TAR Lazio, Roma, Sez. I-stralcio, 22 febbraio 2021, n. 2157

TAR Lazio, Roma, Sez. I-stralcio, 22 febbraio 2021, n. 2157

Pubblicato il 22/02/2021
N. 02157/2021 REG.PROV.COLL.
N. 13723/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13723 del 2014, proposto da
Soc per la Cremazione di Torino Socrem, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Montanaro, Guido Francesco Romanelli, Laura Ferrua Magliani, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Torino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della nota prot. n. 0044536 del 19.09.2014 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha respinto l’istanza di riesame del parere AS1140 avanzata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 febbraio 2021 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente impugna il parere prot. n. AS1140 emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 21 luglio 2014, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 30 del 28 luglio 2014, nonché la nota prot. n. 0044536 del 19 settembre 2014, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha respinto l’istanza di riesame del parere prot. n. AS1140, avanzata dalla ricorrente.
Deduce la parte ricorrente i seguenti fatti.
La società ricorrente è una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, aderente alla Federazione italiana per la cremazione ed esercita l’attività di cremazione nel Comune di Torino sin dall’anno 1886.
Gli impianti necessari per lo svolgimento di detta attività furono realizzati in esecuzione di una convenzione stipulata con il Comune in data 14 ottobre 1886, con cui venivano concessi in uso i terreni per erigere un tempio crematorio all’interno del Cimitero Monumentale di Torino.
La concessione originaria era stata prevista come perenne; il successivo ampliamento della concessione d’uso dei terreni è in scadenza nel 2077; fino a quella data gli impianti saranno di proprietà della Socrem.
L’attività della ricorrente, dunque, viene esercitata da un tempo precedente alla entrata in vigore delle norme che hanno qualificato la cremazione come “servizio pubblico a domanda individuale” (art. 12, comma 4, d.l. 31 agosto 1987, n. 359, come sostituito dalla l. 29 ottobre 1987, n. 440).
Parimenti, l’attività della ricorrente si svolge da un tempo precedente alla emanazione della norma che prevede la gestione dei crematori da parte dei Comuni (art. 6, l. n. 130 del 2001).
In data 21 luglio 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rendeva il parere prot. n. AS1140, su richiesta del Comune di Torino, proprio in merito alle modalità di gestione del servizio di cremazione.
Atteso che da taluni passaggi del parere emerge con evidenza come l’Autorità si sia proposta una situazione di fatto e di diritto che non coincide con quella della ricorrente, quest’ultima inoltrava alla Autorità, in data 4 settembre 2014, un esposto con espressa istanza di riapertura dell’istruttoria.
L’Autorità, con la nota prot. n. 0044536 del 19 settembre 2014 respingeva l’istanza di riesame del parere AS1140.
Deduce la ricorrente la illegittimità del parere e del riesame dello stesso per i motivi meglio indicati nel ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria del 19 febbraio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio come l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in qualità di organo tecnico preposto alla prevenzione e repressione dei comportamenti violativi della normativa antitrust, è investita del potere di “esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati” (art. 22, l. n. 287 del 1990).
La prevista possibilità di esprimere pareri, tuttavia, non si sostanzia in un’attività amministrativa in senso proprio, non presentando il carattere né dell’autoritatività, né dell’idoneità ad incidere direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari.
L’attività consultiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come ricordato dalla difesa erariale, costituisce, infatti, un’attività ausiliaria a quella svolta dal Parlamento e dal Governo, nonché dall’intero apparato pubblico, nelle sue varie articolazioni territoriali, rimanendo pertanto ben distinta da quella “volta ad accertare violazioni consistenti in comportamenti anticoncorrenziali, individuati nelle singole fattispecie di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni vietate ai sensi della legge n. 287 del 1990” (TAR Lazio, 22 ottobre 2009, n. 10279; TAR Lazio, 16 settembre 1996, n. 1548); detta attività consultiva, dunque, è priva di contenuto provvedimentale e di rilevanza esterna, fermo restando che, ovviamente, contro il contenuto intellettuale dell’avviso espresso dall’Autorità è data tutela attraverso l’impugnazione dei provvedimenti che lo abbiano recepito o che comunque ad esso si siano ispirati.
Sotto tale profilo, dunque, i pareri e le segnalazioni dell’Autorità sono atti che, in quanto privi di capacità lesiva, non sono direttamente ed autonomamente impugnabili e possono solo concorrere a formare il “thema decidendum” del giudizio eventualmente instaurato dagli interessati per l’annullamento dell’atto finale del procedimento basato anche su tali segnalazioni (cfr., ancora, TAR Lazio, n. 10279/2009).
L’attività di segnalazione ex art. 22 della legge n. 287/90, così come quella ex art. 21 della medesima legge, si risolve, quindi, in un’attività di collaborazione tra soggetti pubblici, fondata sui caratteri di indipendenza e competenza tecnica che, tuttavia, non si traduce in atti amministrativi autoritativi né vincolanti per le Amministrazioni e, come tali, non autonomamente impugnabili.
Parimenti non impugnabile è, per gli stessi motivi, la nota con cui l’Autorità ha respinto l’istanza dell’attuale ricorrente volta a ottenere una modifica della segnalazione stessa, così confermandone il contenuto in assenza di elementi nuovi.
Poiché l’avverso ricorso si limita ad impugnare il parere dell’Autorità e non eventuali atti amministrativi assunti dal Comune di Torino in conformità a tale parere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente FF, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Alessandro Tomassetti)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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