alla dispersione di ceneri

Autorizzazione alla dispersione di ceneri

Essa deve possibilmente esser contestuale rispetto all’autorizzazione alla cremazione (almeno per le cremazioni da effettuarsi dopo l’entrata in vigore delle leggi regionali).

La procedura è particolarmente aggravata perchè si sconfina in ambito penale, quasi tutte le regioni vincolano l’autorizzazione alla sola volontà scritta e non surrogabile, del defunto. I famigliari non possono riportare un’intenzione dichiarata solo verbalmente dal de cuius, come, invece, accade per la stessa cremazione o per l’affido delle urne.

Per urne precedentemente tumulate, o in sosta presso la camera mortuaria del cimitero di prima sepoltura (magari proprio in attesa che apposita legge sulla dispersione entrasse in vigore) a rilasciare detta autorizzazione è l’Ufficiale dello Stato Civile del comune sotto la cui “giurisdizione” (Art. 51 DPR 285/90) si trova il cimitero ove l’urna è stata temporaneamente collocata.

Alcuni giuristi, però, contestano questa possibilità in base a tale considerazione sul filo del diritto: le varie leggi regionali implementano una norma di natura penale (Art. 411 Codice Penale)e nel nostro ordinamento giuridico la legge penale non può mai esser retroattiva. Il problema pare un capzioso cavillo, ma in effetti si pone, anche perchè per dar corso alla dispersione delle ceneri di cadavere cremato quando la dispersione era ancora vietata bisognerebbe pur sempre rinvenire una disposizione postuma del de cuius recante l’inequivocabile desiderio di far disperdere le proprie ceneri (su quest’aspetto piuttosto controverso è stato predisposta un’ulteriore analisi nella sezione di Approfondimenti).

In alcune leggi regionali i precedenti principi per la destinazione delle ceneri da cremazione di cadavere sono estesi alle ceneri derivanti dall’incinerazione di ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e parti anatomiche riconoscibili.

I soggetti legittimati ad eseguire la dispersione sono, nell’ordine:

1) coniuge, o altro famigliare avente diritto,

2) l’esecutore testamentario,

3) il rappresentante legale dell’associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto,

4) l’impresa funebre incaricata del servizio, o in mancanza, il personale autorizzato dal Comune. (può coincidere con gli incaricati del servizio di custodia cimiteriale).

Lo spargimento compiuto con modalità diverse da quelle determinate dal de cuius e dichiarate all’Ufficiale di Stato Civile integra la fattispecie delittuosa di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 411 C.P.

La Legge 130/2001 consente la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agisce dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.

Se il trasporto prima del cadavere verso l’impianto di cremazione, poi dell’urna alla volta del luogo di dispersione, interessa più regioni o comuni:

1) Le autorizzazioni al trasporto di cadavere, alla cremazione o alla sepoltura (anche delle ceneri, purchè in cimitero) sono rilasciate dal comune di decesso.

2) Le autorizzazioni al trasporto finalizzato alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali precedentemente sepolti, sono di competenza del comune in cui si trova il cimitero di prima sepoltura.

3) Per la legge Italiana qualunque trasporto funebre entro i confini dello Stato (di cadavere, resti mortali, parti anatomiche, ossa o ceneri) deve partire da un luogo autorizzato ed individuato e giungere in luogo altrettanto precedentemente individuato ed autorizzato.

4) Data la limitatezza dell’efficacia delle leggi regionali in tema di cremazione le autorizzazione alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengono sempre e solo all’autorità territoriale della località dove affido o dispersione materialmente avverranno.

La situazione, a livello nazionale, è ancora molto instabile, ed al momento non esiste una norma unificatrice tra le diverse legislazioni locali; proprio il 18/8/2006, l’UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, ha confermato la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:

“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulalo, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001”.

 

Forme probatorie alternative della volontà dispersionista: un percorso accidentato.

L’art. 3, comma 1, lett. c) Legge. 30 marzo 2001, n. 130 si limita (…almeno così sembrerebbe!) a disporre che la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, considerando la volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “ Questo passaggio linguistico, fondamentale, secondo una certa linea interpretativa, molto aperturistica, consentirebbe di dilatare anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferirsi alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).

Per altro l’iscrizione ad una SO.CREM., in quanto tale, non può costituire manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, essendo quest’iscrizione finalizzata alla cremazione (non alle destinazioni delle ceneri, una volta effettuata la cremazione), salvo che, in sede di adesione, non risulti avere espressamente, ed in forma scritta, dichiarata anche la volontà alla dispersione delle ceneri. Molte leggi regionali d’implementazione nulla dicono in proposito, se non rinviando, con formula generica ed…autoassolutoria, ai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130.

Si aggiunge, per inciso, come, in relazione a tale problema (cioè sull’ammissibilità che la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri sia resa da parte dei familiari), meriti di essere ricordata la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, emessa dal Ministero dell’interno, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo la quale: “ … poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. …. “.

Rispetto a quest’indicazione, va solo ricordato come essa abbia avuto una motivazione di ben basso profilo, traendo origine dal fatto che se se vi fosse “autenticazione” si avrebbe, conseguentemente, anche assoggettamento all’imposta di bollo, mentre applicandosi l’art. 38 testo unico, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., questo soggezione a tale imposta verrebbe meno. Evidentemente, è stato dimenticato che:

  1. la norma parla di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, secondo ordine di poziorità;
  2. una tale volontà andrebbe pur sempre resa nelle forme previste e, quindi, sarebbe oggetto di mera verbalizzazione.

 

49 thoughts on “alla dispersione di ceneri

  1. sono di Venezia alla distanza 25 anni mio figlio deve essere riesumato desidero alla riesumazione che le ceneri fossero disperse in montagna in trentino che mio figlio amava il posto che andava in vacanza.
    posso dispedere le sue ceneri
    vi ringrazio delle vostre risposte
    gaspare

  2. Sulla dispersione delle ceneri in mare (di Sardegna) purtroppo non ci sono storie o cavilli interpretativi, la Regione Sardegna, infatti, non ha ancora recepito con propria Legge o Regolamento gli istituti della Legge n.130/2001, i quali, nell’inerzia del legislatore, rimangono congelati e non producono ancora i propri effetti giuridici, non essendo essi attuabili con regolamento comunale, per difetto di competenza. Occorre infatti una norma regionale, questo è ormai l’orientamento maggioritario della dottrina, altrimenti un’eventuale forzatura per rendere subito applicabili i disposti della Legge 30 marzo 2001 n. 130 configurerebbe la fattispecie di usurpazione di pubbliche funzioni.

    Se il comune fosse tentato di rendere operativa, motu proprio, la dispersione delle ceneri, si andrebbe incontro, inevitabilmente all’annullamento straordinario dell’atto (art. 138 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) che, per altro non ha riflessi penalistici, neppure di giurisdizione amministrativa, ma unicamente amministrativo.

    In Sardegna, spargere le ceneri in natura (e, quindi, anche in mare) a norma dell’Art. 411 Codice Penale costituisce ancora reato ed a nulla vale la manifestazione di volontà del de cuius, quando in aperto contrasto con la Legge.

    Con questo assetto normativo l’Ufficiale di Stato Civile ha mille bone ragioni per rifiutarsi di predisporre e sottoscrivere l’autorizzazione alla dispersione, altrimenti commetterebbe egli stesso un reato.

    Sull’affido familiare delle ceneri, invece, sarei più possibilista, almeno dopo l’emanazione del DPR 24 febbraio 2004 secondo cui il comune avrebbe pur sempre facoltà (e non ancora obbligo) di accordare la relativa autorizzazione alla custodia delle ceneri, in base ad una statuizione in tal senso del Consiglio Comunale oppure anche attraverso l’adozione caso per caso e di volta in volta di un preciso atto di affido nel quale inserire tutte le clausole e le precisazioni di dettaglio sulla modalità di conservazione delle urne presso un domicilio privato.

    La situazione sta evolvendo in tal senso, il comune di Nuoro, ad esempio, si è orientato verso la prima soluzione (delibera consigliare) ed ha fissato questo protocollo operativo di cui si riporta una stalcio:

    Per avviare tale procedura – come indicato nell’atto – sarà necessaria la “Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
    Nella istanza dovranno essere indicati:
    – i dati anagrafici e la residenza del richiedente , ai sensi di quanto previsto dalla lettera e del comma 1 dell’art. 3 della L. 130/01;
    – la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
    – il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
    – la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
    – la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
    – che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
    – l’obbligo di informare l’Ufficio Stato Civile della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;
    I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica predisposta, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell’autorizzazione [omissis].

    Anche il Suo comune, su pressione dell’opinione pubblica, potrebbe dotarsi di un provvedimento simile, quindi abbastanza snello e rapido nella sua esecutività, meglio se integrato nel regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni comune deve necessariamente disporre.

    Non Le resta che acquisire la disponibilità di una nicchia cineraria e trasferirvi l’urna cineraria in attesa che si possa dar corso alla volontà del de cuius. Quando sarà possibile, farà la dispersione in mare nel luogo da Lei indicato come “espressa volontà del de cuius”.

  3. Effettivamente, la legge statale (L. 29 marzo 2001, n. 130) che regola questi istituti non e’ attuabile se non nelle regioni che, con propria legge regionale, abbiano adottato norme di attuazione.
    Tra le regioni che non sono ancora intervenute in materia vi e’ anche la regione Sardegna.

  4. Buon giorno scrivo dalla Sardegna,mia madre è deceduta a Crema ed è stata cremata a Brescia,essendo residente in Sardegna è stata portata nel comune di residenza e tumulata in un colombaio del cimitero nel comune di residenza(Orosei)Ora mio padre,anch’esso residente in Sardegna, vorrebbe avere in affido l’urna o meglio ancora disperdere le ceneri in mare,come desiderio di mia madre avallato da un testamento olografo.
    L’impiegato comunale si è opposto in quanto sostiene che in Sardegna le leggi che autorizzano tale diritto non sono state recepite.Mio padre sostiene di essere stato informato che invece la legge ora permette tale pratica.Quindi per fugare ogni dubbio chiedo rispettosamente a voi consiglio, anche eventualmente su come potermi informare in modo certo sui niostri reali diritti.Grazie cordiali saluti

  5. IL Testamento se Olografo, cioè redatto di proprio pugno e firmato per produrre i propri effetti giuridici deve prima esser pubblicato (Art. 620 Codice Civile), altrimenti è solo un pezzo di carta straccia, diversamente si potrà ricorrere alle due altre forme per manifestare la volontà del post mortem ossia il testamento pubblico e quelle segreto.

    Il desiderio di dispersione delle proprie ceneri richiede rispetto alla semplice cremazione che è un diritto trasmissibile anche agli aventi causa jure sanguinis del de cuius, un’ulteriore ed autonoma manifestazione della volontà, non surrogabile da parte di terzi perchè: a) confligge con il diritto di sepolcro, inteso in senso stretto come luogo stabile e certo in cui identificare una sepoltura per gli atti di devozione ed il culto della memoria (leggasi senso comunitario della morte). b) ha riflessi di natura penale (Art. 411 Codice Penale), siccome la dispersione non autorizzata secondo la procedura aggravata dell’Art. 2 Legge n.130/2001 costituisce reato.

    La volontà di esser incinerati (…ovviamente dopo la morte perchè esser bruciati da vivi non è il massimo!!!) è espressa se formalizzata per iscritto, datata, scritta e sottoscritta di proprio pugno dal defunto nella forma testamentaria olografa con atto notorio dei parenti più prossimi (Circolare Ministeriale 1 settembre 2004 n.37) o con l’attestazione del Presidente di associazione riconosciuta (ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361) avente fra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

    Il testatore può designare un esecutore testamentario, anche per le cosiddette “disposizioni dell’anima (atti di suffragio possibili pure per chi scelga esequie civili e laiche ex Art. 629 Codice Civile) e può subordinare il lascito testamentario all’adempimento postumo della propria volontà.

    Non è possibile che un Comune possa dare attuazione ad una normativa statale (art. 3, comma 1 della L. 30 marzo 2001, n. 130), la quale necessita ancora di regolamentazione attuativa (.Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, conferma la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:

    “Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulato, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001.” ).

    La regolamentazione attuativa è statale (quando e se mai arriverà) e/o regionale e la Regione Sardegna a tutt’oggi non ha ancora legiferato in merito. Pertanto Lei non può disperdere le ceneri in Sardegna fino a che la regione sarda non abbia legiferato (presumibilmente tra più di un anno ancora).

    La Regione Lazio ha, invece, disciplinato la dispersione delle ceneri con gli Artt. 162 e 192 della Legge Regionale 28 aprile 2006 n.4.

    Lo JUs Eligendi Sepulchrum, ossia il potere di scegliere per il tempo successivo alla propria morte luogo, tempi e modalità della sepoltura (in senso lato anche la dispersione è, seppur anomala, una forma di destinazione delle ceneri) è un diritto della personalità, e per tanto afferisce alla sfere dei cosiddetti diritti civili di esclusiva pertinenza della Legge Statale (Art. 117 comma 1 lettera m) Cost, così come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001), ma per la dispersione in natura delle ceneri la situazione è ancora a macchia di leopardo, perché, di fatto, nell’inerzia del legislatore centrale, sono state le regioni ad attivarsi, siccome la polizia mortuaria, in quanto attinente alla tutela della salute umana è divenuta oggetto di legislazione concorrente da parte delle Regioni (Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001 e relativa Legge attuativa 5 giugno 2003, n.131

    Ovviamente tra Regione e Regione non v’è, purtroppo alcuna proprietà transitiva tra i vari atti legislativi e le norme regionali scontano il difetto della competenza territoriale, perché valgono solo nell’ambito dei confini amministrativi della Regione che le ha emanate.

    L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrebbe, per il possibile, esser contemporanea e contestuale rispetto all’autorizzazione alla cremazione e dovrebbe attenere al comune di decesso, secondo un principio implicito nel nostro ordinamento di polizia mortuaria, anche se l’autorizzazione alla cremazione (almeno in Lazio e sardegna) attiene all’autorità comunale, nella persona del dirigente o funzionario incaricato ex Art. 107 comma 3 lettera f) DEcreto Legislativo n.267/2000, mentre quella alla dispersione in nautura delle ceneri è propria dell’Ufficilae di Stato Civile (solamente laddove la Legge n.130/2001 sia già operativa in funzione di apposita legge regionale, e, purtroppo non è il caso della sardegna).

    Il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è, però, intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
    Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni che hanno, invece, stabilito la competenza del Comune di decesso.

  6. Sono residente in Sardegna ma domiciliata a Roma. Non voglio funerale religioso, ma vorrei essere cremata. Le ceneri vorrei fossero disperse in mare per mano di mio figlio possibilmente . Come devo comportarmi? questo testamente deve essere depositato?
    mgabriella Pirrello

  7. Si applicherà (quando sarà il momento e senza alcuna fretta) l’Art. 4 comma 4 Legge Regionale N.20 del 9 ottobre 2006.

    Ai sensi dell’Art. 5 della suddetta Legge REgionale 9 ottobre 2006 n.20 saranno i regolamenti comunali di polizia mortuaria a disciplinare nel dettaglio la pratica funebre della dispersione in mare delle ceneri.

    La Regione Campania rinvia per le modalità con cui manifestare la volontà cremazionista all’addentellato della Legge Statale n.130 del 30 marzo 2001 e tutela con l’Art. 8 sempre della Legge 9 ottobre 2006 n.20 il diritto del cittadino a conoscere ed esercitare il potere di disposizione, riflesso nel post mortem, su di sè e sui propri famigliari. Si richiama, per la sua piena operatività (la Legge n.130/2001 è, in gran parte inattuata) l’Art. 79 DPR n.285/1990.

    Le modalità per dal luogo all’opzione cremazionista sono molteplici:

    1) iscrizione a SoCrem
    2) famiglialre che diventa un nuntius, coiè riferisce e riporta fedelmente il desiderio del defunto attraverso atto sostitutivo di notorietà ai sensi della Circ.Min. 1 settembre 2004 n.37 la quale rinnvia per la formalizzazione della volotà all’Art. 38 comma 3 DPR n.445/2000 (La Legge punisce chi dichiara il falso in atto pubblico)
    3) Testamento nelle sue tre forme (pubblico, segreto ed olografo)
    4) In via residuale qualsiasi altra modalità (Art. 3 comma 1 lettera b) punto 2 Legge n.130/2001).

    IL Testamento Olografo per produrre i propri effetti deve prima esser pubblicato (Art. 620 Codice Civile).

    Ad oggi 20 settembre 2010 questo è lo stato della Legislazione statale e regionale, ma ripeto, come recita un famoso detto di saggezza popolare a pagare ed a morire si fa sempre in tempo!

  8. sono di napoli e desidero essere cremato e disperdere le ceneri nel mare tra napoli e capri cosa posso fare???

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