TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 965

TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 965

MASSIMA
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 965
E’ inammissibile il ricorso in sede giurisdizionale con l’ordinanza comunale di temporanea requisizione di un loculo per la tumulazione di feretro di persona terza, qualora il ricorrente, titolare dello ius sepulchri, abbia omesso di notificare il ricorso agli eredi della persona defunta, quali controinteressati sia in senso formale, in quanto agevolmente individuabili tramite una mera indagine anagrafica, sia in senso sostanziale in quanto portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto.

NORME CORRELATE

Art. 93 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 27/04/2018
N. 00965/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2018, proposto da:
Salvatore L., rappresentato e difeso dall’avvocato Gaspare Cangemi, con domicilio eletto presso il suo studio in Alcamo, via Gaetano Martino n. 4;
contro
Comune di Calatafimi Segesta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via delle Alpi n. 52;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Calatafimi Segesta n. 1/2018 del 8.1.2018, con la quale si ordinava di requisire temporaneamente il loculo n. 01 sito presso il Vecchio Cimitero, Modulo di Famiglia, Moduli V, Fila IV, lato “Alcamo” intestato al Sig. L. Salvatore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calatafimi Segesta;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 il dott. Calogero Commandatore; uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; preso atto degli avvisi di inammissibilità del ricorso e di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, formulati dal Collegio ex art. 73, comma 3, e 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il sig. Salvatore L. impugna l’ordinanza sindacale in oggetto con la quale, onde consentire la tumulazione della sig.ra Leonarda G. (deceduta il 23.12.2017), è stata disposta la requisizione temporanea del loculo sito nel cimitero di Calatafimi Segesta su cui il ricorrente vanta lo ius sepulchri in forza di regolare concessione amministrativa;
Ritenuto che il predetto provvedimento espressamente ne prevedeva la notifica gli eredi della sig.ra G., indicati quali soggetti beneficiari della requisizione;
Ritenuto che, per costante insegnamento della giurisprudenza civile e amministrativa in materia, rivestono la qualità di controinteressati i soggetti a favore dei quali è stata disposta la requisizione e che siano indicati nel relativo provvedimento (Cass. Civ., sez. un. 8 maggio 1978, n. 2214 e Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 1983, n. 778);
Ritenuto che il ricorrente ha omesso di notificare agli eredi della sig.ra G. da qualificarsi sia come controinteressati in senso formale, in quanto agevolmente individuabili tramite una mera indagine anagrafica, sia in senso sostanziale in quanto portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2017, n. 2723);
Ritenuto che la presenza di un controinteressato formale, pena l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., impone l’onere di notifica del ricorso anche a quest’ultimo trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale (Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4582);
Ritenuto che l’omissione in cui è incorsa la parte ricorrente non può reputarsi scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. stante l’insussistenza di profili di obiettiva incertezza;
Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità è stata rilevata d’ufficio dal giudice si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Calogero Commandatore, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Calogero Commandatore)
IL PRESIDENTE (Maria Cristina Quiligotti)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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