Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. Vorrei sapere se è possibile, portare dall’Italia, le ceneri fino in Spagna, (nell’Isole Canarie), e disperderle in mare. grazie mille.

    1. NOn mi risulta che la Spagna faccia parte degli stati aderenti alla convenzione di Berlino, il trasporto di ceneri o resti mortali verso tale Paese non può, pertanto, seguire la procedura semplificata prevista, appunto per gli stati aderenti, vale a dire la sola autorizzazione del comune.

      Così, il trasferimento di urna cineraria in Spagna, richiede le normali autorizzazioni di cui agli art.28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n.285, ad esclusione delle misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri (ex par.8.1 e 8.2 della circ.Min.Sanità n.24/93), occorre, insomma il nulla osta all’introduzione in territorio spagnolo del trasporto mortuario di ceneri umane.

      I ducumenti minimi da allegare sono i seguenti 1) certificato dell’azienda USL attestante che le ceneri sono state raccolte in un’urna sigillata e saldata, per evitarne la profanazione, e recante le generalità del defunto; 2) estratto dell’atto di morte. Istruita la pratica il Comune ove trovansi le ceneri rilascia l’autorizzazione, dandone notizia al prefetto di frontiera o di transito.

      Le autorità italiane sono competenti solo per il titolo di viaggio, una volta giunti in Spagna, per la dispersione, si procederà in base alle Leggi di polizia mortuaria di quel determinato Stato Sovrano.

      1. signor carlo le porgo una domanda,mi devo trsferire definitivamente in portogallo,precisamente ad algarve,vorrei sapere quando muoio posso essere cremato in portogallo e le mie ceneri disperse in mare in portogallo la ringrazio in anticipo

        1. X Francesco,

          quando sarà il fatidico (o…fatal?) momento si procederà in base alla Legge del Portogallo.
          In Italia, ad esempio, la possibilità di accedere alla pratica funebre della cremazione, con i suoi istituti corollario, come appunto la dispersione in natura delle ceneri, è richiesta una verifica preventiva sulla legittimità di tale scelta, in base all’Ordinamento di Polizia Mortuaria del Paese di cui si ha cittadinanza.

    2. Salve, mia madre è deceduta ad aprile. La sua urna si trova attualmente a Napoli presso l abitazione di mio suocero. Io vivo in Olanda e vorrei portarla qui, potreste spiegarmi qual è la prassi e quali sono gli enti che dovranno autorizzare il trasporto, grazie

      1. X Federica,

        spetta al Comune di Napoli autorizzare il trasporto internazionale di ceneri verso l’Olanda.
        Per i trasporti tranfrontalieri in uscita dal territorio della Repubblica Italiana non è richiesta la preliminare verifica del titolo di accoglimento presso uno Stato Estero. Una volta giunti in Olanda per la destinazione dell’urna si procederà in base alle leggi di quel Paese in tema di cremazione e polizia mortuaria.

        1. Salve io una domanda mi mamà dovrà andare in Colombia a ottobre il problema le a le cenere di mia zia vuole portatla ,noi avevamo fatto tutti i documenti ci siamo fermati quando cera il covid non ha potuto adesso vuole andarci a ottobre la scadenza quanto dura delle cenere? Devi fare da capo i documenti?

          1. X Ana,

            non è fissato un tempo massimo di validità, ma il titolo di viaggio deve produrre appieno tutti i suoi effetti, il prima possibile (ragionevolmente, specie di questi tempi…).

            Stesso dicasi per la durata delle eventuali apostille (Art. 33 D.P.R. n.445/2000) o legalizzzazioni della firma, non avendo queste ultime scadenza. E’comunque, se non altro, opportuno comunicare all’ufficio di polizia mortuaria responsabile del procedimento “documenti di espatrio”, il giorno dell’effettiva partenza del trasporto.

              1. X Mary,

                tutto dipende dalla tipologia del trasporto (via strada?) e dalla conclusione positiva di tutti gli adempimenti amministrativi e medico-legali relativi a quel particolare decesso. Le ceneri, ad esempio, hanno un tempo più dilatato (ma non sempre) per i feretri si procede subito, nel più breve tempo tecnicamente disponibile.

  2. Salve, mio padre è venuto a mancare recentemente, in passato ha espresso la volontà di essere cremato e le sue ceneri sparse in un terreno di nostra proprietà nel Comune di Seulo (attuale provincia Sud Sardegna). Per completezza di informazioni mio padre è deceduto in ospedale a Cagliari ed è stato cremato in un cimitero sempre di Cagliari e ora le ceneri sono affidate a mia madre che abita ed è residente nel Comune di Dolianova (provincia Sud Sardegna). La domanda è come ci dobbiamo muovere e che documenti dobbiamo produrre per espletare le ultime volontà di mio padre?
    Grazie!

    1. X Marco,

      Con tutti i limiti di applicabilità di una singola sentenza, insiti nel Nostro Ordinamento Giuridico, ad altre simili fattispecie, Lei proporrei di meditare – guarda caso – sull’’orientamento interpretativo del T.A.R. per la Sardegna del 5 febbraio 2014 in merito ad un caso non tanto diverso.

      Il giudice amministrativo territoriale si dimostra favorevole all’ammissibilità della dichiarazione sostitutiva da parte dei congiunti che riferiscono la volontà espressa dal de cuius come, per altro, reso possibile dalla Circolare del Ministero dell’Interno
      n. 37/2004, secondo cui il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono, in concreto, un atto di volontà propria ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma. Il giudice amministrativo è stato chiamato in causa per il fatto che un Comune aveva espresso il diniego alla richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri — su istanza dei congiunti — del corpo del de cuius già cremato in base a regolare autorizzazione
      espressa. Il motivo del rifiuto si basava sul fatto che «la dispersione delle ceneri è consentita dalla normativa vigente, legge n. 130/2001 e legge regionale n. 4/2012, solo nel rispetto della volontà del defunto e non anche nel rispetto della volontà espressa dai suoi
      familiari». In sostanza, il Comune ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova della volontà dell’interessato alla dispersione delle proprie ceneri, le dichiarazioni dei
      suoi prossimi congiunti, ritenendo, invece, indispensabile e necessaria una dichiarazione scritta e firmata dallo stesso defunto. Secondo i giudici amministrativi, al contrario, «non esisterebbe alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del defunto alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto».
      Depongono in tal senso sia l’art. 3 della legge statale n. 130/2001, e sia l’art. 4 della l.r. Regione Sardegna del 22 febbraio 2012, n. 4. Infatti l’art. 3, 1, lett. c) della legge n. 130/2001, statuisce che «la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate…».
      Tale disposizione — secondo il T.A.R. Sardegna — nulla precisa in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione delle proprie ceneri.
      Da ciò consegue — se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di «libertà di forma negoziale » e di «salvaguardia della volontà del de cuius» — che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi «attestata» con propria dichiarazione conforme. Nello stesso senso depone — prosegue la motivazione
      del T.A.R. — la sopra disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che la relativa scelta sia comunicata al Comune dai familiari dell’interessato, mentre non si vede per quale ragione una disciplina più restrittiva dovrebbe applicarsi alla dispersione delle ceneri.

      L’istanza pertanto, nella forma di un atto sostitutivo di atto di notorietà, deve esser prodotta all’Ufficiale di Stato Civile (per inderogabile competenza funzionale) del distretto amministrativo (Comune) o dove si trovano adesso le ceneri o dove materialmente avverrà la dispersione. Su quest’ultimo punto, alquanto controverso, non sussistono posizioni univoche, nemmeno in dottrina, figuriamoci negli uffici comunali…BUONA FORTUNA!

      1. Per mia mancanza non ho specificato che la cremazione è già avvenuta, pertanto la volontà che manca da espletare è la dispersione delle ceneri, ripeto, in terreno di nostra proprietà nel Comune di Seulo.

        Grazie ancora!

        1. X Marco,

          la dispersione delle ceneri può avvenire senza dubbio in terreni privati, purchè quest’attività (per ovvie ragioni morali ed etiche) non dia luogo a fine di lucro o speculazione (così almeno recita la Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130), ma se l’apppezzamento è di Vostra proprietà il problema non si pone proprio.
          Qualche noia interpretativa, invece, potrebbe sorgere sulla volontà postuma di dispersione: alcuni la ritengono ammissibile solo dietro rinvenimento di una scritto in tal senso da parte del de cuius, tale da indurre la pubblica amministrazione – in regime di autotutela – ad annullare/revocare l’atorizzazione alla custodia domiciliare appena rilasciata in occasione del funerale. Insomma o si formalizza avanti le autorità competenti una volontà d’affido o si rende alle stesse un volere in ordine allo spargimento in natura delle ceneri. Sono atti in qualche modo solenni e la LEgge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) punisce severamente le dichiaarazioni forzate o, peggio ancora mendaci. Personalmente date le modalità di esternazione della volontà dispersionista a maglie molto larghe (atto sostitutivo in atto di notorietà da parte dei congiunti più prossimi e di comune accordo) sarei abbastanza posssibilista. Bisogna quindi presentare la relativa istanza di dispersione all’ufficiale di stato civile, in quale potrebbe anche rigettarla (per i motivi di cui sopra) spiegando contestualmente all’adozione del provvedimento di diniego le ragioni che lo abbiano spinto a decidere così. E’sempre ammesso il rimedio giurisdizionale avanti i T.A.R. in caso di rifiuto.

  3. Buoansera,
    Mia madre e’ deceduta 2 anni fa e le ceneri si trovano a Napoli. Vorrei finalmente realizzare il suo desiderio di essere dispersa in mare in Portogallo. Cosa devo fare? Grazie in anticipo!

    1. X Riccardo,

      La Legge Italiana rinviene il suo logico limite nella competenza territoriale riguardo all’adozione di provvedimenti autorizzativi, saranno pertanto le Autorità Locali Portoghesi ad autorizzare materialmente la dispersione (se possibile) in base al proprio ordinamento nazionale di polizia mortuaria.

      Il Portogallo rientra tra i Paesi aderenti all’accordo internazionale concernente il trasporto delle salme di Berlino del 10/02/1937(non estesa al trasporto di ceneri). Secondo il paragrafo 8.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al trasporto è il Comune di prima sepoltura delle ceneri, cioè, nella fattispecie concreta: Napoli. L’autorizzazione è in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione, la destinazione finale. Per il trasporto occorre che le ceneri siano contenute in urna di materiale e confezionamento rispondenti a quanto previsto dal paragrafo 14.1, comma 2, lett. d) sempre della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.

      Il Comune di Napoli, attraverso i propri uffici di polizia mortuaria, autorizzerà solamente l’estumulazione delle ceneri ed il loro trasferimento in Portogallo, colà si applicheranno le norme di quel determinato Paese Sovrano.

    2. Buongiorno mia amica vuole trasportare urna di sua madre da Italia in Germania. Crematorio di Italia vuole spedire le cenere tramite aereo invece cimitero di Germania dice che urna deve essere spedita direttamente al loro indirizzo come un pacco tramite DHL. Chi ha ragione? Come fare per evitare che la urna torna in Italia e Germania non la accetta. Grazie infinite.

      1. X Iryna,

        Italia e Germania aderiscono entrambe all’accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, la prefata convenzione sui trasporti mortuari non si applica al trasporto di ceneri che pertanto è libero (non occorre nulla osta consolare) purchè sia corredato da apposito titolo di viaggio, redatto in italiano ed in una lingua usata più frequentemente nelle relazioni diplomatiche recante gli estremi anagrafici del de cuius, la data di cremazione ed il luogo di partenza nonché di destinazione. Detto documento è rilasciato dal Comune Italiano da cui il trasporto materialmente muoverà, dopo esser stato autorizzato dal competente ufficio comunale.
        NOn sono previste particolari precauzioni igienico-sanitarie (l’urna di materiale resistente ed infrangibile deve solo esser opportunamente sigillata) ragion per cui titolare del decreto di trasporto può esser anche il privato cittadino il quale non deve avvalersi dell’apporto di impresa funebre o veicoli speciali adibiti al trasporto, invece, di feretri.
        La Sua amica potrà, quindi recare personalmente le ceneri in Germania con ogni mezzo disponibile (esempio: bagaglio a mano sull’aereo di linea, treno, automobile…). Si può anche ricorrere ad un corriere per spedizioni, il quale ex art. 34 comma 2 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria agirà in funzione di VETTORE. L’importante è che l’urna sia sempre accompagnata dal decreto di trasporto (per eventuali controlli) durante tutto il tragitto, esso andrà consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero tedesco di arrivo a chiusura di tutte le operazioni di traslazione. Tutte due le soluzioni prospettate sono, dunque, legittime perché contemplate dall’accordo di Berlino. Non si ravvisano ragioni ostative all’accettazione dell’urna da parte delle autorità cimiteriali teutoniche se si segue la procedura di cui sopra. Conviene, comunque, per evitare disguidi contattare preventivamente le autorità territoriali ed amministrative del Comune sito in Germania. A volte ci s’irrigidisce stupidamente su passaggi burocratici del tutto superflui e di pura forma, quando, invece, la Legge – per una volta almeno – è chiarissima!

  4. Domanda: l’una con le ceneri deve essere portata in Russia, serve un particolare documento per la dogana rilasciato dal Consolato? Il consolato risponde : La legislazione vigente della Federazione Russa non prevede il rilascio da parte del Consolato Generale delle autorizzazioni speciali al trasporto in Russia delle bare o delle urne. Vorrei sentire il vostro parere, Grazie

    1. X Viktoriya,

      Fatto salvo il principio di sovranità tra Stati Nazionali ed Indipendenti (onestamente non conosco la legislazione russa in tema di polizia mortuaria, si applica alla lettera l’Art. 29, comma 1 lett. a) del regolamento nazionale di polizia mortuaria italiano approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
      Per l’estradizione verso Paesi, come appunto la Federazione Russa, non firmatari dell’accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, occorre un nulla osta consolare all’introduzione (nella fattispecie in Russia) del trasporto mortuario.

      Senza questo atto,dell’Autorità Diplomatica Russa le autorità amministrative italiane non saranno in grado di formare e perfezionare il titolo di viaggio, vale a dire il decreto di trasporto transfrontaliero che dovrà sempre accompagnare l’urna cineraria, durante il suo tragitto, sino alla sua destinazione ultima, in territorio russo.

  5. Buongiorno, mio padre è deceduto 6 anni fa e le ceneri risultano a casa di sua moglie, non avendo buoni rapporti con quest’ultima 3 avendo saputo tramite avvocato che la sua casa sarà venduta, io e mia sorella ci stiamo domandando se possiamo fare qualcosa, per avere le ceneri e se possiamo avere comunque un indirizzo per sapere almeno dove finiranno, la moglie è brasiliana. Se decide di andarsene dall’Italia con le ceneri, noi saremo avvisate? Possiamo rifiutarsi?? Grazie mille saluti Francesca

    1. X Francesca,

      data la relativa novità degli istituti giuridici sulle destinazioni extra-cimiteriali delle ceneri (affido e dispersione, sostanzialmente ) anche in dottrina, in attesa che si formi, magari, una giurisprudenza più omogenea e costante in materia, il dibattito è apertissimo.

      Mi preme, quindi, sottolineare solo alcuni aspetti di diritto:

      1) in senso civilistico, l’affidatario esercita sull’urna conferitagli una sorta di detenzione e mai di possesso, (tecnicamente l’urna con il suo pietoso contenuto non è di sua proprietà né è oggetto di un qualsivoglia diritto reale di cui l’affidatario sia titolare) egli infatti, con autorizzazione comunale ottiene le ceneri in custodia, mentre titolare ultimo della funzione sepolcrale rimane pur sempre il Comune, soprattutto quando autorizza.

      2) l’autorizzazione all’affido delle ceneri, è strettamente nominativa, personalissima ed intuitu personae, cioè viene rilasciata ad una determinata persona ben identificata (e a quella soltanto!) che risponde anche penalmente di eventuali comportamenti antigiuridici; di conseguenza le ceneri non sono certo parte dell’arredo o delle mura domestiche, non possono esser oggetto di scambio o compravendita, né possono esser abbandonata, ed ogni cambio di residenza deve, infatti, esser opportunamente segnalato all’ufficio della polizia mortuaria affinché esso possa variare le registrazioni sullo stato di conservazione dell’urna presso un domicilio privato. Le ceneri affidate, quando l’affidatario receda dall’affido o deceda rientrano o nella disponibilità degli altri aventi diritto, i quali potrebbero richiedere ed ottenere un nuovo atto di affido, secondo le procedure del regolamento comunale di polizia mortuaria, o nel circuito cimiteriale per una sepoltura privata e dedicata (tumulazione) o, come extrema ratio, per la loro dispersione in cinerario comune, ultima loro destinazione promiscua, anonima ed indistinta ammessa dalla Legge Italiana.

      3) ricollegandomi semanticamente al punto 1) l’atto di affido ha anche contenuto prescrittivo, può, cioè contenere delle obbligazioni che l’affidatario, sottoscrivendolo, liberamente contrae nel confronti della pubblica amministrazione, ecco il vero motivo per cui non si possa ragionare in termini di un godimento pieno ed esclusivo della presenza, in casa, dell’urna cineraria, tra i doveri che si assumono spicca, verso gli altri parenti (ed i rapporti poco idilliaci, anche se non facilitano il compito, poco rilevano, riuscendo del tutto ininfluenti) l’obbligo di garantire (seppur in modo ragionevole e concordato), oltre ad eventuali controlli da parte dei servizi di vigilanza comunale sull’ottemperanza alle regole “scolpite” nell’atto d’affido, l’accesso al tumulo domestico dove è conservata l’urna da parte, appunto, dei famigliari, perchè essi possano far valere il loro cosiddetto diritto secondario di sepolcro, consistente nel potere/facoltà di render visita alle ceneri del defunto per praticare o porre in essere eventuali atti di suffragio e pietas (esempio: raccogliersi in preghiera, deporre un fiore o in semplice silenzio dinanzi all’urna).

      4) Il coniuge superstite secondo il famigerato principio poziorità (laddove, in questo astruso termine, si coniugano potere di scelta e preminenza nell’assumere la decisione circa le sorti dell’urna) mantiene sulla spoglia mortale del de cuius un potere di disposizione in qualche modo privilegiato: può quindi presentare istanza per i trasferimento delle ceneri all’estero, dove si applicheranno le norme di polizia mortuaria di quella particolare nazione, la legge italiana sconta il limite della territorialità e produce effetti solo entro i nostri confini nazionali.
      Per evitare l’espatrio delle ceneri, magari con provvedimento d’urgenza ex art. 700 Cod. Proc. Civile, bisognerebbe (ma è assai arduo, specie se nel silenzio del de cuius) dimostrare la contrarietà del defunto all’avvio delle proprie ceneri in un Paese non italiano. Nella electio sepulchri, difatti, sovrana è la volontà del de cuius, solo quando questa sia inespressa (non importa più di tanto la forma di manifestazione delle stessa che potrebbe anche esser solo verbale): la sede giudiziale competente sarebbe quella civile, poichè la questione verte su diritti soggettivi della personalità, ed il Giudice potrebbe accedere anche alla prova testimoniale, mentre l’Autorità Amministrativa deputata a rilasciare il decreto di trasporto verso il Brasile non è dotata degli stessi strumenti di prova, molto più puntuali ed intrusivi; l’azione amministrativa, infatti, non può mai sconfinare nell’attività giurisdizionale per il logicissimo postulato democratico della separazione tra i poteri dello Stato. La vostra opposizione al trasferimento dell’urna deve esser sollevata e motivata nel corso di un giudizio, con tutta l’alea che un processo civile pur sempre comporta assieme ai tempi biblici e dilatati all’infinito della nostra giustizia malata.

  6. salve… mio padre è morto nell’anno 1993 … a Napoli . Dopo due anni è stato dissepolto e messo in una cassa più piccola. Dopo 25 anni vorrei portarlo in un altro paese in provincia di foggia , quale sarebbe la prassi . Grazie

    1. X Nicola,

      1) i resti ossei completamente…scheletrizzati (anche se pare tautologico ribadire il concetto su questo status medico-legale di trasformazione in cui naturalmente degrada un corpo umano dopo la morte ed un primo periodo di sepoltura in fossa di terra) saranno raccolti entro cassetta ossario di zinco di cui all’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.

      2) La cassetta di cui sopra, non sussistendo problemi igienico-sanitari dovuti ad eventuali percolazioni cadaveriche a carico dei tessuti molli, in quanto già mineralizzati, potranno esser trasportati verso il nuovo cimitero anche dal privato cittadino, con mezzi propri.

      3) occorre presentare anche in un unico atto contestuale ex art. 40 D.P.R. n. 445/2000 all’ufficio distrettuale della polizia mortuaria competente per il cimitero di prima sepoltura istanza, soggetta sin da origine ad imposta di bollo di estumulazione con conseguente rilascio di decreto di trasporto, titolo di viaggio che accompagnerà sempre la cassetta durante il suo tragitto sino al cimitero di nuova e definitiva destinazione. L’autorizzazione spetta al dirigente o al responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/1990 se all’uopo delegato.

      Presso il Paese in provincia di Foggia, se non già pre-esistente (esempio: avete già a disposizione una tomba di famiglia presso quel cimitero) dovrà instaurarsi un rapporto concessorio di loculo, celletta ossario, nicchia…) così da far sorgere lo Jus Sepulchri, ovvero il titolo di accoglimento in una sepoltura privata a sistema di tumulazione (le ossa, infatti, possono solo esser tumulate in avello murario). Senza questo atto preliminare, che deve esser preventivamente perfezionato, il Comune di Napoli non potrà accordare l’autorizzazione al trasporto. Solo una volta ottenuti, con il giusto “timing” procedurale tutti questi incartamenti sarà possibile la traslazione delle ossa presso il nuovo camposanto.

  7. Buongiorno,
    Mia zia è mancata circa 20 giorni fa, è stata cremata.
    Risiedeva nel Comune di Alpignano. I figli vorrebbero portare l’urna che ora detengono in casa, in Sardegna nel Comune dove è stato sepolto lo zio, suo marito.
    Per questo sono andati nel Comune di Alpignano per capire cosa fare, gli è stato risposto che non potevano, che avrebbero dovuto fare il tutto entro 7 giorni dalla morte.
    È vero che non possono più portare l’urna in Sardegna?
    La ringrazio in anticipo per la risposta.

    1. X Sabina,

      dietro ogni istanza rivolta ad una pubblica amministrazione al fine di ottenere un provvedimento, in questo caso di autorizzazione al trasporto delle ceneri, deve esservi una risposta scritta (non importa de di accoglimento o respingimento) e motivata, con l’obbligo, nell’evenienza di reiezione di indicare l’autorità di garanzia cui ricorrere, con impugnativa per tutelare il proprio interesse legittimo “FORSE” leso o inibito o ingiustamente compresso.
      A mio avviso nel silenzio assoluto della Legge Regionale Piemontese e del suo regolamento attuativo a paralizzare tutto l’iter amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione di cui sopra è una specifica norma del regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale non dovrebbe/potrebbe porsi in contrasto con norme di rango superiore, pur godendo di ampi margini di autonomia gestionale nella disciplina di dettaglio di un istituto così complesso come l’affido delle ceneri. Cerco di intuire, per approssimazione, la ratio intima di questa regola: potrebbe, infatti, trattarsi del principio implicito e, quindi, fondativo del nostro Ordinamento di Polizia Mortuaria della stabilità delle sepolture, intendendosi anche la destinazione extra cimiteriale delle ceneri, ovvero la loro domiciliazione presso un’abitazione privata.
      Se, appunto, si è scelto l’affido famigliare dell’urna potrebbe parere paradossale un repentino mutamento di opinione (sino al limite della dichiarazione di falso avanti l’Autorità Comunale).

      MI rendo conto, probabilmente di stare sproloquiando almanaccando con le mie astruserie interpretative, ma mi mancano troppi elementi per giudicare correttamente devo procedere, pertanto, per pure intuizioni anche piuttosto machiavelliche ed oscure: Ad ogni modo è sempre possibile, con atto solenne ed unilaterale d irrevocabile rinunciare (motivi personalissimi anche di ordine psicologico per la difficoltà nell’elaborazione del lutto appena patito?) all’atto di affido, in questo frangente l’urna rientrerà nella disponibilità degli aventi diritto a sceglierne una diversa sistemazione, magari in cimitero. Ad ogni modo il Comune Piemontese, quando si fosse superato questo impasse sul timing, non avendo competenza alcuna ad di fuori della propria giurisdizione, una volta recepito ed accolto l’atto di retrocessione dalla responsabilità dell’affido si limiterà ad accordare un nuovo decreto di trasporto alla volta del cimitero prescelto dagli aventi diritto, previo feed back sulla sussistenza o meno del titolo di accoglimento in una tomba nel camposanto della Sardegna.

  8. Buongiorno,
    oggi ho ricevuto una domanda inconsueta; vorrei sapere se è possibile autorizzare il trasporto di un’urna contenente resti mortali ad un corriere previa richiesta di un parente che indichi autista e mezzo di trasporto. Il nostro regolamento di polizia mortuaria non dice nulla al proposito e dubito che la fattispecie sia stata presa in considerazione dal legislatore nazionale o regionale (piemonte).
    Grazie

    1. X Cristina,

      Ma sono “resti umani” completamente scheletrizzati = semplici ossa? Se sì, nulla osta!

      In effetti…e perché no? L’ipotesi è del tutto legittima e, quindi, percorribile.

      Si tratta solo di applicare, con un po’ di fantasia giuridica e in via estensiva, l’Art. 34 comma 2 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, laddove il corriere di spedizione (poco importa se sia pubblico o privato) agisce in qualità di “VETTORE”, ad esso verrà affidato, in consegna, il titolo di viaggio, benchè egli non ne sia necessariamente titolare ultimo.

      E’ una possibilità molto comoda già prevista dalla Legge, senza addentrarci in ulteriori astruserie normative, invero, la disciplina sui trasferimenti mortuari, per fortuna, pare ancora abbastanza omogenea e riconducibile all’alveo della normazione statale di polizia mortuaria (la polizia mortuaria – PURTROPPO –, almeno per i puristi del diritto funerario, è divenuta materia oggetto di legislazione regionale, ancorché concorrente, con enormi problemi interpretativi e di ricostruzione del tessuto legislativo di riferimento).
      Tra l’altro, ancorché sempre dietro previo rilascio di autorizzazione amministrativa, il trasporto delle ossa (purchè si tratti sempre di sole “ossa”, ossia resti umani completamente scheletrizzati e raccoglibili in cassetta ossario di zinco) è libero e non soggetto alle misure precauzionali di ordine igienico-sanitario dettate per il trasferimento dei feretri, secondo il dettato dell’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      Per il trasporto, infatti, è necessario solo che la cassetta sia debitamente sigillata, rechi in modo indelebile (d.P.C.M. 3/8/1962?…giusto per esser perfezionisti!) gli estremi anagrafici identificativi del de cuius e sia accompagnata dal cosiddetto decreto di trasporto, ossia dalla documentazione approntata dalle autorità amministrative locali del luogo da cui il trasporto stesso muoverà.

  9. salve, ho bisogno di sapere cosa bisogna fare per trasportare l’urna con le ceneri di mia nonna (cittadina USA) deceduta in Italia, verso il suo Paese (USA). Viaggiamo questa estate in aereo (linea Condor). Oltre ai documenti di nulla Osta americano, certificato di morte e di cremazione serve altro? nel sito della compagnia aerea non trovo niente.. Dobbiamo tenerla nel bagaglio a mano? grazie

    1. X Linda,

      Le urne cinerarie – adeguatamente sigillate – possono esser trasportare liberamente a mezzo auto, treno, aereo (anche come bagaglio a mano).
      L’urna – di qualsiasi materiale si fatta – deve contenere un’urna metallica che verrà sigillata prima della consegna al “trasportatore”. Stante la particolare attenzione verso possibili atti di terrorismo, il trasporto in aereo come bagaglio a mano (definito cabin baggage) deve sottostare ai controlli di sicurezza come tutti gli altri bagagli. Queste misure variano da nazione a nazione (e anche da aeroporto a aeroporto) e possono arrivare anche all’apertura (come può accadere negli Stati Uniti: infatti, in caso di arrivo dall’estero e proseguimento con un volo nazionale, il controllo è conforme alle norme USA – TSA, Transport Security Administration – che prevedono anche l’ispezione all’interno dell’urna. Recentemente (26/07/2013) sono entrate in vigore le nuove normative emanate dalla CATSA (Canadian Air Transport Security Administration) che prevedono l’obbligo che controllo radiografico dell’urna, ma – al contrario di quelle Statunitensi – in caso di scarsa visibilità al monitor, questa non potrà essere aperta se non con l’autorizzazione del viaggiatore che dovrà aprirla personalmente dopo aver dichiarato che è vuota (1). Va evidenziato che sia i canadesi come gli americani suggeriscono l’uso di temporary containers (solitamente in plastica leggera) per i viaggi aerei e di trasferirne il contenuto in un’urna definitiva una volta giunti a destinazione. Evidentemente il controllo radiografico è ormai prassi consolidata anche per le partenze dagli aeroporti italiani. Oltre al trasporto come bagaglio a mano, le urne possono essere spedite per via aerea come merci, nel qual caso esse dovranno essere rivestite esternamente con una copertura resistente e imbottita: legno (ormai non più usato) oppure con tela di juta, un telone o speciali contenitori in cartone.

  10. Salve, mia moglie, giapponese, deceduta di recente, è stata cremata in Italia. Le ceneri sono poi state regolarmente trasportate in Giappone per il funerale. Con la famiglia abbiamo deciso di dividere le ceneri. Vorrei sapere se è possibile trasportare la “mia parte” in Italia, per poterle custodire a casa mia, quali documenti sono necessari etc. La burocrazia necessaria per queste cose sembra disumana.
    vi prego aiutatemi.

    1. X Alessandro,

      per la legge italiana (art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie ed art. 80 comma 2 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) le ceneri sono un unicum inscindibile e non possono esser frazionate o divise, anche se per nobilissimo scopo devozionale.
      Primo problema: la normativa nipponica evidentemente dispone in modo diverso.
      Fatto salvo il principio di sovranità tra gli Stati (L’Italia non ha certo titolo di contestare la legittimità della legislazione funeraria giapponese) per introdurre l’urna entro territorio italiano occorre il nulla osta consolare, in questa sede, avanti l’Autorità Diplomatica del nostro Paese potrà esporre la questione con maggiori dettagli. Potrebbero, infatti, rendersi necessari passaggi amministrativi intermedi per la formazione ed il conseguente rilascio del titolo di viaggio internazionale
      L’importante è che l’urna con le ceneri (o la componente reliquante e residua di queste ultime, dopo la loro ripartizione in due o più contenitori) giunga in Italia opportunamente chiusa e sigillata. In effetti solo l’autorità sanitaria o la Magistratura possono disporre l’apertura dell’urna e la rimozione dei suggelli di garanzia, non si sottovaluti mai la portata dell’art. 349 Cod. Penale.

  11. salve, mio padre venuto a mancare a fine novembre, cremato e ora in una urna domiciliata a casa sua a roma, per suo espresso desiderio voleva essere sparso in argentina, paese dove ha passato parte della sua vita, laureato e un po lavorato e dove siam nati io e mia sorella, però ha nazionalità italiana. La domanda è: a fine giugno il fratello (che vive in argentina) verrebbe a prendersi l’urna, cosa dovrei fare per farglielo trasportare in aereo per poi spargerlo? devo fare il passaporto a prima porta (cimitero di roma) e poi? devo passare al consolato argentino? sapreste indicarmi come dovrei muovermi per avere tutti i documenti pronti entro fine gennaio 2018?

    1. X Pedro,

      Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino (e l’Argentina è un Paese non firmatario) richiede le normali autorizzazioni amministrative di cui all’art. 29 (= formazione e relativo rilascio del titolo di viaggio per l’estradizione) del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, ma non le misure precauzionali di carattere igienico sanitario stabilite per il trasporto dei cadaveri.

      Il trasferimento potrà, pertanto, esser effettuato direttamente dal privato cittadino.

      Quindi, l’interessato dovrà esibire il nulla osta, per l’introduzione, dell’Autorità consolare dello Stato verso il quale l’urna è diretta, (l’estratto dell’atto di morte, l’autorizzazione alla cremazione verranno acquisti di ufficio e saranno contenuti nel fascicolo dell’istruttoria procedimentale) e, in primo luogo, l’autorizzazione all’estradizione rilasciata a firma del dirigente degli uffici di polizia mortuaria presso il Comune di Roma Capitale (l’art. 29 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 parlava letteralmente del Prefetto, ma per effetto del DPCM 26 maggio 2000 queste funzioni sono state devolute agli organi burocratici comunali), da consegnare all’incaricato del trasporto e da comunicare al Prefetto di frontiera.
      La firma del dirigente sarà apostillata dalla Prefettura ex art. 33 D.P.R. n. 445/2000 e poi sarà cura della parte provvedere alla traduzione in
      lingua spagnola affinchè il documento che accompagnerà l’urna sia esibito alle autorità locali argentine di destinazione. Giunti nello Stato Sudamericano si procederà all’eventuale dispersione secondo le leggi di polizia mortuaria proprie dell’Argentina.
      L’Italia non può certo autorizzare una dispersione che materialmente avverrà fuori dei suoi confini nazionali.

  12. Ciao , mio padre è stato cremato e ora è in affido da noi in casa , lui è nato e cresciuto nelle filippine però è diventato cittadino italiano e quindi aveva perso la cittadinanza filippina , la domanda è se è possibili portarlo nelle filippine e riportarlo in italia cioè una specie di “vacanzetta”.

    1. X Mark Angelo,

      le ceneri, ai termini, dell’art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie, di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dovrebbero avere sempre stabile e sicura destinazione, così da garantirle contro ogni genere di profanazione, anche se collocate in sito extra cimiteriale, come accade, appunto per la loro sistemazione presso un domicilio privato (= affido famigliare delle stesse).
      L’idea di trasportarle nelle Filippine per poi nuovamente rimpatriarle in Italia, dopo un periodo di…”VACANZA”, al seguito dei famigliari affidatari può riuscire un po’ “barocca”, ma non è certo priva di qualche fascino, anche perchè risponderebbe positivamente al requisito della vicinanza fisica ed emotiva con chi le abbia avute in custodia.
      Le Autorità Territoriali Italiane (= il Comune competente per sfera geografica), pertanto, presa formale conoscenza di questo atto di disposizione volto ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio in direzione delle Filippine si limiterà a perfezionare il decreto di trasporto internazionale delle ceneri, colà si provvederà in base alle Leggi di quello Stato Sovrano, anche per l’eventuale re-itroduzione dell’urna su suolo italiano, una volta rispettati i vincoli dettati, in materia di trasporti funebri transfrontalieri, dalla Legislazione Italiana unicamente STATALE (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)
      Non è chiaro (molto, infatti, dipende dalla Legislazione Regionale o dalla normazione, in sub-ordine, comunale in tema di affido delle urne) se una volta giunti, per l’ennesima volta in Italia, dovrete ripetere ex novo, tutta la procedura dell’affido famigliare delle ceneri. Propendo, a titolo personalissimo, per una risposta negativa, anche per una maggior semplificazione dell’azione amministrativa, in quanto a monte non v’è nessuna solenne retrocessione dell’urna o rinuncia all’affido delle ceneri, bensì un loro “TEMPORANEO” cambio di residenza, per altro in direzione dell’Estero, e quindi sottratto alla potestà normativa ed autorizzativa delle Autorità Italiane.

  13. Buongiorno, una domanda.
    Le ceneri di mio padre sono in un paese a 150km da dove abito. Dato che sono il figlio, posso portarmelo via senza problemi? Cosa devo fare?
    Grazir

    1. X Emanuele,

      dati i pochi elementi a disposizione è impossibile formulare una risposta completa ed esaustiva. Ci dica da quale Regione Lei scriva e potremo esser più precisi, la procedura, infatti, varia molto in base alle rispettive Leggi Regionali, ad ogni modo vige un principio valido erga omnes: il Comune dove le ceneri saranno stabilmente custodite (presso un domicilio privato) autorizza l’affido dopo un’attenta verifica dei titoli formali (sostanzialmente deve emergere un’inequivocabile volontà) sulla base dell’atto d’affido, prodromico ad ogni altro passaggio amministrativo, il Comune nel cui distretto insiste il cimitero di prima sepoltura rilascerà il relativo decreto di trasporto che così potrà perfezionarsi.

  14. Gent.Sig. Carlo , ho letto la sua rubrica e vorrei porle un quesito . Vorrei portare le ceneri di mio padre ( morto quest’anno in Svizzera ) in itaglia , dove io risiedo , nella Tomba di famiglia nel Vicentino ( Lui era solo citatino Svizzero )
    Potrei fare il Trasporto dalla Svizzera in Itaglia con la mia auto privata ? Quali documenti servono ?

    Ringraziando anticipatamente , porgo distinti Saluti

    1. X Peter,

      Svizzera ed Italia aderiscono ambedue alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari transfrontalieri, non è così richiesto il nulla osta consolare all’entrata delle ceneri di Suo padre nel territorio della Repubblica.

      Sarà, invece, necessario esibire preventivamente il titolo di accoglimento in cimitero (= le ceneri hanno effettivamente diritto ad esser tumulate nella tomba di famiglia? Ovvero il defunto aveva davvero maturato lo jus sepulchri in quel dato sacello privato e gentilizio?).

      La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ha precisato al par. 8: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti. Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà la competente autorità territoriale a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese.

      L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

      Pertanto, il trasporto di ceneri provenienti da completa cremazione di un cadavere fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero. Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione amministrativa in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto. Il trasporto dell’urna è non soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite solo per il trasporto delle salme.

      Il trasporto, allora, potrà esser effettuato, con mezzi propri, anche dal privato cittadino, l’importante è che il passaporto mortuario (cioè tutta la documentazione rilasciata) accompagni sempre le ceneri, sino al loro arrivo in cimitero.

  15. Buongiorno. Mio fratello è deceduto 40 anni fa in Germania e vorrei riportarlo in Italia mi sa dire come fare? Documenti e permessi visto che non parlo tedesco? Grazie mille ma mia mamma ci tiene molto

    1. X Rosmunda,

      Sono già trascorsi 40 anni dalla morte? Ebbene, si prospettano due possibilità:

      1) se il defunto è ancora contenuto in un feretro (confezionato in modo da garantire la tenuta stagna aliquidi e miasmi cadaverici) si applica integralmente il dettato della Convenzione Internazionale di Berlino (10 febbraio 1937) sui trasporti mortuari transfrontalieri. Detto accordo cui aderiscono sia Germania sia Italia prevede il rilascio del cosiddetto “passaporto mortuario”, la cui forma è già prestabilita Questo titolo di viaggio (art. 1 primo capoverso – principi generali del trattato) sarà formato dall’autorità territoriale tedesca da cui muoverà il trasporto funebre (sostanzialmente dal distretto amministrativo, parificabile al nostro “Comune”, per l’esperienza italiana, nella cui giurisdizione insiste il cimitero di prima sepoltura.). IL passaporto mortuario sarà redatto nella corrente lingua locale (il tedesco) ed anche in una lingua (di solito il francese, ma sarebbe ottima anche la traduzione in inglese) sovente in uso nelle relazioni diplomatiche tra Stati sovrani. L’accordo di Berlino elenca precise disposizioni di ordine igienico-sanitario sulle caratteristiche del cofano mortuario.

      2) la convenzione di Berlino, però, non vale per il trasporto di ceneri o resti ossei completamente scheletrizzati, quindi per il trasferimento in Italia di quest’ultimi basterà un semplice decreto di trasporto internazionale accordato dalle Autorità Tedesche, in nessun caso sarà richiesto un nulla osta all’introduzione da parte del Consolato Italiano, dovrà, però, preventivamente esser dimostrato il titolo di accoglimento, ovvero – materialmente – il defunto, una volta giunto in Italia, dove verrà sepolto?

      E’materia molto complessa e burocratica, Le conviene rivolgersi ad un’impresa funebre di fiducia, purchè quest’ultima sia davvero qualificata e competente: con il diritto internazionale non si scherza!

      Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o delucidazioni.

  16. Salve,
    Fra qualche settimana verrà esumata mia mamma e vorrei portare in Polonia (in macchina) i resti ossei senza dover fare la cremazione.
    In Comune mi hanno detto che basta fare il passaporto mortuario e poi posso occuparmi io del trasporto. Le risulta?
    Grazie

    1. X Silvia,

      sì, si può fare tranquillamente, la procedura da Lei delineata è corretta; in effetti la Legge Italiana (art. 36 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) prescrive che il trasporto di ossa, purchè debitamente raccolte in cassetta di zinco chiusa, e recante in modo indelebile gli estremi anagrafici del de cuius, non sia soggetto alle normali misure cautele igienico-sanitarie previste, invece, per il trasporto di cadavere, si veda anche il paragrafo 8 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24, secondo cui, almeno per i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, non si applicano, nel caso di ossa o resti completamente mineralizzati le norme di diritto internazionale dettate dal diritto pattizio sul trasferimento dei feretri. Da ciò consegue che il trasporto anche transfrontaliero delle ossa è libero, cioè può esser effettuato da chiunque, pur rimanendo soggetto alle consuete autorizzazioni amministrative. Pertanto le autorità italiane sulla scorta delle preziose indicazioni fornite dalla Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 formeranno il cosiddetto “TITOLO DI VIAGGIO” (= decreto di trasporto) che accompagnerà la cassetta ossario durante tutto il suo percorso, alla volta della Polonia

    1. X Wanda,

      innanzi tutto bisogna conoscere a quale gruppo di spedizioni internazionali (le Poste venezuelane, un diverso servizio?) Lei si rivolgerà, poiché possono esser previste particolari procedure interne di garanzia per il trasporto di un oggetto così atipico e delicato. Ad esempio questo protocollo potrebbe contemplare la necessità di racchiudere l’urna in un nuovo contenitore rigido di protezione, opportunamente chiuso sigillato, per evitare danni o rotture accidentali durante la movimentazione (in nave? in aereo?).

      Dal punto di vista amministrativo il titolo di viaggio dovrà esser perfezionato e completo in ogni sua parte.

      Sarebbe utile poi disporre nell’autorizzazione al trasporto, ma non è espressamente menzionato dalla normativa funeraria italiana:
      a) il luogo di destinazione delle
      spoglie mortali (cimitero di destinazione,
      con indirizzo)
      o, in caso non sia noto:
      b) la persona che sul suolo italiano si prenderà in carico le spoglie mortali:
      − se è una persona: Nome, cognome,
      indirizzo, copia di documento
      di identità;

      − se è una impresa funebre: dati
      identificativi della ditta ivi compreso
      l’indirizzo, nome del referente
      e numero di telefono.

      Sostanzialmente ogni spoglia mortale per ogni singolo tratto del viaggio deve essere accompagnata da un incaricato del trasporto e presa in carico da questi ad ogni
      cambiamento di vettore. Così avviene sul suolo italiano con l’incaricato del trasporto funebre fino all’aeroporto. Qui la spoglia mortale viene presa in carico dal vettore aereo, che la consegna ad altro incaricato del trasporto sul suolo del Paese di arrivo.

  17. Salve, un mio caro è morto in Africa e sarà cremato in Ghana qual’è la prassi da seguire per portare a casa le ceneri? Siamo residenti in prov di MB. Grazie mille

    1. X Vincenzo,

      Il Ghana NON è Paese firmatario della Convenzione Internazionale di Berlino sui trasporti mortuari transfrontalieri, che, cioè, interessino più Stati.

      Pertanto si applicherà l’art. 28 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      Il trasporto delle sole ceneri non è soggetto alle usuali misure igienico-sanitarie dettate dalla Legge Italiana per il trasferimento di cadavere, pertanto esso, è libero, pur soggiacendo alle normali autorizzazioni amministrative previste.

      Si consiglia di prender contatto con la Rappresentanza Diplomatica Italiana, poiché l’introduzione dell’urna entro i confini della Repubblica Italiana richiede pur sempre un nulla osta.

      Le autorità territoriali del Ghana formeranno, in base al disposto dell’art. 28 D.P.R. n. 285/1990 e sulla scorta della loro legge nazionale direttamente valevole per il caso in esame, il titolo di viaggio che accompagnerà sempre le ceneri, sino al loro arrivo in Italia; fatto salvo, ovviamente, il principio di sovranità tra Stati indipendenti (le procedure potrebbero variare notevolmente, e l’Italia non ha certo titolo per sindacare l’azione degli uffici di polizia mortuaria dell’Ordinamento Ghanese, occorre, quindi, una certa elasticità procedimentale).

      IL decreto di trasporto, redatto anche in una lingua maggiormente in uso nelle relazioni internazionali (Inglese o Francese), dovrà esser esibito alle competenti autorità di controllo.

      Attenzione: la normativa italiana contempla l’obbligo della preventiva verifica sul titolo di accoglimento delle ceneri, si deve, infatti, sapere prima dove l’urna, al suo arrivo in Italia sarà stabilmente collocata (in cimitero? Presso un domicilio privato? Le ceneri saranno forse disperse?)

      1. Salve,il nostro padre ha il desiderio di essere sepolto in Sicilia,quando e sarà cremato in Germania e poi portarlo in Sicilia che cosa bisogna fare?

        Grazie

        1. La Convenzione di Berlino, di cui Italia e Germania sono firmatarie, non si applica al trasporto internazione delle ceneri umane. Esso di conseguenza sarà libero, sottostando solo alle normali autorizzazioni amministrative. In Buona sostanza saranno le autorità locali di polizia mortuaria in Germania a rilasciare il passaporto mortuario, necessario per i trasporti funebri tranfrontalieri, tra, appunto, gli Stati aderenti all’accordo di Berlino del 10 febbraio 1937.

  18. Buongiorno, vorrei sapere cosa si dovrebbe fare e se si possa portare l’urna con le ceneri, dall’Italia al Marocco per la dispersione. Grazie. Cordiali saluti

    1. X Stefania,

      Il Marocco non è Paese sottoscrittore della Convenzione Internazionale di Berlino, sui trasporti mortuari, del 10 febbraio 1937, accordo di cui è, invece, firmataria l’Italia

      Per il trasporto in Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, dall’ Italia verso l’Estero, si applica l’art. 29 D.P.R. n.285/1990, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria, ed i chiarimenti applicativi della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, paragrafo 8. Si noti che in Italia l’Autorità che ora emette l’autorizzazione al trasporto non è più il Prefetto, ma il Sindaco, in forza del DPCM 26 maggio 2000.

      Per quanto concerne questi trasporti, indipendentemente dalle norme del Paese di arrivo, la regolamentazione italiana prevede (art. 29 D.P.R. n.285/1990):
      a) nulla osta, per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
      b) certificato dell’Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 30;
      c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
      Le documentazioni di cui alla lettera c) sono (per effetto della circolare Min. Sanità n. 24/1993 citata, paragrafo 8.2):
      − estratto dell’atto di morte in bollo;
      − certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 32 D.P.R. 285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;
      − autorizzazione alla sepoltura/cremazione rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso.

      Ovviamente per le sole ceneri non valgono le misure igienico-sanitarie contemplate per il trasporto di cadavere, pertanto l’urna debitamente sigillata sarà liberamente trasportabile, una volta perfezionato il relativo titolo di viaggio.

      Ad avviso di questa Redazione, di cui io sono indegno nuncius, l’autorizzazione al trasporto internazionale dovrebbe contenere le informazioni circa itinerario e volo, incluso il nome della compagnia aerea, il numero di volo (o i numeri dei voli), la data del viaggio, ora prevista di partenza e arrivo, e aeroporto di arrivo (ovviamente nel caso di utilizzo di aereo).
      Il nulla osta per l’introduzione nel Paese, non dovrebbe essere generico ma riportare esplicitamente:

      L’Ambasciata/il Consolato, cioè l’Autorità Diplomatica Marocchina, conferma che per l’ingresso delle spoglie mortali provenienti dall’Italia Nulla Osta se le stesse rispondono alle autorizzazioni previste dall’articolo 29 del regolamento di polizia mortuaria approvato dal Governo italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dalle documentazioni di cui al paragrafo 8.2 della circolare Ministero della sanità italiano del 24 giugno 1993, n. 24.

      Attenzione, però, la Legge Italiana, che vale sino al varco dei nostri confini nazionali, e non oltre, non garantisce la preventiva verifica del titolo d’accoglimento, pertanto sarà precipuo dovere delle autorità diplomatiche marocchine chiarire nel nulla osta se le ceneri potranno esser effettivamente disperse su suolo o mare del Marocco.

      Si tratta, infatti, di un Paese di religione e tradizione islamica, ancorchè moderato ed ancora laico, e per la cultura musulmana la cremazione, così come i suoi istituti corollario, quali, appunto la dispersione delle ceneri, non è ammessa, perchè contraria ai precetti del Corano.

      Ad ogni modo, una volta giunti in Marocco – quando e laddove possibile – si procederà alla dispersione delle ceneri in ottemperanza alla Legge di quel Paese Sovrano. Le conviene informarsi bene.

      Sarebbe utile poi disporre nell’autorizzazione al trasporto, ma non è previsto dalla norma scritta:
      a) il luogo di destinazione delle spoglie mortali (cimitero di destinazione, con indirizzo)
      o, in caso non sia noto:
      b) la persona che sul suolo marocchino si prende in carico le spoglie mortali:
      − se è una persona: Nome, cognome, indirizzo, copia di documento di identità;
      − se è una impresa funebre: dati identificativi della ditta ivi compreso l’indirizzo, nome del referente e numero di telefono.
      Sostanzialmente ogni spoglia mortale per ogni tratto del viaggio deve essere accompagnata da un incaricato del trasporto e presa in carico da questi ad ogni cambiamento di vettore.
      Così avviene sul territorio italiano con l’incaricato del trasporto funebre fino all’aeroporto. Qui la spoglia mortale viene presa in carico dal vettore aereo, che la consegna ad altro incaricato del trasporto sul suolo del Paese di arrivo.

  19. Buongiorno.
    Gentilmente, avrei una domanda da fare, riguarda il mio fratello cittadino romeno, morto a Monselice (PD), si trova in ospedale a Monselice e vogliamo cremarlo e portarlo a casa in Romania. Cosa dobbiamo fare?
    Attendo una cortese riposta, grazie di cuore. Lidia

    1. X Lidia,

      tutta la Redazione è vicina a Lei ed alla Sua famiglia in questo doloroso momento, forse è poco, ma è quanto in nostro effettivo potere.

      Per i cittadini stranieri l’accesso alla pratica della cremazione, come tutti gli altri diritti della personalità, ancorchè proiettati nell’angusto post mortem, è regolato dall’art. 24 della Legge n. 218/1995 sul diritto internazionale privato, il quale rinvia salomonicamente all’ordinamento legislativo cui, in vita, era sottoposta la persona scomparsa.
      Occorre, pertanto, produrre agli atti dell’istruttoria amministrativa volta al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, una dichiarazione da parte delle Autorità Diplomatiche della Romania (Ambasciata o Consolato) in cui si attesti che la Legge Romena ammette e legittima la cremazione.

      Se la morte è avvenuto in territorio italiano si seguiranno modalità e procedure dettata dalla Legge Italiana (in buona sostanza Art. 3 Legge 30 marzo 2001 n. 130) direttamente applicabile al caso in esame.

      Autorizza l’ufficiale di stato civile del Comune di decesso dopo aver redatto apposito processo verbale in cui emerga chiaramente la volontà di provvedere alla cremazione, solo quando sia escluso il sospetto di morte sospetta, violenta o peggio ancora dovuta a reato e questa precauzione è ordinariamente assolta tramite presentazione di apposita documentazione sanitaria (è il cosiddetto certificato necroscopico). Se la salma è sotto procura (= oggetto di indagini da parte della Magistratura) sarà necessario un ulteriore e specifico nulla osta, cioè un provvedimento liberatorio, ex art. 116 comma 1 D.Lgs n.271/1989, in cui si faccia esplicita menzione della cremazione del corpo.

      La Romania aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 il cui dettato non si segue nella sola evenienza di trasporto ceneri o di resti ossei, pertanto detto trasporto sarà libero soggetto alle sole, comuni autorizzazioni amministrative (deve esser comunque formato un titolo di viaggio che accompagni le ceneri durante il loro tragitto), non occorre così un nulla osta all’introduzione dell’urna in territorio romeno da parte delle competenti autorità.

      Le consiglio, in tutti questi passaggi, di farsi seguire da un’impresa funebre di Sua fiducia.

  20. Posso trasportare la cassetta contenete i resti di mio marito col corriere postale o altro corrierr privato? Grazie

    mi risponda gentilmrnte se può Isa

    1. X Isa,

      …E perché no? Si tratta solo di applicare, con un po’ di fantasia giuridica e in via estensiva, l’Art. 34 comma 2 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, laddove il corriere di spedizione (poco importa se sia pubblico o privato) agisce in qualità di “VETTORE”, ad esso verrà affidato, in consegna, il titolo di viaggio, benchè egli non ne sia necessariamente titolare ultimo.

      E’ una possibilità molto comoda già prevista dalla Legge, senza addentrarci in ulteriori astruserie normative, in effetti, la disciplina sui trasferimenti mortuari, per fortuna, pare ancora abbastanza omogenea e riconducibile all’alveo della normazione statale di polizia mortuaria (la polizia mortuaria – PURTROPPO –, almeno per i puristi del diritto funerario, è divenuta materia oggetto di legislazione regionale).

      Tra l’altro, ancorché sempre dietro previo rilascio di autorizzazione amministrativa, il trasporto delle ossa (purchè si tratti sempre di sole “ossa”, ossia resti umani completamente scheletrizzati e raccoglibili in cassetta ossario di zinco) è libero e non soggetto alle misure precauzionali di ordine igienico-sanitario dettate per il trasferimento dei feretri, secondo il dettato dell’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      Per il trasporto, infatti, è necessario solo che la cassetta sia debitamente sigillata, rechi in modo indelebile gli estremi anagrafici identificativi del de cuius e sia accompagnata dal cosiddetto decreto di trasporto, ossia dalla documentazione approntata dalle autorità amministrative locali del luogo da cui il trasporto stesso muoverà.

  21. Salve, volevo un aiuto su un problema che mi sta molto a cuore.

    Io vivo in un comune della provincia di Catania, il mio papà è morto 40 anni fa e si trova nel cimitero di Torino. Adesso è arrivata la scadenza del suo oculo quindi dovra essere spostato o in ossaio privato oppure cremato e messu in una urna. Il mio desiderio sarebbe quello appunto della cremazione e di portarlo a casa nel mio domicilio. Il cimitero di Torino dice che la cosa non è possibile in quanto seconda sepoltura queste cose non possono avvenire. Per me sarebbe un sogno averlo con me in casa nella sua urna. Volevo sapere se esiste una leggie qualcosa per far si che questo avvenga. Grazie di cuore per chi potrà aiutarmi in questo o darmi qualche notizia in merito.

    1. X Michele,

      veramente molto strano ed inquietante. Ora io ho pochi elementi base per giudicare correttamente io caso da Lei prospettato e fornirLe qualche consiglio, tuttavia mi premono queste poche osservazioni di diritto:

      1) so, con certezza che Torino adotta una politica molto rigida e restrittiva sull’affido delle urne cinerarie, in parte giustificata dalla precisa volontà di prevenire abusi da parte di chi voglia accedere a tale istituto senza aver reale contezza delle responsabilità precise che questo implica.

      2) se il regolamento comunale di Torino (non lo conosco e non ho ancora avuto occasione di consultarlo) non stabilisce con disposizione tassativa e categorica l’improcedibilità dell’affido delle ceneri risultanti da cremazione di resto mortale proveniente da esumazione/estumulazione ordinaria (e, onestamente dubito che la fonte regolamentare comunale possa sancire questo divieto, in quanto contravverrebbe a regole di grado superiore, per il principio logicissimo di gerarchia tra le norme dell’Ordinamento Giuridico Italiano) io, personalmente dato il rapporto di extraterritorialità sussistente (= Torino ha giurisdizione solo nel proprio distretto amministrativo, mentre qui l’affido avverrebbe in Sicilia) applicherei la sola normativa statale sulla custodia delle ceneri (Legge n. 130/2001) tra l’altro recepita, nel suoi passaggi fondamentali, anche se diversamente declinata, nel dettaglio, pure dalla Regione Sicilia.

      In buona sostanza, l’ufficio della Polizia Mortuaria di Torino autorizza unicamente la cremazione delle spoglie mortali di Suo padre ed il trasporto nel Comune in provincia di Catania, in ossequio alle procedure dettate dalla disciplina statale sui trasporti funebri, preliminarmente il Comune siciliano rilascia il titolo autorizzativo per l’affido delle ceneri. Torino non ha diritto ad intervenire su un atto proprio di un Comune Siciliano, per altro, sottoposto ad una diversa normativa regionale.

      Sulla scorta di questo atto di affido, formante il titolo di legittimazione a conservare presso un domicilio privato l’urna cineraria si perfezione tutto l’iter burocratico ed il trasporto, avendo certa e sicura destinazione può esser effettuato. Rimango molto perplesso dal diniego, che comunque DEVE NECESSARIAMENTE esser motivato, oppostole dal Comune di Torino; è sicuro di aver ben spiegato la situazione tutta ed i Suoi propositi ultimi?

      Attenzione, però: In Sicilia la norma regionale prevede che l’affidamento urna sia possibile solo per espressa scelta del defunto in vita a quel determinato affidatario.

      Per cui se il tizio è morto e sepolto a Torino evidentemente non c’è stata la scelta di cremazione al momento della morte e tanto meno la scelta di affidare l’urna cineraria.

      Quindi Torino legittimamente non permette l’affido, anche fuori del suoi confini, perché manca l’elemento centrale del desiderio espresso e scritto da parte del de cuiusm ma la “colpa” non è del capoluogo piemontese, bensì della Legge Regionale siciliana, concepita a maglie molto strette.

  22. Buon pomeriggio sono Pietro , vorrei sapere se è possibile trasportare le ceneri di un defunto, dalla casa di residenza a quella di montagna. Tutte le volte che vado in vacanza? Ci possono essere delle sanzioni per chi effettua il trasporto? Ringraziando saluto Pietro

    1. X Claudio Pietro,

      Senza sapere da quale contesto geografico Lei scriva è difficile risponderLe compiutamente ed in modo esaustivo, se non limitandosi a considerazioni di ordine generale.

      In linea di massima, poiché l’affidamento altro non è se se non il momento iniziale, legittimante, di un’azione continuata nel tempo, ossia di una conservazione dell’urna in luogo diverso dal cimitero, le relative autorizzazioni ad una tale custodia non potrebbero che spettare se non al soggetto istituzionale, dotato di potere autorizzativo, a cio’, competente nel luogo in cui debba esservi una tale conservazione.
      Questo comporta, la concreta possibilità di autorizzare il trasporto dell’urna nel comune in cui sia prevista una tale conservazione, ovviamente sempre che in tale comune possa attuarsi l’art. 3 Legge 130/2001, per quanto riguarda le “destinazioni” delle urne cinerarie (in altri termini, se tale comune si trovi in regione che preveda l’istituto).

      Laddove (territorialmente e, purtroppo con regole diverse o, peggio ancora conflittuali da regione a regione) l’affidamento dell’urna cineraria (é apprezzabile che si parli di custodia, siccome questa è effettivamente l’attività oggetto dell’autorizzazione) ai familiari sia ammissibile , la stessa può aversi nell’abitazione d’elezione stabilita nell’atto d’affido anzi, si dovrebbe dire che essa avviene principalmente in casa, cioé in contesto in cui il familiare affidatario possa assicurare sia la coerente e stabile conservazione delle ceneri sia la loro tutela, in apposito manufatto confinato e chiuso, da ogni profanazione ai sensi dell’Art. 343 comma 1 Testo Unico Leggi Sanitarie.

      Di solito è consentito, nell’unità di spazio e tempo l’affido presso un solo domicilio.

      Il trasporto dell’urna rimane, comunque, soggetto alle normali procedure d’autorizzazione necessarie per ogni trasporto funebre (occorre, sempre, in altre parole il decreto comunale), in mancanza del quale, o in sua difformità, le sanzioni amministrative pecuniarie saranno quelle contemplate dall’Art. 339 o dall’Art. 358 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 (con l’importo aggiornato dall’Art. 16 D.Lgs n. 196/1999, dai tre ai diciotto milioni delle vecchie Lire, naturalmente da convertire in Euro, obliabili in sessanta giorni nella misura più favorevole per il trasgressore, con le modalità di elevazione dettate dalla Legge n. 689/1081, implementata, poi, dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

      Opinione personalissima: lascia un po’perplessi l’idea dell’urna affidata, in alternanza, in una doppia abitazione, perché si renderebbe indispensabile un duplice atto d’affido, tra l’atro in Comuni diversi e soprattutto in quanto questa sistemazione altalenante contraddirebbe il principio di stabilità della sepoltura stessa, conviene documentarsi bene sulle istruzioni opertaive contenute in ogni singolo atto d’affido ed, in particolare, sulle norme di eventuale Legge Regionale o regolamento comunale di polizia mortuaria.

  23. Buona sera Carlo, mia suocera è morta in Inghilterra mentre era in vacanza. È stata cremata e il consolato italiano di Londra ha i documenti pronti per il rimpatrio a Vicenza. Mi dicono che non è possibile spedire l’urna con un corriere di spedizioni, è vero? Grazie e cordiali saluti. Debora

    1. X Debora,

      In primis chi dice non sia possibile ed in base a quale norma attualmente in vigore motiva questo diniego? Con quale legittimazione parla? Si tratta, forse, del locale ufficio della polizia mortuaria o dell’impresa di pompe funebri commissionata all’espletamento del servizio funebre? Quali soluzioni alternative ha prospettato?

      …E perché no? Si tratta solo di applicare, in via estensiva, l’Art. 34 comma 2 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, laddove il corriere di spedizione agisce in qualità di “VETTORE”. E’ una possibilità molto comoda già prevista dalla Legge, non capisco come mai non se ne possa pienamente approfittare. Tra l’altro, ancorché sempre dietro autorizzazione, il trasporto delle ceneri è libero e non soggetto alle misure precauzionali dettate per il trasferimento dei feretri, secondo la Legge n. 130/2001 in tema di cremazione e successiva destinazione delle urne. Per il rimpatrio, infatti, è necessario solo che l’urna sia debitamente sigillata, rechi gli estremi anagrafici identificativi del de cuius e sia accompagnata dal cosiddetto titolo di viaggio, ossia dalla documentazione approntata dal Consolato.

  24. X Franca,

    sì, la procedura è corretta, si tratta di applicare estensivamente l’Art. 102 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale – residualmente – è l’unica normativa davvero applicabile quando sussistanto rapporti di extraterritorialità, cioè da Regione a Regione.

    Agli effetti concreti, deve sempre esser accertato il titolo di accoglimento in cimitero o presso altra destinazione atipica (affido dell’urna o dispersione in natura) prima di autorizzare il trasporto delle ceneri. Vale sempre la regola della tipicità del trasporto mortuario (= luogo di partenza, arrivo oggetto e trasportatore debbono esser preventivamente individuati ed identificati).

  25. x Carlo
    per primo…. spero hai trascorso una buona PASQUA visto che ti scrivo in ritardo.
    in effetti mi hanno già fatto inoltrare un nulla osta al comune di destinazione delle ceneri per l’entrata in cimitero delle ceneri.
    forse è questo l atto che serve allora???
    saluti

  26. X Franca,

    1) auguri sinceri di Buona Pasqua di Resurrezione, in primis!
    2) nessun problema a rispondere….quindi, rewind, riavvolgiamo il nastro e ricominciamo da capo.
    3) nel caso precedente, l’impresa funebre ha pasticciato grossolanamente ed in modo pacchiano, spiace sottolinearlo, ma se non si conoscono le norme è facile sbattere il muso contro al muro impenetrabile della burocrazia.
    4) Le ceneri derivanti dalla cremazione delle ossa saranno custodite presso un domicilio privato?
    5) Se è così non sussistono difficoltà di sorta, perché il Piemonte ammette questa forma di “sepoltura” così atipica delle ceneri.
    6) i passaggi da compiere sono i seguenti:

    – a il comune piemontese dove materialmente saranno deposte le ceneri rilascia l’autorizzazione all’affido, sulla base di apposita istanza in bollo, da cui emerga la precisa volontà di attuare l’affido.
    – b sulla base di questo titolo autorizzativo, che deve già esser formato, il comune della Regione Campania accorda la semplice autorizzazione al trasporto, secondo la vigente normativa nazionale, individuando l’incaricato del trasporto e ne dà comunicazione al comune piemontese di destinazione del trasporto stesso.

    Le ceneri sono sempre trasportabili, fuori ed entro i confini nazionali, si tratta solo di perfezionare prima il titolo d’accoglimento dell’urna nel suo “sepolcro”, da intendersi, qui, estensivamente, in senso anche lato, o comunque molto dilatato.

  27. x CARLO
    Carlo scusa l’ignoranza ma allora…….
    se faccio cremazione in campania posso poi portarmele in Piemonte ???
    agenzia funebre mi dice che per la lombardia ci sono stati problemi in passato
    mi puoi dire che faccio?????

  28. X Franca,

    senza addentrarci troppo nell’impianto normativo diverso (PURTROPPO!) per ciascuna Regione chiarisco solo alcuni passaggi:

    1) IL rilascio dell’autorizzazione al trasporto concerne sempre il Comune dove si trovano le ossa o, a questo punto, le ceneri.
    2) competente ad accordare l’autorizzazione all’affido è, invece, il Comune dove le ceneri fisicamente saranno deposte e custodite.

    E’ un principio generale dell’Ordinamento Giuridico Italiano, la titolarità ad emetter atti autorizzativi è, infatti, su base territoriale e la polizia mortuaria è articolata sui singoli Comuni.

    Esempio banale, ma almeno ci capiamo: cremazione nel comune di X e affido delle ceneri nel distretto amministrativo dello stesso comune: è la soluzione più semplice: ad autorizzare è sempre lo stesso ufficio cittadino della polizia mortuaria.

    Per converso: cremazione presso il comune di X ed affido nel comune di Y, la faccenda si complica, perché si segue un doppio binario: X autorizza il trasporto ed Y l’affido, dirò di più: per la regola della tipicità cui soggiace ogni singolo trasporto funebre, quindi anche di ceneri (= ogni luogo di partenza ed arrivo del trasporto mortuario deve esser preventivamente autorizzato e ben individuato) X non perfeziona il decreto di trasporto senza aver prima avuto da Y un feed-back, cioè un riscontro circa il nuovo titolo di accoglimento, agli effetti concreti: bisogna saper prima di autorizzare il trasporto quale sarà la destinazione finale e dimostrabile, con tanto di pezze d’appoggio, delle ceneri.

    Certo: un comune della Campania non potrà mai, per difetto di potere, autorizzare un affido che materialmente si consumerà in altra località o, peggio ancora, in altra Regione, laddove magari viga una diversa legislazione funeraria.

    Egli si limiterà ad autorizzare il singolo trasporto funebre, sulla scorta della vigente normativa nazionale, tutt’ora applicabile.

  29. X Franca,

    un vecchio slogan molto edonistico, stile anni ’80, così recitava: “Tutto si può fare, quanto può costare?”. Ebbene lo stesso principio – ‘stavolta più seriamente – è applicabile al caso in esame, non sussistono, infatti, problemi procedimentali di sorta, è solo questione di soldi da investire: le ossa sono sempre cremabili su istanza degli aventi diritto a disporne ai sensi del D.M. 1 luglio 2002 inerente, appunto, alle tariffe applicabili alla cremazione, in termini di diritti personalissimi di pietas, basta pertanto formulare – in bollo – la relativa istanza, debitamente sottoscritta, al comune nel cui cimitero le ossa sono tumulate. Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni (all’estumulazione, al trasporto ed alla cremazione vera e propria) si procederà alla cremazione con conseguente raccolta delle ceneri in apposita urna cineraria, dopo si provvederà al trasporto verso la destinazione scelta per le ceneri e non mi spingo oltre, perché le possibili sistemazioni definitive delle stesse possono variare molto in base alla legislazione regionale.

    Per la logistica non è obbligatorio, ma conviene, appoggiarsi all’impresa funebre di fiducia, anche per il materiale disbrigo delle pratiche amministrative, benché i vari passaggi burocratici, in caso di sole ossa, siano molto più facili e snelli, tali da poter esser espletati anche dal privato cittadino. Tutte le operazioni sono, comunque, a titolo oneroso.

    1. X Carlo
      grazie in primo luogo…
      però ti dico il mio dubbio da dove veniva.
      tempo fà un mio zio fu cremato in campania dove ebbe un incidente stradale e dove mi pare aveva pure residenza, ebbene so di sicuro che al momento della rilascio autorizzazione alla cremazione non fu possibile avere la consegna delle urna alla moglie per poi portarsela in lombardia dove la stessa viveva infatti la consegna fu fatta alla moglie ma per la residenza o abitazione che avevano in campania stessa.
      grazie

      1. Salve sono il custode dell’urna di mio figlio che custodisco in casa nella provincia di Ferrara. vorrei trasferirmi a Berlino oppure a Tenerife ma non so se è possibile e come fare grazie

        1. X Michele,

          l’atto di affido esaurisce i suoi effetti fuori dell’ambito comunale da cui è stato emanato, ed a maggior ragione oltre i confini nazionali, di conseguenza sarà necessaria opportuna comunicazione all’ufficio della polizia mortuaria di Ferrara, le autorità cittadine, preso atto della Sua volontà, si limiteranno a rilasciare il passaporto mortuario valido per l’espatrio delle ceneri, una volta giunti a destinazione in Germania o a Tenerife si provvederà ad un nuovo affido in base alla normativa di polizia mortuaria di quel determinato Stato, laddove l’Ordinamento Straniero ammetta l’istituto dell’affido.

          Si rappresenta come l’Italia per autorizzare il trasporto funebre internazionale in uscita dal territorio della Repubblica non richieda la verifica preventiva del titolo d’accoglimento (in cimitero o anche presso un domicilio privato), obbligatoria, invece, per i trasporti in entrata.

          Il trasporto di ceneri non è soggetto alle normali misure precauzionali dettate dalla normativa sanitaria per il trasferimento di feretri, è pertanto da considerarsi libero, seppur sottoposto ad autorizzazione amministrativa.

          La Germania è firmataria della Convenzione Di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari, mentre la Spagna non aderisce a detto accordo, così se l’urna sarà trasferita nel Paese Iberico occorrerà un preliminare Nulla Osta Consolare all’introduzione dell’urna. Le consiglio di informarsi bene presso l’autorità diplomatica spagnola.

  30. Ciao Carlo
    vorrei sapere se è possibile cremare le ossa di mia mamma e poi trasferirle in un altra regione dove vivo.
    grazie

  31. X Silvana,

    L’ordinario trasporto di salme, cadaveri, ossa, CENERI o esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo rientra sempre nella fattispecie del trasporto funebre ed è pertanto sempre soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa comunale.

    Nei trasporti tra Stati per l’ovvio principio della gerarchia tra le fonti del diritto valgono solo le norme Internazionali (Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937), Convenzione Tra Santa sede e Stato Italiano del 28 aprile 1938 e quelle del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria) L’Italia, infatti, non aderisce all’Accordo di Strasburgo (26 ottobre 1973).

    La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 al paragrafo. 8.1 così recita: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti”.cream01

    Da questa disposizione consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco (oggi Dirigente del settore di polizia mortuaria ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.LGS n. 267/2000) a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese, in quanto, quest’ultima è tradizionalmente molto più usata nelle relazioni diplomatiche, ma va benissimo anche l’inglese…anzi di questi tempi è forse l’idioma più internazionale!

    L’autorizzazione, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione). Tutti gli oneri amministrativi (diritti di segreteria e diritti fissi d’istruttoria, costi per la traduzione dell’atto in lingua straniera sono a completo carico del richiedente!).

    Per la legalizzazione delle firme in atti valevoli all’Estero si rimanda all’Art. 33 DPR n. 445/2000.

    Il trasporto dell’urna rigorosamente sigillata (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle precauzioni sanitarie stabilite per il trasporto dei feretri (Art. 36 DPR 285/1990), l’unica eccezione potrebbe esser l’urna contenente ceneri contaminate da nuclidi radioattivi (D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).

    Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede sempre le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90, tra le quali spicca sempre il Nulla Osta consolare dello Stato nel quale le ceneri o i resti saranno introdotti (Art. 29 comma 1 lettera a DPR 10 settembre 1990 n. 285), ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.

    Quindi, nella fattispecie si procede così:

    Ottenuto il preventivo nulla osta delle Autorità del Kenya all’ingresso sul loro territorio dell’urna cineraria, Il Comune italiano nelle cui circoscrizione geografica si trovano le ceneri autorizzerà, con le modalità di cui sopra, il solo trasporto dell’urna presso lo Stato del Kenya, in quanto l’Italia non ha competenza nell’autorizzare un affido delle ceneri che materialmente avverrà fuori dei nostri confini nazionali, una volta giunta l’urna in Kenya si provvederà allo specifico affido (se e quando possibile) secondo la normativa di quel particolare Paese Africano.

  32. la mia mamma desidera che le ceneri vengano affidate al figlio che vive in kenya. qual’e’ la prassi da seguire?

  33. X Giacomino,

    Lei mi chiede, in buona sostanza, se sia possibile spedire l’urna cineraria attraverso servizio postale o un semplice corriere, cioè tramite un “vettore”.

    E perché no?
    Si consideri l’art. 34 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285.

    Il trasporto delle ceneri derivate dalla completa cremazione di un feretro è soggetto alle normali autorizzazioni amministrative per il rilascio del titolo di viaggio, ma non alle precauzioni igienico sanitarie dettate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, necessarie, invece, per il trasferimento di salme e cadaveri, a questa conclusione si addiviene attraverso il combinato disposto tra l’Art. 80 comma 5 DPR n. 285/1990 e l’Art. 3 comma 1 lett. f) Legge n. 130/2001.

    Si tralascia volutamente il caso, invero piuttosto remoto e rarefatto, di ceneri contaminate con nuclidi radioattivi, per cui troverebbe applicazione il D.LGS 257/2001. Per facilitare eventuali controlli il decreto di trasporto dovrà sempre accompagnare l’urna, durante tutto il tragitto, sino alla sua destinazione finale.

    Il decreto di trasporto (almeno se il trasporto muove da territorio italiano) deve comunque esser rilasciato con la conseguente precisa individuazione – a monte – del suo titolare in sede di formazione dell’atto stesso.

    Vale a dire: chi prende in consegna l’urna dall’impianto di cremazione risulta inequivocabilmente dal verbale di cui all’Art. 81 DPR n. 285/1990, ma costui, o costei, per muoversi legalmente nello spazio della Repubblica Italiana con l’urna cineraria appresso (siccome l’usuale luogo di sistemazione per defunti e loro trasformazioni di stato è pur sempre il cimitero) deve poter esibire, in occasione di un eventuale verifica di pubblica sicurezza, la relativa “bolla d’accompagnamento”, ossia l’autorizzazione al trasporto stesso, con cui s’individuano almeno questi elementi di base: il trasportatore (il decreto è, infatti, strettamente nominativo) il punto di partenza, quello d’arrivo, l’oggetto del trasporto e le modalità di esecuzione del medesimo.

  34. X Marinella,

    1) la tumulazione di due o più urne, chiuse e sigillate, tali da formare un corpo fisico a sé stante, ben individuato ed individuabile nello spazio e nel tempo, nella stessa sepoltura, sino al naturale raggiungimento della capacità ricettiva del sepolcro, è senz’altro lecita.
    2) le ceneri di un cadavere, rappresentando l’ultima trasformazione di stato (almeno per la Legge Italiana) di quell’inscindibile unità psicofisica conosciuta come persona umana, rappresentano un unicum non ulteriormente separabile di frazionabile, non possono quindi esser trasfuse o mescolate in un’unica urna le ceneri di più cadaveri. La sola destinazione promiscua, indistinta e massiva per le ceneri non richieste per una sepoltura privata e dedicata (quale è, ad esempio, la tumulazione in cimitero) è costituita dal cinerario comune, dove, appunto, le ceneri sono conservate in perpetuo, o meglio disperse.
    3) IL trasporto dell’urna, eseguibile anche con mezzi propri dal privato cittadino (non occorrono, infatti, veicoli speciali quali i carri funebri, è senz’altro possibile, in qualunque momento, occorre solo il decreto di trasporto comunale, che l’Autorità Municipale rilascerà previa produzione agli atti della relativa istanza soggetta sin da origine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il comune può prevedere ulteriori diritti fissi o di segreteria per accordare l’autorizzazione al trasporto.

  35. mia mamma ha 89 anni e residenza in provincia di cremona ha espresso il desiderio che le sue ceneri siano messe nell’urna di mio papa gia deceduto, il problema e’ che mio padre e’ in un cimitero di milano posso trasportarle e che costi avrei ?

  36. X Lada,

    Il rito dell’incinerazione si pone nel milieu giuridico dei c.d. diritti della personalità, cioè gli atti di disposizione del proprio corpo ex Art. 5 Cod. Civile,, diritto al nome e sua tutela, diritto all’immagine etc.

    In materia di diritti della personalità, il sistema italiano di diritto internazionale privato, normato dalla L. 31/5/1995 n. 218, adotta il criterio, molto salomonico, del rinvio alla legge nazionale della persona.
    In particolare, il rimando alla legge nazionale dello straniero di cui all’art. 24 della Legge 31/5/1995, n. 218 conduce a questa conseguenza: gli istituti che disciplinano l’accesso alle diverse pratiche funebri e, nella specie, alla cremazione di cittadini stranieri, siano regolati dalla legge nazionale di appartenenza.
    Pertanto, per lo straniero deceduto in Italia, può essere rilasciata l’autorizzazione alla cremazione solo sulla base delle norme e con le modalità previste dalla legge nazionale del defunto.
    Si deve considerare che infatti che possono esistere ordinamenti di altri Stati che non ammettono la cremazione o che regolano diversamente le modalità e le procedure per dar luogo alla stessa.
    L’art. 79 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 definisce le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. Tale disposizione va valutata anche in correlazione con la L. 30 marzo 2001, n. 130, seppure nel suo attuale stato di inattuabilità nonché in alcune regioni con Leggi regionali emanate in proposito.
    I presupposti per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione da parte dell’autorità’ comunale sono:
    1) la volontà;
    2) l’assenza di reato
    La cremazione di uno straniero può essere autorizzata se ed in quanto essa sia ammessa dalla legge nazionale del defunto e sulla base delle condizioni e presupposti stabiliti, regolati dalla legge nazionale caso per caso.
    Le sole norme “italiane” (cioè del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) che trovano applicazione anche nel caso di richiesta di rilascio di autorizzazione alla cremazione di un defunto cittadino straniero, sono, oltre che quelle sulla competenza al rilascio dell’autorizzazione (e fatto – comunque – salvo il caso che la legge straniera non definisca diversamente), quelle prescritte dall’art. 79, commi 4 e 5 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, avendo un carattere di applicazione territoriale, come in genere si ha per le norme penalistiche (art. 3 C. P).
    Per autorizzare la cremazione di un cittadino straniero quindi dovranno essere valutati, sulla base della legge nazionale del defunto, l’ammissibilità del ricorso alla cremazione, le modalità per procedere alla stessa, l’individuazione dei soggetti che possano disporre in tale senso e le modalità con cui tali disposizioni possano essere date.
    La verifica di detti presupposti non può che derivare se non da una dichiarazione, attestazione, certificazione dell’autorità competente dello Stato di cui lo straniero è cittadino.
    Pertanto, la cremazione può essere autorizzata solo se essa sia ammessa dalla legge nazionale dello straniero deceduto e sulla base delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla rispettiva legge nazionale.
    In assenza della presentazione di una dichiarazione delle autorità competenti del Paese di appartenenza (ovvero dell’autorità diplomatica o consolare presente in Italia) da cui risulti, sulla base della legge del proprio Stato, la possibilità, le condizioni e la forma per far luogo all’autorizzazione richiesta, non pare possibile procedere al rilascio della stessa, non esistendo i presupposti giuridici per aderirvi.

    Si richiama, infine il DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 (Art. 2 e 2-bis) per rapporti giuridici con cittadini extracomunitari.

  37. Gentilmente, mi può dare informazione riguardo vari passaggi per far cremere defunta poco tempo fa donna extracomunitaria a Torino, ma residente a Napoli, che famiglia vorrebbe portare i ceneri in Ucraina? Grazie!

  38. X Aleksandra,

    La Polonia non aderisce all’Accordo Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari, di conseguenza per il trasferimento della cassetta ossario dall’Italia, verso i confini dello Stato Polacco si applicano fedelmente le indicazioni esplicative del paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.

    Pertanto: Il trasporto di ceneri o resti ossei fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri, potete quindi provvedere voi stessi con un vostro veicolo, senza ricorrere ai servizi di un’impresa di onoranze funebri.

    I Passaggi amministrativi sono i seguenti:

    1) si presenta istanza in bollo al comune di prima sepoltura (quello competente per territorio e circoscrizione) al fine di ottenere il rilascio del decreto di trasporto transfrontaliero, la cui sottoscrizione spetta al Dirigente del servizio di Polizia Mortuaria.

    2) l’Italia, per accordare questa autorizzazione al trasporto non richiede preventiva verifica dei titoli di sepoltura (in buona sostanza: dove saranno sepolte/tumulate le ossa una volta giunte in Polonia?), tuttavia è necessario il NULLA OSTA Consolare, da parte dell’Autorità Diplomatica Polacca all’introduzione di questo trasporto di ossa umane nel territorio della Polonia.

    3) Le ossa (e questa operazione deve esser certificata dalla locale AUSL) saranno raccolte entro apposita cassetta ossario, da sigillarsi mediante saldatura, così da evitare eventuali profanazioni o involontarie dispersioni durante il viaggio) con le caratteristiche tecniche di cui all’Art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    4) L’autorizzazione al trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione finale.

    Il Titolare del decreto di trasporto, almeno sino a quando le ossa si troveranno su suolo italiano è direttamente responsabile, anche sotto il profilo penale, della loro corretta conservazione, essendo quest’ultimo da considerarsi quale incaricato di pubblico servizio.

    Attenzione: per gli atti formati in Italia, ma che debbano valere anche all’Estero è previsto l’istituto della legalizzazione. esso ha riguardo all’attestazione della legale qualità del soggetto che sottoscrive un atto e dell’autenticità della sua firma. Attualmente, è regolato dall’art. 33 D.P.28 dicembre 2000, n. 445, in via generale. Con taluni Stati, sussiste una Convenzione, fatta a L’Aja il 5 ottobre 1961, che abolisce la legalizzazione, rendendo necessaria unicamente l’apposizione della “apostille” da parte delle autorità competenti designate dallo Stato aderente per i propri atti destinati a valere al di fuori del territorio nazionale. Per l’Italia, autorità competente alla legalizzazione degli atti redatti in Italia , ma che devano produrre i propri effetti anche fuori confine, è il Prefetto-Direttore dell’UTG. Sempre per l’Italia, autorità competente per la “apostille” è sempre il Prefetto-Direttore dell’UTG. Per la verifica degli stati aderenti, si può utilizzare il seguente sito http://www.hcch.net, ricercando la Convenzione n. 12. Con altri Stati esistono convenzioni che superano, per taluni atti e documenti, anche l’esigenza della formalità della “apostille”. Sono individuabili al sito http://www.ciec1.org. La legalizzazione o, per i Paesi aderenti, la “apostille” della Convenzione de L’Aja del 5/10/1961, è effettuata previo deposito della firma presso l’Ufficio legalizzazioni della prefettura-UTG, che, di norma, ha luogo all’atto dell’assunzione della funzione o dell’attribuzione di un incarico o delega a svolgere determinate funzioni. Rispetto alla competenza del sindaco, va ricordato che il rilascio del passaporto mortuario rientra tra i compiti e funzioni, attribuite in via esclusiva ai soggetti di cui all’art. 107, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., rientrando nella previsione di cui alla lettera f), compiti che non sono derogabili (comma 4 successivo).

    Tutti gli oneri amministrativi (ad es. per la traduzione del titolo di viaggio) sono sempre a carico del richiedente.

  39. Buongiorno. Una domanda alla quale mi serve una risposta, genilmente.
    Tra giugno e luglio, devo prendere i resti (la cassetta con le ossa) di mia Madre da uno dei Comuni Italiani e trasportarla in Polonia. Vorrei sapere se devo preparare o richiede un qualche certificato, autorizzazione dal Comune di cui sopra. Viaggeremo con la macchina dall´Italia in Polonia.
    Grazie e cordialissimi saluti. Aleksandra.

    1. Buon giorno,
      vorrei sapere quali procedure bisogna seguire per trasferire le ceneri di mio suocero, morto in Germania lo scorso gennaio, in Svizzera dove, a quanto so, è legale aprire l’urna. Attualmente l’urna stessa è sotto la responsabilità di mio cognato, figlio del defunto e residente nel comune di Offenburg dove è avvenuto il decesso.
      Grazie e cordiali saluti.
      Simone A.

      1. X Simone,

        onestamente non mi occupo di diritto funerario germanico, è già abbastanza labirintica la polizia mortuaria italiana e poi non pratico né domino la lingua tedesca, così potrò esserLe poco d’aiuto, se non con qualche indicazione d’ordine generale (molto astratta!)

        A certe condizioni (dispersione delle ceneri in natura su precisa volontà del defunto e dietro rilascio di apposita autorizzazione comunale) il sigillo dell’urna può esser violato anche in Italia al fine di aprirne il coperchio e sversarne all’esterno il pietoso contenuto.

        Ad esempio: nel nostro ordinamento la Legge n.218/1995 sul diritto internazionale privato, prevede, anche per i trattamenti e le destinazioni del post mortem, un semplice rinvio alla Legge nazionale immediatamente applicabile cui, in vita, era sottoposta la persona scomparsa. So, di certo, che la Svizzera non è firmataria dell’accordo multilaterale di Berlino del 10 febbraio 1937 cui, invece, aderiscono sia Italia sia Germania.

        Bisogna valutare con quale atto di diritto internazionale Germania e Confederazione Elvetica disciplinino i trasporti mortuari. Si attivi presso la competente autorità diplomatica, Le conviene!

        Saranno comunque le locali autorità tedesche a rilasciare un lasciapassare mortuario in direzione della Svizzera, al netto di eventuali nulla osta all’introduzione del trasporto entro i propri confini nazionali richiesti dalla legge svizzera.

  40. X Sara,

    le procedure di estradizione dell’urna sono regolate dalle norme italiane, sin quando l’urna rimanga in ambito italiano e, per le modalità operative, si rinvia obbligatoriamente al Paragrafo 8.1) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

    Qualora le norme dello Stato di arrivo prevedano (anche) altri aspetti formali o burocratici, il trasporto dell’urna da un comune (quello risultante dall’autorizzazione alla conservazione in luogo diverso dal cimitero, c.d. affidamento) ad altro e ritorno, devono necessariamente essere oggetto di autorizzazione da parte dell’autorità comunale, in difetto della quale si applicano le sanzioni previste dall’art. 339 e dall’art. 358 comma 2 TULLSS. Occorre il nulla osta preventivo dell’Autorità diplomatica statunitense all’introduzione negli States dell’Urna Cineraria, poichè gli U.S.A. non aderiscono all’Accordo Internazionale di Berlino, senza questo preliminare atto liberatorio non è infatti, possibile formare e rilasciare l’autorizzazione al trasporto internazionale dell’urna cineraria che varrà come titolo di viaggio. Detto tutto molto semplicemente: il Comune Italiano nel cui territorio è stato autorizzato l’affido famigliare delle ceneri (la competenza è difatti sua seguendo per analogia il dettato dell’Art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) su istanza di parte e con oneri amministrativi a carico del richiedente, dovrà redigere ed accordare il decreto di trasporto transfrontaliero delle ceneri indicando la sola destinazione finale (= gli U.S.A.). Una volta sbarcato negli U.S.A. il titolare del decreto di trasporto, con urna al seguito, dovrà provvedere in base alla Legge Statunitense per ottenere una nuova autorizzazione all’affido dell’urna presso un domicilio privato, poiché fuori del confini nazionali la normativa italiana esaurisce i propri effetti giuridici; infatti, vige pur sempre il principio di diritto internazionale di sovranità tra gli Stati riconosciuti dalla comunità internazionale e con i quali l’Italia intrattenga riconosciute ed ufficiali relazioni diplomatiche.

  41. Buongiorno,
    avrei bisogno di alcune informazioni.
    A luglio espatrierò negli USA come residente permanente, e vorrei poter portare con me l’urna cineraria di mia mamma, che conservo presso il mio domicilio.
    Come posso fare?
    Grazie

  42. X Enza,

    Nei trasporti internazionali, in ingresso in Italia, per la precisione, da Stati non aderenti alla Convezione di Berlino, vale solo ed unicamente (purtroppo!) il Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 ecco il motivo di questa complicazione burocratica la quale richiede di espletare più passaggi formali, quindi, nella fattispecie si applica l’Art. 81 secondo cui la destinazione finale delle ceneri deve esser per forza un cimitero in cui, tra l’altro le ceneri vantino titolo d’accoglimento, in un sepolcro privato, perché stante il DPR n.285/1990 le ceneri possono solo esser tumulate o disperse…ma in cinerario comune, pur sempre, comunque, in cimitero, non essendo ammesse altre sistemazioni atipiche (meno classiche?), consentite, invece, da diverse Leggi Regionali ad implementazione della Legge n. 130/2001. Io procederei così, con questo escamotage: nel titolo di viaggio (impropriamente: passaporto mortuario) verrà indicato come arrivo il cimitero (rectius: la camera mortuaria dello stesso) del comune in cui le ceneri saranno poi custodite in un domicilio privato; intanto gli uffici comunali provvederanno alla redazione dell’atto d’affido cui seguirà poi, contestualmente un nuovo decreto di trasporto (-> dal camposanto in direzione dell’abitazione privata). Le ceneri saranno momentaneamente deposte in camera mortuaria (è proprio questa la funzione edittale di questo edificio ex Art. 64 DPR n. 285/1990, ossia accogliere per un breve tempo contenitori mortuari, cioè feretri cassette ossario urne, in transito). La tempistica per la consegna delle ceneri, una volta approntato l’atto di affido, è fissata, nel dettaglio, dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Il servizio di custodia del cimitero assicurerà l’apertura dei cancelli cimiteriali per l’arrivo del trasporto funebre, anche, se necessario, garantendo la reperibilità fuori orario di accesso per i visitatori, altrimenti giuocando d’astuzia si posticiperà nel titolo di viaggio la data in cui l’urna varcherà l’ingresso del cimitero, in modo da farla coincidere con un giorno lavorativo, nel frattempo il titolare dell’autorizzazione al trasporto internazionale dell’urna, quale incaricato di pubblico servizio, non dovrà mai separarsi (ragionevolmente!) dall’urna, rimanendone, in ultima analisi, responsabile sino al suo conferimento in cimitero.

  43. Salve,
    un parente è morto in Argentina, mentre era in vacanza con la moglie. Il corpo è stato cremato ed hanno ottenuto tutta la documentazione per il trasporto in Italia delle ceneri. E’ stata fatta richiesta però di un indirizzo cimiteriale per “la consegna” dell’urna, mentre l’intenzione di moglie e figlie è di tenerlo nella residenza coniugale. Dovendo tornare in Italia con le ceneri, devono consegnare obbligatoriamente l’urna al cimitero competente e richiederne la consegna come se fosse stata cremata in loco? Ed essendo sul certificato di trasporto indicato un cimitero, è possibile che gli venga negato di tenersi l’urna? Il Comune consente per i cremati il mantenimento in casa ed anche la dispersione delle ceneri. La consegna dell’urna entro quanto tempo dev’essere effettuata? Devono andare direttamente al cimitero dall’aeroporto? Se l’arrivo è durante giorni ed ore di chiusura degli uffici preposti, la consegna può essere rinviata al primo giorno lavorativo, tipo arrivo il venerdì sera dopo chiusura uffici e consegna il lunedì o si può ipotizzare il reato di sottrazione? Grazie a chiunque possa rispondere rapidamente.

  44. X Raul,

    Sua figlia era, per caso, cittadina italiana?

    Per la cremazione di cittadino straniero su suolo italiano si veda l’Art. 24 della Legge n.218/1995 (Legge sul diritto privato internazionale)

    I modi per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di persona avente cittadinanza di Stato Estero sono regolate dalla relativa legge nazionale, da provare nelle forme di cui all’art. 2 e 2.bis dPR 31/8/1999, n. 394.

    Le sole norme italiane che si seguono anche nell’evenienza di persona avente cittadinanza di altro Stato sono quelle dell’art. 79 commi 4 e 5 dPR 10/9/1990, n. 285 e/o delle norme corrispondenti della L. 30/3/2001, n. 130 se ed in quanto attuabili nella regione dove la cremazione avrà luogo.

    Nella situazione rappresentata, l’autorizzazione al trasporto delle ceneri è perfezionata dalle autorità competenti del Paese di partenza, cioè da quelle italiane.

    Non trattandosi di cadavere, non rova neppure applicazione, nella sua completezza l’art. 28 dPR 10/9/1995, n. 285.

    Si tenga, però, presente quanto previsto al punto 8, secondo periodo, della circolare del Ministero della Sanita’ n. 24 del 24/6/1993, nonchè’ il conferimento delle competenze ai sindaci (leggi: dirigenti/responsabili dei servizi) in materia di passaporto mortuario (si veda anche la la circolare del Ministero dell’interno n. 4/2003).

    L’autorizzazione all’espatrio dell’urna contenente le ceneri va, quindi, accordata dall’autorità comunale.

    L’Argentina NON aderisce all’Accordo Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937.

    La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ha precisato al par. 8: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti. Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.” Pertanto il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero. Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione del Sindaco, in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto. Il trasporto dell’urna è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite solo per il trasporto delle salme. Invece il trasporto di ceneri fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino richiede le normali autorizzazioni, ma non le misure precauzionali a carattere igienico richieste per il trasporto dei cadaveri.

    Occorre il preventivo nulla osta all’introduzione dell’urna da parte dell’Autorità Consolare Argentina.

    Per la legalizzazione della documentazione da presentare si veda l’Art. 33 comma 3 DPR n.445/2000.

    L’eventuale traduzione dell’atto in lingua straniera (di solito il francese) è a carico del richiedente.

  45. Vorrei sapere tutta la documentazione necesaria che mi serve,perche intendo cremare la salma della mia figlia per poi portarla con me ad Argentina in aereo,e non vorrei avere problemi con la urna nei controlli doganali,ne in Italia ne in Argentina,e se debo tradurre qualche certificato.
    grazie

  46. X Josefina,

    Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto, in base all’art. 36 del DPR 285/90 – Regolamento di polizia mortuaria nazionale alle misure precauzionali ed igieniche previste per il trasporto delle salme. Si ritiene pertanto che non sia necessario l’utilizzo di apposita autofunebre e il trasporto possa essere effettuato anche parte di un privato cittadino. Le ossa ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, con spessore non inferiore a 0,660 mm., saldata e recante le generalità del defunto. In caso di resti mortali non identificabili sarà sufficiente indicare il luogo e la data del rinvenimento degli stessi. Restano in ogni caso ferme le autorizzazioni previste dagli artt. 24 (trasporto entro l’ambito del comune in luogo verso dal cimitero o fuori dal Comune), 27 (trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino), 28-29 (trasporto da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino) del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Non viene richiesta la conferma dell’amministrazione del cimitero competente circa l’accettazione della salma per la sepoltura, quando il morto aveva residenza nel Comune di sepoltura o diritto ad essere sepolto in una tomba in un qualunque cimitero italiano.
    È invece occorrente in ogni altro caso.
    La rappresentanza diplomatica dell’Italia deve essere avvisata su ogni trasporto funebre previsto. In tale occasione potrà essere chiarito se l’autorizzazione di trasporto è legata a determinate condizioni e se un incaricato della rappresentanza sarà presente alla deposizione delle ossa nell’apposita cassetta ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    Per casi in cui occorra autenticare un atto pubblico si fa riferimento alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 “Convenzione internazionale riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri”, salve altre convenzioni contenenti clausole di miglior favore.

    Nel caso rappresentato, l’autorizzazione al trasporto delle ossa è rilasciata dalle autorità competenti del Paese di partenza, cioè dall’Argentina. Non trattandosi di cadavere, non troverebbe neppure applicazione l’art. 28 dPR 10/9/1995, n. 285 , ma tuttavia, avendo presente quanto previsto al punto 8 secondo periodo, della circolare del Ministero della sanita’ n. 24 del 24/6/1993, nonché il conferimento delle competenze ai sindaci (leggi: dirigenti/responsabili dei servizi) in materia di passaporto mortuario (si veda anche la circolare del Ministero dell’interno n. 4/2003), l’autorizzazione all’introduzione della cassetta ossario va accordata dall’autorità amministrativa del Comune dove insiste il cimitero italiano di destinazione ultima.

  47. Dovrei portare in Italia i resti ossei di mio padre morto in Argentina, come devo fare??? Grazie mille!

  48. X Federico,
    Lei mi chiede, quindi, se sia possibile spedire l’urna cineraria attraverso posta o un semplice corriere, cioè tramite un “vettore”.

    E perché no?
    Si consideri l’art. 34 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285.

    Il trasporto delle ceneri derivate dalla completa cremazione di un feretro è soggetto alle normali autorizzazioni amministrative per il rilascio del titolo di viaggio, ma non alle precauzioni igienico sanitarie dettate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, necessarie, invece, per il trasferimento di salme e cadaveri, a questa conclusione si addiviene attraverso il combinato disposto tra l’Art. 80 comma 5 DPR n. 285/1990 e l’Art. 3 comma 1 lett. f) Legge n. 130/2001. Si tralascia volutamente il caso, invero piuttosto remoto e rarefatto, di ceneri contaminate con nuclidi radioattivi, per cui troverebbe applicazione il D.LGS 257/2001. Per facilitare eventuali controlli il decreto di trasporto dovrà sempre accompagnare l’urna, durante tutto il tragitto, sino alla sua destinazione finale.

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