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Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 3 marzo 2014, n. 741
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2385 del 2012, proposto da:
Francesco Paolo Amato, Marcello Diolosa’, Gianluca Giuseppe Anzalone, Michele Mario Mangione, Alfio Mannino, Francesco Militi, Antonino Lanza, rappresentati e difesi dagli avv. Carmela Di Silvestroe Giampiero De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giampiero De Luca in Catania, p.zza Trento,2;
contro
Comune di Randazzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Giorgianni, Marco Perna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Perna in Catania, via V. Giuffrida, 23;
per l’annullamento
– della determinazione n. 49 del 29.05.2012 del dirigente del Comune di Randazzo con cui è stata approvata la concessione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale e della gestione del servizio pubblico cimiteriale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Randazzo;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria depositata in data 16 gennaio 2014, con la quale i ricorrenti dichiarano di non avere più interesse alla definizione del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo il Comune intimato con delibera n. 47 del 28/12/2012 (prodotta agli atti) approvato il programma triennale delle OO.PP. 2012-2014 , emendando la proposta dirigenziale e reinserendo i lavori di ampliamento e di completamento del cimitero tra quelle da eseguire con finanziamento pubblico e non più con apporto di capitale privato, con la consequenziale impossibilità di procedere alla realizzazione dei lavori de quibus con lo strumento della concessione e gestione utilizzato dal Comune con il provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2014 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, quanto sopra premesso, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere, coerentemente a quanto deciso dal C.G.A. con ordinanza n. 72/13 resa in sede di appello rispetto all’ordinanza cautelare n. 1024/2012 resa inter partes da questo Tribunale;
che le spese del giudizio possono andare compensate poiché il ricorso introduttivo è stato incardinato per la tutela del munus dei ricorrenti collegato alle funzioni esercitate nell’ambito dello stesso comune controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Agnese Anna Barone, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)