Domanda: < /br>
Un quesito in merito ai prodotti abortivi e prodotti del concepimento.
L’art. 4 circ. reg.le Lombardia n. 21/SAN/2005 prevede che, se non avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.
Considerato che tale articolo tratta di inumazioni e tumulazioni, siamo a richiedere se è possibile considerare valido lo stesso concetto anche in merito alla cremazione.
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Risposta: < /br>
Il punto 4 della circolare Regione Lombardia 21/2005 e l’art.… ... Leggi il resto