente le ceneri, violare l’integrità dell’urna, con effrazione dei sigilli, ad esempio, costituiscono ancora fattispecie con rilevanza penale, pertanto, per evitare guai giudiziari, è meglio accertarsi che la famosa cassetta di pino sia ben protetta e chiusa.

  14. Buongiorno. Mio padre è deceduto lo scorso mese e cremato a Piacenza. Ora le ceneri sono in possesso di un’agenzia funebre della zona che provvederà a spedirmi le ceneri tramite corriere nel comune di Macerata dove io risiedo.Il comune di Macerata mi ha richiesto l’articolo di legge secondo il quale è possibile spedire l’urna contenente le ceneri altrimenti nn me le accettano. Mi può aiutare a trovare questo articolo? Inoltre vogliono avere via e-mail tutta la documentazione che dovrebbe consistere in:
    Copia del verbale originario di cremazione.
    Copia autorizzazione originale al trasporto dall’agenzia di pompe funebri fino al cimitero di Macerata
    Copia dell’autorizzazione alla cremazione rilasciata dal Comune di Piacenza
    Copia dell’estratto dell’atto di morte
    Copia dell’attestazione per cremazione di salma rilasciata dal medico necroforo ( quest’ultima però mi serve solo nel caso che io debba far ricevere le ceneri da un’agenzia funebre nel caso il comune nn accetti di riceverle). Devo aggiungere altri documenti o questi sono tutti?
    Inoltre l’urna che è una cassettina di legno di pino va sigillata in che modo? Incollata o stagnata? La ringrazio preventivamente.

    1. X AnnaMaria,

      la norma di riferimento che consente di avvalersi del c.d. vettore nel trasporto ceneri è data velatamente, di primo acchito, dall’art. 34 comma 2 del vigente regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la leggersi in senso estensivo.

      Sia il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con il suo art. 80 comma 5 sia la Legge 30 marzo 2001 n. 130 con il suo art. 3 comma 1 lett.) F sia la stessa convenzione internazionale di Berlino sui trasporti mortuari transfrontalieri del 10 febbraio 1937 dispongono che il trasporto degli esiti da completa cremazione di un feretro (= le ceneri) possa avvenire, se legittimamente autorizzato, in via amministrativa, dalla competente autorità territoriale di partenza, senza le cautele igienico-sanitarie previste per i cadaveri. Vale a dire: detto trasferimento, sempre accompagnato dal suo inseparabile titolo di viaggio, può avvenire liberamente con normali automezzi, veicoli, velivoli, ed esser, quindi, condotto a termine anche da chi prenda formalmente in consegna l’urna cineraria (corriere, servizio spedizioni, famigliare del defunto…).

      Ai sensi dell’art. 343 comma 2 T.U. Leggi Sanitarie, dell’art. 80 comma 2 D.P.R. n. 285/1990, implementato dal paragrafo 14 della circ. min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria, dell’art. 3 lett.) E) L. 30 marzo 2001 n. 130 e, infine, dell’art. 2 comma 1 lett. e) D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 sempre della Legge n. 130/2001 l’urna (= il sistema di raccolta ceneri) deve esser infrangibile, sigillata con suggello di garanzia, e recare ben in vista gli estremi identificativi del de cuius.

      Il Comune di M. si dimostra oltremodo barocco nel richiedere ultronea e del tutto superflua documentazione ad esempio:

      Il verbale di avvenuta cremazione, ex art. 81 D.P.R. n. 285/1990 assieme al decreto di trasporto deve giustamente esser trasmesso tramite il trasportatore al Comune di destinazione, ed è giustissimo, ma quando il famoso principio di non eccedenza nell’azione della pubblica amministrazione dovrebbe prevalere, al fine di sburocratizzare, (l’inutile aggravamento dell’iter è addirittura vietato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.) altri passaggi come l’estratto dell’atto di morte, il primo decreto di trasporto alla volta del crematorio, addirittura il certificato necroscopico, sembrano, quanto meno, eccentrici e stravaganti adempimenti inventati per capriccio, a tal punto da farmi sovvenire un dubbio.

      Pare, infatti, molto improbabile che un Comune di grandi dimensioni sia allo scuro di questi basilari elementi di diritto funerario e procedura amministrativa; ragion per cui La invito ad usare queste poche informazioni offerteLe con molta cautela ed in modo oculato, forse ci sono dettagli nella pratica per il rientro delle ceneri che io non riesco ad apprezzare. Ad esempio: quale sarà la destinazione ultima delle ceneri: saranno tumulate in cimitero, domiciliate, disperse…?

  15. Salve,

    nel caso di un trasporto di un defunto dal comune di decesso al comune di cremazione e rientro delle ceneri.

    Il comune di decesso sostiene non essere obbligato ad includere nel trasporto il rientro delle ceneri poichè in altro comune e vorrebbe mi presentassi nel comune dove si trova il crematorio per fare un trasporto a parte (e ripagare le marche da bollo).

    E’ corretta come procedura? E se no, quali sono gli articoli di legge per sollevare la contestazione?
    Grazie

    1. X Giovanni,

      A rigore, si dovrebbe far valere l’art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ( unico decreto di trasporto, per cadavere e successive ceneri). Quando, invece, per una specifica normativa regionale riuscisse inapplicabile l’art. 26 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che consente tutt’ora l’autorizzazione con un unico atto, e sussistesse una speciale regolazione per il trasporto delle ossa (leggansi, cassetta contenente ossa) e delle ceneri (leggasi, urna cineraria), una volta eseguita la cremazione, ipotizzandosi, irrealisticamente, che la cremazione non sia avvenuta nel comune di decesso e esequie, oppure, quando, più probabilmente, l’autorizzazione al trasporto rilasciata dall’autorità comunale, nulla abbia indicato (non potendovi essere più, nella Regione, l’unico titolo autorizzatorio) per il trasporto dell’urna alla sua destinazione finale, il successivo trasporto dell’urna cineraria non può non essere assoggettato a tale disposizione.

      Con la conseguenza che per il trasporto dell’urna cineraria per la tratta dall’impianto di cremazione al sito di destinazione finale della stessa, si renderà necessaria quest’ultima specifica autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria.

      Sotto questo profilo, occorre anche considerare quale sia o possa essere la competenza, a questo punto anche sotto il versante territoriale, del rilascio di una tale autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria, che, proprio per l’implicita abrogazione dell’ sopra citato art. 26 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non può non individuarsi se non nell’autorità comunale a ciò preposta (art. 107, comma 3, lett. f) testo unico, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., competenza che per l’art. 107, comma 4 stesso testo unico, non può essere derogata se non per – espressa – disposizione di norma di rango primario, cioè per legge) nel luogo da cui il trasporto dell’urna cineraria origini, cioè del comune nel cui cimitero si trova l’impianto di cremazione utilizzato.

      Certamente, questo potrebbe essere colto, di primo, quanto improprio, acchito, come un’improprietà, apparendo (specie per quanti abbiano ancora la “memoria”operativa – e rammentino le prassi – che tenevano conto del più volte citato l’art. 26 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) incongrua: effettivamente, si potrebbe parlare di difformità procedurale, se non fosse che, a questo punto, tale impostazione è del tutto venuta a cessare per quanto sopra evidenziato.

      Oppure, più che di un inutile aggravio procedurale si potrebbe parlare di irrazionalità, ma, purtroppo, i testi legislativi di riferimento sono stati redatti male ed in modo non coordinato tra loro.

      Si tratta di un’amara conclusione che deriva da questa considerazione finale: la competenza (territoriale) ad autorizzare una qualche attività, soggetta, sin dall’origine, ad autorizzazione amministrativa, non può che spettare al al soggetto a ciò deputato nel luogo in cui questa si svolge o, per i trasporti, origina. Principio previsto per l’autonomo trasporto di ossa e ceneri (da leggere, rispettivamente: come cassetta contenente ossa esumate/estumulate ed urne cinerarie) dal momento che la legge regionale (anzi, le leggi regionali), spesso disciplinano distintamente il trasporto di cadavere (o, funebre) rispetto a questo altro trasporto, dove altro è anche l’”oggetto” dello stesso. Illogico sarebbe, semmai, pensare da una competenza territoriale radicanda in comune terzo, rispetto a quello precedentemente individuato.

    2. Buongiorno,
      Devo trasportare i resti ossei ( sono trascorsi oltre 10 anni dalla morte) di un mio familiare da una regione all’altra; ho gia’ ottenuto le autorizzazioni previste da entrambi i Comuni interessati.
      Posso trasportarli in aereo ?
      L’imbarco prevede particolari procedure ?
      Grazie

      1. X Luisa,

        molto dipende dalla regolamentazione interna alla stessa compagnia di volo, di solito basta dichiarare in sede di check-in l’isolito oggetto del trasporto: una cassetta ossario. Il decreto di trasporto seguirà sempre le ossa, e dovrà esser comunicato al Comandante dell’aereo, che agirà in qualità di vettore, almeno per la legislazione funeraria italiana.

  16. Buongiorno, il mamma è venuta a mancare il 22 settembre vorrei portare l’urna in Italia adesso è a Berlino e dovrei portarla in Sardegna cosa devo fare e quali sono le spese

  17. Buongiorno, volevo chiedere un consiglio su quanto a me capitato .
    Per errore durante l’operazione di carico materiale per la fine di un cantiere edile a Napoli , ho caricato sul furgone l’urna funebre della madre della cliente e portata con me a Verona . Come posso restituire in modo legale l’urna ?

    1. X Luca,

      è quanto meno anomalo ed indebito che un’urna cineraria finisca persa nel materiale edilizio, o peggio ancora tra interti e rottami, poichè essa, se affidata a domicilio dovrebbe esser deposta in luogo chiuso, sicuro e stabile contro ogni accidentale sottrazione o, peggio ancora profanazione.
      Poichè potrebbero configurarsi anche illeciti amministrativi e non solo (omessa custodia da parte dell’affidatario, o anche abbandono) La invitiamo caldamente a comunicare il fatto alle forze dell’ordine, prima di effettuare qualsiasi ulteriore trasporto non autorizzato. Sarà, poi la forza pubblica su sua responsabilità a disporre per la restituzione delle ceneri.

  18. Buongiorno,
    mio padre è deceduto in Francia l’otto luglio di questo anno ed è stato lì cremato. L’urna con le sue ceneri è stata consegnata alla moglie, che in un primo moneto aveva deciso di tenerle in casa con sé. Preciso che è una cittadina italiana residente in Francia da anni.
    Ora però vorrebbe che le ceneri venissero collocate in modo stabile in Italia e precisamente nel paese di origine di mio padre. Come posso procedere per aiutarla?

    1. X Francesca,

      Francia ed Italia aderiscono entrambe all’ accordo internazionale di Berlino, sui trasporti mortuari transfrontalieri, convenzione di diritto internazionale (che prevale, quindi, sulle fonti interne dell’Ordinamento Giuridico) solennemente siglata, dai Paesi firmatari, il 10 febbraio 1937:
      Ebbene, il Min. Salute, con la nota circolare 24 giugno 1993 n. 24 (paragrafo 8.1) esplicativa del vigente regolamento statale di polizia mortuaria precisò proprio come affrontare la fattispecie del trasporto CENERI.

      La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica, infatti, al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

      Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà la locale autorità amministrativa territoriale a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

      Per l’ingresso dell’urna in Italia è richiesto il titolo di accoglimento in un dato e certo sepolcro privato : l’urna sarà, per caso tumulata in cimitero?).

  19. Buongiorno,
    lavoro per una una ONG presente in diversi paesi extra-UE.
    Alcuni giorni fa è purtroppo deceduto in Afghanistan un nostro collega di nazionalità Messicana. Il corpo è stato cremato ed ora dobbiamo trasferire le ceneri da Kabul a città del Messico.
    Vi chiedo cortesemente quali sono i documenti che dovremmo produrre nel caso l’urna dovesse transitare in Italia senza fermarsi sul territorio nazionale se non il tempo necessario per essere spostata da un aeroplano ad un altro?

    Vi ringrazio in anticipo per la risposta
    Fabrizio Forte

    1. X Fabrizio,

      del transito di un trasporto mortuario, nel territorio della Repubblica Italiana, anche solo per motivi tecnici dovrebbe esser data notizia al Prefetto della competente provicia su cui insiste l’aereoporto di scalo, così come tale indicazione dovrebbe esser riportata nel titolo di viaggio che accompagna l’urna, ma la norma di difficile implementazione, soprattutto per i trasporti aerei, oggi risulta del tutto obsoleta, quando, addirittura, non applicabile.

    1. X Giacomo,

      si sconsiglia vivamente, per la sua intrinseca macchinosità, la procedura da Lei delineata, per recare Suo seguito l’urna, infatti, bisognerebbe ALMENO rinunziare all’attuale atto di affido, comunicare gli estremi della nuova domiciliazione e farsi rilasciare un nuovo decreto di trasporto.
      In buona sostanza, l’essenziale è che l’urna ex art. 343 R.D. n. 1265/1934 abbia stabile e destinazione entro tumulo (cassaforte, teca blindata, tabernacolo…) così da esser garantita da ogni possibile e palusibile profanazione, razionalmente prevedibile.
      La vicinanza fisica, ma soprattutto emotiva alle ceneri del de cuius legittima l’istituto della custodia delle ceneri: un’assenza momentanea non inficia l’efficacia della norma in oggetto.

  20. Buongiono,mia madre e’deceduta in data 6 aprile e dopo la cremazione e’al deposito di prima porta.Per portarla nel cimitero di Recanati per ricongiungimento funebre con il marito (mio padre) ho inviato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autorizzativa della tumulazione e indicante gli estremi identificativi della tomba gentilizia.Da um mese il comune di recanati non risponde ed al deposito di prima porta non mi rilasciano le ceneri perche’necessitano del nullaosta di recanati.Come posso uscire da questa situazione pirandelliana? Ringrazio anticipatamente

    1. X Roberto,

      la procedura da Lei seguita è corretta.

      Ai sensi della Legge n. 241/1990 la pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per esprimersi in un senso o nell’altro, sull’accoglimento o reiezione dell’istanza, con provvedimento formale e motivato, indicando anche l’eventuale autorità cui presentare sempre possibile impugnativa.
      E’ammesso il ricorso al difensore civico, se istituito.

  21. Buonasera dovrei trasferire un’urna cineraria da londra a casa mia nel comune di cento (Fe) cosa devo fare? che tipo di documentazione occorre? il consolato deve rilasciarmi il nullaosta?

    1. X Mattia,

      l’autorità territoriale londinese, formerà i titoli di trasporto.
      Meglio sempre contattare il competente consolato italiano, anche perchè per la legge italiana, all’ingresso di un trasporto mortuario, deve preventivamente esser dimostrato il titolo di accoglimento, affinché, l’urna, ad esempio non abbia a vagare senza sicura e stabile destinazione.
      Perchè il prefato titolo di accettazione in un dato sepolcro (anche se fortemente atipico, come accade per il tumulo domestico) sia già perfezionato, prima che l’ura parta dal Regno Unito, occorrerà presentare previa istanza al Comune di Cento, per ottenere l’autorizzazione all’affido dell’urna.

  22. Buongiorno,vorrei delle informazione riguardo il trasferimento di un’urna cineraria dal comune di F in Emilia Romagna al comune di Crecchio ( chieti)
    Si fa presente che la defunta non ha ne figli ed era vedova e ha due Fratelli ancora in vita,io sono uno dei nipoti, mi può dire la prassi per il trasferimento?

    Grazie
    martino

  23. Buongiorno,vorrei delle informazione riguardo il trasferimento di un’urna cineraria dal comune di F in Emilia Romagna al comune di C (ch).
    Si fa presente che la defunta non ha ne figli ed era vedova e ha due Fratelli ancora in vita,io sono uno dei nipoti, mi può dire la prassi per il trasferimento?

    Grazie
    martino

    1. Per Martino,

      per questa tipologia di trasporto funebre verso la Confederazione Elvetica sarà il sindaco (ora il dirigente) a rilasciare la relativa autorizzazione, in lingua italiana e in lingua francese (o, comunque in un idioma molto praticato nelle relazioni diplomatiche internazionali), previo
      nulla osta dell’Autorità consolare in Italia del Paese di destinazione.

      L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione, la destinazione oltre i confini nazionali
      .
      Il trasporto delle ceneri non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme.
      Non occorre alcuna autorizzazione ministeriale. Vedasi il punto 8.1 della Circolare del Ministero della Salute n. 24
      del 24 giugno 1993, esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

      La istanza e la autorizzazione assolvono la imposta di bollo, con aggiuntivi oneri a carico del richiedente.

      L’autorizzazione deve essere rilasciata dal dirigente del del Comune di partenza.

      Poichè l’autorizzazione al trasporto anche all’Estero altro non è sen non una autorizzazione che non riveste nemmeno aspetti sanitari, essa rientra tra le funzioni che gli articoli 107 e 109 del T.U. E.L. n.267 del 2000 affidata alla competenza del dirigente.

      Infatti non si vede alcuna differenza tra l’atto autorizzatorio per il trasporto nell’ambito del territorio nazionale e l’atto autorizzatorio fuori dello Stato Italiano.

      Per la individuazione dell’organo competente si dovrà fare ricorso ai principi generali che disciplinano l’organizzazione e la ripartizione delle funzioni e competenze tra gli organi elettivi e quelli burocratici del Comune di cui ai menzionati articoli del T.U.E.L. (artt. 48 comma 3 e 89 D.Lgs n. 267/2000).

      La titolarità al rilascio del provvedimento da parte del prefetto, anche se nominalmente richiamata dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, già decadde in virtù degli artt. 113 e 114 del D.Lgs n. 112 del 1998, e del DPCM n. del 26 maggio 2000.

  24. Salve, dovrei far sostituire l’urna di mia madre, quindi andare dal mio comune a quello dove è stata cremata, a quale ufficio comunale devo rivolgermi?

    1. X Michele,

      se l’urna è costituita solo dal bussolotto infrangibile e sigillato all’esterno, compreso quale sistema di raccolta ceneri nella tariffa di cremazione di cui all’ art. 2 comma 1 lett. e) del D.M. 1 luglio 2002 emanato in attuazione dell’art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130 in tema di cremazione e successivo trattamento delle ceneri, la rimozione dei sugelli di garanzia non è ammessa dalla legge (art. 349 Cod. Penale), pertanto il travaso delle ceneri in un nuovo contenitore di foggia, magari, esteticamente più accattivante, è vietato tassativamente.

      Se, al contrario le ceneri sono state deposte in un sacchetto plastico, a sua volta saldato, e poi nell’urna sarà possibile la sua asportazione, così da collocarlo in una diversa teca, a Suo piacimento.

      Tutto dipende dalla posizione dei sigilli, se interna o esterna. La ratio della norma è chiara: il Legislatore vuole evitare manovre maldestre tali da cagionare un’ancorchè involontaria dispersione delle ceneri, per altro punita penalmente ex art. 411 Cod. Penale, quando non autorizzata, sulla base di una precisa volontà, dall’ufficiale di stato civile.

      IL Comune (ufficio della polizia mortuaria, ma molto dipende dal regolamento interno di organizzazione di uffici e servizi ex art. 48 comma 3 e 89 D.Lgs n. 267/2000: l’unico di competenza della Giunta Comunale) che eventualmente dovrebbe autorizzare è quello nel cui distretto amministrativo si trova materialmente l’urna (cimitero di prima sepoltura, abitazione privata in cui le ceneri sono state conferite in affido famigliare…) L’operazione, per la sua intrinseca delicatezza, laddove consentita ed autorizzata si svolgerà in camera mortuaria cimiteriale, alla presenza di un incaricato del servizio di custodia, il quale dovrà redigere apposito verbale, sulla traslazione delle ceneri.

  25. Buongiorno, vorrei gentilmente sapere come posso fare a trasferire l’urna cineraria di mio marito deceduto il 31 gennaio 2020 dall’abitazione di mio figlio, a cui ho dovuto fare delega affidamento, causa non mia residenza, nella mia seconda casa sita in altro indirizzo ma nello stesso comune di mio figlio a Minerbe provincia Verona? Una volta che avrò fatto la mia residenza quali documenti dobbiamo fare io e mio figlio, per far si che l’urna di mio marito possa essere spostata dalla sua alla mia abitazione? Grazie.

    1. X Maria,

      Suo figlio deve, con atto scritto, rinunciare all’affidamento dell’urna, così questa rientrerà nella disponibilità degli altri aventi diritto (cioè Lei) per una nuova autorizzazione all’affido, una volta, ovviamente dimostrata la sua domiciliazione nel territorio comunale.
      Occorrerà, poi, un semplice decreto di trasporto, rilasciato sempre dagli uffici comunali, per trasferire le ceneri da un’abitazione all’altra.

  26. Buonasera mio marito è mancato da quasi dieci mesi ed è stato dopo la cremazione posto in un loculo cinerario nel cimitero Flaminio. A distanza di mesi è nato in me il desiderio di portare l’ urna a casa con me a Roma ? È ancora possibile l ‘ affidamento delle ceneri ? Grazie Barbara

    1. X Barbara,

      Regione Lazio? Bene, allora la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 62 comma 5 della Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4.
      Essa è molto rigida perchè richiede che l’affidatario unico sia stato designato in vita dal de cuius.
      Quindi occorrerebbe in tal senso una disposizione scritta di Suo marito, da pubblicarsi ex art. 620 Cod. Civile presso un notaio alla stregua di qualsiasi altra disposizione non patrimoniale contenuta nella scheda testamentaria.
      La lettera della legge, infatti, parrebbe proprio escludere che i famigliari esprimano, tramite atto sostitutivo in atto di notorietà, una volontà formulata solo verbalmente dalla persona oggi deceduta.
      La ratio della norma è abbastanza semplice: la electio sepulcrhi, soprattutto per destinazioni così atipiche delle ceneri è di sola eleggibilità da parte del de cuius stesso.

  27. xRedazione
    Salve,
    dovrei trasferire urna contenenti ceneri di mia mamma dal cimitero di milano dove sono custodite a casa mia che si trova nel comune dove avevamo resinza al momento del decesso che non è milano ovviamente. mi dite procedura??
    sono unico erede.
    grazie

    1. X Maria,

      semplice semplice: se Lei è l’unica avente diritto a disporre delle ceneri si rechi presso il Comune di nuova domiciliazione delle ceneri al fine di ottenere l’atto di affido.
      Con questo titolo il Comune di Milano potrà rilasciare l’autorizzazione all’estumulazione ed al trasporto verso la definitiva destinazione dell’urna.

    2. Salve , Per favore, potresti aiutarmi con queste informazioni. Mia sorella di nazionalità peruviana è morta qui in Italia e l’hanno già fatto la cremazione, non sono residente in Italia ma ho un’amica che lo è, e lei ha la volontà di avere le ceneri in casa fino a quando io potrei viaggiare nel mio Paese Perù ma le persone nell’impresa di pompe funebri ha detto che se la mia amica, residente in Italia, ha le ceneri non potrà passarmi in custodia a meno che non muoia il responsabile dell’urna, è vero? Questa è una legge in Italia? Poi mi hanno consigliato di portarla al cimitero ma la mia domanda è anche dopo aver trasferito l’urna al cimitero, posso anche dopo circa 6 mesi andare al cimitero e chiedere il trasferimento dell’urna nel mio paese di origine, il Perù? Apprezzerei davvero la tua risposta … Grazie mille

      1. X Raelita,

        invece di un affido temporaneo, dagli esiti incerti e problematici, si suggerisce questa soluzione:

        Conferimento delle ceneri pro tempore in cimitero, dove saranno depositate, in transito, presso la camera mortuaria del camposanto, senza bisogno, quindi, di costituire anche se per pochi mesi un rapporto concessorio di celletta cineraria, siccome a breve, l’urna dovrà espatriare. L’operazione potrebbe esser soggetta a tariffazione, fissata nella declataroria comunale dei servizi cimiteriali (tra cui la custodia per un breve lasso di tempo) a titolo esclusivamente oneroso per l’utenza.

  28. mio padre è scomparso nel 2019 per esaudire le sue volontà provvederemo a disperdere le ceneri in svizzera, abbiamo un documento delle pompe funebri che ci autorizza a trasferirle in svizzera.

    leggo che la dispersione delle ceneri è possibile in svizzera senza ulteriori autorizzazioni è vero? il tutto avverrà in un lago di montagna, facciamo qualcosa di lecito non dobbiamo preoccuparci di altro?

    1. X Alberto;

      le pompe funebri di altro non sono in possesso se non del decreto di trasporto, verso la Svizzera.
      Vi conviene preventivamente prendere contatti con le autorità locali elvetiche, perché, difetto assoluto di competenza, un Comune Italiano non può autorizzare una dispersione che materialmente avverrà al di fuori della giurisdizione italiana, in quanto in Stato Estero.

  29. Buongiorno,vorrei delle informazioni…
    io e i miei fratelli abbiamo deciso di trasferire l’urna cineraria di nostra madre dal comune dove è stata sepolta (Chiusa – BZ)al nostro comune di residenza (Predazzo – TN). Attualmente l’urna si trova presso un cimitero non gestito dal comune. Ci hanno detto di stilare una lettera con la nostra richiesta indirizzata al sindaco del nostro comune (non sappiamo neanche da che parte iniziare). Bisogna comunicare qualcosa anche al comune dove è stata sepolta? Bisogna contattare il responsabile del cimitero dove è sepolta? A chi dobbiamo rivolgerci? Per il trasporto ci hanno detto che possiamo farlo con i nostri mezzi senza doverci affidare ad un’impresa di pompe funebri. Speriamo in un chiarimento, grazie

    1. X Karen,

      anche se il cimitero di prima sepoltura è gestito da un privato (fatte salve eventuali norme interne contenute nel contratto di servizio tra Comune e gestore, in quanto vi potrebbero esser varie forme di esternalizzazione della funzione cimiteriale) competente al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, di natura squisitamente pubblica alla traslazione dell’urna dovrebbe, pur sempre esser l’ufficio di polizia mortuaria del Comune di Chiusa, che, appunto, ha giurisdizione territoriale sul proprio cimitero.
      La figura deputata al rilascio delle autorizzazioni è quella di ci all’art. 107 coma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 o di chi ne assolva le funzioni nei Comuni privi di figure dirigenziali) L’istruttoria e la sottoscrizione del provvedimento autorizzativo potrebbero anche esser delegate al responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/1990 e s.m. i. o anche gusta l’art. 17 comma 1 bis del D.lgs n. 165/2001, pur rimanendo giuridicamente l’imputazione dell’atto in capo al dirigente di settore, da individuare con il regolamento per l’organizzazione di uffici e servizi, all’interno della macchina comunale ai sensi dell’art. 48 comma 3 e art. 89 D.Lgs n. 267/2000.
      Scrivere al Sindaco è irrilevante, poiché egli quale organo di governo monocratico a rilevanza politica sin dall’avvento della Legge 142/1990, con cui il Legislatore ha nettamente separato e distinto le funzioni di indirizzo politico amministrativo da quelle meramente burocratiche di spettanza degli “apicali” non ha più potere sulle semplici autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria, in quanto esse si concretano in atti gestionali.
      La procedura corretta pertanto è la seguente: istanza, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo al Comune di attuale tumulazione dell’urna finalizzata ad ottenere autorizzazione alla estumulazione ed al trasporto, previa dimostrazione e verifica del titolo di accoglimento nel nuovo sepolcro ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 50 comma 1 e 102 del regolamento statale di polizia mortuaria i cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
      E’vero: ai termini dell’ art. 80 comma 5 e della Legge 30 marzo 2001 n. 130 il trasporto degli sii da completa cremazione i un corpo possono esser trasferiti direttamente dal privato avente diritto a disporre dell’urna, non ostando criticità igienico-sanitarie.
      Si omette, per brevitas espositiva il caso assai rarefatto di somministrazone al defunto ora cremato di nucildi radioattivi o radiazioni ionizzanti, in questa remota evenienza sarà la locale A.USL (o comunque denominata) ad impartire direttive o istruzioni tecniche.

  30. ho bisogno di una risposta o chiarimento.
    cosa rischia un dipendente di una agenzia funebre se, all’insaputa del responsabile cimiteriale, apre una bara all’interno della camera mortuaria di un cimitero, per traslare il cadavere da portare a cremazione in cartone, lasciando la cassa nella stessa camera mortuaria? e se poi porta via i resti da cremare prima della data autorizzante al trasporto?

    1. X Maurizio Francesco,

      in primis si rileva la fattispecie di reato rubricata come usurpazione di funzioni pubbliche (Art. 347 Cod. Penale), le operazioni cimiteriali, infatti, spettano unicamente al gestore dell’impianto.

      L’apertura del feretro deve sottostare ad opportuna verbalizzazione da parte del personale necroforo in servizio presso il cimitero, in secondo luogo sempre a quest’ultimo concerne la verifica sullo stato di conservazione del defunto (è corificato? Saponificato?) e l’adozione di eventuali misure tecniche di ordine igienico-sanitarie per scongiurare possibili fenomeni percolativi cadaverici durante la movimentazione della cassa in cartone da avviare, poi, al crematorio.

      Non è quindi materia di impresa funebre lavorare il cimitero.

      Successivamente se la presunta violazione è relativa alle norme generali sul trasporto funebre intra-comunale (che deve sempre esser autorizzato in via amministrativa) dettate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 la sanzione amministrativa pecuniaria sarà quella di cui all’art. 107 D.P.R. n. 285/1990, con espresso rinvio all’art. 358 Testo Unico Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il cui importo è stato recentemente novellato dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (dai 3 ai 18 milioni delle vecchie Lire, da tradurre, ovviamente in Euro) oblabile entro 60 giorni nella misura più favorevole al trasgressore e da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/1981 implementata a sua volta dal D.P.R. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (anche nell’eventualità di opposizione all’irrogazione della sanzione stessa.)

      Mancando il decreto di trasporto funebre il resto mortale ed essendo effettuato egualmente il trasferimento dello stesso, ma fuori Comune di prima sepoltura, si incorre nella trasgressione dell’art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie, punibile per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.

      Agli effetti concreti l’accertamento dell’infrazione può avvenire a mezzo del custode del cimitero di arrivo, che constata la contravvenzione e la trasmette per via gerarchica all’A.S.L. competente per territorio.

      Ha competenza pure la polizia municipale ove fosse stata chiamata ad accertare l’infrazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzione di polizia giudiziaria oppure il personale dell’A.USL incaricato della vigilanza sulla delicata materia dei trasporti mortuari.

  31. Buonasera e grazie per le cortesi ed utili risposte che vedo pubblicate.
    Ho letto varie domande ma vorrei capire con certezza se è possibile affidare il trasferimento di un’urna (su territorio nazionale) ad un corriere espresso.
    Grazie.

    1. X CARLO,

      si è possibile, se il corriere espresso de quo assume la funzione di “vettore”, sfruttando, così tutte le potenzialità (spesso inespresse) dell’art. 34 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, atto recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria.

  32. Buonasera,
    È possibile trasportare un urna contenenti delle ceneri dal comune di Roma al comune di Cesenatico?? A chi bisogna rivolgersi??? Nel caso in cui il defunto invece sia morto da oltre vent’anni e si trovi in un loculo dentro ad una bara?

    1. X Alessia,

      1) sì è legittimo, ci si rivolge al locale ufficio della polizia mortuaria di Roma per ottenere il decreto di trasporto, una volta dimostrato il titolo d’accoglimento nelle nuova destinazione prescelta presso il Comune di Cesenatico.

      2) se il defunto è ancora tumulato e sono passati > 20 anni dalla sepoltura le opzioni sono due:

      a) si procede con iter amministrativo semplificato, alla cremazione del c.d. resto mortale, così da ridurlo in ceneri, più facilmente trasportabili.

      b) si decide di traslare il de cuius ancora sotto forma di feretro, in questo frangente ai sensi dell’art. 88 del regolamento nazionale di polizia mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 -occorrerà rivolgersi ad un’impresa funebre ed una preventiva verifica sulla perfetta tenuta ermetica della bara, di solito di competenza dell’A.USL (vigilanza sanitaria) Una volta completato questo iter sarà possibile farsi rilasciare il decreto di trasporto (questa volta per feretro) di cui al punto 1).

  33. Buongiorno come faccio a traslocare un urna funeraria contenente le ceneri di mio marito (custodite in casa) dall’Italia all’Austria dove andrò a vivere ? Posso tenerle in casa anche in Austria ?

    1. X Marilena,

      1) è possibile l’affido delle ceneri in Austria? Obiettivamente non so, non sono un fan indomito della polizia mortuaria austro-ungarica. Le conviene informarsi preventivamente presso le locali autorità estere (consolato o rappresentanza diplomatica).
      L’Italia tuttavia per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto transfrontaliero non richiede la dimostrazione del titolo di accoglimento, per l’ovvio limite della competenza territoriale, la Repubblica Italiana, infatti, non ha legittimazione a sindacare sulla legislazione al di là delle Alpi.
      Austria ed Italia, però, aderiscono entrambe all’accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari, detta convenzione, come ribadito dal suo stesso articolato, non si applica al trasferimento delle semplici ceneri, in quanto del tutto prive prive di criticità igienico-sanitarie.

      Nel consegue, logicamente, che il Comune Italiano dove si trovano le ceneri in affido rilascerà l’autorizzazione al trasporto redatta in duplice lingua (preferibilmente francese ed italiano) con oneri d’istruttoria e traduzione a carico del richiedente, in allegato saranno inseriti tutti i documenti previsti dalla Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (estratto dell’atto di morte, data di cremazione). In ogni caso l’urna dovrà sempre esser debitamente sigillata.

  34. Molte grazie per la rapida e dettagliata risposta.
    Giusto una precisazione, per favore:
    Quando dice “Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il dirigente di settore giusta l’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, a rilasciare l’autorizzazione amministrativa al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese”, per dirigente di settore si intende la ASL che deve rilasciare il decreto di uscita della cassetta ossario?
    E per l’autorizzazione in lingua francese, saprebbe dirmi se è fornita con quella in lingua italiana o se sono io a dovermi fare carico della traduzione?

  35. X Silvia,

    dirò di più: non solo si segue il dettato dell’art. 27 D.P.R. 10 settembre 1990, ma la Francia aderisce pure all’accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari transfrontalieri, che, quale norma pattizia di diritto internazionale prevale sulle fonti di diritto interne aciascuno Stato.

    La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati (semplici ossa racchiuse in apposita cassetta ossario ex art. 36 D.P.R. n. 285/1990) fra gli Stati aderenti.
    Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il dirigente di settore giusta l’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, a rilasciare l’autorizzazione amministrativa al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

  36. Buongiorno,
    Vorrei sapere per cortesia se il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 in vigore per trasferimenti da Regione a Regione è valido anche per trasporti dall’Italia (Roma) alla Francia. Il mio caso: trasferimento dei resti di mio padre (cassetta ossario) dopo estumulazione da Roma a un cimitero di Parigi. Roma mi dice che verrà rilasciato dalla ASL un documento (decreto di uscita) in base al quale io ripartirei con la cassetta ossario “sotto il braccio” (parole loro) e sarei libera di scegliere come trasportarla in Francia, treno, aereo, veicolo, semplicemente allegando fotocopia del biglietto o della carta di circolazione. Questo, se vero, significherebbe che allo stesso modo io potrei arrivare in Francia sempre con la cassetta ossario di mio padre “sotto il braccio” e, sempre in questo modo, portarla al nuovo cimitero di destinazione per le operazioni di sorta. Ora in Francia mi viene detto che non è possibile, che all’arrivo la cassetta ossario deve essere accolta da personale abilitato con adeguato mezzo di trasporto (carro funebre) per effettuare il tragitto fino al cimitero ed eventualmente custodire la cassetta il tempo necessario se la nuova inumazione non fosse immediatamente possibile (per questioni di orario ad esempio). Inoltre in Francia ci sono forti dubbi sulla validità di questo documento e sul fatto dunque che il trasporto dei resti in cassetta ossario sia libero e possa essere effettuato da chiunque, anche in forma privata, con il mezzo che si preferisce. Ho chiamato il Consolato d’Italia in Francia e hanno ribadito che nei paesi europei i resti mortali (ossa o ceneri) possono circolare liberamente e nel modo che si desidera, ma quando ho chiesto dei riferimenti di legge non me li hanno dati. Se tutto questo corrisponde a verità, in quale modo posso tranquillizzare il cimitero francese di destinazione sulla legittimità di questo trasporto e sull’assenza di rischi come multe a seguito (ipotetici) controlli?
    La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.

    1. X Silvia,

      IL trasporto verso l’Estero muoverà da Roma?

      Ebbene con la Deliberazione Giunta Regionale 28/09/2007,n.737 la Regione Lazio tende a demedicalizzare la polizia mortuaria, sospendendo il controllo dell’A.USL sull’attività cimiteriale.
      L’eventuale verbalizzazione della locale azienda sanitaria locale riguarderebbe solo una verifica di idoneità al trasferimento della cassetta ossario secondo i requisiti minimi di cui all’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      E già qui si pone un problema, sono tuttavia dell’avviso che, prevalendo la Convenzione di Berlino sulle norme di diritto interno una qualche verifica dell’AUSL si renderebbe quanto meno opportuna, se non addirittura necessaria.

      L’autorizzazione al trasporto vera e propria, con diritti fissi d’istruttoria ed oneri di traduzione a completo carico del richiedente, compete invece al dirigente comunale del servizio di polizia mortuaria o a dipendente, magari responsabile del procedimento, da egli stesso delegato ex art. 17 comma 1 bis D.Lgs n. 165/2001

  37. BUONASERA, QUALCUNO MI SA DIRE COSA FARE PER SPEDIRE LE CENERI DI UNA CARO DALL’ITALIA AGLI STATI UNITI? E’ POSSIBILE SPEDIRLO TRAMITE CORRIERE? O DEVO RIVOLGERMI A QUALCUNO IN PARTICOLARE?
    GRAZIE PER UN GENTILE RISCONTRO

    1. X Maurizio,

      sì, è possibile sfruttando tutte le potenzialità (spesso inespresse!) dell’art. 34 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, da applicarsi estensivamente per tutte le tipologie di trasporto funebre (quindi anche di ceneri)
      Il corriere/servizio di spedizione assumerà la veste giuridica di vettore, almeno sul territorio della Repubblica Italiana.
      Il trasporto di urne (le ceneri, infatti, sono un materiale inerte) non è soggetto alle misure precauzionali igienico-sanitarie previste, invece, per il trasporto di feretri.
      Il trasporto, internazionale, in questo caso, poiché alla volta degli USA è normato dall’art. 29 D.P.R. n. 285/1990 ed occorre preliminarmente, prima che sia formato il titolo di viaggio, il nulla osta all’introduzione da parte dell’autorità diplomatica statunitense, la quale potrà – certo – esser più precisa, in sede di rilascio di questo atto fondamentale, riguardo ad eventuali disposizioni di dettaglio.

  38. Salve, mi puo’ dire se per caso ci sono delle procedure da seguire per viaggiate dagli Stati Uniti all’ Italia con le ceneri dei nostri cani” Abbiamo il certificato di cremazione. Grazie mille.

    1. X Adry,

      non sono ceneri umane, non si applica pertanto la normativa speciale di polizia mortuaria, per i trasporti transfrontalieri.
      IL certificato di cremazione (specie se formato all’estero, sotto l’imperio di una diversa legislazione) è forse titolo idoneo al trasferimento delle urne.
      In forza delle norme antiterrorismo sempre più stringenti sui trasporti aerei, sarà d’uopo informare la rispettiva compagnia e le competenti autorità aeroportuali sulla presenza a bordo di una o più urne cinerarie, giustificandone la provenienza.

  39. Buongiorno stiamo per trasferirci negli Stati Uniti esattamente nel Massachusetts e mia moglie vuole portare con noi le ceneri di sua madre. Il nostro comune di residenza non conosce le procedure e ci ha indirizzati al consolato americano ma non riesco a comunicare con loro..potrebbe cortesemente se conosce la procedura darmi un consiglio? La ringrazio

    1. X Andrea,

      l’obbligo di rivolgersi all’autorità diplomatica discende dal fatto che il Consolato Statunitense deve rilasciare un NULLA OSTA all’introduzione del trasporto mortuario di ceneri, senza questo atto, infatti, il Comune Italiano di partenza non può formare il titolo di viaggio. Gli USA non sono firmatari dell’accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 in forza del quale il trasporto delle ceneri, fatte sale le solite autorizzazioni amministrative, sarebbe libero.
      L’unico consiglio è di stabilire un contatto con il più vicino consolato USA, anche se necessario, recandovi in sede di persona. Senza il documento di cui sopra per la Legge Italiana sussiste l’improcedibilità per carenza di presupposti.

  40. Buongiorno, devo trasferire l’urna di mia moglie da Napoli a Monaco di Baviera. In Germania il corriere DHL offre un servizio di spedizione per Urne all’estero (Costo in UE:50€). Esiste un servizio paragonabile in Italia per mandare l’urna in Germania? Grazie mille Chris

  41. Salve abito a Tenerife e vorrei portare l’urna contenente le ceneri di mia figlia dove vivo.
    Potreste dirmi per favore che prassi c’e’ da fare? Al momento l’urna si trova in un fornetto al cimitero. Nell’attesa di una vostra risposta vi ringrazio

    1. X Maria,

      Occorre premettere che il trasporto “internazionale” di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri è disciplinato da due trattati multilaterali. Uno è l’Accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n.1379, l’altro è l’Accordo di Strasburgo del 26 ottobre 1973 adottato in seno al Consiglio di Europa, ratificato dalla Spagna ma non dall’Italia. Dal momento che, da un riscontro effettuato su indicazione del Ministero degli Esteri italiano nel repertorio delle convenzioni internazionali, edito dal Poligrafico dello Stato (anno 1996), ci risulta che la Spagna non faccia parte degli stati aderenti alla convenzione di Berlino, il trasporto di ceneri o resti mortali verso tale Paese non può seguire la procedura semplificata prevista, appunto per gli stati firmatari, vale a dire la sola autorizzazione del dirigente ex art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000.

      Pertanto, il trasferimento di urna cineraria in Spagna, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt.28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, attualmente in vigore, ad esclusione delle misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri (ex par.8.1 e 8.2 della circ.Min.Sanità n.24/1993), vale a dire che Lei, ottenuto il nulla osta all’introduzione da parte delle Autorità Diplomatiche Spagnole (= Consolato) dovrà rivolgere domanda al Comune Italiano dove si trovano adesso le ceneri allegando: 1) certificato dell’azienda USL attestante che i resti da completa cremazione sono stati raccolti in un’apposita urna saldata e sigillata, per evitarne anche la sola accidentale profanazione, e recante le generalità del defunto; 2) estratto dell’atto di morte. Istruita la pratica il Comune rilascia l’autorizzazione, dandone notizia al prefetto di frontiera o di transito o di scalo.

      L’italia non ha competenza per autorizzare o meno l’affido dell’urna a Tenerife, pertanto sarà compito delle autorità spagnole accordare questo provvedimento, in base alla loro legislazione nazionale in tema di servizi funerari.

    1. X Sergio;

      molto semplicemente: ai sensi dell’art. 80 comma 5 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, una fonte del diritto realmente applicabile quando sussistano rapporti di extra-territorialità tra Regione e Regione occorre unicamente il decreto di trasporto di cui al capo IV D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, rilasciato dal Comune di partenza, poi l’urna potrà esser liberamente trasferita con propri mezzi dal privato cittadino o anche spedita tramite corriere, il quale assumerà la funzione di “vettore”.
      Non è obbligatorio rivolgersi ad un’impresa funebre.
      L’autorizzazione al trasporto indicherà tutti gli estremi dello stesso (titolare del titolo di viaggio, mezzo impiegato, ovviamente oggetto del trasporto stesso) e dovrà sempre accompagnare l’urna durante tutto il suo percorso, dovendo necessariamente esser esibito in caso di eventuali controlli in itinere.

  42. Ho letto la precisazione che riguarda le regioni e in conseguenza reinvio il messaggio postato pocanzi.La regione di estumulazione dei resti mortali di mia nonna è l’Abruzzo e la regione di destinazione è il Lazio. Di seguito ripeto il messaggio inviato pocanzi.
    Buongiorno vorrei porre un quesito:dovrei estumulare da un loculo i resti mortali di mia nonna deceduta nel 1952 attualmente sepolta in un cimitero una altra regione per tumularli nella tomba di famiglia di cui è Lei stessa CONCESSIONARIA dal 1925.Non so in che condizioni troverò i resti che potrebbero anche essere mummificati ed in questo caso so che la legge prevede la cremazione e la successiva raccolta delle ceneri in una urna e non ci dovrebbero essere problemi a prendere in consegna l’urna cineraria da parte mia per il trasporto dal luogo di sepoltura al cimitero di destinazione.Se invece i resti fossero in condizioni tali da poter essere ridotti in una cassetta ossario l’amministrazione del Comune dove è sepolta, mi ha anticipato che non consegnerà la cassetta ossario nelle mie mani per il trasporto al cimitero di destinazione(tomba di famiglia di cui mia nonna è concessionaria), ma pretende che il trasporto dei resti mortali della cassetta ossario venga effettuato tramite una agenzia di pompe funebri.Ho chiesto informazioni al riguardo e mi è stato genericamente riferito che la cassetta ossario viene generalmente consegnata nelle mani di chi ne ha interesse e mi è stata dato come riferimento il regolamento di polizia mortuaria n.285/1990 oppure il 3516/1979; ma leggendo i regolamenti summenzionati non ho trovato nessun riferimento preciso che riguardi il trasporto della cassetta ossario dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione nelle mani di chi ne ha interesse.Vi chiederei conferma se l’Amministrazione Comunale del Cimitero di estumulazione DEVE consegnarmi senza alcuna eccezione l’urna cineraria con i resti di mia nonna e quale è l’articolo di legge ed il regolamento che obbliga l’Amministrazione Comunale alla consegna delle ceneri in modo da poterla eventualmente opporre ad un possibile rifiuto.Il secondo questito invece riguarda la cassetta ossario che già mi è stato anticipato che non verrebbe consegnata nelle mie mani, ma verrebbe trasferita dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione da una Agenzia di pompe funebri.In questo caso esiste un articolo di legge,una circolare o un comma nei regolamenti di polizia mortuaria che OBBLIGA a consegnare la cassetta ossario nelle mani di chi ne ha interesse(il sottoscritto nipote del de cuius) da poter opporre alla Amministrazione Comunale,oppure rimane nelle loro facoltà disporre il trasporto della cassetta ossario tramite Agenzia di Pompe Funebri nonostante il de cuius sia concessionario della tomba di destinazione? Si tenga presente anche che trattandosi di un trasporto dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione di circa 300 Km il costo non sarebbe indifferente.Vi ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta.

    1. X Mariano,

      situazione disperata? Direi proprio di no! Vediamo perchè.
      Nei trasporti mortuari tra Regione e Regione che pur abbiano autonomamente legiferato in tema di polizia mortuaria, vige ancora ed interamente, con il suo andamento “carsico” e a scomparsa il caro e vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Orbene secondo il suo art. 36 comma 1 il trasferimento delle ossa, una volta raccolte nell’apposita cassetta di zinco, è soggetto alle normali autorizzazioni amministrative (occorre, insomma il decreto di trasporto) ma non alle speciali precauzioni igienico-sanitarie previste, invece, per il trasporto dei cadaveri, compresi gli automezzi comunemente denominati auto-funebri ed in possesso delle imprese di estreme onoranze. Vale, quindi questo principio: il trasporto, purchè autorizzato dal Comune a quo (quello di partenza) è libero e può esser effettuato da chiunque, anche dal privato cittadino con un veicolo proprio.
      Anche per le eventuali ceneri si applica la stessa regola ai sensi dell’art. 80 comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
      Per corroborare questa mia tesi ricorrerò ad un ragionamento a fortiori: come chiaramente esplicato dal paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, emanata, a suo tempo, ad implementazione del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 – la quale impone precetti severissimi per i trasporti funebre transfrontalieri, non si segue appunto per il trasporto di ceneri oppure ossa, con le conseguenze viste prima (non è necessario rivolgersi a tutti i costi ad un’impresa funebre) Se una norma di diritto internazionale statuisce questo modus operandi, perchè mai una norma di diritto interno (temo pure regionale) dovrebbe discostarsi da questo chiarissimo disposto enunciato nello jus positum dal sullodaato art. 36 comma 1 D.P.R. n. 285/1990?

  43. Buongiorno vorrei porre un quesito:dovrei estumulare da un loculo i resti mortali di mia nonna deceduta nel 1952 attualmente sepolta in un cimitero una altra regione per tumularli nella tomba di famiglia di cui è Lei stessa CONCESSIONARIA dal 1925.Non so in che condizioni troverò i resti che potrebbero anche essere mummificati ed in questo caso so che la legge prevede la cremazione e la successiva raccolta delle ceneri in una urna e non ci dovrebbero essere problemi a prendere in consegna l’urna cineraria da parte mia per il trasporto dal luogo di sepoltura al cimitero di destinazione.Se invece i resti fossero in condizioni tali da poter essere ridotti in una cassetta ossario l’amministrazione del Comune dove è sepolta, mi ha anticipato che non consegnerà la cassetta ossario nelle mie mani per il trasporto al cimitero di destinazione(tomba di famiglia di cui mia nonna è concessionaria), ma pretende che il trasporto dei resti mortali della cassetta ossario venga effettuato tramite una agenzia di pompe funebri.Ho chiesto informazioni al riguardo e mi è stato genericamente riferito che la cassetta ossario viene generalmente consegnata nelle mani di chi ne ha interesse e mi è stata dato come riferimento il regolamento di polizia mortuaria n.285/1990 oppure il 3516/1979; ma leggendo i regolamenti summenzionati non ho trovato nessun riferimento preciso che riguardi il trasporto della cassetta ossario dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione nelle mani di chi ne ha interesse.Vi chiederei conferma se l’Amministrazione Comunale del Cimitero di estumulazione DEVE consegnarmi senza alcuna eccezione l’urna cineraria con i resti di mia nonna e quale è l’articolo di legge ed il regolamento che obbliga l’Amministrazione Comunale alla consegna delle ceneri in modo da poterla eventualmente opporre ad un possibile rifiuto.Il secondo questito invece riguarda la cassetta ossario che già mi è stato anticipato che non verrebbe consegnata nelle mie mani, ma verrebbe trasferita dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione da una Agenzia di pompe funebri.In questo caso esiste un articolo di legge,una circolare o un comma nei regolamenti di polizia mortuaria che OBBLIGA a consegnare la cassetta ossario nelle mani di chi ne ha interesse(il sottoscritto nipote del de cuius) da poter opporre alla Amministrazione Comunale,oppure rimane nelle loro facoltà disporre il trasporto della cassetta ossario tramite Agenzia di Pompe Funebri nonostante il de cuius sia concessionario della tomba di destinazione? Si tenga presente anche che trattandosi di un trasporto dal cimitero di estumulazione a quello di destinazione di circa 300 Km il costo non sarebbe indifferente.Vi ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta.

  44. Buongiorno. Mia madre è affidataria dell’urna contenente le ceneri di mio padre, deceduto nel 2014. Un anno dopo la cremazione ha cambiato comune di residenza, chiedendo le necessarie autorizzazioni ai comuni di partenza e di arrivo. Ora ha cambiato nuovamente residenza, ripetendo la procedura. Il nuovo comune di residenza – Alessandria – ha anticipato che chiederà il pagamento di 105 euro quale costo per un controllo che – dicono – verrà sicuramente effettuato. Considerando che mia madre percepisce solo un assegno sociale mensile di 470 euro, è possibile che le si richieda una spesa così ingente, richiesta tra l’altro mai pervenuta da parte degli altri comuni? Grazie.

    1. X Riccardo,

      è legittimo (poi sull’opportunità di tale scelta politica potremmo dissertare a lungo ed oziosamente) che il Comune con apposita declaratoria istituisca dei “DIRITTI FISSI” (per istruttoria o vigilanza) esigendo così una determinata somma di denaro, anche per l’istituto di affido famigliare delle ceneri. E’una maniera come un’altra per finanziare la complessa macchina della polizia mortuaria senza sempre attingere all’erario pubblico comunale alimentato dai tributi e dalle imposte principalmente locali. Su quest’aspetto v’è copiosa giurisprudenza costante in materia.

  45. Buongiorno, vorrei sapere se, nel caso specifico di una fuoriuscita di liquame cadaverico, sia legittimo e doveroso esporre denuncia alle pompe funebri. Grazie

  46. Buongiorno,vorrei delle informazioni…
    e da 4 anni che mio padre è deceduto e noi figli non siamo in buon raparti con la nostra madre e di conseguenza vogliamo sapere se abbiamo diriti sulle ceneri di nostro padre

    1. X Luana,

      negli atti di disposizione sulle ceneri sovrana è la volontà del de cuius, nel suo silenzio prevale il volere del coniuge superstite (esempio: l’urna è tumulata in cimitero, o affidata presso un domicilio privato?)
      I figli (ed a nulla rilevano i rapporti poco idilliaci con la madre) mantengono sempre il cosiddetto “DIRITTO SECONDARIO DI SEPOLCRO”: è un principio pretorio ed non una norma positiva, frutto di un’omogenea e costante, nel tempo, elaborazione giurisprudenziale in liti o cause intentate appunto sui potenziali conflitti endo-famigliari sulle spoglie mortali di una persona. IL diritto secondario di sepolcro consiste:

      1) nella facoltà di accesso alla tomba (iter ad sepulchrum) per compiere atti di rito e suffragio in onore del defunto (recare fiori, recitar preghiere o semplicemente visitare il luogo di sepoltura)

      2) nel potere di opporsi ad ogni trasformazione del sepolcro che potenzialmente possa arrecare pregiudizio alla sepoltura stessa.

      Se, come ritengo, l’urna cineraria è custodita presso l’abitazione di Vostra madre (anche se trattasi di domicilio PRIVATO) vale il punto 1)

      Altrimenti in caso di tumulazione in cimitero ci si avvarrà di entrambi i diritti scaturenti dal diritto secondario di sepolcro.

      1. Si l’urna cineraria del nostro padre è custodita nell’abitazione di nostra madre e di conseguenza non possiamo compiere atti di rito, cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo rivolgersi per i nostri diritti?

        1. X Luana,

          i miei sospetti erano, dunque, fondati!

          Di solito l’affidatario dell’urna, per una sua domiciliazione presso un’abitazione privata, quando firma solennemente l’atto di affido (nelle more di una regolamentazione locale di dettaglio) sottoscrive anche una sorta di disciplinare (l’atto di affido ha, infatti, anche valore normativo e non di semplice autorizzazione pro forma) in cui contrae su propria responsabilità, anche penale le seguenti obbligazioni:

          1) conservare l’urna in luogo stabile, sicuro e garantito da ogni possibile profanazione.
          2) sottoporsi ai periodici controlli dell’autorità amministrativa preposta alla vigilanza sulle attività di polizia mortuaria
          3) disporre di un tumulo idoneo ad accogliere l’urna
          4) denunciare eventuali variazioni di domicilio, perchè il percorso dell’urna sia sempre tracciabile.
          5) garantire l’esercizio completo ed effettivo del diritto secondario di sepolcro ai più stretti congiunti del de cujus.

          La mancanza di una tra queste 5 condizioni basilari può condurre per inadempienza alla pronuncia di revoca o meglio ancora decadenza sanzionatoria dell’atto di affido.

          Quindi il primo passo da compiere è una formale comunicazione al Comune sul Suo diritto secondario di sepolcro leso, ingiustamente inibito o compresso.

          Nel silenzio dell’Amministrazione Cittadina bisognerà adire il Giudice in sede civile, per il riconoscimento del Suo diritto, con tutta l’alea (ed i tempi biblici piuttosto dilatati all’infinito dellaa giustizia italiana) che un giudizio pur sempre comporta.

  47. X Manuela,

    quesito troppo scarno e – soprattutto – lacunoso per potervi offrire adeguata risposta: maancano troppi elementi.

    1) ad oggi, laggiù in Brasile, chi ha in custodia le ceneri? Costui/costei è reperibile?

    L’unico consiglio è questo: prendere contatto con l’autorità diplomatica italiana in Brasile e con le autorità locali di Aracaju, per la formazione ed il relativo rilascio di un’autorizzazione al trasporto valida per il rimpatrio dell’urna.

    Occorre, infatti, il nulla osta consolare italiano per l’introduzione dell’urna in territorio del Nostro Stato. Le ceneri sempre accompagnate dal titolo di viaggio, consegnato magari ad un vettore aereo possono anche esser “spedite” in Italia attraverso un corriere internazionale.

  48. Buongiorno,vorrei delle informazioni se possibile…
    Mio padre è morto il primo febbraio a Aracaju in Brasile.
    La moglie(sposati da 10 mesi) ha cremato la salma e l’ha lasciato credo alle pompe funebri x prender l’aereo e venir in Italia senza di lui.
    Vorrei sapere… premettendo che nn sappiamo ne la causa della morte…se nn quello che lei ci ha detto a voce… ne il nome o l’indirizzo delle pompe funebri…
    Cosa dobbiamo fare e quanto tempo ci vorrà x riuscir a riportarlo in Italia?Devo andar a prenderlo?Può esser spedito(lo so che è brutto come termine) senza dover avere un accompagnatore? Come devo fare x aver il passaporto mortuario?
    Premetto che prima che la moglie arrivasse in italia, è stata fatta denuncia di scomparsa raccontando tutto l’accaduto in questura…però nessuno mi sa dar notizie e nn so più a chi chieder.Grazie

    1. Buongiorno,vorrei delle informazioni…
      e da 4 anni che mio padre è deceduto e noi figli non siamo in buon raparti con la nostra madre e di conseguenza vogliamo sapere se abbiamo diriti sulle ceneri di nostro padre

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