TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 5 giugno 2018, n. 1145

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 5 giugno 2018, n. 1145

MASSIMA
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 5 giugno 2018, n. 1145
Il diritto sul sepolcro è un diritto di natura reale assimilabile al diritto di superficie nei confronti degli altri soggetti privati, è altrettanto vero che esso non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi spettanti all’amministrazione concedente – rispetto ai quali assume consistenza di interesse legittimo – e soggiace all’applicazione del regolamento di polizia mortuaria, la cui disciplina soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico.

NORME CORRELATE

Art. 92 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 05/06/2018
N. 01145/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01444/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2013, proposto da:
Filippo T., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Moceri, Giuseppe Milano, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Moceri in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B;
contro
Comune di Enna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Elvira Termine, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Catania, via Sacro Cuore n. 22;
per l’annullamento del provvedimento n. 9375 del 14.03.2013, con il quale il Comune di Enna ha denegato il cambio di intestazione in favore del ricorrente dell’edicola funeraria sita presso il cimitero di Enna, al foglio 1 part. 544.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Enna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Enna, con contratto repertorio n. 217 del 15 giugno 1990, autorizzava il cambio di intestazione da Eugenio G. padre ad Eugenio G. figlio, della tomba familiare sita nel cimitero di Enna in Viale di 2 classe, al foglio 1 part. 544.
Con istanza del 13.05.2010, la Sig. ra C. Angela chiedeva al Comune il cambio di intestazione in suo favore della predetta tomba per avere ella acquistato la proprietà del sopra indicato manufatto funerario, che le era stato venduto con scrittura privata del 20.05.2002 dal sig. Eugenio G. quale titolare della concessione.
In data 07.09.2012 il ricorrente, sig. T. Filippo, essendo nel frattempo deceduta la madre sig.ra C., chiedeva a sua volta, nella qualità di erede della C., l’intestazione della predetta edicola funeraria in suo favore, allegando atto di rinuncia della sorella ad ogni diritto sulla concessione cimiteriale in argomento.
Il Comune di Enna denegava la voltura della concessione cimiteriale con provvedimento del 14.03.2013, impugnato dal ricorrente con il ricorso in esame per violazione e falsa applicazione della normativa sul procedimento amministrativo, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria ed illogicità della motivazione, nonché, infine, per violazione del regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di Enna.
Deduceva che la propria madre aveva acquistato, con atto di cessione da parte del titolare della concessione cimiteriale, la piena proprietà della cappella funeraria oggetto della domanda di voltura, lamentando sia la violazione delle norme sulla durata del procedimento amministrativo sia, in particolare, la violazione dell’art. 102 del regolamento comunale di polizia mortuaria, che consentirebbe a chiunque, come il ricorrente, ritenga di vantare la titolarità di diritti di uso su sepolture private in base ai principi indicati dall’art. 31 del previgente regolamento comunale per i servizi cimiteriali, come modificato con delibera del C.C. n. 535/1987, di ottenere una nuova concessione amministrativa con revoca di quella precedente.
Si è costituito il Comune di Enna, che ha ribadito le ragioni del diniego, fondato sul divieto di cessione fra privati dei manufatti funebri ex art. 72, comma 8, del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Enna, richiamando altresì l’art. 71 del medesimo regolamento, che vieta che le concessioni cimiteriali possano formare oggetto di lucro o di speculazione.
In vista dell’odierna udienza di trattazione del merito del ricorso, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 102 del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Enna.
Alla pubblica udienza del 07.03.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il diritto sul sepolcro non poteva essere liberamente trasferito o comunque ceduto a terzi da parte del titolare della concessione, ostandovi espressamente sia il regolamento comunale vigente all’epoca del rilascio della concessione, sia il regolamento di polizia mortuaria vigente al momento della richiesta del ricorrente di voltura dell’intestazione dell’edicola funeraria in argomento.
L’art. 31 del previgente regolamento per i servizi cimiteriali del Comune di Enna subordinava espressamente alla previa autorizzazione dell’amministrazione comunale ( o “consenso del Comune” secondo l’originaria disposizione del 1927 ) la possibilità che una tomba “ di nuova costruzione, o rimasta vuota per qualsiasi motivo” potesse legittimamente costituire oggetto di cessione a terzi da parte del concessionario.
L’art. 72, comma 8, del vigente regolamento di polizia mortuaria stabilisce a sua volta che il diritto di uso della sepoltura “non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto”.
E’ evidente, dunque, che il sig. Eugenio G., titolare della concessione cimiteriale n. 217 del 15.06.1990, non avrebbe potuto alienare o cedere alcun diritto in favore di terzi senza la previa espressa autorizzazione del Comune.
Non risulta che tale autorizzazione sia intervenuta, con conseguente nullità della scrittura privata di compravendita tra il concessionario e la madre del ricorrente.
Erroneamente il ricorrente ritiene che la P.A. una volta rilasciata la concessione cimiteriale non possa discutere la volontà del concessionario in ordine allo “ius sepulchri”, che garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi, perché se è vero che il diritto sul sepolcro è un diritto di natura reale assimilabile al diritto di superficie nei confronti degli altri soggetti privati, è altrettanto vero che esso non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi spettanti all’amministrazione concedente – rispetto ai quali assume consistenza di interesse legittimo – e soggiace all’applicazione del regolamento di polizia mortuaria, la cui disciplina soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico.
Del resto, lo stesso atto di concessione n. 217/1990 espressamente subordina la concessione in capo al sig. Eugenio G. all’osservanza del regolamento per i servizi cimiteriali ( punto 4), il quale vieta la cessione diretta tra privati di un manufatto funebre.
Ne consegue che, in mancanza di una previa espressa autorizzazione del Comune, l’atto di compravendita di cui alla scrittura privata del 2002 costituisce violazione da parte del concessionario di un bene pubblico di legittimi obblighi inerenti il rapporto concessorio, da cui non può non derivare la nullità dell’acquisto (solo apparente) del bene demaniale e l’inopponibilità di quella vendita nei confronti dell’amministrazione.
Le superiori considerazioni hanno natura dirimente della questione in esame, e rendono inconferente il primo motivo di ricorso sulla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato con l’istanza del 2010, di voltura della concessione in capo alla sig.ra C. Angela.
Dalle superiori considerazioni discende altresì l’infondatezza, se non addirittura l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente rivendica l’applicazione nei suoi confronti della disposizione transitoria di cui all’art. 102, comma 2, del regolamento comunale di polizia mortuaria, che consentirebbe a chi sia titolare di diritti di uso su sepolture private di ottenere una nuova concessione amministrativa con revoca di quella precedente.
Invero, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non ricorrono nei suoi confronti ( o nei confronti della sig.ra C.) i presupposti di cui all’art. 31 del previgente regolamento comunale per i servizi cimiteriali come modificato con delibera del C.C. n. 535/1987 – in base al quale, come sopra specificato, il concessionario poteva alienare una costruzione funeraria “ di nuova costruzione, o rimasta vuota per qualsiasi motivo” decorsi dieci anni dal contratto di concessione e previa autorizzazione dell’amministrazione comunale ( o “consenso del Comune” secondo l’originaria disposizione del 1927 ) – non essendo mai intervenuta, appunto, la previa autorizzazione alla cessione da parte del Comune.
Con la conseguenza che il ricorrente non può vantare alcuna titolarità di diritti di uso su sepolture private.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Giuseppa Leggio)
IL PRESIDENTE (Daniele Burzichelli)
IL SEGRETARIO

 

Written by:

Sereno Scolaro

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