Tar Emilia Romagna, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 272

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Tar Emilia Romagna, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 272
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 823/13, proposto da Ciclat Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Agnoli e Zanetti, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, galleria G. Marconi 1;
contro
Il Comune di Vignola, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C. De Portu, con domicilio eletto in Bologna, via Alessandrini 13, presso lo studio dell’avv. G. Pesci;
nei confronti di
Franeco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, anche ricorrente incidentale, assistita e difesa dall’avv. D. D’Arpa, con domicilio eletto in Bologna, via Ghirardacci 1, presso lo studio dell’avv. S. Sacchetti;
per l’annullamento
A. quanto al ricorso principale,
degli atti relativi alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi cimiteriali nei comuni di Marano sul Panaro e Vignola e così, in particolare:
I) del bando, del disciplinare, del capitolato e degli altri atti contenenti la lex specialis della procedura, nella parte in cui vengano eventualmente fondanti gli atti di cui ai punti che seguono;
II) delle operazioni di gara, della graduatoria e aggiudicazione provvisorie, secondo il verbale della seduta della Commissione del 3 giugno 2013, limitatamente alla parte in cui comportano il primato della controinteressata;
III) dell’approvazione degli atti di gara, della graduatoria definitiva, dell’aggiudicazione definitiva, risultanti dalla determinazione dirigenziale 26 agosto 2013, n. 119, limitatamente alla parte in cui comportano il primato della controinteressata;
IV) di qualsiasi atto connesso o presupposto o conseguente;
nonché per la dichiarazione di caducazione ovvero inesistenza, o invalidità, o inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato medio tempore;
e per il risarcimento dei danni subiti e subendi,
tramite reintegrazione in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto oppure
per la parte del servizio che risulti eventualmente già effettuata da terzi al momento della pronuncia di merito, e fatta salva l’aggiudicazione formale a fini curriculari, tramite rifusione per equivalente mediante il pagamento di una somma.
B. E quanto al ricorso incidentale,
– del verbale di gara del tre giugno 2013 ed annessa graduatoria, nella misura in cui il Comune di Vignola ha ammesso in gara il concorrente Ciclat Ambiente Società coop e lo ha successivamente inserito nella graduatoria provvisoria, nonché di questi e della relativa aggiudicazione provvisoria, nei limiti dell’interesse fatto valere nel presente atto di ricorso incidentale;
– della determinazione dirigenziale n. 119 del 26.08.13, relativa all’approvazione degli atti di gara e graduatoria definitiva, sempre nei limiti dell’ interesse fatto valere nel presente atto di ricorso incidentale;
– di ogni altro atto presupposto, coevo e/o consequenziale, ancora e comunque nei limiti dell’interesse incidentale dedotto in atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vignola e di Franeco S.r.l.,
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120, IX comma, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:
1) rigetta il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, liquidandole in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., in favore di ciascuna di esse.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio addì 6 marzo 2014 con l’intervento dei signori magistrati:
Carlo D’Alessandro, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(Art. 120, co. 9, cod. proc. amm.)
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)