TAR Sicilia, 23 marzo 2016, n. 761

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2014, proposto da:
Manfredi Samodumov Stefan Angelov, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Calafiore, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Belgio 20;
contro
Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale del Comune, sito a Palermo in piazza Marina N. 39;
per l’annullamento
-della nota prot. 366106 del 24 aprile 2014 del Comune di Palermo, area della gestione del territorio – Ufficio Impianti cimiteriali avente ad oggetto “Comunicazione relativa alla concessione intestata al sig. Manfredi Ernesto, sez. 8 n.2 cimitero dei Cappuccini”, notificata in data 24 aprile 2014;
– Della D.D. n.387 del 22/04/2014 del Comune di Palermo, non notificata e citata nella succitata nota, con la quale viene pronunziata la decadenza dalla concessione cimiteriale intestata al sig. Manfredi Ernesto, sez. 8 n.2 cimitero dei Cappuccini:
– di ogni atto che risulti ai superiori atti connesso o collegato in danno del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Viste le ordinanza cautelari T.A.R. Sicilia n. 578 del 2014 e C.G.A. n. 547/2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare in quanto nipote dell’originario beneficiario di una concessione cimiteriale all’interno del Cimitero “dei Cappuccini” di Palermo, impugna il provvedimento con il quale il Comune di Palermo ha comunicato l’avvenuta decadenza di tale concessione, in ragione di una serie di violazioni del regolamento cimiteriale all’epoca vigente.
Il gravame è impugnato con riferimento a vizi afferenti la mancata notifica del provvedimento, l’eccesso di potere sotto diversi profili, l’omessa emanazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990, la carenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela.
In via subordinata, il ricorrente formula una richiesta di risarcimento per equivalente del danno subito.
Il Comune intimato si è costituito e con memoria difensiva ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse ad agire; nel merito, ne ha chiesto la reiezione perché infondato.
La domanda cautelare, respinta con l’ord. 578/2014 di questo T.A.R., è stata accolta in sede di appello.
In vista della pubblica udienza fissata per la trattazione del ricorso, parte ricorrente ha depositato ulteriori scritti difensivi a supporto delle censure formulate; il 23 febbraio 2016, su conforme richiesta dei difensori presenti, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Preliminarmente, rileva il Collegio l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente: la circostanza di fatto che al momento il sepolcro è integralmente occupato e che quindi non potrebbero esservi tumulate ulteriori salme non incide sull’interesse del ricorrente a impugnare la decadenza della concessione, onde avere la possibilità di utilizzare i loculi che si potranno rendere disponibili.
Passando all’esame delle censure formulate nel ricorso, queste sono infondate.
L’Amministrazione ha avvisato con la nota n. 463850 del 5 giugno 2013 dell’ avvio del procedimento di decadenza, ivi esponendo le ragioni della sua adozione; con la successiva comunicazione del 24 aprile 2014, il ricorrente è stato reso edotto dell’intervenuta decadenza e gli sono stati forniti gli estremi del relativo provvedimento finale, di talchè i dedotti vizi di omessa notifica dell’atto impugnato, di assenza della motivazione e di violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 sono infondati.
Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze riguardanti l’assenza dei presupposti di fatto per pronunciare l’intervenuta decadenza della concessione e per esercitare i relativi poteri.
Dalla documentazione versata in giudizio, emerge in maniera inequivocabile che sono intervenute numerose violazioni all’art. 3 dell’atto di concessione, che impediva al concessionario di immettere nel sepolcro soggetti estranei se prima non fosse stato ivi tumulato almeno un proprio parente o affine fino al 6° grado.
Il concessionario, avo dell’odierno ricorrente, ha rilasciato nel 1971 una procura nella quale ha espressamente conferito al procuratore il potere di immettervi “cadaveri di estranei e disporne come se fosse lui stesso il titolare”, non curandosi del rispetto del menzionato divieto e della circostanza che, non essendo stato tumulato alcun prossimo congiunto nel sepolcro, non era consentita una simile attribuzione di poteri al procuratore.
Sul punto, il ricorrente sostiene che il proprio avo era all’oscuro della cattiva gestione della sepoltura da parte del procuratore e che, una volta venutone a conoscenza, la procura è stata revocata.
L’affermazione non ha rilievo rispetto alla doverosità della decadenza: a fronte di una negligente attribuzione della procura (adottata senza tenere conto dei limiti imposti dall’atto concessorio), seguita dall’assenza di ogni controllo sull’operato del procuratore nominato, è indubitabile che le conseguenze negative del cattivo esercizio dei poteri conferiti al proprio procuratore ricadano anche sul soggetto rappresentato.
Estranee alla materia del contendere sono, poi, le considerazioni svolte nel ricorso circa la possibile sussistenza di un pactum sceleris tra il procuratore nominato e funzionari comunali addetti alla gestione dell’impianto cimiteriale, che avrebbe portato alla tumulazione degli estranei nel sepolcro familiare.
Tale eventualità, indipendentemente dalla sua veridicità, non inficia l’assunto che il beneficiario, essendo tenuto al rispetto degli obblighi nascenti dalla concessione, avrebbe dovuto prevedere – come già osservato – nell’atto di procura una puntuale delimitazione dei poteri spettanti al procuratore ed esercitare un adeguato controllo sulle attività da questi compiute.
Dunque, le acclarate e reiterate violazioni delle disposizioni che regolano la concessione, consistenti nella tumulazione di soli estranei all’interno del sepolcro familiare, imponevano al Comune di adottare il provvedimento di decadenza.
Neppure rileva la circostanza che l’atto impugnato sia intervenuto decorsi circa 40 anni dal compimento delle irregolarità contestate all’originario beneficiario del sepolcro, attesa la natura dichiarativa e vincolata della decadenza di una concessione cimiteriale, che pertanto può essere pronunciata in qualsiasi momento (in termini, Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2015, n. 5072; idem, 30 dicembre 2015, n. 4973).
Da quanto suesposto, ne consegue l’infondatezza del gravame e la legittimità del provvedimento adottato dal Comune intimato.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palermo, in misura pari a € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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