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Testo completo:
Tar Lazio, Sez. I, 7 febbraio 2014, n. 110
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2013, proposto da: Ipogeo Latina Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Maria Cogo e Giovanni La Penna, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, viale dello Statuto, 1;
contro
Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
Nicola Natarella, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della disposizione dirigenziale n.131518 datata 15 ottobre 2013, con la quale il Comune di Latina -Area OO.PP. – Manutenzione Cimiteri e Servizi ha disposto la sospensione in deroga provvisoria alle norme regolamentari che ineriscono l’art. 37, 34 e 35 del RGC di cui al contratto Rep.50503/09 riguardanti alcune tipologie di operazioni cimiteriali espressamente ivi indicate;
– della nota prot. n.142329 del 7 novembre 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota 162475 del 16.12.2013, di annullamento in autotutela del provvedimento 131518/13;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
che con il presente ricorso la società Ipogeo – S.r.l ha impugnato l’atto dirigenziale in epigrafe con cui l’amministrazione comunale di Latina aveva disposto, con riferimento alla tumulazione di salme in sepoltura definitiva, la sospensione in deroga provvisoria delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 37, del R.G.G. di cui al contratto Rep. 50503/09;
Considerato:
che il difensore dell’ente comunale resistente ha depositato presso la Segreteria della sezione in data 16 dicembre 2013, prot. 746 la nota n. 162475/13 a mezzo della quale il Dirigente ha annullato, in autotutela, l’impugnato atto dirigenziale n 13518 del 15 ottobre 2013.
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse
che le spese del giudizio possono restare interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)