TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 197

TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 197

MASSIMA
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 197

Regione Puglia – La L. R. (Puglia) 12/12/2008, n. e s.m. espressamente prevede che le strutture per il commiato vadano collocate ad almeno 200 metri di distanza dal centro abitato. Va considerato come l’esercizio di una “sala del commiato” – anche ai fini della destinazione di zona secondo la normativa urbanistico-edilizia – non può in alcun modo ritenersi attività commerciale o ad essa equiparata, rientrando a pieno titolo tra le attività cimiteriali, e, diversamente per quanto sia relativa alla realizzazione di agenzia di pompe funebri, che presenta le caratteristiche dell’attività commerciale.

NORME CORRELATE

Puglia, L. R. 15 dicembre 2008, n. 34

Pubblicato il 07/02/2019
N. 00197/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA/strong>
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2019, proposto da
Giovanni A., rappresentato e difeso dall’avvocato Ilenia Antonaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Neviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
nei confronti
Agostino Diego C., rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
di tutti gli atti e documenti finalizzati alla realizzazione della struttura per il commiato ex art. 17 L.R. Puglia 34/2008 da parte del sig. C. Agostino Diego, quale titolare dell’omonima impresa individuale di Onoranza Funebri, conosciuti dal ricorrente solo in data 27/11/2018, giusta nota prot. n. 9782 del 27/11/2018, a firma della Responsabile Affari Generali del Comune di Neviano, dott.ssa Daniela Calò, in riscontro all’istanza di accesso agli atti del 24/10/2018, formulata dal ricorrente, ricevuta al prot. n. 8452 del 25/10/2018 del Comune di Neviano, e precisamente:
– della Richiesta di Permesso di Costruire, pratica n. -30112017-1055 SUAP del Comune di Neviano del 02/02/2018, presentata telematicamente dal sig. C. Agostino Diego, nato a Sarnen (Svizzera) il 02/04/1970, c.f. , residente in Neviano (LE) alla via Vecchia Parabita n. 34, titolare dell’omonima ditta di Onoranze Funebri corrente in Neviano (LE) alla via G. Leopardi n. 21, P.IVA , avente ad oggetto un “progetto di una sala del commiato con annessa Agenzia Funebre al piano terra di un fabbricato esistente in Neviano (LE) alla via Roma n. 83 angolo via Ugo Foscolo n. 109”, ricevuta dal Comune di Neviano al prot. n. 20180001151 del 12/02/2018;
– della Relazione tecnica di asseverazione richiesta di permesso di costruire, del 16/11/2017, a firma del Geom. Salvatore D., con cui il tecnico progettista incaricato dal C. asseverava, tra altro, che [c]ontro inte[…] di “interventi di ristrutturazione edilizia” ex art. 3 co. 1 lettera d) DPR 380/2001, consistenti in “cambio di destinazione d’uso di un locale esistente al piano terra per la realizzazione di una sala del commiato e adiacente agenzia funebre”;
– della nota del 28/02/2018 del Comune di Neviano, Settore Tecnico-Manutentivo, Sportello Unico per l’Edilizia – S.U.E., indirizzata all’Ufficio SUAP del Comune di Neviano, avente ad oggetto “Pre-istruttoria urbanistica”, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Ing. Rocco Alessandro V., rilasciava parere tecnico favorevole all’accoglimento del “progetto di una sala del commiato con annessa Agenzia Funebre al piano terra di un fabbricato esistente in Neviano (LE) alla via Roma n. 83 angolo via Ugo Foscolo n. 109”, presentato dal sig. C. Agostino Diego in data 02/02/2018 prot. n. 8105, pratica edilizia n. 01/2017 SUAP;
– della nota prot. n. 1712 del 28/02/2018 del Comune di Neviano, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali Segreteria – SUAP, dott.ssa Daniela C., comunicava al sig. C. Agostino Diego l’accoglimento della pratica edilizia n. 01/2017 SUAP, richiedendo documentazione integrativa ai fini del rilascio del permesso di costruire;
– della dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile a presentare istanza di permesso di costruire, a firma del sig. V. Marco, nato a Nardò (LE) il 05/04/1976, c.f. , acquisita dal Comune di Neviano al prot. n. 20180002297 del 20/03/2018;
– della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali, a presentare istanza di permesso di costruire del 16/11/2017, a firma del sig. V. Giovanni, nato a Neviano (LE) il 24/06/1966, proprietario dell’immobile posto al piano primo, sovrastante quello oggetto di permesso di costruire;
– della dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario ai sensi dell’art. 20 co. 1 DPR 380/2001 del 16/11/2017, a firma dell’Ing. Salvatore D.;
– del Permesso di Costruire prot. gen. N. 2366 del 22/03/2018, fascicolo SUAP n. 01/2018, riferito al “Progetto di una sala per il commiato con annessa agenzia funebre in via Roma Angolo via Ugo Foscolo”, con il quale il Responsabile degli Affari Generali – SUAP del Comune di Neviano, dott.ssa Daniela C., autorizzava il sig. C. Diego Agostino per l’esecuzione dei lavori di “Permesso di Costruire – Progetto di una sala del commiato con annessa agenzia funebre al piano terra di un fabbricato esistente sito in Neviano alla via Roma angolo via Ugo Foscolo, in catasto fabbricati F3 particella 257 sub. 6”, notificato al contro interessato in data 22/03/2018;
– della Comunicazione inizio lavori, Pratica n. -28032018-1903 SUAP del Comune di Neviano del 04/04/2018, ricevuta dal Comune di Neviano al prot. n. 20180002865 del 10/04/2018, avente ad oggetto interventi per la “realizzazione di una sala per il commiato con annessa Agenzia Funebre in Neviano (LE) alla via Roma n. 83 angolo via Ugo Foscolo n. 109”, con data inizio lavori il 30/03/2018;
– della Comunicazione di Inizio Lavori, permesso di costruire n. 01 del 22/03/2018, fascicolo SUAP n. 01/2018, del 30/03/2018, indirizzata al SUAP del Comune di Neviano, a firma di C. Agostino Diego, con cui veniva indicata l’impresa individuale V. Giovanni Edilizia Artigiana, con sede in Neviano (LE) alla via Ugo Foscolo 115, P.IVA , di V. Giovanni, nato a Neviano (LE) il 24/06/1966, c.f. , quale ditta incaricata dei lavori;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Neviano e di Agostino Diego C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
[ … ] 1. Sono impugnati gli atti in epigrafe, tra cui il p.d.c. rilasciato in favore del controinteressato, avente ad oggetto un “progetto di una sala del commiato con annessa Agenzia Funebre al piano terra di un fabbricato esistente in Neviano (LE) alla via Roma n. 83 angolo via Ugo Foscolo n. 109”.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione della L.R. n. 34/08 e del Reg. reg. n. 8/15; violazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di Neviano; violazione del PUG; eccesso di potere.
Nella camera di consiglio del 23.1.2019, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di tardività proposta dal Comune resistente e dal controinteressato. Ciò in quanto, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “La pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo, occorrendo piuttosto la conoscenza cartolare del titolo e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, il completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo. …” (C.d.S, IV, 21.1.2013, n. 322).
Orbene, nella specie, da un lato i lavori non sono ancora ultimati, e sotto altro profilo non sono stati allegati elementi (es. insegne, cartelloni pubblicitari, ecc.) volti a far ritenere conosciuto ex ante l’oggetto dell’attività a svolgersi nel locali in esame.
Per tali ragioni, reputa il Collegio la tempestività del ricorso, in quanto proposto prima della fine degli assentiti lavori.
3. Nel merito, il ricorso fondato, e va accolto nei termini che seguono.
3.2. Come già affermato da questo TAR, “La Legge Regionale (L.R.) della Puglia, n. 34/2008, come modificata dalla L.R. n. 4/2010, prevede, all’art. 4, comma 2, che i cimiteri siano di norma collocati ad almeno 200 metri dal centro abitato, con una fascia di rispetto cimiteriale in cui non è possibile costruire nuovi edifici, salvo il possibile ampliamento di quelli esistenti, come previsto dalla seconda parte del medesimo comma 2. Il successivo comma 3 dell’art. 4 prevede la possibilità di un’altra deroga alla predetta distanza di 200 metri, contemplando espressamente le strutture per il commiato (oggetto della presente controversia). Tale riferimento è stato introdotto con la modifica di cui alla L.R. n. 4/2010, da cui si desume che il Legislatore ha voluto espressamente sottoporre le case del commiato alla più restrittiva disciplina di cui al comma 3 dell’art. 4. Non può rilevare, in senso contrario, la considerazione … secondo la quale la novella del 2010 avrebbe lasciato “intatto” l’art. 17 L. R. n. 34/2008, che si limita a dire che le strutture per il commiato “possono” essere realizzate nella fascia di rispetto cimiteriale (comma 5, ultima parte): il fatto che tale insediamento possa essere collocato dentro la predetta fascia (ex art. 17 cit.) non esclude che un tale posizionamento avvenga per il tramite della procedura e alle condizioni di cui al comma 3 dell’art.4, che il Legislatore regionale del 2010, per l’appunto, ha voluto espressamente estendere alle case del commiato” (TAR Lecce, sent. n. 916/18).
3.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, emerge dagli atti di causa che la suddetta disciplina è stata obliterata dal Comune resistente, relativamente alla realizzazione della Casa del commiato.
Rileva peraltro il Collegio che l’esercizio di una “sala del commiato” – anche ai fini della destinazione di zona secondo la normativa urbanistico-edilizia – non può in alcun modo ritenersi attività commerciale o ad essa equiparata, rientrando a pieno titolo tra le attività cimiteriali.
Viceversa, gli atti impugnati devono ritenersi legittimi, nella parte relativa alla realizzazione di agenzia di pompe funebri, che presenta le caratteristiche dell’attività commerciale.
4. Per tale ragione, va disposto annullamento degli atti impugnati, relativamente alla realizzazione della Casa del commiato.
5. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla novità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e annulla per l’effetto gli atti impugnati, relativamente alla realizzazione della Casa del commiato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Michele Palmieri Antonio Pasca
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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