Corte di Cassazione, Sez. Un. civ., 2 maggio 2018, n. 10440

Corte di Cassazione, Sez. Un. civ., 2 maggio 2018, n. 10440

MASSIMA
Corte di Cassazione, Sez. Un. civ., 2 maggio 2018, n. 10440
In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete.

Il Consiglio di Stato, interpretando la normativa della regione Veneto in materia di attività di onoranze funebri, ha ritenuto sussistente il divieto di svolgere tali attività all’interno di un Ospedale.

NORME CORRELATE

Regione Veneto, Art. 5 LR  4/3/2010, n. 18

Civile Sent. Sez. U Num. 10440 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ARMANO ULIANA
Data pubblicazione: 02/05/2018
SENTENZA
sul ricorso 2278-2016 proposto da:
I.O.F. < omissis > S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CONTE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO, MAURIZIO BALLARIN ed ANTONIO IANNOTTA;
A.V.I.O.P. – ASSOCIAZIONE VENETA IMPRESE ONORANZE FUNEBRI, in persona del Presidente pro tempore, < omissis > ARISTIDE –
IMPRESA POMPE FUNEBRI DI < omissis > RAG. NICOLA & C. S.A.S., in persona del socio accomandatario Nicola < omissis >, I.O.F. < omissis > S.N.C. DI < omissis > ELIANA & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO CAPO;
– controricorrenti –
nonché contro
IMPRESA FUNEBRE < omissis > DI SANDRO < omissis >;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3052/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/06/2015.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Papini per delega orale, Ginevra Paoletti per delega dell’avvocato Nicolò Paoletti e Stefano Capo.
Fatti del processo
La S.r.l. I.O.F < omissis > ricorre avverso la sentenza del Consiglio di Stato depositata il 17 giugno 2015 che ha confermato la sentenza del Tar del Veneto di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento del dirigente del Comune di Venezia- Direzione Commercio Attività Produttive -Settore Commercio U.O.C Attività Correlate TULPS Terraferma- fascicolo 2013. XIII/2/4.2034 codice P28091, con il quale era stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di onoranze svolta dalla società ricorrente all’interno della struttura immobiliare dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre.
Resiste con controricorso il Comune di Venezia.
Resistono con controricorso l’Associazione Veneta Imprese Onoranze Funebri – < omissis > Aristide – Impresa Pompe Funebri di < omissis > ragionier Nicola & c s.a.s.- IOF < omissis > s.n.c di < omissis > Eliana & c – e presentano successiva memoria.
La Impresa Funebre < omissis > di Sandro < omissis > non presenta difese.
Ragioni della decisione
1.Il Tar ha respinto il ricorso sul rilievo che l’attività di onoranze funebri della società ricorrente era svolta all’interno della struttura immobiliare dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre e che l’art.5 comma 3 della legge regionale Veneto n 18/2010 vietava espressamente qualsiasi attività assimilabile a quella svolta dalla ricorrente all’interno di strutture sanitarie e socio-assistenziale di ricovero e cura pubbliche e private di strutture obitoriali e di cimiteri.
2. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR affermando che le norme asseritamente violate, art. 5 comma 3 della Legge regionale Veneto n 18/2010 e art. 55 comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria cimiteriale del Comune di Venezia, erano chiare nell`attribuire rilievo al luogo nel quale è vietato lo svolgimento dell’attività di onoranze funebri, indipendentemente dalla destinazione che possa essere impressa ai locali ivi allocati.
Il Consiglio di Stato ha aggiunto che tale divieto era assolutamente comprensibile dal momento che il legislatore aveva voluto evitare che all’interno di questi luoghi potesse essere svolta un’attività che si rileverebbe particolarmente aggressiva se svolta nell’imminenza del verificarsi di eventi luttuosi, quando il potenziale cliente si trova particolarmente esposto ed indifeso, senza considerare l’indubbio vantaggio concorrenziale che avrebbe goduto di impresa allocata all’interno di un Ospedale.
Ugualmente ha respinto la doglianza con la quale era stata lamentata la lesione dell’affidamento.
3. Il ricorso si articola in due motivi.
Con il primo motivo si denunzia eccesso di potere giurisdizionale e conseguente diniego di giustizia in relazione alla violazione falsa applicazione art. 5 comma 3 della Legge regionale Veneto n 18/2010 e art. 55 comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria cimiteriale del Comune di Venezia.
4.Il motivo è inammissibile.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. Cass. Sez. U, 12/12/2012, n. 22784 (Sez. U, 21 novembre 2011, n. 24411; Sez. U, 28 gennaio 2011, n. 2268; Sez.U, 30 dicembre 2004, n. 24175; Sez. U, 15 luglio 2003, n. 11091).
5.Il Consiglio di Stato ha interpretato le norme poste a fondamento dell’atto amministrativo e non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera della potestà legislativa, né altra questione di giurisdizione denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, tenuto conto che gli eventuali errori nell’interpretare tali disposizioni la sussistenza ed i limiti esterni del potere giurisdizionale di detto giudice amministrativo, ma la legittimità dell’esercizio del potere medesimo nel caso concreto (Se.U , n.2474O/16 Sez. U, n. 2414/1987; n. 5687/1979).
Le censure che nel caso in esame la ricorrente formula nei confronti deIl’impugnata sentenza non attengono al superamento dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice.
Il Consiglio di Stato, interpretando la normativa della regione Veneto in materia di attività di onoranze funebri, ha ritenuto sussistente il divieto di svolgere tali attività all’interno di un Ospedale.
L’eventuale errore compiuto nell’applicazione di tale disposizioni non attiene alla giurisdizione.
6. Con il secondo motivo si denunzia che il Consiglio di Stato ha ecceduto i limiti di riscontro di legittimità del provvedimento impugnato poiché ha sconfinato nella sfera del merito riservata alla Pubblica Amministrazione, compiendo una dirette concreta valutazione della opportunità e della convenienza dell`atto gravato.
7. Il motivo è inammissibile.
Occorre premettere che l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell`organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (Cass., S.U., n. 9443 del 2011; Cass., S.U., n. 20360 del 2013).
8. Tuttavia, per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di vagliarne la conformità alla legge che disciplina l’adozione dell’atto amministrativo. Gli atti di amministrazione restano soggetti al sindacato giurisdizionale che si sostanzia nell’accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero alla loro manifesta carenza.
9. Nella specie il giudice amministrativo non si è sostituito all’autorità amministrativa in valutazioni di merito, sotto il profilo dell’opportunità e convenienza delle scelte da operare in concreto, ma ha individuato la regola di diritto alla stregua della quale avrebbe dovuto essere condotto l’apprezzamento. Cass.S.U. 21-12-2005, n. 28263.
Deve aggiungersi, inoltre, che la censura si rivolge verso una argomentazione contenuta in sentenza relativa alla possibile lesione della concorrenza dovuta allo svolgimento dell’attività di onoranze funebri all’interno di un Ospedale, che non costituisce ratio decidendi della motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, per ciascuno dei due resistenti.
Ai sensi dell’art. 13 commal quater del D.P.R. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma 21-11-17

Written by:

Sereno Scolaro

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