Tar Sicilia, Sez. I, 10 febbraio 2014, n. 318

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Tar Sicilia, Sez. I, 10 febbraio 2014, n. 318
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 1998, proposto da:
Baglieri Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Giampietro Garofalo, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, viale XX Settembre, 47/E;
contro
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Russo, domiciliato in Catania, via Oberdan, 141;
per l’annullamento
– del provvedimento n. 15/0663 del 4 novembre 1997, con il quale il Dirigente del XV Settore del Comune di Catania ha denegato il rilascio della concessione edificatoria richiesta dal ricorrente per la costruzione di un’edicola funeraria nel cimitero di via Acquicella Catania, nel riquadro Piano di localizzazione delle Confraternite, lotto 5, n. 23.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, e meglio specificato in epigrafe, il Comune di Catania ha negato al ricorrente il rilascio della concessione edificatoria per la costruzione di un’edicola funeraria nel cimitero di via Acquicella Catania, nel riquadro Piano di localizzazione delle Confraternite, lotto 5, n. 23, sul rilievo che la Commissione edilizia comunale aveva espresso parere contrario in quanto il progetto di edicole funerarie deve tendere alla realizzazione di opere monumentali di valore architettonico, e “tale requisito non sarebbe compatibile con la presentazione di numerosi progetti sostanzialmente fra loro identici peraltro a firma di progettisti diversi, come quello in esame.”.
Avverso detto provvedimento il ricorrente Sig. Baglieri Giorgio, titolare di concessione di uso di suolo cimiteriale regolarmente rilasciata dal Comune intimato nel 1994, ha proposto il presente ricorso giurisdizionale.
Il ricorrente ha evidenziato che il diniego di concessione non troverebbe fondamento in alcuna disposizione legislativa o regolamentare e che inoltre l’edicola funeraria in argomento deve essere realizzata su una parte del cimitero non ancora edificata e, quindi, non solo priva di valore architettonico, ma nella quale la realizzazione di una serie di progetti identici sarebbe in grado di garantire una omogeneità delle costruzioni nella medesima zona.
Il ricorrente ha infine contestato la competenza della Commissione Edilizia a pronunciarsi sulla valenza architettonica delle opere edilizie.
Si è costituito il Comune di Catania, con memoria di mera forma, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso è fondato, con particolare riferimento alla censura con la quale il ricorrente ha rilevato che il diniego di concessione per i motivi espressi dalla Commissione edilizia comunale non troverebbe fondamento in alcuna disposizione legislativa o regolamentare.
Nel caso di specie, infatti, la Commissione edilizia comunale non ha espresso delle valutazioni tecniche sul progetto di costruzione dell’edicola funeraria proposto dal ricorrente, e non ne ha acclarato la non conformità alle prescrizioni normative, bensì ha espresso delle valutazioni meramente estetiche; il Comune, dal canto suo, non ha indicato le disposizioni poste a fondamento del diniego, né ha supportato il diniego stesso con ulteriori motivazioni idonee a giustificare per il caso concreto l’appropriatezza di un giudizio estetico e di salvaguardia del decoro architettonico del cimitero. Di tal che, in definitiva, le motivazioni espresse dalla commissione edilizia, e fatte proprie dal provvedimento di diniego impugnato, si rivelano assolutamente generiche e inconferenti rispetto all’approvazione del progetto di edicola funeraria in argomento.
In altri termini, in assenza di indicazione di specifica normativa che consenta di denegare la concessione edificatoria per i motivi rappresentati, il Comune avrebbe dovuto quantomeno spiegare le ragioni per le quali, nella fattispecie, la realizzazione del progetto, ovvero dei “numerosi progetti sostanzialmente fra loro identici peraltro a firma di progettisti diversi, come quello in esame”, è in grado di arrecare disturbo o pregiudizio al decoro architettonico del cimitero, come ad es. potrebbe avvenire se la costruzione dovesse inserirsi nell’ambito di un contesto già edificato con tipologie, altezze ed altre caratteristiche già definite.
Al riguardo, va tenuto conto della circostanza, rappresentata dal ricorrente e non contestata dal Comune, che la zona dove insiste il Piano di localizzazione delle Confraternite, nel cui ambito il ricorrente è titolare della concessione di mq. 9 di suolo cimiteriale, è una zona del cimitero di Catania non ancora edificata, e pertanto può ragionevolmente ritenersi, quantomeno su un piano generale ed astratto, che la costruzione di edifici funerari con le stesse caratteristiche tipologiche possa contribuire a definire in maniera omogenea dal punto di vista architettonico la nuova zona all’interno del cimitero.
Ritiene pertanto il Collegio che, per le esposte motivazioni, il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato, facendo salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente FF
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)