Corte di Cassazione, Sez. II pen., 27 giugno 2018, n. 29442

Corte di Cassazione, Sez. II pen., 27 giugno 2018, n. 29442

MASSIMA
Corte di Cassazione, Sez. II pen., 27 giugno 2018, n. 29442
La valutazione circa il fatto che l’attività di vestizione dei cadaveri fosse di competenza degli addetti alla sala mortuaria non rileva ai fini della connotazione del reato di corruzione, in quanto perché il versamento di somme di danaro da parte di impresario di onoranze funebri e/o dei suoi dipendenti ha natura di corrispettivo del compimento da parte dei predetti incaricati di pubblico servizio di atti contrari ai doveri d’ufficio, primo fra tutti la comunicazione aduna ditta dell’avvenuto decesso del paziente ricoverato in ospedale, quasi sempre accompagnato dalla indicazione della suddetta impresa di pompe funebri ai familiari dei defunti. Il delitto di corruzione, che, costituisce reato “a duplice schema”, si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa, ovvero con la dazione dell’utilità (es.: alla ricezione di somme di denaro od all’accettazione della promessa del pagamento).
Il delitto deve ritenersi consumato anche quando fra le parti sia stato raggiunto soltanto un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell’atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell’accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi

NORME CORRELATE

Art. 319 Codice Penale

CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29442 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: MESSINI D’AGOST|Nl PIERO
Data Udienza: 01/06/2018
Depositata: 27/06/2018
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
< omissis > nato il ../../…. a P.
< omissis > nato il ../../…. a G.
< omissis > nato il ../../…. a Q.
< omissis > nato il ../../…. a V.
< omissis > nati) il ../../…. a N.
< omissis > nato il ../../…. a N.
avverso la sentenza del 20/1/2015 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pierluigi PRATOLA, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Luca PELLEGRINI per < omissis > e < omissis >, avv. Bruno VON ARX per < omissis >, avv. Carmine IPPOLITO per < omissis >, avv. Giovanni ABBATE per < omissis >, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/1/2015 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 18/12/2013 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia < omissis > per tentata estorsione in concorso, < omissis > , < omissis >, < omissis >, < omissis > ed < omissis > per corruzione continuata in concorso.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, il fatto-reato addebitato al primo imputato riguarda una vicenda del tutto diversa da quelle oggetto dei capi d’accusa sub 2) e 3), contestati a < omissis > (il n. 2) ed agli altri quattro ricorrenti (il n. 3).
< omissis > è stato ritenuto colpevole di avere minacciato, unitamente ad altre persone non identificate, < omissis >, il quale, ad esito di una vendita all’asta disposta dal Tribunale di Nola, per conto di una società si era aggiudicato un capannone; < omissis > aveva cercato di costringere < omissis > a rinunciare all’aggiudicazione, sì da consentire la restituzione dell’immobile all’originario proprietario.
< omissis >, invece, è stato condannato in quanto, addetto alla sala mortuaria dell’ospedale Cardarelli di Napoli, unitamente ad altri infermieri non identificati, aveva ricevuto da < omissis >, titolare di un’impresa di pompe funebri, anche tramite suoi incaricati, somme di denaro (ovvero ne aveva accettato la promessa) al fine di fornire a detta impresa informazioni relative all’attività svolta, di indirizzare i familiari dei defunti presso la stessa ditta per l’organizzazione del funerale, di omettere atti dovuti per il servizio quali il controllo della documentazione necessaria per il prelievo della salma.
< omissis, < omissis >, < omissis > ed < omissis > sono stati condannati quali corruttori di addetti alle sale mortuarie di vari ospedali della Campania, non identificati, per avere loro corrisposto o promesso somme di denaro affinché compissero in favore della ditta di < omissis > atti contrari ai doveri d’ufficio della medesima natura di quelli già contestati a Vincenzo Pizza.
2. Propongono distinti ricorsi < omissis >, < omissis >, < omissis >, < omissis >, < omissis > ed < omissis >, chiedendo l’annullamento della suddetta sentenza.
2.1. < omissis >, a mezzo del proprio difensore di fiducia, denuncia con un primo motivo la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione: illogica è la spiegazione data dalla Corte territoriale alla presentazione della denuncia a Carabinieri territorialmente incompetenti (secondo il giudice di appello determinata dalla stima nutrita nei confronti di un appartenente all’Arma), cosi come la valutazione espressa in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa al Pubblico Ministero, considerate dalla Corte come un “tentativo di ridimensionare gli addebiti” a carico dell’imputato. Il Tribunale del riesame, peraltro, annullò l’ordinanza che dispose la misura cautelare della custodia in carcere per mancanza della gravità indiziaria.
Con un secondo motivo il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha violato la legge penale, avendo erroneamente riconosciuto la sussistenza della tentata estorsione: la stessa persona offesa ha dichiarato di avere ricevuto la proposta di restituire l’immobile che si era aggiudicato all’asta, previo corrispettivo del prezzo, come semplice consiglio transattivo e nella prospettiva di soddisfare i diritti di entrambe le parti, in assenza di qualsiasi condotta intimidatoria e del tentativo di conseguire un ingiusto profitto patrimoniale.
2.2. < omissis >, a mezzo del proprio difensore di fiducia, denuncia l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale nonché vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto previsto dagli artt. 81, secondo comma, 110, 112, primo comma n. 1, 319, 320 e 321 cod. pen.
Nella sentenza impugnata non si rinvengono gli elementi sulla base dei quali la Corte di appello, considerando anche il contenuto delle intercettazioni telefoniche, ha ritenuto che < omissis > abbia accettato compensi come corrispettivo di prestazioni contrarie ai doveri d’ufficio ovvero per completamente asservirsi agli scopi dell’impresa < omissis > piuttosto che unicamente a titolo di regalia per l’attività di vestizione e ricomposizione delle salme dei degenti defunti, attività che non rientrava fra quelle dovute dal personale paramedico, diversamente da quanto acriticamente opinato dalla Corte territoriale sulla scorta della valutazione del primo giudice.
Dalle conversazioni telefoniche intercettate si evince che < omissis >, come gli altri infermieri addetti all’obitorio, contattava gli impiegati della ditta < omissis > informandoli di aver fornito il nominativo dell’agenzia per lo svolgimento dei funerali dei pazienti defunti in ospedale, ma “le utilità di denaro ricevute dal ricorrente risultavano, però, giammai apprezzabili quale corrispettivo a tali segnalazioni ma, più plausibilmente, quale ordinaria regalia per l’ingrata attività di preparazione della salma alla sepoltura non rientrante nelle mansioni lavorative”, un munus elargito a titolo di consuetudine non costituente attività illecita vietata dalla legge.
Proprio ritenendo di non poter escludere che le somme fossero elargite dalla ditta < omissis > agli addetti alla camera mortuaria per la vestizione dei defunti, non risultando provato se detta attività rientrasse o meno nelle competenze degli stessi, il Tribunale di Napoli ha assolto gli originari coimputati di < omissis > che avevano scelto il rito ordinario, con sentenza divenuta irrevocabile, prodotta nel giudizio di appello, dalla quale la Corte territoriale si è discostata con argomentazioni affidate a mere formule di stile.
Anche sulla pretesa violazione del dovere di riservatezza in cambio di denaro non sono stati esplicitati elementi specifici idonei a dimostrare la fondatezza della ipotesi accusatoria né dalle risultanze delle indagini è emersa alcuna connivenza del personale infermieristico in ordine al prelievo delle salme da parte della ditta < omissis > senza la prescritta documentazione.
Il ricorrente, dunque, non ha commesso alcun atto contrario ai doveri di ufficio né dalle conversazioni intercettate emerge la prova del compimento di alcuna attività corruttiva.
Con un secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione della sentenza in ordine alla richiesta proposta in appello volta ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.
Con l’ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza per erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio ed all’omessa riduzione della pena al minimo edittale.
2.3. < omissis > e < omissis > personalmente propongono distinti ricorsi dall’identico contenuto, denunciando l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
I ricorrenti richiamano i motivi proposti con gli appelli, con i quali si era evidenziato come in nessuna delle conversazioni intercettate fosse emerso il compimento da parte degli addetti alle sale mortuarie di atti contrari al proprio ufficio (per tali non potendosi intendere né l’avviso tempestivo e dietro compenso fatto ad un’impresa di pompe funebri né la vestizione delle salme) ovvero il pagamento di compensi dagli stessi corrisposti, come già peraltro ritenuto dal Tribunale, che in sede di riesame aveva annullato l’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due coimputati, misure poi revocate dal G.i.p. per < omissis > e < omissis >.
Inoltre, il Tribunale di Napoli, ad esito del dibattimento, ha assolto con ampia formula liberatoria (perché il fatto non sussiste) < omissis >, titolare della ditta di onoranze funebri alle dipendenze della quale lavoravano i ricorrenti e nell’interesse esclusivo della quale gli stessi avrebbero corrisposto agli incaricati di pubblico servizio elargizioni di denaro ritenute indebite.
La sentenza impugnata ha ignorato le valutazioni espresse in detta pronuncia irrevocabile ed in quella del Tribunale dei riesame, ha motivato per relationem, limitandosi a riproporre le argomentazioni del primo giudice, ed ha scelto di “sostanziaimente glissare” sulle doglianze proposte con gli appelli, con le quali si era anche evidenziata l’insussistenza del dolo, considerato il ruolo di dipendenti “di infimo livello” ricoperto dai due ricorrenti, meri esecutori delle direttive impartite dal titolare della ditta (< omissis >) e dall’organizzatore del servizio (< omissis >).
2.4. < omissis >, a mezzo del proprio difensore di fiducia, denuncia l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Nell’unica telefonata intercettata che vede coinvolto il ricorrente vi è solo il riferimento ad una “regalia” da corrispondere ad infermieri non meglio identificati, nel caso avessero operato la vestizione della salma, attività non rientrante nelle loro tipiche mansioni. Inoltre < omissis > era un dipendente della ditta < omissis > ed era all’oscuro di un eventuale accordo corruttivo tra il titolare e gli infermieri.
Anche in questo caso il ricorrente richiama le due pronunce emesse dal Tribunale in sede di riesame e ad esito del dibattimento: con l’assoluzione di < omissis >, il soggetto nell’interesse del quale sarebbero state poste in essere le condotte illecite, è stata radicalmente negata la sussistenza del fatto contestato.
2.5. < omissis >, a mezzo del proprio difensore di fiducia, denuncia l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’accordo corruttivo: la Corte di appello, riportandosi per relationem alle argomentazioni del primo giudice, non ha individuato il collegamento tra le utilità ed il mercimonio del servizio, omettendo di verificare sia la preesistenza del pactum sceleris sia l’anticipata promessa o dazione di utilità corrispettive accettate sia il sinallagma tra una dazione sopravvenuta e le violazioni funzionali attuate.
Dalle indagini non è emerso con chiarezza se la vestizione dei defunti fosse un compito di spettanza degli addetti alle sale mortuarie o di quelli delle ditte di onoranze funebri, cosicché non si può escludere che le regalie fossero elargite (o solo promesse) dalle ditte per tale servizio e quindi per fatti non costituenti reato.
Con un secondo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza è inficiata dai medesimi vizi in quanto non chiarisce quale sarebbe stata l’attività posta in essere da < omissis >, che è titolare di un’autonoma impresa di pompe funebri, tant’è che l’unica conversazione intercettata riportata in motivazione, allo stesso riferibile, riguarda un colloquio fra lo stesso ed un proprio dipendente, nella quale non vi è alcun cenno ad atti compiuti dagli addetti alla sala mortuaria ed a compensi corrisposti.
< omissis > non era dipendente della ditta di < omissis > e, considerata la natura propria funzionale del reato di corruzione, dalla sentenza non si evince quale ruolo concorsuale avesse lo stesso rivestito nella contestata condotta illecita.
Con l’ultimo motivo il ricorrente censura anch’egli la sentenza per l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione delle due richiamate pronunce emesse dal Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell’interesse di < omissis > è palesemente inammissibile perché proposto con motivi estremamente generici e comunque manifestamente infondati.
1.1. Con i motivi sono state riproposte doglianze motivatamente disattese dalla Conte di appello, sulla base di argomentazioni espresse in senso adesivo a quelle, assai ampie ed articolate, del G.i.p.: è ovvio che sarebbe priva di fondamento la pretesa che il giudice di secondo grado, pur condividendo le motivazioni espresse nella decisione impugnata, se ne dovesse “inventare” di diverse (principio pertinente anche rispetto alle censure proposte dagli altri ricorrenti).
In proposito va ricordato che <<la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni. Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (così Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n. 50119 del 17/10/2017, Ripamonti, n.m., nonché Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione).
1.2. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto attengono entrambi alla valutazione delle dichiarazioni rese in diversi momenti dalla persona offesa, che costituiscono la prova fondamentale posta a base della condanna.
Invero la Corte ha evidenziato che fu < omissis >, zio della persona offesa < omissis >, a denunciare la tentata estorsione subita dal nipote, socio della HO.GA. s.r.l., per conto della quale acquistò un immobile di proprietà di < omissis >, venduto all’asta dal Tribunale di Nola.
Fu lo stesso a riferire di essersi presentato ad una stazione dei Carabinieri diversa da quella ove si era verificato il fatto perché là vi prestava servizio un militare di sua conoscenza: non si è trattato, dunque, di una “risibile interpretazione” della Corte territoriale, come sostenuto dalla difesa, bensì di una circostanza riferita da un teste, peraltro priva di rilievo.
Nella sentenza si è data adeguata motivazione, priva di alcuna illogicità, in ordine alla serietà e gravità della intimidazione posta in essere da < omissis >, percepita dallo zio della persona offesa e da quest’ultima come tali, al punto che essi presentarono immediata denuncia, recandosi dai Carabinieri rispettivamente il 16 ed il 17 settembre 2008.
< omissis >, emissario del precedente proprietario, disse all’acquirente che, se non avesse accettato la proposta (restituzione dell’immobile dietro pagamento dell’importo pagato “più un eventuale regalo”), avrebbe fatto intervenire “quelli di Marano”, evocando così il sodalizio criminoso operante in quella zona.
Secondo quanto riportato nella sentenza del G.i.p., dal tenore della minaccia ricevuta, secondo la persona offesa – come dichiarato ai Carabinieri – “nell’atteggiamento del < omissis > appariva evidente l’ipotesi di una estorsione”.
La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che il profitto ed il danno patrimoniale, elementi costitutivi del reato di estorsione, erano connaturati alla stessa natura della richiesta rivolta alla vittima, volta a costringerla a cedere al precedente proprietario la proprietà dell’immobile acquisito all’asta, ad un prezzo notoriamente più favorevole di quello di mercato, dietro pagamento del solo prezzo dell’aggiudicazione, oltre alla dazione solo eventuale di un non meglio precisato “regalo”.
I giudici di appello, poi, hanno valutato le dichiarazioni rese da < omissis > al Pubblico Ministero il 31/7/2009, dopo che il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare di massimo grado.
La difesa stigmatizza il rilievo della Corte territoriale, laddove ha parlato di un “successivo tentativo di ridimensionare gli addebiti”, riferendosi alla parte finale di dette dichiarazioni, riportate per estratto nella sentenza impugnata ed integralmente in quella di primo grado.
< omissis >, infatti, riferì di avere incontrato < omissis > altre tre o quattro volte, dopo la denuncia presentata ai Carabinieri, e che in occasione di tali incontri egli non si sentì “intimorito dalle pressanti richieste del < omissis > in relazione alla vendita del capannone”, mentre precisò di non essere a conoscenza della circostanza riferita in denuncia circa la vicinanza dei titolari di imprese funebri, come lo era < omissis > (precedente proprietario), ai clan camorristici, frutto solo di una sua riflessione.
Tuttavia < omissis >, con le stesse dichiarazioni, confermò “che il < omissis > utilizzò un tono che lo intimorì”, come affermato già dal primo giudice, con riferimento alla prima parte delle s.i.t. rese al P.M., con le quali egli rievocò l’episodio denunciato, quando fu avvicinato dal ricorrente, il quale, avuta conferma dell’acquisto del capannone da parte sua, lo minacciò in modo inequivocabile: “…il < omissis> mi disse che era consigliabile per me rivenderlo al proprietario, magari con l’aggiunta di qualche somma sull’importo da me corrisposto al momento dell’aggiudicazione. Il suo atteggiamento arrogante mi intimorì e non seppi dare una risposta immediata. Il < omissis >, forse viste le mie perplessità, aggiunse che se io non avessi ceduto il capannone si sarebbe visto costretto a fare intervenire quelli di Marano. Il tono minaccioso di tale affermazione mi intimorì ulteriormente e cercai di prendere tempo dicendogli che ci avrei pensato”.
In modo coerente e non certo illogico, dunque, la Corte territoriale, come già il primo giudice, ha affermato che anche nelle ultime dichiarazioni di < omissis > (che peraltro aggiunse di avere deciso di vendere il capannone, “stanco di questa situazione”, a fronte dell’ennesima proposta fattagli dal precedente proprietario) si trova “piena conferma della forte pressione psicologica e della conseguente coartazione della volontà” subite dalla persona offesa.
1.3. Non sussistono dunque, i vizi denunciati dal ricorrente, potendosi altresì ricordare che esula dai poteri della Corte di cassazione |’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo essa controllare soltanto la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (fra le tante v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 nonché, in motivazione, Sez. 6, n. 27784 del O5/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, secondo la quale esula <<dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze processuali››).
La Corte di appello, inoltre, ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale l’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante, essendo priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538).
2. Nell’esame degli altri cinque ricorsi pare opportuno affrontare innanzitutto alcune questioni che sono comuni e che sono state proposte dai ricorrenti con analoghe argomentazioni.
2.1. Va premesso che tutti i ricorrenti hanno in buona parte sollecitato un nuovo giudizio di merito.
Secondo il diritto vivente, con il ricorso per cassazione non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, a maggior ragione in presenza di una “doppia conforme”; è consentito, invece, dedurre il vizio di “travisamento della prova”, quando il giudice di merito – ciò che non ricorre nel caso di specie – abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (ex p/ur/’mis v. Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia Capozzi, n.m.; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133).
Pertanto, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, è inammissibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041, in motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/O1/2015, Di Stefano, Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/O9/2013, Basile, Rv. 258153).
Anche da ultimo è stato efficacemente ribadito che «il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione» (Sez. 5, n. 57736 del 31/10/2017, Miccoli, n.m.).
2.2. I ricorrenti, poi, obliterato il contenuto di varie rilevanti conversazioni intercettate evidenziate dai giudici di merito, hanno cercato di fornire una interpretazione di altri dialoghi captati diversa da quella indicata nella sentenza impugnata.
Anche sotto questo profilo, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U., n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650).
Inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell’imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dalla norma citata, fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257519; Sez. 4, n. 31260 del O4/12/2012, dep. 2013, Pellegrini, Rv. 256739).
2.3. Tutti i ricorrenti, poi, hanno censurato la sentenza impugnata anche perché non avrebbe considerato l’ordinanza del Tribunale del riesame che annullò l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari e la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Napoli, ad esito del dibattimento, nei confronti di altri soggetti che erano originariamente coimputati per i medesimi fatti.
Quanto alla citata ordinanza, va ricordato che l’istituto del giudicato cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti sia perché copre soltanto le questioni dedotte nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali: è radicalmente escluso che ciò possa spiegare un effetto preclusivo nella valutazione del giudice di merito (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, dep. 2007, Rv. 235908; Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017, Cao, Rv. 271734; Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, dep. 2010, Bidognetti, Rv. 246026).
La Corte di appello, poi, si è espressamente confrontata con le motivazioni dei citati due provvedimenti, disattendendole espressamente (pag. 11) sulla base delle specifiche argomentazioni svolte in precedenza, chiaramente incompatibili con quelle del Tribunale, invero piuttosto generiche in ordine alle due imputazioni di cui si tratta.
In proposito va riaffermato il principio, statuito anche di recente dalla Suprema Corte (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338), secondo il quale la preclusione derivante dal giudicato penale nei confronti di un determinato imputato per un certo fatto <<non esplica alcuna efficacia vincolante nei confronti dei coimputati per i quali si sia proceduto separatamente, neppure se concorrenti nello stesso reato, a cagione dell’autonomia dei singoli rapporti processuali concernenti ciascun imputato, con la conseguente possibilità di una diversa valutazione dello stesso fatto da parte di più giudici”. […] In definitiva, l’acquisizione agli atti del procedimento, giusto quanto previsto dall’art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell`utilizzazione a fini decisori dei fatti né, tanto meno, del giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l’autonoma libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998 ~ dep. 01/12/1998, Hass ed altro, Rv. 211768; più recentemente Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009 – dep. 12/12/2009, Cento e altri, Rv. 245483; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009 – dep. 27/02/2009, Cafarella, Rv. 242767; Sez. 6, n. 42799 del 30/09/2008 – dep. 17/11/2008, Campesan, Rv. 24186O)›>.
Nel caso di specie, poi, va rimarcato che le due sentenze con esiti opposti conseguono a processi celebratìsi con riti diversi (ordinario e abbreviato), il che rende ancora più fisiologica l’eventualità che i giudici di merito giungano a pronunce di segno contrario.
3. La questione centrale che è stata posta da tutti i ricorrenti attiene al profilo della vestizione delle salme dei defunti da parte degli addetti alla camera mortuaria: poiché non vi è certezza che detto compito rientrasse nelle loro competenze, le somme sarebbero state corrisposte o promesse agli stessi come una “regalia”, una mancia e non quindi per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.
La deduzione, tuttavia, non è fondata, non già perché vi sia la certezza che detta attività fosse di competenza degli addetti alla sala mortuaria quanto perché – come ritenuto dai giudici di primo e di secondo grado – il versamento di somme di danaro da parte di < omissis > e dei suoi dipendenti era il corrispettivo del compimento da parte dei predetti incaricati di pubblico servizio di atti contrari ai doveri d’ufficio, primo fra tutti la comunicazione alla ditta < omissis > dell’avvenuto decesso del paziente ricoverato in ospedale, quasi sempre accompagnato dalla indicazione della suddetta impresa di pompe funebri ai familiari dei defunti.
La Corte di appello ha autonomamente valutato le doglianze proposte con gli appelli e le ha disattese con argomentazioni prive di illogicità, tantomeno manifeste, e di contraddittorietà, ad esito soprattutto del contenuto di numerose conversazioni intercettate, interpretate in modo logico e quindi non sindacabile in questa sede.
Fra le più rilevanti la Corte ha richiamato le telefonate intercorse fra:
– < omissis < , uno dei ricorrenti, dipendente della impresa < omissis >, e < omissis >, contabile della stessa ditta, il quale spiegò al primo quali fossero le somme da corrispondere agli addetti del Policlinico e del 2° Policlinico (100 euro da dare “alla facoltà” e 50 all’altra struttura, secondo una prassi consolidata), a seguito delle segnalazioni dei decessi (la polizia giudiziaria accertò che quello stesso giorno in effetti le salme furono prelevate dalla ditta < omissis >);
– < omissis > ed un dipendente che gli aveva segnalato che all’ospedale Cotugno volevano la stessa “`imbasciata” del Policlinico: il primo redarguì l’altro perché di “queste cose” non si doveva parlare al telefono;
– < omissis > ed il proprio dipendente Luigi Ferrara, uno dei ricorrenti, con il quale la somma di 50 euro veniva espressamente qualificata come “mazzetta”;
– < omissis >, dipendente dell’ospedale Federico II, ed il già citato < omissis >, il quale, a fronte della lamentela dell’altro (“siete venuti a prendere questa bambina, non avete mandato niente per me?”), gli rispondeva che il “tariffario” in uso da tempo non prevedeva il versamento di alcuna somma agli addetti degli ospedali per gli infanti nati morti;
– < omissis >, ricorrente, ed un proprio dipendente di nome < omissis>, al quale ricordava di versare ad un infermiere dell’ospedale Cardarelli la somma di 50 euro, a seguito del prelievo di una salma;
– < omissis >, ricorrente, < omissis > e < omissis> , aventi ad oggetto il pagamento di 50 o 100 euro agli addetti che segnalavano i decessi dei pazienti.
In punto di diritto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319 cod. pen., costituisce atto contrario ai doveri d’ufficio quello del dipendente di ospedale il quale avverta sollecitamente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati, violando in tal modo i doveri d’ufficio non solo sotto il profilo della correttezza ma anche per il venir meno dell’imparzialità del pubblico dipendente a seguito della rivelazione di notizie d’ufficio che dovevano rimanere riservate o segrete per i terzi e delle quali comunque i dipendenti dell’ospedale non avevano la disponibilità>› (così Sez. 1, n. 25242 del 16/05/2011, Baratto, Rv. 250706; in senso conforme v. Sez. 6, n. 24075 del 07/05/2003, Brambilla, Rv 226083, in relazione alla figura degli operatori obitoriali; Sez. 6, n. 6037 del 08/04/1999, Sacco, Rv 214062; Sez. 6, n. 2996 del 11/12/1995, dep. 1996, Preconia, Rv. 204521; Sez. 6, n. 2266 del O7/O6/1991, Cascino, Rv 188328; più di recente, nello stesso senso, v. Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267274, nonché Sez. 6, n. 38426 del 30/03/2017, Tedeschi, non mass., in un caso di associazione per delinquere costituita da titolari di imprese funebri e necrofori).
I giudici di merito, poi, richiamando anche l’esito di controlli effettuati dalla polizia giudiziaria, grazie ai quali si accertò che i carri funebri della ditta < omissis >, in partenza dal Policlinico Federico II, erano sprovvisti della prescritta documentazione, hanno concluso, sulla base dei contatti costanti fra gli infermieri degli ospedali e la predetta impresa, con segnalazione dei decessi dei pazienti, i cui familiari venivano alla stessa indirizzati, che nella sostanza vi era stato un totale asservimento del pubblico servizio agli interessi della ditta di < omissis>.
Alla luce di questa ricostruzione di fatto, adeguatamente motivata nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado, va ribadito che configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio lo stabile asservimento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti che si conformano all’obiettivo di realizzare l’interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali, quand’anche gli stessi fossero formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati (fra le ultime v. Sez. 6, n. 46492 del 15/09/2017, Argenziano, Rv. 271383, nonché Sez. 6, n. 40237 del O7/O7/2016, Giangreco, Rv. 267634).
4. Passando all’esame delle questioni poste nei singoli ricorsi, ulteriori rispetto a quelle comuni di cui si è già trattato, vengono innanzitutto valutati i motivi proposti con l’impugnazione presentata nell’interesse di < omissis >, addetto alla sala mortuaria dell’ospedale Cardarelli di Napoli.
4.1. In tema di responsabilità, già il primo giudice aveva evidenziato come da numerose conversazioni telefoniche fatte dall’utenza ?ssa dell’ospedale Cardarelli a quella della ditta < omissis > fosse emerso chiaramente come il ricorrente avvisasse regolarmente l’impresa di avere pubblicizzato la stessa con i familiari dei defunti per lo svolgimento delle cerimonie funebri, circostanza che già con l’atto di appello la difesa aveva ammesso, pur escludendone la contrarietà ai doveri d’ufficio, con una deduzione – come detto – priva di pregio.
Nel ricorso si sostiene che “le utilità di denaro ricevute dal ricorrente risultavano, però, giammai apprezzabili quale corrispettivo a tali segnalazioni ma, più plausibilmente, quale ordinaria regalia per l’ingrata attività di preparazione della salma”, ipotesi che per un verso si sostanzia in una inammissibile prospettazione di una diversa – e per la difesa più adeguata – valutazione delle risultanze processuali e per altro verso contrasta con le già richiamate argomentazioni svolte dai giudici di merito, che pure hanno rimarcato come dalle telefonate fatte da < omissis > alla ditta < omissis> fosse chiaramente emerso il suo forte interesse all’arrivo della bara prima del cambio del turno, in modo da evitare la divisione della somma di denaro con gli addetti del turno successivo: trattasi di altra rilevante circostanza che dimostra come il denaro ricevuto fosse una “mazzetta” per la segnalazione all’impresa (dei decessi) e dell’impresa (ai familiari dei defunti) e non già una “mancia” per la vestizione della salma.
La difesa dello stesso ricorrente, sia pure in modo generico, pare contestare anche che sia stata raggiunta la prova del pagamento delle somme, ma la deduzione non ha alcuna incidenza ai fini della valutazione circa l’integrazione del delitto di corruzione, che – come è noto – è reato “a duplice schema” e si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione dell’utilità (l’imputazione fa riferimento alla ricezione di somme di denaro od all’accettazione della promessa del pagamento).
Il delitto deve ritenersi consumato anche quando fra le parti sia stato raggiunto soltanto un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell’atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell’accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi (ex plurimis  v. Sez. 6, n. 4105 del 01/12/2016, dep. 2017, Ferroni, Rv. 269501; Sez. 6, n. 50078 del 28/11/2014, Cicero, Rv. 261540; Sez. 6, n. 13048 del 25/O2/2013, Ferrieri Caputi, Rv. 255605)
4.2. Gli altri due motivi proposti dal ricorrente sono inammissibili perché con l’atto di appello la difesa si era limitata a richiedere alla Corte, in via subordinata, di “ridurre la pena irrogata, ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante”: la richiesta era priva dei motivi a sostegno, con l’indicazione delle relative ragioni di diritto e degli elementi di fatto, secondo quanto previsto dagli artt. 581, comma 1 lett. d), e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. a pena di inammissibilità.
Osserva il Collegio che – come anche di recente ricordato dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 38638 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799) – <<la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c) [ora lett. d), dopo la modifica apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103] e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.››
In ogni caso nella sentenza impugnata sono richiamati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. per confermare la congruità della pena inflitta, con argomentazione non sindacabile, in quanto la pena è stata determinata in misura assai prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).
5. Nei ricorsi, dall’identico contenuto, proposti da < omissis > e < omissis >, si propugna una tesi contraria a quella espressa dalla costante giurisprudenza in precedenza richiamata: “l’avviso tempestivo e dietro compenso fatto ad un’impresa di pompe funebri” del decesso di pazienti non costituirebbe un atto contrario ai doveri di ufficio.
In ordine all’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la deduzione dei ricorrenti è assai generica e si fonda solo sul ruolo di dipendenti della ditta < omissis >, dagli stessi rivestito.
La Corte di appello, con adeguate argomentazioni, ha ritenuto che, alla luce della sistematicità e delle modalità dei pagamenti, risultanti dalle conversazioni intercettate, fosse ben noto ai due ricorrenti il significato del versamento di quella “mazzetta” e, quindi, l’esistenza di un accordo corruttivo concluso dal proprio datore di lavoro con gli addetti delle sale mortuarie.
6. Anche nel ricorso di < omissis > è stata proposta la medesima deduzione sulla insussistenza del dolo, che per le stesse ragioni è priva di fondamento.
Il ricorrente, inoltre, dà una interpretazione della conversazione telefonica sopra richiamata (nella quale vi sarebbe solo “il riferimento ad una regalia da corrispondere ad infermieri, non meglio identificati, laddove avessero operato la c.d. vestizione della salma”), che non risulta affatto dal testo della telefonata riportato in sentenza e contrasta con l’interpretazione non sindacabile, perché per nulla illogica, data dalla Corte territoriale.
Infine, l’omessa individuazione dell’identità degli addetti alle sale mortuarie corrotti non rileva ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione (Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262919; Sez. 6, n. 3523 del O7/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251651; Sez. 6, n. 7481 del 08/11/2007, dep. 2008, Minella, Rv. 238952).
7. Il ricorso proposto da < omissis > è in radice inammissibile, anche se potrebbero comunque valere le osservazioni sino ad ora svolte (le sentenze di merito danno atto che lo stesso, oltre ad essere titolare di un’impresa di pompe funebri, era gestore unitamente ad < omissis > della sede di Mugnano).
Infatti, con lo scarno atto di appello, del tutto generico in punto di responsabilità, si rilevava esclusivamente “la infondatezza della notizia di reato per carenza assoluta di elementi di prova nonché per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dall’art. 192 co. 2 cpp. L’imputato non compare nell’ordinanza di custodia cautelare e neppure nelle richieste all’epoca formulate dal P.M. I collaboratori Piana Giovanni e Torino Salvatore nulla hanno detto sulla sua persona”.
L’appello era chiaramente viziato da inammissibilità per genericità.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Nel caso di specie l’appellante non si era minimamente confrontato con le ampie argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado; si è già ricordato che la inammissibilità, quando non è stata rilevata dal giudice dell’impugnazione, <<può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento», ai sensi dell’art. 591, comma 4, del codice di rito.
Sotto altro profilo, poiché nessuna delle deduzioni svolte con il ricorso era stata proposta con l’appello, va ribadito che, secondo il diritto vivente, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/O1/2016, Menna, Rv. 266202).
Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.
8. I ricorsi, dunque, sono tutti inammissibili perché proposti con motivi generici e/o non consentiti in sede di legittimità e/o manifestamente infondati.
All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’1/6/2018.

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Sereno Scolaro

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