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Tar Liguria, Sez. II, 29 maggio 2014, n. 855
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2010, proposto dal signor Ernesto Rollandi rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Barilati ed Ilaria Zamparo, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Corsica 21/18;
contro
Comune di Riomaggiore in persona del sindaco in carica;
nei confronti di
professor Aristide Rollandi;
per l’annullamento
del provvedimento 15.1.2010, n. 611 del comune di Riomaggiore
della nota 14.1.2010, n. 563 del segretario del comune di Riomaggiore
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor Ernesto Rollandi si ritenne leso dagli atti indicati nell’epigrafe per il cui annullamento notificò l’atto 16.3.2010, depositato il 1.4.2010, affidato alle seguenti censure:
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali approvato con deliberazione 12.12.2002, n. 44 del consiglio comunale di Riomaggiore, violazione degli artt. 7, 9 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241, dell’art. 5 del dpr 184 del 2006, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta, difetto di idonea motivazione, sviamento di potere.
Incompetenza, violazione dell’art. 45 comma 1 del d.lvo 80 del 1998 e dell’art. 70 comma 6 del d.lvo 165 del 2001, con riferimento agli artt. 50, 54 e 107 del d.lvo 18.8.2000, n. 267.
Violazione dei principi generali sugli atti amministrativi, violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto dei presupposti dell’istruttoria e della motivazione.
Violazione dell’art. 88 del dpr 10.9.1990, n. 285.
Alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare il ricorrente chiese il rinvio della trattazione.
Con atto depositato il 13.4.2010 i difensori del ricorrente hanno dichiarato di dismettere il mandato e non sono stati sostituiti.
Le altre parti non si sono costituite in causa.
Il contendere è relativo all’assenso rilasciato dal comune di Riomaggiore a che le salme dei defunti signori Ernesto Rollandi e Laudina Capellini fossero trasferite dal camposanto di Manarola a quello di Volastra, e qui nella cappella gentilizia del figlio Aristide Rollandi.
In fatto era accaduto che già in altra occasione il professor Aristide Rollandi aveva chiesto ed ottenuto di trasportare i resti dei genitori nella località indicata, trovando tuttavia l’opposizione del fratello Alceo, padre dell’odierno ricorrente.
Dopo la morte del germano Alceo, il professor Rollandi ha rinnovato l’istanza a cui il comune ha aderito, disattendendo implicitamente la diversa domanda del ricorrente, che aveva chiesto di poter inumare i resti degli avi nelle cellette esistenti a Manarola.
Gli atti dell’amministrazione sono fondati sulla prevalenza della volontà del figlio rispetto a quella del nipote, ed al riguardo deve osservarsi la fondatezza della censura con cui il ricorrente denuncia il difetto di istruttoria in cui è incorsa la p.a. che non ha tenuto conto della volontà espressa dalla signora Laudina Capellini, che nel testamento olografo vergato il 3 gennaio 1972 e pubblicato il 8.8.1981 a rogito notaio Carlo Acerbi di Levanto manifestò l’intendimento di essere sepolta accanto al marito in un luogo probabilmente individuabile nel cimitero di Manarola.
Le ultime volontà della signora Capellini non sono chiarissime al riguardo, ma esprimono un intendimento che potrà essere interpretato secondo la volontà del testatore, come prevede la legge.
Ne consegue che la censura esaminata è fondata e va accolta, dovendosi per ciò annullare l’atto impugnato; le spese sostenute dal ricorrente sono irripetibili, date la natura della lite e la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati, dichiarando irripetibili le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)