TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 28 gennaio 2019, n. 150

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 28 gennaio 2019, n. 150

MASSIMA
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 28 gennaio 2019, n. 150

Regione Puglia – La L. R. (Puglia) 12/12/2008, n. e s.m. espressamente prevede che le strutture per il commiato vadano collocate ad almeno 200 metri di distanza dal centro abitato, salvi i casi di “reale necessità” (come recita il comma 3). Nel caso di specie, il posizionamento della struttura oggetto di causa non risulta osservare la predetta distanza minima di duecento metri; né gli atti impugnati recano specifica motivazione circa la sussistenza di eventuali condizioni di “reale necessità” che potrebbero giustificare una distanza inferiore.

NORME CORRELATE

Puglia, L. R. 15 dicembre 2008, n. 34

Pubblicato il 28/01/2019
N. 00150/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01455/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2018, proposto da
R. Pierantonio, avvocato in propria personale difesa, e D. Lucia, rappresentata e difesa dal primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ex art. 25 c.p.a.;
contro
– Comune di Pulsano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Boccuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ex art. 25 c.p.a.;
– Responsabile Settore Urbanistica, Demanio Marittimo, Agricoltura del Comune di Pulsano, non costituito in giudizio;
– Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: De Luca Cosimo e Marra Raffaela, rappresentati e difesi dagli avvocati Piero Giuseppe Relleva e Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, via Zanardelli n. 7 (presso lo studio dell’avv. Vantaggiato);
per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 08/URB reg. 2018 Prot. 20338 del 14 novembre 2018 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Pulsano, pubblicata in pari data e fino al 29 novembre 2018, di revoca dell’ordinanza n. 06/URB reg. 2018 del 25 ottobre 2018, del medesimo Ufficio comunale;
– del Permesso di costruire n. 25/2018 del 9 maggio 2018 rilasciato dal Comune di Pulsano ai signori De Luca Cosimo e Marra Raffaela;
– della nota 20204/PROT del 12 novembre 2018 del Responsabile Servizi Urbanistica, Edilizia, Demanio, Condono, Agricoltura del Comune di Pulsano;
– della nota prot. n. 42075 del 27 febbraio 2018 ASL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pulsano e di De Luca Cosimo e Marra Raffaela;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori Avv. R. per il ricorrente, avv. Boccuni per la p.a., avv. Prete per il controinteressato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La controversia trova soluzione con la presente sentenza in forma semplificata, della cui eventualità è stato dato avviso alle parti.
Vengono impugnati, in questa sede, gli atti con cui il Comune consente la realizzazione di una struttura per il commiato (disciplinata dalla L. R. n. 34/2008 e s.m.i.) nel centro abitato di Pulsano.
I ricorrenti si affidano ai tre seguenti motivi di ricorso.
A) Violazione della L.R. n. 34/2008 e incompetenza del Responsabile del Settore Urbanistica: con tale censura, viene dedotto che, ai sensi dell’art. 4 della citata Legge Regionale, le strutture per il commiato vanno collocate a distanza non inferiore a 200 metri dal centro abitato, con possibilità di deroga solo nei casi di reale necessità. Nel caso di specie, non sarebbe stata rispettata la predetta normativa regionale e si deduce che il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune, in luogo di rilasciare il permesso di costruire, avrebbe dovuto demandare ad altro ed, all’uopo, competente organo comunale la valutazione della predetta reale necessità (per derogare alla distanza di 200 metri).
B) Violazione dell’art. 14, comma 1bis, D.P.R. n. 380/2001 e incompetenza del Responsabile del Settore Urbanistica: con tale censura, parte ricorrente deduce che, ai sensi del piano regolatore, nella zona B1 – dove insiste lo stabile in cui è in corso l’intervento edilizio per cui è causa – non sarebbe ammessa attività funeraria, con la conseguenza che il permesso di costruire impugnato sarebbe illegittimo perché avrebbe dovuto essere adottato, ai sensi dell’art. 14, comma 1bis, D.P.R. n. 380/2001, in deroga a strumento urbanistico e, quindi, dal Consiglio Comunale (di qui l’ulteriore deduzione dell’incompetenza, sotto tale profilo, del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune che ha adottato gli atti impugnati). Né, secondo i ricorrenti, troverebbe giustificazione, nella normativa di riferimento (in particolare, cfr. art. 15 Reg. Reg. n. 8/2015), la distinzione, operata dal Comune, tra “sala del commiato” e “casa funeraria” (v. nota del Comune 20204/PROT del 12 novembre 2018, doc. 3 parte ricorrente).
C) Violazione delle norme tecniche di attuazione P.U.G. del Comune di Pulsano: con tale motivo, parte ricorrente sostiene che la realizzazione di una sala del commiato sarebbe contraria alle NTA comunali, perché queste ultime, nella zona di riferimento, non ammettono attività incompatibili con la destinazione, prevalentemente residenziale, dell’area di che trattasi e che siano generatrici di traffico o di inconvenienti igienico-sanitari.
Così riassunti i motivi di ricorso, può osservarsi quanto segue.
2) Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente R. in quanto – come eccepito sia dalla difesa del Comune che dei controinteressati – egli allega un situazione di mero fatto, traducentesi nella circostanza della frequentazione dell’immobile che fronteggia quello oggetto del contestato intervento edilizio: non sussiste, quindi, quella condizione di “stabile collegamento” con i luoghi sui quali insiste l’opera edilizia in fieri e che è oggetto del contendere. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, limitatamente alla pretesa fatta valere, iure proprio, dall’avv. R..
Diversamente, la ricorrente D., essendo proprietaria di immobile collocato di fronte al nuovo intervento edilizio, ha la legittimazione a ricorrere, sussistendo quest’ultima in ragione della nozione di vicinitas, per come elaborata dalla consolidata giurisprudenza in materia (ex multis, C.d.S., 19 novembre 2015, n. 5278).
3) Sempre in via preliminare, va ritenuta la tempestività del ricorso (così disattendendo l’eccezione di tardività sollevata sia dalla difesa del Comune che dei controinteressati). Va, infatti, rilevato che, nel caso di specie, parte ricorrente, oltre ad evidenziare di aver appreso per la prima volta, in data 8 ottobre 2018, che era in fase di realizzazione una struttura per il commiato (e di essersi conseguentemente attivata il giorno dopo, con istanza di accesso agli atti per avere contezza dei relativi titoli edilizi abilitativi), ha prodotto in atti (doc. 6 e 7 ricorso) fotografie dalle quali emergono, alla data del 22 ottobre 2018, l’assenza del cartello di cantiere e lo stato di avanzamento dei lavori, lavori dai quali non era ictu oculi possibile desumere che si stesse realizzando una sala per il commiato. Trova quindi applicazione, nel caso di specie, l’orientamento secondo cui, ai fini dell’individuazione del dies a quo per l’impugnazione dei titoli edilizi, rileva “non solo l’an della lesione, ma anche il quantum della stessa, e che, pertanto, il termine per ricorrere [comincia] a decorrere solo con l’ultimazione dell’opera o, comunque, quando questa ha raggiunto uno sviluppo tale da rivelare in modo inequivoco la sua consistenza, entità e reale portata” (C.d.S., 16 gennaio 2017, n. 105). Ne deriva che, poiché alla data del 22 ottobre 2018 i lavori non erano terminati (come è peraltro confermato dal fatto che il 25 ottobre 2018 il Comune ha ingiunto la sospensione dei lavori con ordinanza n. 06/2018, poi revocata con successiva ord. n. 8 del 14 novembre 2018), il ricorso, notificato il 6 dicembre 2018, è tempestivo.
4) Posto quanto sopra, il ricorso è fondato per il decisivo ed assorbente rilievo in virtù del quale – come denunciato nel primo motivo di censura – gli atti impugnati contrastano, alla radice, con la normativa regionale di riferimento. Infatti, l’art. 4 della L.R. Puglia n. 34/2008 (come da ultimo modificata con L.R. n. 4/2010) prevede (ai commi 2 e 3) quanto segue:
2.I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l’eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
3.In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di cui all’articolo 17, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne
”.
Ne deriva che, per espresso dettato normativo, le strutture per il commiato, come quella per cui è causa, vanno collocate ad almeno 200 metri di distanza dal centro abitato, salvi i casi di “reale necessità” (come recita il comma 3). Nel caso di specie, il posizionamento della struttura oggetto di causa non risulta osservare la predetta distanza minima di duecento metri; né gli atti impugnati recano specifica motivazione circa la sussistenza di eventuali condizioni di “reale necessità” che potrebbero giustificare una distanza inferiore.
Gli atti impugnati sono, quindi, illegittimi e, per l’effetto, vanno annullati.
5) Le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara il ricorso inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, limitatamente alla pretesa fatta valere, in proprio, dall’avv. Pierantonio R.;
– accoglie il ricorso nei termini e per gli effetti di cui in motivazione;
– condanna il Comune resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
– compensa le spese tra parte ricorrente e le altre parti evocate in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Andrea Vitucci)
IL PRESIDENTE (Eleonora Di Santo)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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