Tar Puglia, Sez. III, 18 marzo 2014, n. 786

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Tar Puglia, Sez. III, 18 marzo 2014, n. 786
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2013, proposto da:
Erregiesse Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Bice Annalisa Pasqualone, Maria Cristina Lenoci e Francesco Caroli Casavola, con domicilio eletto presso l’avv. Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16, e dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Tamborrino, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi, 23;
per l’annullamento
– della nota di prot. 66015 del 24.04.2013, a firma del Dirigente della 10^ Direzione Lavori Pubblici del Comune di Taranto, ing. Aniello Moccia, e del Responsabile del Servizio, geom. Fabio Fago, avente ad oggetto <>;
nonché, ove occorra e per quanto di interesse:
– di tutti gli atti connessi sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti e comunque lesivi e in particolare: a) la determinazione dirigenziale n. 80 del 20.02.2013, con la quale il Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Taranto, presupponendo molteplici, gravi, reiterate inadempienze della ricorrente, ha adottato la <> e b) la deliberazione di G. C. n. 16 del 20.02.2013, ad oggetto <>.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori gli avv.ti M. C. Lenoci e E. Sticchi Damiani, per la ricorrente, ed A. Tamborrino, per l’Amministrazione comunale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente, concessionaria del “project financing” relativo a progettazione, costruzione, ampliamento e gestione del cimitero di Taranto, località Talsano, in virtù del contratto di rep. n. 7941 del 26.01.2004, come parzialmente modificato dall’Atto Aggiuntivo di rep. n. 8837 del 19.02.2010, impugna, unitamente agli atti presupposti già oggetto di differenti ed autonomi gravami, il diniego di sanatoria n. 66015 del 24.04.2013 relativo alle opere di cui alle ordinanze di demolizione n. 4, 5 e 6/2012.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di gravame:
a) violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., e del principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, abuso del diritto, violazione ed errata applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990;
b) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, carenza assoluta di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, ingiustizia ed illogicità manifeste e sviamento.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale, eccependo l’inammissibilità e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 19.12.2013, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso, il cui oggetto deve intendersi circoscritto al solo diniego di sanatoria, è fondato nei termini di seguito esposti.
V.1. Si premette in fatto che il diniego pronunciato sulle richieste di permesso di costruire in sanatoria per le opere già oggetto di ingiunzioni alla demolizione risulta motivato sul presupposto che la società ricorrente non avrebbe più titolo a richiedere i suddetti titoli abilitativi, in quanto:
a) con determinazione dirigenziale n. 80/20.02.2013 si è dato atto che la convenzione tra l’Amministrazione e la concessionaria ERREGIESSE srl si è risolta di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c. e, conseguentemente, si è dichiarata la decadenza del medesimo concessionario;
b) con deliberazione G.C. n. 30/20.02.2013, la Giunta comunale, presone atto, ha adottato un provvedimento di indirizzo per la urgente ed indifferibile presa in possesso e per la immediata gestione del Cimitero “S. Maria Porta del Cielo”;
c) in data 11.02.2013, in esecuzione del decreto nr. 2195/11 R.G.N.R. e n. 7001/11 R.G. GIP, emesso il 4.02.2013 dall’Ufficio del GIP del Tribunale di Taranto, la Regione Carabinieri Puglia, Compagnia di Taranto, ha proceduto al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dei manufatti edilizi abusivi realizzati dalla concessionaria all’interno del suddetto Cimitero già oggetto delle ordinanze dirigenziali di demolizione nn. 04/12, n. 05/12 e n. 6/12, e più precisamente delle 65 cappelle gentilizie, delle 44 edicole funerarie e dei 180 tumuli.
V.2. Ciò posto, vero è che ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 1, e 20 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, l’autorità comunale ha il potere dovere di accertare, nei confronti del richiedente, il possesso del requisito della legittimazione, ossia di un idoneo titolo di godimento sul bene riguardato dal progetto di trasformazione urbanistica sottopostole.
Tuttavia, la norma primaria in materia di sanatoria, l’art. 36, T.U. edilizia -ancor prima dell’art. 11, che riguarda il rilascio di titolo ordinario anteriore alla realizzazione dei lavori-, attribuisce la legittimazione ad agire per il rilascio del titolo anche al solo responsabile dell’abuso.
Invero, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e relativamente all’accertamento di conformità, il responsabile dell’abuso può ottenere il permesso in sanatoria purché ricorrano le condizioni normativamente previste ovvero che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, in presenza, cioè, della c.d. doppia conformità. Per inciso, detto ultimo requisito non è, invece, richiesto ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito di procedura di condono edilizio, intendendosi in questo caso sanare un abuso di tipo sostanziale (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I ,19 novembre 2013, n. 1215; Cons. di St., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3220; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19 marzo 2013, n. 486).
V.3. Quanto all’interesse del responsabile alla proposizione dell’istanza deve sottolinearsi che l’intervenuta sanatoria dell’abuso edilizio ha, prioritariamente, incidenza sulla permanenza della violazione: la nozione di illecito a carattere permanente, ovvero con effetti permanenti, postula necessariamente -pena il configurarsi di una sorta di non ammissibile responsabilità oggettiva-, che il responsabile dell’illecito conservi la possibilità di far cessare la permanenza dell’illecito ovvero di rimuoverne gli effetti: sanato l’abuso, infatti, non potrebbe essere più chiamato a rispondere sul piano sanzionatorio penale e/o amministrativo (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 13 maggio 2013, n. 1098; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 196).
VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni ed assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria.
VII. Ragioni di equità inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota prot. 66015 del 24.04.2013.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)