Tar Sicilia, Sez. II, 1 aprile 2014, n. 945

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. II, 1 aprile 2014, n. 945
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2002, proposto da CHIFARI Edoardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Mandalà e Massimo Barrile, con domicilio eletto in Palermo, via P.Pe di Villafranca n.10, presso lo studio dei predetti difensori;
contro
– il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina n.39, presso gli uffici dell’Avvocatura comunale;
per l’annullamento
previa sospensione
– delle determinazioni n.954 del 4 febbraio 2002 e n. 1472 del 27 febbraio 2002;
– ove occorra del regolamento per i servizi cimiteriali approvato con deliberazione n. 194 del 1 ottobre 1997 e del piano cimiteriale;
– dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il controricorso, con i relativi allegati, del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale n.722 del 15 maggio 2002 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione cautelare dell’ordine di demolizione impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2014, per le parti, i difensori, così come specificato nel verbale d’udienza;
PREMESSO che, così come consta agli atti di causa:
– con deliberazione di G.M. n.889 del 15/04/1991 veniva accordata al ricorrente la concessione di un’area cimiteriale, per mq. 4,50 di terreno, nel Cimitero dei “Rotoli“ (sez. 438, lotto C), al fine di costruirvi “loculi fuori terra“; la relativa concessione-contratto veniva stipulata con atto del 4/10/1991; l’art. 13 del predetto contratto prevede che “la scadenza della concessione può essere dichiarata (…) c) per accertata difformità nell’esecuzione delle opere, rispetto al progetto approvato, quando il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi, nel termine prescritto, a rendere le opere conformi al progetto”;
– con la determinazione dirigenziale n. 5706 del 25/06/1999, il Comune di Palermo ha ingiunto al ricorrente di demolire taluni “loculi fuori terra insistenti nella sez. 438 lotto C mq. 4,50 di area cimiteriale“in quanto tale intervento: “risulta difforme dal progetto approvato“ ed il “lotto su cui insiste è in contrasto con il vigente piano cimiteriale”;
– con sentenza n. 72 del 22 gennaio 2001, la Sez. Prima di questo Tribunale, su ricorso del sig. Chifari, ha annullato la predetta ingiunzione di demolizione per effetto dell’accoglimento dell’assorbente motivo formale del difetto di motivazione, in quanto non erano state esplicitate le asserite difformità al progetto, né spiegato in che consisteva il rilevato contrasto del lotto con il piano cimiteriale vigente; inoltre, del sopralluogo tecnico al quale il medesimo atto rinviava, non erano stati forniti gli estremi essenziali (data di redazione ed ufficio procedente) né indicati, neppure in sintesi, le conclusioni cui esso era pervenuto; infine, la motivazione era necessaria nella specie, sia perchè l’adozione dell’atto sanzionatorio era intervenuta a distanza di oltre sette anni dalla realizzazione dell’opera sia perché, essendo questa – a giudicare dalla (incontestata) documentazione fotografica prodotta dal ricorrente – costituita da loculi fuori terra, di tipologia quindi analoga a quella assentita, si rendeva necessario specificarne le asserite difformità;
– con provvedimento n. 954 del 4 febbraio 2002, il Comune di Palermo ha intimato nuovamente al sig. Chifari la demolizione totale del manufatto, nonché il ripristino dello stato dei luoghi entro termine perentorio, comunicando, inoltre, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n.241 del 1990, che, trascorso inutilmente il predetto termine, si sarebbe adottato il provvedimento di revoca della concessione cimiteriale ai sensi dell’art. 89 del vigente regolamento cimiteriale.
È stato comunicato altresì che la Sovrintendenza regionale BB.CC.AA, con atto del 20 ottobre 1993, n. 591, aveva respinto il progetto relativo alla sepoltura de qua, poiché il manufatto, abusivamente realizzato, arreca grave danno alle valenze paesaggistiche e panoramiche dell’area vincolata.
E’ stato precisato che non si sarebbe potuto neanche procedere alla convalida della concessione, così come disciplinata dalle norme transitorie del piano e del regolamento cimiteriale di S.M. dei Rotoli, approvati il 1° ottobre 1997, con le deliberazioni nn. 193 e 194 del Consiglio Comunale, attesa la difformità delle opere dal progetto e il loro contrasto con il nuovo Piano cimiteriale.
Nel corpo della motivazione è stato anche ricordato che con le deliberazioni n. 1530 del 2 giugno 1994 e n. 565 del 6 marzo 1995, la giunta municipale aveva sospeso gli atti deliberativi (tra i quali rientrava anche quello relativo al ricorrente), con cui negli anni 1990/1993 erano stati concessi i lotti cimiteriali. Tale sospensione era stata disposta al fine di verificare le irregolarità, evidenziate dalla Soprintendenza ai BB. CC. ed AA che riguardavano, oltre, il mancato rispetto dei vincoli paesaggistici e monumentali, la mancata redazione dei piani cimiteriali previsti dall’art. 54 del D.P.R. n. 285/1990 e il mancato rispetto dei criteri previsti per la formazione della graduatoria degli aventi diritto. Conseguentemente, con deliberazione n. 194 del 1° ottobre 1997, il consiglio comunale aveva approvato il nuovo regolamento cimiteriale che prevede la sottoposizione a convalida delle concessioni cimiteriali sospese qualora sia riscontrata la loro compatibilità con il piano cimiteriale;
– con successivo atto n. 1472 del 27 febbraio 2002, al fine di fornire dettagliate informazioni in merito alle difformità riscontrate tra il progetto approvato e le opere concretamente edificate, è stato ulteriormente chiarito che:
– a seguito di sopralluogo tecnico è stato accertato che la dimensione della costruzione è pari a mq 4,70 mentre la superficie concessa era di soli mq. 4,50;
– è stato edificato un loculo interrato non previsto nel progetto;
– le opere sono state realizzate in assenza di concessione edilizia, del nulla osta del Genio Civile mentre il parere della Sovrintendenza regionale BB.CC.AA. sarebbe stato richiesto soltanto dopo l’avvenuta edificazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
– non sarebbe stato rinvenuto alcun verbale di consegna dell’area, atto necessario al fine della decorrenza del termine per l’ultimazione del manufatto;
CONSIDERATO che con ricorso notificato il 2 aprile e depositato il giorno 26 seguente, il sig. Chifari ha impugnato i due provvedimenti n. 954 del 4 febbraio 2002 e n. 1472 del 27 febbraio 2002, al fine del loro l’annullamento, previa sospensione, accordata con l’ordinanza collegiale suindicata limitatamente all’ordine di demolizione, deducendo i motivi di censura seguenti:
“1) Erronea applicazione del nuovo regolamento per i servizi cimiteriali, approvato con deliberazione consiliare n.194 dell’1/10/1997. Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti”.
La concessione dell’area cimiteriale su cui si controverte è stata accordata al ricorrente nel 1991 e poiché le opere sono state già realizzate nessuna efficacia sospensiva avrebbero prodotto le deliberazioni della Giunta municipale n.1530 del 2 giugno 1994 e n. 565 del 6 marzo 1995, anche a causa dell’omessa notifica individuale delle stesse al domicilio del ricorrente.
Pertanto, sarebbe carente il presupposto – secondo la disposizione transitoria del nuovo Regolamento dei servizi cimiteriali – per procedersi alla convalida di essa previo accertamento tecnico- amministrativo;
“2) Violazione del D.P.R. 10/9/1990 n.285. Violazione del Regolamento cimiteriale del Comune di Palermo approvato con determinazione commissariale n.1383 del 30/4/1985. Violazione della concessione contratto. Violazione del principio di tipicità e tassatività degli atti amministrativi sfavorevoli. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento”.
Si deduce che l’art.13 della concessione-contratto non prevederebbe, tra le cause della sua cessazione, la diffida a demolire. In ogni caso, se avesse riscontrato la difformità dei manufatti rispetto al progetto approvato, l’Amministrazione avrebbe dovuto diffidare il concessionario a renderli conformi al progetto piuttosto che ordinarne la demolizione.
Il nuovo piano cimiteriale non sarebbe comunque applicabile alle opere in questione che sarebbero state realizzate diversi anni prima della sua approvazione;
“3) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 L.n. 241/1990 e dell’art.3 L.r. n.10/1991. Difetto assoluto di motivazione”.
L’intimazione a demolire impugnata non specificherebbe le difformità riscontrate tra il progetto approvato e le opere effettivamente realizzate, nè gli estremi e il contenuto del sopralluogo tecnico, né le ragioni dell’applicabilità del nuovo piano cimiteriale e delle disposizioni di quest’ultimo che sarebbero state violate;
“4) Eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica”.
Nei provvedimenti impugnati, sarebbe stati omessi gli estremi del sopralluogo tecnico, fermo restando che le motivazioni svolte nella nota n. 1472 del 27 febbraio 2002, sarebbero da considerare tardive rispetto al riesercizio del potere da parte del Comune.
RITENUTO che il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Acclarata la natura immediatamente lesiva del provvedimento n. 954 del 4 febbraio 2002, con il quale inequivocabilmente è stata intimata nuovamente al sig. Chifari la demolizione totale del manufatto – riferendosi la comunicazione di avvio del procedimento al diverso intento del Comune resistente di revocare la concessione cimiteriale ai sensi dell’art. 89 del vigente regolamento cimiteriale – va prioritariamente esaminato il motivo con il quale si deduce il difetto assoluto di motivazione dell’ordine di demolizione.
E’ evidente che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le plurime ragioni sulle quali si fondano i provvedimenti impugnati sono state congruamente ed inequivocabilmente esplicitate dal Comune resistente.
Di tale plurime ragioni indicate nella puntuale motivazione dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente, peraltro, non contesta:
– la realizzazione di un loculo interrato non previsto in progetto;
– l’assenza della concessione edilizia;
– l’assenza del nulla osta del Genio Civile;
– l’espressione in data 20 ottobre 1993 del parere negativo della Sovrintendenza regionale dei BB.CC.AA. (versato in atti dal Comune resistente);
– l’assenza del verbale di consegna dell’area;
Né possono proficuamente rilevare le deduzioni (tardivamente) formulate dal ricorrente con la memoria difensiva depositata in giudizio il 20 gennaio 2014, laddove si sostiene che sarebbe stato invece ottenuto il titolo necessario alla edificazione ai sensi dell’art. 94 del regolamento di Polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 1990) e che il vincolo paesaggistico sarebbe stato imposto nel 1999 e come tale non sarebbe opponibile per le opere precedentemente realizzate, come quelle per le quali è causa: si tratta, invero di deduzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto far valere tempestivamente in seno al ricorso come specifici vizi e con impugnazione precipua del parere negativo della Sovrintendenza dei BB.CC.AA.;
Ne consegue che a fronte di opere edilizie abusivamente realizzate l’ordine di demolizione intimato dal Comune si atteggia come atto dovuto;
RITENUTO, pertanto, che secondo la consolidata giurisprudenza condivisa dal Collegio, anche con riguardo alla fattispecie di che trattasi, nel caso in cui il provvedimento impugnato sia fondato su una pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plurimotivato ), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze proposte avverso le altre ragioni giustificatrici del medesimo provvedimento atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe, comunque, idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente (cfr. Cons. Stato, IV, 10 dicembre 2007, n. 6325; IV, 26 aprile 2006, n. 2296; V, 18 gennaio 2006, n. 110; tra le più recenti, v. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 25 maggio 2011, n. 1313; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 26 maggio 2011, n. 810; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13 maggio 2011, n. 921; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 2 maggio 2011, n. 1079; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011, n. 2009; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 31 marzo 2011, n. 619; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 24 febbraio 2011, n. 1137; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 63; T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 28 giugno 2010, n. 456).
RITENUTO, alla luce di quanto esposto, che il ricorso è infondato e deve essere rigettato;
RITENUTO, infine, che in ragione della particolarità della vicenda, sussistono le eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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