TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 luglio 2021, n. 8198

TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 luglio 2021, n. 8198

Pubblicato il 09/07/2021
N. 08198/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08090/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8090 del 2020, proposto da
-OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Fiorentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Di Leginio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Cairoli, 13;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto prot. n.-OMISSIS-emesso il -OMISSIS-dal Comune di Ardea e notificato in pari data, in persona del Sindaco pro tempore in carica, comunicato via pec in pari data, recante oggetto “istanza eredi -OMISSIS-” del seguente tenore: “quest’Amministrazione ritiene di non dover concedere alcun consenso alla estumulazione della salma del Maestro, anche perché finalizzata, come gli stessi eredi dichiarano, alla sua cremazione. omissis Concludendo, le richieste avanzate dalle SSLL vanno pertanto rigettate per le motivazioni di opportunità che sono state sopra esplicate”.
– Di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ancorchè sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2021 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, le parti ricorrenti agiscono per l’annullamento del provvedimento impugnato con il quale il Sindaco del Comune di Ardea respingeva la loro istanza volta ad ottenere l’estumulazione ed il trasferimento dei resti mortali del loro congiunto -OMISSIS–OMISSIS- presso altro Comune.
Dopo aver premesso le vicende di fatto ed anche processuali che sono presupposte al provvedimento, con particolare riferimento alla sentenza di questo TAR nr. -OMISSIS-, riferiscono che, in esecuzione di quest’ultima, si insediava il Commissario ad acta che iniziava l’esecuzione della sentenza, ritenendo a ciò non ostativo il diniego espresso dal Sindaco del Comune dell’Ente.
Pendente l’attività esecutiva del giudicato da parte del Commissario, i ricorrenti hanno comunque impugnato la nota del Sindaco di Ardea del -OMISSIS-, allo scopo di farne valere l’illegittimità per elusione o violazione del giudicato, per violazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, difetto dei presupposti e di motivazione.
Con separato capo di domanda chiedono il risarcimento del danno.
Si è costituito il Comune di Ardea che resiste al ricorso.
Nel prosieguo del giudizio, con propria memoria i ricorrenti hanno allegato che, a seguito e per l’effetto dell’attività commissariale, il trasferimento della salma era avvenuto il -OMISSIS-ed hanno insistito nella domanda di annullamento dell’atto impugnato ai fini della soccombenza virtuale e della domanda di risarcimento.
Il Comune di Ardea, con memoria conclusionale, ha concluso per l’infondatezza o comunque l’improcedibilità del gravame, essendo stato privato di effetti l’atto impugnato nonché per il rigetto della domanda di risarcimento, i presupposti della quale non sarebbero stati provati.
Nella pubblica udienza del 4 giugno 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile, quanto alla domanda di annullamento ed infondato quanto alla domanda di risarcimento, per effetto della sentenza nr. -OMISSIS-, pronunciata tra le parti e di quanto in essa indicato.
In ordine al primo profilo, nel giudizio conclusosi con la sentenza nr. -OMISSIS-si è dato atto che, per effetto dell’intervento del Commissario ad acta, la richiesta di traslazione funeraria avanzata dai ricorrenti ha trovato accoglimento ed esecuzione, non residuando pertanto alcun interesse all’esame della legittimità del provvedimento di diniego a suo tempo pronunciato dal Comune ed impugnato con l’odierno ricorso.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve comunque dichiararsi che il provvedimento impugnato era illegittimo nella misura in cui respingeva l’istanza dei ricorrenti per motivi di opportunità, quindi diversi ed ulteriori rispetto ai presupposti del Regolamento di Polizia Mortuaria e rispetto agli stessi limiti del rinnovo dell’esercizio del potere che erano stati fissati nella sentenza nr.-OMISSIS-(laddove si precisava che “l’esito del relativo procedimento di valutazione dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni previste per la traslazione delle salme dal Regolamento di Polizia Mortuaria e non anche da valutazioni di opportunità e di merito amministrativo legate alla tutela degli interessi locali, che dunque non possono essere presi in considerazione dall’Amministrazione ai fini del diniego della istanza o per ritardarne l’esito”), come a suo tempo, del resto, correttamente rilevato dal Commissario ad acta nei propri provvedimenti di esecuzione della sentenza.
Quanto al secondo profilo, la sentenza nr. -OMISSIS-ha escluso ogni profilo risarcitorio in ordine alla odierna fattispecie, essendo stato interamente soddisfatto l’interesse pretensivo dei ricorrenti mediante l’adozione degli atti commissariali e non essendo stati allegati profili di danno ulteriori e diversi per i quali potesse valutarsi l’ulteriore sussistenza di responsabilità risarcitorie della PA.
Né, a fronte di tale sentenza, le parti ricorrenti hanno introdotto siffatti ulteriori profili nell’odierno giudizio, nel quale si sono limitati a riproporre la medesima domanda già formulata nel precedente giudizio.
Per queste ragioni, dunque, anche nella presente sede giurisdizionale la domanda va respinta, come da precedente costituito dalla sentenza nr. -OMISSIS-che è sufficiente al Collegio richiamare.
Le spese possono essere compensate, attesa l’esposizione che precede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, quanto alla domanda di annullamento e lo rigetta quanto alla domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti ed i loro genitori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2021, tenutasi in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
L’ESTENSORE (Salvatore Gatto Costantino)
IL PRESIDENTE (Elena Stanizzi)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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